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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1637 / 2022 R.G.;
promosso da:
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DURAZZO Parte_1 C.F._1
NICOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO RE UMBERTO I, 63
10128 TORINO;
- appellante contro
(part. IVA ), contumace; Controparte_1 P.IVA_1
- parte appellata
e contro
(c.f. ), contumace;
CP_2 P.IVA_2
- parte appellata
1 e contro
, per tramite della sua procuratrice Controparte_3 speciale (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_3
DELLA GIOVANNA VITTORIA LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
VIALE ERCOLE MARELLI 165 20099 SESTO SAN GIOVANNI;
- interveniente in grado d'appello ex art. 111, 3° co., c.p.c.
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte D'Appello di Torino rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
NEL MERITO.
RIFORMARE integralmente la sentenza di primo grado n°2453/2022, pronunciata inter partes dal Tribunale di Torino, dott. LUCA MARTINAT, nel procedimento R.G.
n°31624/2019, pubblicata in data 06 giugno 2022 dal Tribunale di Torino per i motivi di cui alla narrativa
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
I. In caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra sub. I,
- accertare e dichiarare l'inefficacia della sottoscrizione ex art. 1341 c.c. sui moduli di fideiussione datati 19/12/06 e 16/4/08
- accertare e dichiarare la conseguente estinzione delle medesime fidejussioni per infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. e
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. sulla base di tali contratti Parte_1
e conseguentemente
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8941/2019;
II. In caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra sub I. e sub. II:
- Accertare e dichiarare la nullità assoluta ex artt. 1418 e 1419 c.c. del modulo utilizzato per la fidejussione originaria del 5/10/06 e la nullità derivata delle estensioni datate 19/12/06 e
16/4/08;
2 - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. sulla base di tali contratti Parte_1
e conseguentemente
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8941/2019;
III. In caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra sub. I., II. e III.,
- Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui non è stata fornita adeguata prova documentale;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. e conseguentemente Parte_1
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8941/2019;
IV. In caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra sub. I., II., III. e IV.:
- Accertare e dichiarare la nullità delle eventuali clausole relative agli Interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e all'anatocismo
- Accertare e dichiarare l'inefficacia di qualsiasi fidejussione prestata alla Banca MP dall'opponente sig. stante il comportamento contrario a buona fede della Parte_1
Banca MP,
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. e conseguentemente Parte_1
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8941/2019;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi”.
Per parte : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni Controparte_4
diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettare comunque l'appello avversario e le domande ex adverso proposte, sia di merito che processuali, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti innanzi spiegati;
- Confermare integralmente la sentenza n. 2453/2022 depositata in data 02-06.06.2022 dal
Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott. Martinat Sez. 1^ Civile, nel procedimento
RG 31624/2019.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e compensi ex D.Min. 55/2014 e successive modifiche, oltre iva, cpa
e spese generali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
3 1.1 - ha intrattenuto con il contratto di Controparte_1 Controparte_5 conto corrente di corrispondenza n. 4729/78, acceso presso la filiale di Torino – Ag. 4 in data 12.09.2006, e il contratto di anticipo fatture s.b.f. n. 68268012, concluso il 13.02.2012.
A garanzia delle obbligazioni assunte da , in data 5.10.2006 ha prestato fideiussione CP_5 omnibus l'allora suo presidente sino alla concorrenza di € 65.000; Parte_1
l'importo ex art. 1938 c.c. risulta essere stato elevato ad € 126.000 con integrazione conclusa in data 19.12.2006 e poi ad € 886.800 con successiva integrazione conclusa in data 16.04.2008.
1.2 – Il 20.08.2014, inviava a MP una comunicazione, firmata per approvazione CP_5
anche dal garante con la quale riconosceva il proprio debito e proponeva Parte_1
un piano di rientro mediante versamenti mensili in seguito del tutto disattesi.
Stante il perdurare dell'inadempimento, in data 22.11.2017 MP inviava una raccomandata alla società e al con cui comunicava la revoca di tutti gli affidamenti accordati e il Pt_1 recesso dai rapporti intrattenuti ed informava che la posizione era stata classificata “a sofferenza”; il 22.12 seguente, la banca inviava un'ulteriore lettera raccomandata ad CP_5
e al suo fideiussore, con la quale intimava l'immediato pagamento di quanto dovuto.
1.3 - La coop. TA è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ivrea in data 1.02.2019.
1.4 - MP ha ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 8941/2019 contro Pt_1 er complessivi € 275.565,43, dei quali:
[...]
- € 94.796,12, oltre agli interessi legali dal 23.03.2018, per saldo passivo del conto corrente n. 4729/78, calcolato al netto di € 169.591,43 derivante da escussione di pegno su “Polizza
Axa NPS Financial”, a valere sul conto corrente, escusso il 23.03.2018;
- € 180.769,31, oltre agli interessi legali dal 14.12.2017, per saldo passivo del conto anticipi fatture n. 68268012.
1.5 – ha proposto opposizione
contro
MP avverso il predetto decreto Parte_1
ingiuntivo, sostenendo che:
- quanto alla garanzia personale:
(a) gli accordi modificativi dell'originaria fideiussione conclusi il 19.12.2006 e il
16.04.2008 non erano stati da lui sottoscritti e non erano conformi agli originali;
4 (b) tali accordi, qualificati come nuove fideiussioni, dovevano essere considerate estinti ex art. 1957 c.c. in quanto la deroga all'obbligo di agire verso il debitore non era stata adeguatamente pattuita nelle forme richieste dagli artt. 1341 e 1342 c.c.;
(c) tutte e tre le fideiussioni, quella originaria e i due accordi modificativi, rilasciate erano nulle per violazione della normativa antitrust perché conformi al modello ABI censurato dalla con provvedimento n. 55/2005; CP_6
(d) non vi era certezza in ordine al credito azionato;
- quanto al conto corrente e al conto anticipi:
(a) le clausole relative agli interessi ultralegali, all'anatocismo, alla CMS erano nulle.
1.6 - MP, convenuta in opposizione, non si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarata contumace.
Interveniva invece nel processo ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c. quale CP_2 cessionaria del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione perfezionata pochi giorni dopo la notifica dell'atto di opposizione;
l'interveniente chiedeva la verificazione delle scritture disconosciute e sosteneva che era stata contrattualmente prevista una deroga all'art. 1957 c.c. anche con riferimento alla seconda e alla terza fideiussione (a); il contratto andava qualificato come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. (b); la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e le eccezioni relative alla corretta formazione del credito erano infondate (c).
1.7 - Il Giudicante sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto alla luce del disconoscimento delle ultime due fideiussioni rilasciate e istruiva la causa a mezzo di CTU grafologica (per l'incidente di verificazione) e di CTU contabile (per gli aspetti riguardanti il conto corrente e il conto anticipi).
