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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3857/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 3857/2023 promossa da:
parte riassumente, originaria opponente:
, , in persona del legale rappresentante , con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
gli avv.dom. Patrick Delueg e Leonardo Ravera di Bolzano, giusta procura depositata,
contro
parte opposta:
, Controparte_1
, in persona del curatore dott. , con l'avv.dom. Roberto Guida P.IVA_2 Persona_1
di Milano, giusto atto di costituzione di nuovo difensore;
In punto: domande contrapposte da contratto di subappalto;
CONCLUSIONI
precisate all'udienza del 27.03.2025:
del procuratore di parte riassumente:
cfr. verbale d'udienza;
pagina 1 di 6 del procuratore di parte opposta:
cfr. verbale d'udienza.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1320/2023 per € Controparte_1
27.391,88 oltre interessi e spese, quale asserito compenso per opere edilizie eseguite su incarico della sub-committente Parte_1
La soc. aveva proposto opposizione, eccependo la mancata esecuzione a regola Parte_1
d'arte delle opere, l'asportazione di materiale dal cantiere e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di quanto medio tempore corrisposto ed il risarcimento del danno.
Prodotte le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa è stata interrotta a ridosso dell'udienza deputata all'istruttoria orale.
2. L'opponente ha ritenuto di riassumere, sic et simpliciter, in via ordinaria tale Parte_1
causa, nei confronti della società in liquidazione giudiziale, estendendo alla procedura le domande già azionato contro la società ancora in bonis.
La parte riassumente non pare tenere conto della normativa applicabile alla fattispecie.
È principio pacifico che non si può agire in ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero di crediti vantati verso il debitore in liquidazione giudiziale, in quanto - ai sensi dell'art. 151, comma secondo, del CCII - "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione...nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III°, salvo diverse disposizioni della legge", vale a dire attraverso l'esclusivo procedimento stabilito dagli artt. 201 e ss. della stessa legge concorsuale. La ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di liquidazione giudiziale apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del debitore, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli pagina 2 di 6 altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti della procedura, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) (sul punto si rimanda anche a Cass.., sent. 03.02.2006 n. 2439: “L'attuazione, nella
sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare
al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende
dal principio di cui all'art. 24 legge fall. - il quale risolve, più che altro, un problema di
competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del
soggetto fallito -, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 della stessa legge, della
obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di
cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in
materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il
necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di
verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza - influenzata dalla "vis
attractiva" del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, con conseguente
improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la
devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal
combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall.”).
La necessità di esperire il procedimento di verifica dello stato passivo opera per tutte le domande verso un fallimento, di garanzia o regresso che siano (Cass., sent. 09.07.2005 n.
14468: “L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti
solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi,
con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale
dell'insinuazione al passivo del credito, quindi l'improcedibilità della domanda, mentre
pagina 3 di 6 l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può procedere con il rito ordinario (Nella
specie, il fideiussore del fallito aveva proposto nei confronti del fallito e del garantito domanda
di risarcimento dei danni derivanti dalla asserita illegittima protrazione della garanzia;
la
S.C., in applicazione di siffatto principio, ha affermato che, stante l'autonomia delle due azioni,
il rito speciale era applicabile soltanto alla domanda proposta nei confronti del fallito)”.
Al Tribunale ordinario è preclusa anche l'azione di accertamento del credito nei confronti del debitore, in quanto attratta alla sede fallimentare (cfr. Cass., sent. 18.10.1991 n. 11038: "In
caso di sopravvenienza, nel corso di un giudizio ordinario, della dichiarazione di fallimento di
una parte, il principio dell' improseguibilità del giudizio nei confronti di quest'ultima, dovendo
ogni credito nei confronti della medesima essere accertato dal giudice fallimentare, trova
applicazione anche in ordine alle azioni di accertamento, quando la relativa pronuncia
costituisca la base concettuale di una pretesa creditoria deducibile in sede fallimentare (nella
specie, vertendosi in tema di validità o meno di un contratto costitutivo di rapporti
obbligatori), a meno che il preteso creditore non abbia espressamente dichiarato di voler
ottenere un titolo da utilizzare contro il debitore solo dopo il ritorno " in bonis" di
quest'ultimo"; ID, sent. 23.04.2003 n. 6475: "Nel caso in cui, nel giudizio promosso dal
curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito, il convenuto, invocando
opposte ragioni di credito, proponga domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere una
pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso collettivo, la
seconda pretesa non è, inscindibilmente con la prima, devoluta alla cognizione di un unico
giudice (art. 36 cod. proc. civ.) sia pure identificabile nel Tribunale fallimentare, atteso che le
pretese creditorie nei confronti del debitore assoggettato al fallimento non possono farsi valere
nelle forme di un giudizio ordinario, ossia al di fuori del procedimento della verificazione dei
crediti in sede fallimentare e dell'osservanza del principio di concorsualità (il quale consente
l'impugnativa del credito ammesso ai sensi dell'art. 100 legge fall.), quandanche proposte
pagina 4 di 6 attraverso una azione riconvenzionale. Ne consegue che il giudice adito deve dichiarare tale
domanda inammissibile o improponibile, senza poter emanare una decisione di merito").
Va detto, per completezza, che parte riassumente non ha mai prospettato di volersi precostituire un titolo per l'eventualità che la debitrice possa tornare in bonis; la giurisprudenza ammette infatti la prosecuzione in sede ordinaria di domanda nei confronti del debitore solamente quando l'asserito creditore abbia esplicitamente affermato di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e quindi senza avanzare richiesta nei confronti del fallimento (sent. Cass.
1729/1990).
Non resta quindi che dichiarare l'improcedibilità delle pretese avanzate dalla riassumente
[...]
nei confronti della procedura. Parte_3
3. La procedura ha a sua volta chiesto la conferma del D.I. opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
La domanda va respinta.
L'opposta soc. né nel ricorso per decreto ingiuntivo, né nella comparsa di CP_1
costituzione ha precisato la natura e l'entità delle opere asseritamente compiute;
essa, peraltro,
non ha formulato alcun mezzo di prova orale, dal quale ricavarsi tali necessari elementi.
Ne consegue che, in carenza di prova del credito vantato, va respinta la domanda azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, con revoca di quest'ultimo.
La reciproca soccombenza delle parti comporta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1320/2023:
1) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da nei confronti della Parte_3
procedura unipersonale in liquidazione giudiziale;
CP_1
pagina 5 di 6 2) respinge le domande della procedura unipersonale in liquidazione giudiziale, CP_1
revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1320/2023;
3) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Bolzano, 27/03/2025
la Giudice
Elena Covi
pagina 6 di 6