1.8 - Con sent. n. 2453/2022, pubblicata il 6.06.2022, il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava la nullità parziale della prima fideiussione in data
5.12.2006 limitatamente alle clausole 2, 6 ed 8 (con effetto anche in relazione alle successive due estensioni della garanzia) e condannava a pagare a favore Parte_1 di favore di MP e di la minor somma di € 27.253,56 oltre interessi legali dal CP_2
23.03.2018 al saldo in relazione al conto corrente, e la somma di € 180.769,31 oltre interessi legali dal 14.12.2017 al saldo in relazione al conto anticipi.
Questi i rilievi del Tribunale:
5 (a) quanto alle contestazioni riguardanti il saldo negativo di conto corrente e del conto anticipi, e sulla scorta della CTU contabile:
- le parti avevano concordato la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente legittimità della relativa pattuizione;
quanto alla capitalizzazione successiva al 1.01.2014, la capitalizzazione andava esclusa per il periodo successivo al primo gennaio 2014, giusta modifica normativa intervenuta (l.
147/2013), da ritenere immediatamente vigente e precettiva;
- gli interessi erano stati conteggiati dal consulente in base alle condizioni pattuite stante la presenza nel contratto di apertura di conto corrente dell'indicazione dei tassi di interesse e della pattuizione dello ius variandi;
- la CMS, non pattuita, era stata correttamente espunta dal CTU;
- le spese di tenuta del conto erano state addebitate nella misura concordata, ma la C.I.V.
e la commissione sull'accordato andavano escluse in quanto non era stata reperita la relativa pattuizione;
- erano prescritte tutte competenze addebitate anteriormente al 12.12.2009;
- il saldo finale rettificato portava a debito del correntista la somma di € 196.844,99, da cui andava detratto l'ammontare del pegno successivamente escusso dalla Banca, pari ad
€ 169.591,43, con un residuo a debito del correntista di € 27.253,56;
- a tale somma andava aggiunto il debito derivante dal conto anticipi, pari ad € 180.769,31;
(b) quanto alle contestazioni riguardanti la fideiussione e i due accordi modificativi:
- la perizia grafologica aveva accertato l'autenticità delle firme al primo ed al secondo accordo modificativo;
- non poteva essere dichiarata la nullità dei contratti di fideiussione per conformità al modello ABI, ma andava dichiarata la nullità delle singole clausole ritenute illecite dall'Istituto di vigilanza, sostituendo le previsioni contrattuali nulle con le norme codicistiche;
tale operazione andava ad esclusivo vantaggio del garante posto che le clausole sostituite prevedevano una disciplina più favorevole per la banca, ed in particolare veniva meno la deroga convenzionale deroga all'art. 1957 c.c.;
- l'attore aveva espressamente eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore in relazione alla seconda e terza fideiussione, mentre non aveva svolto tale eccezione con riferimento alla prima fideiussione;
in relazione alla prima fideiussione nessuna decadenza del creditore poteva quindi essere ipotizzata;
- non era corretto qualificare la garanzia personale come una garanzia autonoma, con conseguente legittimità della clausola in deroga all'art. 1957, dato che, nella fattispecie,
6 mancava la deroga (essenziale nel contratto autonomo di garanzia) all'art. 1945 c.c. in ordine alla possibilità del garante di formulare eccezioni;
- dato che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. della seconda e terza fideiussione era semplicemente richiamata per relationem attraverso un rinvio al testo della prima fideiussione, il aveva eccepito che tale clausola non era stata approvata Pt_1
specificatamente e singolarmente per iscritto ex art. 1341, 2° co., c.c., ma mediante un richiamo generalizzato a tutte le clausole onerose. Tale ultima eccezione era tuttavia irrilevante in quanto, quand'anche la clausola fosse stata validamente pattuita nelle forme dell'art. 1341 cpv. c.c., in ogni caso essa sarebbe stata nulla ex artt. 1418 c.c. e 2
l. 287/90;
- ai fini dell'operatività dell'art. 1957 c.c. non era sufficiente un atto stragiudiziale, ma occorreva una domanda giudiziale e nel caso in esame, on aveva dimostrato CP_2
che MP aveva a suo tempo coltivato le azioni nei confronti del debitore principale (o del fideiussore) nel termine di sei mesi prescritto dall'art. 1957 cit., tale circostanza dovendo ritenersi pacifica;
- nondimeno, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dall'opponente era infondata: tutte le fideiussioni erano state rilasciate con vincolo di solidarietà e facoltà di richiedere il pagamento al fideiussore “a semplice richiesta scritta”. La solidarietà passiva tra garante e debitore principale comporta la facoltà del creditore di rivolgersi per il pagamento all'uno o all'altro dei coobbligati, e quindi lo esonera dal coltivare le proprie istanze contro il debitore principale prima di rivolgersi al fideiussore per il pagamento;
la clausola a prima richiesta contenuta nella fideiussione consente di avanzare “istanza” ai fini del pagamento, nei rapporti con il fideiussore, mediante una semplice diffida stragiudiziale e senza l'onere di adire previamente l'autorità giudiziaria contro il debitore principale, al fine di conservare la garanzia;
- venuta meno la deroga all'art. 1957 c.c. per nullità ex artt. 1418, 1° co., c.c. e 2 l. 287/90 della relativa pattuizione, non poteva dubitarsi che la banca conservasse un duplice onere di diligenza, secondo buona fede, di proporre “l'istanza” nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in forma giudiziale nei confronti del debitore o anche stragiudiziale nei confronti del fideiussore, e di coltivare diligentemente l'istanza nei confronti del debitore, evitando di aggravare la posizione del fideiussore;
- l'obbligazione garantita era venuta a scadere il 22.11.2017 con la revoca degli affidamenti e il recesso dal contratto di conto corrente, eventi comunicati anche al fideiussore;
in data 22.12.2017, la banca aveva intimato per iscritto sia al debitore
7 principale che al fideiussore il pagamento del dovuto: il termine di sei mesi, pertanto, era stato rispettato nei confronti del fideiussore nelle forme contrattuali stabilite (semplice richiesta scritta), e tanto bastava ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. trattandosi di obbligazione solidale. In seguito, il 23.03.2018 (ovvero sempre nel termine di sei mesi), MP aveva escusso il pegno su una polizza assicurativa riducendo l'ammontare del debito, fatto che ovviamente aveva giovato anche al fideiussore, e in questo modo la banca aveva dimostrato diligenza nella tutela del credito;
- a febbraio del 2019 la società debitrice principale era fallita e ad aprile 2019 la MP aveva depositato il ricorso per ingiunzione contro il fideiussore;
la contestazione della mancata insinuazione al passivo da parte del era tardiva, in quanto non Pt_1
avvenuta nella prima difesa utile;
- il come garante, doveva perciò rispondere anche in forza della seconda e Pt_1
della terza fideiussione, non essendo ravvisabile la decadenza ex art. 1957 c.c. in assenza di condotte della Banca in violazione della buona fede ed oggettivamente dannose rispetto alla tutela del credito: il ritardo nella coltivazione delle ragioni di credito verso il debitore principale era assai modesto, ma non si poteva affermare che avesse arrecato un effettivo pregiudizio alle ragioni del fideiussore e quindi si potesse qualificare come negligente o in violazione del dovere di buona fede per gli effetti dell'art. 1957 c.c., tenuto conto che la società debitrice era amministrata dallo stesso l tempo Pt_1
del suo fallimento e che dalla stessa dichiarazione di fallimento intervenuta a poco più di un anno dalla revoca degli affidamenti traspariva che la non avesse mezzi CP_5
adeguati a soddisfare MP indipendentemente dalla coltivazione di qualsivoglia azione giudiziale;
- non poteva essere accolta la domanda di liberazione della fideiussione per malafede della banca nella determinazione ed applicazione dei rapporti bancari oggetto della garanzia personale: se taluni addebiti dovevano essere stornati in quanto nulli e, quindi, non dovuti perché derivanti da clausole indeterminate o spese non pattuite, una tale detrazione non poteva certo condurre al venir meno integrale dell'obbligazione fideiussoria per le somme che invece erano risultate come effettivamente dovute;
l'illegittimità di una parte degli addebiti sul conto corrente, infatti, non si estendeva agli addebiti regolari.
2. – L'appello di Parte_1
8 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il solo malgrado le Parte_1
conclusioni riproducano quelle di primo grado, i capi impugnati attraverso i motivi di impugnazione (che delimitano la cognizione del giudice del gravame: art. 342, 1° co., c.p.c.) sono solo quelli che riguardano la fideiussione e i tre accordi modificativi, mentre nessuna contestazione viene mossa riguardo alla rideterminazione del saldo di conto corrente e allo scoperto del conto anticipi.
L'appello è stato notificato sia alla cedente i crediti MP, rimasta contumace anche in questa fase, sia alla cessionaria ma si è costituita ex art. 111, 3° co., c.p.c. in questo CP_2
giudizio di appello la sola sub-cessionaria Controparte_7
tramite la mandataria resasi acquirente delle posizioni
[...] Controparte_8
creditorie in contestazione in forza di contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB con avviso pubblicato sulla G.U., parte II, n. 50, del 30.04.2022.
2.1 - Con il primo motivo, il amenta “la nullità della sentenza per violazione dell'art. Pt_1
118 disp. att. c.p.c. – omessa motivazione su circostanze dirimenti ai fini della decisione”:
l'appellante contesta come del tutto carente di motivazione la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di liberazione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art.1957 c.c., sul rilievo che sia sufficiente “una semplice istanza” stragiudiziale nei confronti del fideiussore, non solo per far venire meno l'applicazione dell'art. 1957 c.c., ma anche per disattendere il dettato contrattuale, in quanto la stessa fideiussione non esclude la possibilità per il fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale;
il primo Giudice si sarebbe limitato a richiamare un precedente del Tribunale di
Torino, senza tuttavia fornire alcuna autonoma motivazione e senza nemmeno confrontarsi con quanto dedotto ed allegato da esso appellante a contestazione delle conclusioni cui giunge la sentenza impugnata.
2.2 - Con il secondo motivo, il ensura la sentenza di prime cure “laddove, pur Pt_1
avendo riconosciuto che le garanzie devono essere qualificate come fideiussioni a tutti gli effetti e non come contratti autonomi di garanzia: con potenziale applicazione dell'art. 1957
c.c., ha ritenuto che la Banca non fosse incorsa nella decadenza prevista da tale norma”: il
Tribunale ha errato nel ritenere che una semplice richiesta stragiudiziale possa essere parificata all'istanza espressamente richiesta dall'art. 1957 c.c., ritenendo in tal modo che
MP non fosse incorsa nella decadenza prevista dalla predetta norma;
l'intera motivazione muoverebbe da un'errata lettura della Cass., Sez. Unite, n. 5572/79, che ha semplicemente
9 stabilito che le istanze del creditore richieste dall'art. 1957 c.c. possono essere rivolte direttamente anche contro il fideiussore, se questi non gode del beneficio di escussione;
non era corretto, viceversa, una volta correttamente inquadrata la garanzia personale come fideiussione con clausola a prima richiesta e non come contratto autonomo di garanzia, ritenere che la semplice presenza di una clausola a prima richiesta consentisse, al fine del rispetto dell'onere dell'art. 1957 c.c., una semplice domanda stragiudiziale al debitore principale e/o al garante (si richiamano, in proposito, come precedenti favorevoli, App.
Torino, sentt. nn. 729/2022, 549/2022 e 26/2021), ma occorreva un'iniziativa giudiziale – e nella fattispecie, non solo non risultava che MP avesse mai formulato le proprie “istanze” nei confronti del debitore principale, ma anzi emergeva che la stessa banca avesse azionato il credito contro il fideiussore a distanza di quasi due anni dalla scadenza, con la chiusura del conto e la revoca delle linee di credito, dell'obbligazione garantita.
2.3 - Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la “erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto modesto il contegno tenuto da controparte nella coltivazione delle ragioni di credito verso il debitore principale – errata applicazione ed interpretazione dell'articolo 1957
c.c.”: il Tribunale ha sbagliato nel ritenere che fosse modesto il contegno tenuto da MP nella coltivazione delle ragioni di credito verso il debitore principale, e che dunque tale condotta non fosse negligente o in violazione del dovere di buona fede agli effetti dell'art. 1957 c.c.; a per la prima volta dichiarato che MP si era insinuato al passivo della CP_2
fallita coop. solo con la comparsa di risposta, e non con le note scritte previste per CP_5
l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., ed esso appellante aveva prontamente contestato la circostanza nella prima difesa utile, ossia con la prima memoria ex art 183, 6° co., c.p.c.; non solo la creditrice non ha posto in essere alcun atto con la dovuta diligenza nei confronti del debitore principale, non potendo essere tale una mera diffida stragiudiziale e l'escussione del pegno, ma né MP né si sono insinuate nel fallimento della CP_2
debitrice principale, ed hanno anzi abbandonato del tutto le istanze in maniera immotivata;
in particolare, se MP od vessero fatto domanda di ammissione al passivo di CP_2
avrebbe potuto, se non totalmente, ma almeno in parte veder soddisfare le proprie CP_5
pretese creditorie, con conseguente riduzione del debito del fideiussore;
nessun onere, del resto, incombeva sul garante di dare prova della capienza del debitore principale, anzi la prova doveva essere offerta dalla banca, la quale non ha comunque dimostrato di aver coltivato le proprie ragioni di credito.
10 2.4 – I tre motivi di impugnazione debbono essere esaminati congiuntamente.
2.4.1 – Il primo Giudice ha ritenuto nulle per violazione della normativa anticoncorrenziale, perché riproducenti le clausole illecite del c.d. Modello ABI, le clausole contenute negli artt.
2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal n data 5.10.2006, Pt_1
poi richiamato nei successivi accordi modificativi de 19.12.2006 e del 16.04.2008; il punto non è oggetto di gravame.
Poiché l'art. 6 del contratto conteneva la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., detta norma, invalidamente derogata per quanto sopra, deve ritenersi inserita di diritto nel regolamento negoziale.
2.4.2 – L'art. 7 del contratto prevede:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (…). L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Il Tribunale ha correttamente escluso che la sola presenza di una clausola a prima richiesta valga a qualificare il contratto di garanzia in cui è inserita alla stregua di una garanzia autonoma, anziché come fideiussione;
anche questo punto non è oggetto di impugnazione.
2.4.3 – Quanto alle conseguenze che deriverebbero dall'inserimento di una clausola a prima richiesta nel contratto di fideiussione, occorre valutare se l'inserimento in una comune fideiussione di una clausola siffatta – come è avvenuto nel caso di specie – assuma il significato di una deroga parziale alla disciplina del citato art. 1957 c.c., così che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria.
Non è in discussione che l'art. 1957 c.c., quando parla di istanze proposte contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, si riferisca ordinariamente alle azioni giudiziarie, e non alle semplici richieste stragiudiziali.
Neppure sembra utile il richiamo alla Cass., 26.09.2017, n. 22.346, citata dal primo Giudice, che è riferita ad una garanzia autonoma nella quale era stato pattuito il richiamo all'art. 1957
c.c. (così la massima: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi
11 riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
La giurisprudenza di legittimità ha, a ben vedere, riconosciuto in diverse occasioni che la clausola a prima richiesta in una comune fideiussione acquisisce il significato di dispensare il creditore dall'agire giudizialmente nei sei mesi contro il debitore principale, secondo lo schema legale proprio dell'art. 1957 c.c., e di consentirgli invece, in parziale deroga alla citata disposizione, di effettuare un'intimazione stragiudiziale per poter impedire la decadenza dalla garanzia.
Così la Cass., 25.02.2002, n. 2742, in massima: “La clausola di pagamento "a prima richiesta" può essere apposta anche ad una fideiussione tipica. In questo caso, la clausola suddetta ha l'effetto di derogare parzialmente all'art. 1957 c.c., e consente al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l'adempimento al garante”.
In motivazione:
“La giurisprudenza della Corte ha da ultimo affermato che la disposizione dell'art. 1957 cod. civ. non può trovare applicazione nel contratto autonomo di garanzia (Cass. 21 aprile 1999
n. 3964).
Ha enunciato il principio di diritto per cui al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, perché la norma si collega al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.
Ma, in precedenza, la Corte, nella sentenza 1 luglio 1995 n. 7345, aveva considerato che, pur nell'ambito del contratto di fideiussione e non di quello autonomo di garanzia, la clausola con cui il garante si obblighi a pagare a semplice richiesta è idonea ad assumere il valore di una deroga all'art. 1957 cod. civ., sotto il profilo che ad impedire l'estinzione della fideiussione basti la richiesta fatta nelle forme previste dalle parti e non sia invece necessario che il creditore proponga le sue richieste mediante azione giudiziaria”.
12 Nello stesso senso, App. Venezia, 1.03.2024, n. 438 e App. Milano, 24.01.2023, n. 220.
Per risolvere il problema interpretativo, si deve partire da quanto affermato dalla Cass.,
1.07.1995, n. 7345, richiamata dalla sent. n. 2742/2002 cit.:
“La clausola di pagamento "a semplice richiesta", anche quando non integra un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia - con la conseguente totale autonomia dal rapporto sottostante - comporta ugualmente l'effetto, di astrazione, per così dire, processuale, che è proprio di una clausola di "solve et repete". Questa non è incompatibile con le caratteristiche di accessorietà proprie del negozio fideiussorio, ma implica che, soltanto dopo l'avvenuto pagamento da parte del garante, quest'ultimo possa agire in ripetizione di un debito verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti che comportano al debitore nel rapporto principale”.
Ma se la clausola in parola implica il diritto di chiedere al fideiussore il pagamento della somma senza che possano essere opposte eccezioni altrimenti opponibili ai sensi dell'art. 1945 c.c. (con il limite delle eccezioni indisponibili ex art. 1462 c.c., e salva possibilità di ripetere dal creditore quanto indebitamente pagato), allora l'iniziativa richiesta dall'art. 1957
c.c. – applicabile al contratto all'esame (ed alle sue successive modifiche) in quanto rientrante nello schema tipico della fideiussione – non può che consistere in una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento al debitore principale e al fideiussore, a fronte della quale il garante è tenuto a pagare senza eccezioni, mentre non sarebbe necessario (come
è nel caso di fideiussione ordinaria, in cui non compaia una clausola a prima richiesta) un'iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale.
2.4.4 - Non paiono pertinenti i richiami che fa la difesa appellante alle pronunce di questa
Corte nn. 729 del 29.06.2022, n. 1056 del 10.10.2022, e n. 26 del 19.05.2021, nonché, da ultimo, n. 495/2022 e n. 163/2025.
Ed infatti:
- App. Torino, n. 729/22 ribadisce, bensì, che la nozione di “istanza” ex art. 1957 c.c. è riferita alle sole iniziative giudiziarie, ma si riferisce al diverso caso della nullità di una clausola di deroga al predetto art. 1957 c.c. perché pattuita dal consumatore in assenza di trattativa individuale, considerata detta clausola vessatoria per squilibrio tra le parti ai sensi dell'art. 33 Cod. consumo;
- App. Torino, n. 1056/22 esclude, analogamente, che il “passaggio a sofferenza” del credito da parte della banca equivalga ad “istanza” ex art. 1957 c.c., ma la fideiussione presa in esame non conteneva una clausola a prima richiesta – o, quanto meno, il tema non è stato sottoposto all'esame del giudicante con uno specifico motivo di gravame;
13 - App. Torino, n. 26/2021 è riferita ad una polizza cauzionale prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi nascenti da un piano urbanistico convenzionato, e proprio dalla qualificazione del contratto come garanzia autonoma viene fatta discendere l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.;
- App. Torino, n. 549/2022 afferma che la semplice presenza di una clausola a prima richiesta non consente di qualificare una fideiussione come garanzia autonoma, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c.;
- App. Torino, n. 163/2025, riguarda una fideiussione specifica con clausola a prima richiesta, ritenuta non sufficiente a qualificare il rapporto come garanzia autonoma, e con deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., considerata come clausola vessatoria per il consumatore a norma dell'art. 33, co., 1. Cod. consumo.
Questa Corte, per contro, si è già pronunciata con la sent. 27.03.2025, n. 278 nel senso che la clausola che impegna il fideiussore a pagare "a semplice richiesta scritta" costituisce deroga pattizia alla forma dell'istanza ex art. 1957 c.c., nel senso che la mera richiesta stragiudiziale di pagamento è sufficiente ad impedire la decadenza, senza necessità di proposizione dell'azione giudiziale entro sei mesi, poichè, diversamente, verrebbe meno la natura stessa della garanzia a prima richiesta, che impone al garante il pagamento immediato secondo il meccanismo del solve et repete.
2.4.5 – Applicando i rilievi suesposti al caso in esame, ne viene che le iniziative da intraprendersi contro il debitore principale (o contro il fideiussore, trattandosi di fideiussione senza beneficio di escussione: Cass., Sez. Unite, 25.10.1979, n. 5572) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. non sono solo le azioni legali contro il debitore principale, non necessarie in rapporto alla clausola a prima richiesta che postula un pagamento immediato, ma vanno intese come semplice richiesta, anche stragiudiziale, di adempimento rivolta dal creditore all'obbligato principale.
Ma se così è, allora la mera richiesta di adempimento, inoltrata a suo tempo alla cooperativa debitrice principale da MP e al suo fideiussore contestualmente al recesso dal conto corrente ed alla revoca degli affidamenti con lettera del 22.11.2017 con l'indicazione del passaggio del credito “a sofferenza”, e poi la successiva richiesta formale con del 22.12 seguente, risultano sufficienti – essendo comunque intervenute nei sei mesi – ad evitare la decadenza dell'art. 1957 c.c., e gli istituti cessionari e sub-cessionari da MP potranno validamente pretendere il pagamento dal fideiussore, odierno appellante. Diviene
Contr irrilevante, a questo punto, stabilire se e quando o i siano insinuate nel CP_2
14 fallimento della debitrice principale coop. , così come è priva di rilievo la circostanza CP_5
che fosse o meno capiente nel corso dei sei mesi dalla revoca degli affidamenti e CP_5 dalla chiusura del conto in rapporto alla situazione di insolvenza accertata, all'incirca un anno dopo, con la dichiarazione di fallimento.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va altresì dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro Parte_1 Controparte_10
e con l'intervento di , per tramite della Controparte_3
mandataria , avverso la sent. n. 2453/22 emessa dal Tribunale di Parte_2
Torino in data 6.06.2022, con atto di citazione notificato in data 21.12.2022:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_8
mandataria di delle spese Controparte_7 di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1637 / 2022 R.G.;
promosso da:
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DURAZZO Parte_1 C.F._1
NICOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO RE UMBERTO I, 63
10128 TORINO;
- appellante contro
(part. IVA ), contumace; Controparte_1 P.IVA_1
- parte appellata
e contro
(c.f. ), contumace;
CP_2 P.IVA_2
- parte appellata
1 e contro
, per tramite della sua procuratrice Controparte_3 speciale (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_3
DELLA GIOVANNA VITTORIA LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
VIALE ERCOLE MARELLI 165 20099 SESTO SAN GIOVANNI;
- interveniente in grado d'appello ex art. 111, 3° co., c.p.c.
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte D'Appello di Torino rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
NEL MERITO.
RIFORMARE integralmente la sentenza di primo grado n°2453/2022, pronunciata inter partes dal Tribunale di Torino, dott. LUCA MARTINAT, nel procedimento R.G.
n°31624/2019, pubblicata in data 06 giugno 2022 dal Tribunale di Torino per i motivi di cui alla narrativa
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
I. In caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra sub. I,
- accertare e dichiarare l'inefficacia della sottoscrizione ex art. 1341 c.c. sui moduli di fideiussione datati 19/12/06 e 16/4/08
- accertare e dichiarare la conseguente estinzione delle medesime fidejussioni per infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. e
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. sulla base di tali contratti Parte_1
e conseguentemente
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8941/2019;
II. In caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra sub I. e sub. II:
- Accertare e dichiarare la nullità assoluta ex artt. 1418 e 1419 c.c. del modulo utilizzato per la fidejussione originaria del 5/10/06 e la nullità derivata delle estensioni datate 19/12/06 e
16/4/08;
2 - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. sulla base di tali contratti Parte_1
e conseguentemente
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8941/2019;
III. In caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra sub. I., II. e III.,
- Accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui non è stata fornita adeguata prova documentale;
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. e conseguentemente Parte_1
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8941/2019;
IV. In caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra sub. I., II., III. e IV.:
- Accertare e dichiarare la nullità delle eventuali clausole relative agli Interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e all'anatocismo
- Accertare e dichiarare l'inefficacia di qualsiasi fidejussione prestata alla Banca MP dall'opponente sig. stante il comportamento contrario a buona fede della Parte_1
Banca MP,
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. e conseguentemente Parte_1
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 8941/2019;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi”.
Per parte : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni Controparte_4
diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettare comunque l'appello avversario e le domande ex adverso proposte, sia di merito che processuali, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi tutti innanzi spiegati;
- Confermare integralmente la sentenza n. 2453/2022 depositata in data 02-06.06.2022 dal
Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott. Martinat Sez. 1^ Civile, nel procedimento
RG 31624/2019.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e compensi ex D.Min. 55/2014 e successive modifiche, oltre iva, cpa
e spese generali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
3 1.1 - ha intrattenuto con il contratto di Controparte_1 Controparte_5 conto corrente di corrispondenza n. 4729/78, acceso presso la filiale di Torino – Ag. 4 in data 12.09.2006, e il contratto di anticipo fatture s.b.f. n. 68268012, concluso il 13.02.2012.
A garanzia delle obbligazioni assunte da , in data 5.10.2006 ha prestato fideiussione CP_5 omnibus l'allora suo presidente sino alla concorrenza di € 65.000; Parte_1
l'importo ex art. 1938 c.c. risulta essere stato elevato ad € 126.000 con integrazione conclusa in data 19.12.2006 e poi ad € 886.800 con successiva integrazione conclusa in data 16.04.2008.
1.2 – Il 20.08.2014, inviava a MP una comunicazione, firmata per approvazione CP_5
anche dal garante con la quale riconosceva il proprio debito e proponeva Parte_1
un piano di rientro mediante versamenti mensili in seguito del tutto disattesi.
Stante il perdurare dell'inadempimento, in data 22.11.2017 MP inviava una raccomandata alla società e al con cui comunicava la revoca di tutti gli affidamenti accordati e il Pt_1 recesso dai rapporti intrattenuti ed informava che la posizione era stata classificata “a sofferenza”; il 22.12 seguente, la banca inviava un'ulteriore lettera raccomandata ad CP_5
e al suo fideiussore, con la quale intimava l'immediato pagamento di quanto dovuto.
1.3 - La coop. TA è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ivrea in data 1.02.2019.
1.4 - MP ha ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 8941/2019 contro Pt_1 er complessivi € 275.565,43, dei quali:
[...]
- € 94.796,12, oltre agli interessi legali dal 23.03.2018, per saldo passivo del conto corrente n. 4729/78, calcolato al netto di € 169.591,43 derivante da escussione di pegno su “Polizza
Axa NPS Financial”, a valere sul conto corrente, escusso il 23.03.2018;
- € 180.769,31, oltre agli interessi legali dal 14.12.2017, per saldo passivo del conto anticipi fatture n. 68268012.
1.5 – ha proposto opposizione
contro
MP avverso il predetto decreto Parte_1
ingiuntivo, sostenendo che:
- quanto alla garanzia personale:
(a) gli accordi modificativi dell'originaria fideiussione conclusi il 19.12.2006 e il
16.04.2008 non erano stati da lui sottoscritti e non erano conformi agli originali;
4 (b) tali accordi, qualificati come nuove fideiussioni, dovevano essere considerate estinti ex art. 1957 c.c. in quanto la deroga all'obbligo di agire verso il debitore non era stata adeguatamente pattuita nelle forme richieste dagli artt. 1341 e 1342 c.c.;
(c) tutte e tre le fideiussioni, quella originaria e i due accordi modificativi, rilasciate erano nulle per violazione della normativa antitrust perché conformi al modello ABI censurato dalla con provvedimento n. 55/2005; CP_6
(d) non vi era certezza in ordine al credito azionato;
- quanto al conto corrente e al conto anticipi:
(a) le clausole relative agli interessi ultralegali, all'anatocismo, alla CMS erano nulle.
1.6 - MP, convenuta in opposizione, non si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarata contumace.
Interveniva invece nel processo ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c. quale CP_2 cessionaria del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione perfezionata pochi giorni dopo la notifica dell'atto di opposizione;
l'interveniente chiedeva la verificazione delle scritture disconosciute e sosteneva che era stata contrattualmente prevista una deroga all'art. 1957 c.c. anche con riferimento alla seconda e alla terza fideiussione (a); il contratto andava qualificato come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. (b); la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e le eccezioni relative alla corretta formazione del credito erano infondate (c).
1.7 - Il Giudicante sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto alla luce del disconoscimento delle ultime due fideiussioni rilasciate e istruiva la causa a mezzo di CTU grafologica (per l'incidente di verificazione) e di CTU contabile (per gli aspetti riguardanti il conto corrente e il conto anticipi).
1.8 - Con sent. n. 2453/2022, pubblicata il 6.06.2022, il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava la nullità parziale della prima fideiussione in data
5.12.2006 limitatamente alle clausole 2, 6 ed 8 (con effetto anche in relazione alle successive due estensioni della garanzia) e condannava a pagare a favore Parte_1 di favore di MP e di la minor somma di € 27.253,56 oltre interessi legali dal CP_2
23.03.2018 al saldo in relazione al conto corrente, e la somma di € 180.769,31 oltre interessi legali dal 14.12.2017 al saldo in relazione al conto anticipi.
Questi i rilievi del Tribunale:
5 (a) quanto alle contestazioni riguardanti il saldo negativo di conto corrente e del conto anticipi, e sulla scorta della CTU contabile:
- le parti avevano concordato la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente legittimità della relativa pattuizione;
quanto alla capitalizzazione successiva al 1.01.2014, la capitalizzazione andava esclusa per il periodo successivo al primo gennaio 2014, giusta modifica normativa intervenuta (l.
147/2013), da ritenere immediatamente vigente e precettiva;
- gli interessi erano stati conteggiati dal consulente in base alle condizioni pattuite stante la presenza nel contratto di apertura di conto corrente dell'indicazione dei tassi di interesse e della pattuizione dello ius variandi;
- la CMS, non pattuita, era stata correttamente espunta dal CTU;
- le spese di tenuta del conto erano state addebitate nella misura concordata, ma la C.I.V.
e la commissione sull'accordato andavano escluse in quanto non era stata reperita la relativa pattuizione;
- erano prescritte tutte competenze addebitate anteriormente al 12.12.2009;
- il saldo finale rettificato portava a debito del correntista la somma di € 196.844,99, da cui andava detratto l'ammontare del pegno successivamente escusso dalla Banca, pari ad
€ 169.591,43, con un residuo a debito del correntista di € 27.253,56;
- a tale somma andava aggiunto il debito derivante dal conto anticipi, pari ad € 180.769,31;
(b) quanto alle contestazioni riguardanti la fideiussione e i due accordi modificativi:
- la perizia grafologica aveva accertato l'autenticità delle firme al primo ed al secondo accordo modificativo;
- non poteva essere dichiarata la nullità dei contratti di fideiussione per conformità al modello ABI, ma andava dichiarata la nullità delle singole clausole ritenute illecite dall'Istituto di vigilanza, sostituendo le previsioni contrattuali nulle con le norme codicistiche;
tale operazione andava ad esclusivo vantaggio del garante posto che le clausole sostituite prevedevano una disciplina più favorevole per la banca, ed in particolare veniva meno la deroga convenzionale deroga all'art. 1957 c.c.;
- l'attore aveva espressamente eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore in relazione alla seconda e terza fideiussione, mentre non aveva svolto tale eccezione con riferimento alla prima fideiussione;
in relazione alla prima fideiussione nessuna decadenza del creditore poteva quindi essere ipotizzata;
- non era corretto qualificare la garanzia personale come una garanzia autonoma, con conseguente legittimità della clausola in deroga all'art. 1957, dato che, nella fattispecie,
6 mancava la deroga (essenziale nel contratto autonomo di garanzia) all'art. 1945 c.c. in ordine alla possibilità del garante di formulare eccezioni;
- dato che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. della seconda e terza fideiussione era semplicemente richiamata per relationem attraverso un rinvio al testo della prima fideiussione, il aveva eccepito che tale clausola non era stata approvata Pt_1
specificatamente e singolarmente per iscritto ex art. 1341, 2° co., c.c., ma mediante un richiamo generalizzato a tutte le clausole onerose. Tale ultima eccezione era tuttavia irrilevante in quanto, quand'anche la clausola fosse stata validamente pattuita nelle forme dell'art. 1341 cpv. c.c., in ogni caso essa sarebbe stata nulla ex artt. 1418 c.c. e 2
l. 287/90;
- ai fini dell'operatività dell'art. 1957 c.c. non era sufficiente un atto stragiudiziale, ma occorreva una domanda giudiziale e nel caso in esame, on aveva dimostrato CP_2
che MP aveva a suo tempo coltivato le azioni nei confronti del debitore principale (o del fideiussore) nel termine di sei mesi prescritto dall'art. 1957 cit., tale circostanza dovendo ritenersi pacifica;
- nondimeno, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dall'opponente era infondata: tutte le fideiussioni erano state rilasciate con vincolo di solidarietà e facoltà di richiedere il pagamento al fideiussore “a semplice richiesta scritta”. La solidarietà passiva tra garante e debitore principale comporta la facoltà del creditore di rivolgersi per il pagamento all'uno o all'altro dei coobbligati, e quindi lo esonera dal coltivare le proprie istanze contro il debitore principale prima di rivolgersi al fideiussore per il pagamento;
la clausola a prima richiesta contenuta nella fideiussione consente di avanzare “istanza” ai fini del pagamento, nei rapporti con il fideiussore, mediante una semplice diffida stragiudiziale e senza l'onere di adire previamente l'autorità giudiziaria contro il debitore principale, al fine di conservare la garanzia;
- venuta meno la deroga all'art. 1957 c.c. per nullità ex artt. 1418, 1° co., c.c. e 2 l. 287/90 della relativa pattuizione, non poteva dubitarsi che la banca conservasse un duplice onere di diligenza, secondo buona fede, di proporre “l'istanza” nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in forma giudiziale nei confronti del debitore o anche stragiudiziale nei confronti del fideiussore, e di coltivare diligentemente l'istanza nei confronti del debitore, evitando di aggravare la posizione del fideiussore;
- l'obbligazione garantita era venuta a scadere il 22.11.2017 con la revoca degli affidamenti e il recesso dal contratto di conto corrente, eventi comunicati anche al fideiussore;
in data 22.12.2017, la banca aveva intimato per iscritto sia al debitore
7 principale che al fideiussore il pagamento del dovuto: il termine di sei mesi, pertanto, era stato rispettato nei confronti del fideiussore nelle forme contrattuali stabilite (semplice richiesta scritta), e tanto bastava ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. trattandosi di obbligazione solidale. In seguito, il 23.03.2018 (ovvero sempre nel termine di sei mesi), MP aveva escusso il pegno su una polizza assicurativa riducendo l'ammontare del debito, fatto che ovviamente aveva giovato anche al fideiussore, e in questo modo la banca aveva dimostrato diligenza nella tutela del credito;
- a febbraio del 2019 la società debitrice principale era fallita e ad aprile 2019 la MP aveva depositato il ricorso per ingiunzione contro il fideiussore;
la contestazione della mancata insinuazione al passivo da parte del era tardiva, in quanto non Pt_1
avvenuta nella prima difesa utile;
- il come garante, doveva perciò rispondere anche in forza della seconda e Pt_1
della terza fideiussione, non essendo ravvisabile la decadenza ex art. 1957 c.c. in assenza di condotte della Banca in violazione della buona fede ed oggettivamente dannose rispetto alla tutela del credito: il ritardo nella coltivazione delle ragioni di credito verso il debitore principale era assai modesto, ma non si poteva affermare che avesse arrecato un effettivo pregiudizio alle ragioni del fideiussore e quindi si potesse qualificare come negligente o in violazione del dovere di buona fede per gli effetti dell'art. 1957 c.c., tenuto conto che la società debitrice era amministrata dallo stesso l tempo Pt_1
del suo fallimento e che dalla stessa dichiarazione di fallimento intervenuta a poco più di un anno dalla revoca degli affidamenti traspariva che la non avesse mezzi CP_5
adeguati a soddisfare MP indipendentemente dalla coltivazione di qualsivoglia azione giudiziale;
- non poteva essere accolta la domanda di liberazione della fideiussione per malafede della banca nella determinazione ed applicazione dei rapporti bancari oggetto della garanzia personale: se taluni addebiti dovevano essere stornati in quanto nulli e, quindi, non dovuti perché derivanti da clausole indeterminate o spese non pattuite, una tale detrazione non poteva certo condurre al venir meno integrale dell'obbligazione fideiussoria per le somme che invece erano risultate come effettivamente dovute;
l'illegittimità di una parte degli addebiti sul conto corrente, infatti, non si estendeva agli addebiti regolari.
2. – L'appello di Parte_1
8 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il solo malgrado le Parte_1
conclusioni riproducano quelle di primo grado, i capi impugnati attraverso i motivi di impugnazione (che delimitano la cognizione del giudice del gravame: art. 342, 1° co., c.p.c.) sono solo quelli che riguardano la fideiussione e i tre accordi modificativi, mentre nessuna contestazione viene mossa riguardo alla rideterminazione del saldo di conto corrente e allo scoperto del conto anticipi.
L'appello è stato notificato sia alla cedente i crediti MP, rimasta contumace anche in questa fase, sia alla cessionaria ma si è costituita ex art. 111, 3° co., c.p.c. in questo CP_2
giudizio di appello la sola sub-cessionaria Controparte_7
tramite la mandataria resasi acquirente delle posizioni
[...] Controparte_8
creditorie in contestazione in forza di contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB con avviso pubblicato sulla G.U., parte II, n. 50, del 30.04.2022.
2.1 - Con il primo motivo, il amenta “la nullità della sentenza per violazione dell'art. Pt_1
118 disp. att. c.p.c. – omessa motivazione su circostanze dirimenti ai fini della decisione”:
l'appellante contesta come del tutto carente di motivazione la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di liberazione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art.1957 c.c., sul rilievo che sia sufficiente “una semplice istanza” stragiudiziale nei confronti del fideiussore, non solo per far venire meno l'applicazione dell'art. 1957 c.c., ma anche per disattendere il dettato contrattuale, in quanto la stessa fideiussione non esclude la possibilità per il fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale;
il primo Giudice si sarebbe limitato a richiamare un precedente del Tribunale di
Torino, senza tuttavia fornire alcuna autonoma motivazione e senza nemmeno confrontarsi con quanto dedotto ed allegato da esso appellante a contestazione delle conclusioni cui giunge la sentenza impugnata.
2.2 - Con il secondo motivo, il ensura la sentenza di prime cure “laddove, pur Pt_1
avendo riconosciuto che le garanzie devono essere qualificate come fideiussioni a tutti gli effetti e non come contratti autonomi di garanzia: con potenziale applicazione dell'art. 1957
c.c., ha ritenuto che la Banca non fosse incorsa nella decadenza prevista da tale norma”: il
Tribunale ha errato nel ritenere che una semplice richiesta stragiudiziale possa essere parificata all'istanza espressamente richiesta dall'art. 1957 c.c., ritenendo in tal modo che
MP non fosse incorsa nella decadenza prevista dalla predetta norma;
l'intera motivazione muoverebbe da un'errata lettura della Cass., Sez. Unite, n. 5572/79, che ha semplicemente
9 stabilito che le istanze del creditore richieste dall'art. 1957 c.c. possono essere rivolte direttamente anche contro il fideiussore, se questi non gode del beneficio di escussione;
non era corretto, viceversa, una volta correttamente inquadrata la garanzia personale come fideiussione con clausola a prima richiesta e non come contratto autonomo di garanzia, ritenere che la semplice presenza di una clausola a prima richiesta consentisse, al fine del rispetto dell'onere dell'art. 1957 c.c., una semplice domanda stragiudiziale al debitore principale e/o al garante (si richiamano, in proposito, come precedenti favorevoli, App.
Torino, sentt. nn. 729/2022, 549/2022 e 26/2021), ma occorreva un'iniziativa giudiziale – e nella fattispecie, non solo non risultava che MP avesse mai formulato le proprie “istanze” nei confronti del debitore principale, ma anzi emergeva che la stessa banca avesse azionato il credito contro il fideiussore a distanza di quasi due anni dalla scadenza, con la chiusura del conto e la revoca delle linee di credito, dell'obbligazione garantita.
2.3 - Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la “erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto modesto il contegno tenuto da controparte nella coltivazione delle ragioni di credito verso il debitore principale – errata applicazione ed interpretazione dell'articolo 1957
c.c.”: il Tribunale ha sbagliato nel ritenere che fosse modesto il contegno tenuto da MP nella coltivazione delle ragioni di credito verso il debitore principale, e che dunque tale condotta non fosse negligente o in violazione del dovere di buona fede agli effetti dell'art. 1957 c.c.; a per la prima volta dichiarato che MP si era insinuato al passivo della CP_2
fallita coop. solo con la comparsa di risposta, e non con le note scritte previste per CP_5
l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., ed esso appellante aveva prontamente contestato la circostanza nella prima difesa utile, ossia con la prima memoria ex art 183, 6° co., c.p.c.; non solo la creditrice non ha posto in essere alcun atto con la dovuta diligenza nei confronti del debitore principale, non potendo essere tale una mera diffida stragiudiziale e l'escussione del pegno, ma né MP né si sono insinuate nel fallimento della CP_2
debitrice principale, ed hanno anzi abbandonato del tutto le istanze in maniera immotivata;
in particolare, se MP od vessero fatto domanda di ammissione al passivo di CP_2
avrebbe potuto, se non totalmente, ma almeno in parte veder soddisfare le proprie CP_5
pretese creditorie, con conseguente riduzione del debito del fideiussore;
nessun onere, del resto, incombeva sul garante di dare prova della capienza del debitore principale, anzi la prova doveva essere offerta dalla banca, la quale non ha comunque dimostrato di aver coltivato le proprie ragioni di credito.
10 2.4 – I tre motivi di impugnazione debbono essere esaminati congiuntamente.
2.4.1 – Il primo Giudice ha ritenuto nulle per violazione della normativa anticoncorrenziale, perché riproducenti le clausole illecite del c.d. Modello ABI, le clausole contenute negli artt.
2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal n data 5.10.2006, Pt_1
poi richiamato nei successivi accordi modificativi de 19.12.2006 e del 16.04.2008; il punto non è oggetto di gravame.
Poiché l'art. 6 del contratto conteneva la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., detta norma, invalidamente derogata per quanto sopra, deve ritenersi inserita di diritto nel regolamento negoziale.
2.4.2 – L'art. 7 del contratto prevede:
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (…). L'eventuale decadenza dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Il Tribunale ha correttamente escluso che la sola presenza di una clausola a prima richiesta valga a qualificare il contratto di garanzia in cui è inserita alla stregua di una garanzia autonoma, anziché come fideiussione;
anche questo punto non è oggetto di impugnazione.
2.4.3 – Quanto alle conseguenze che deriverebbero dall'inserimento di una clausola a prima richiesta nel contratto di fideiussione, occorre valutare se l'inserimento in una comune fideiussione di una clausola siffatta – come è avvenuto nel caso di specie – assuma il significato di una deroga parziale alla disciplina del citato art. 1957 c.c., così che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria.
Non è in discussione che l'art. 1957 c.c., quando parla di istanze proposte contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, si riferisca ordinariamente alle azioni giudiziarie, e non alle semplici richieste stragiudiziali.
Neppure sembra utile il richiamo alla Cass., 26.09.2017, n. 22.346, citata dal primo Giudice, che è riferita ad una garanzia autonoma nella quale era stato pattuito il richiamo all'art. 1957
c.c. (così la massima: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi
11 riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
La giurisprudenza di legittimità ha, a ben vedere, riconosciuto in diverse occasioni che la clausola a prima richiesta in una comune fideiussione acquisisce il significato di dispensare il creditore dall'agire giudizialmente nei sei mesi contro il debitore principale, secondo lo schema legale proprio dell'art. 1957 c.c., e di consentirgli invece, in parziale deroga alla citata disposizione, di effettuare un'intimazione stragiudiziale per poter impedire la decadenza dalla garanzia.
Così la Cass., 25.02.2002, n. 2742, in massima: “La clausola di pagamento "a prima richiesta" può essere apposta anche ad una fideiussione tipica. In questo caso, la clausola suddetta ha l'effetto di derogare parzialmente all'art. 1957 c.c., e consente al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l'adempimento al garante”.
In motivazione:
“La giurisprudenza della Corte ha da ultimo affermato che la disposizione dell'art. 1957 cod. civ. non può trovare applicazione nel contratto autonomo di garanzia (Cass. 21 aprile 1999
n. 3964).
Ha enunciato il principio di diritto per cui al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, perché la norma si collega al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.
Ma, in precedenza, la Corte, nella sentenza 1 luglio 1995 n. 7345, aveva considerato che, pur nell'ambito del contratto di fideiussione e non di quello autonomo di garanzia, la clausola con cui il garante si obblighi a pagare a semplice richiesta è idonea ad assumere il valore di una deroga all'art. 1957 cod. civ., sotto il profilo che ad impedire l'estinzione della fideiussione basti la richiesta fatta nelle forme previste dalle parti e non sia invece necessario che il creditore proponga le sue richieste mediante azione giudiziaria”.
12 Nello stesso senso, App. Venezia, 1.03.2024, n. 438 e App. Milano, 24.01.2023, n. 220.
Per risolvere il problema interpretativo, si deve partire da quanto affermato dalla Cass.,
1.07.1995, n. 7345, richiamata dalla sent. n. 2742/2002 cit.:
“La clausola di pagamento "a semplice richiesta", anche quando non integra un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia - con la conseguente totale autonomia dal rapporto sottostante - comporta ugualmente l'effetto, di astrazione, per così dire, processuale, che è proprio di una clausola di "solve et repete". Questa non è incompatibile con le caratteristiche di accessorietà proprie del negozio fideiussorio, ma implica che, soltanto dopo l'avvenuto pagamento da parte del garante, quest'ultimo possa agire in ripetizione di un debito verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti che comportano al debitore nel rapporto principale”.
Ma se la clausola in parola implica il diritto di chiedere al fideiussore il pagamento della somma senza che possano essere opposte eccezioni altrimenti opponibili ai sensi dell'art. 1945 c.c. (con il limite delle eccezioni indisponibili ex art. 1462 c.c., e salva possibilità di ripetere dal creditore quanto indebitamente pagato), allora l'iniziativa richiesta dall'art. 1957
c.c. – applicabile al contratto all'esame (ed alle sue successive modifiche) in quanto rientrante nello schema tipico della fideiussione – non può che consistere in una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento al debitore principale e al fideiussore, a fronte della quale il garante è tenuto a pagare senza eccezioni, mentre non sarebbe necessario (come
è nel caso di fideiussione ordinaria, in cui non compaia una clausola a prima richiesta) un'iniziativa giudiziale nei confronti del debitore principale.
2.4.4 - Non paiono pertinenti i richiami che fa la difesa appellante alle pronunce di questa
Corte nn. 729 del 29.06.2022, n. 1056 del 10.10.2022, e n. 26 del 19.05.2021, nonché, da ultimo, n. 495/2022 e n. 163/2025.
Ed infatti:
- App. Torino, n. 729/22 ribadisce, bensì, che la nozione di “istanza” ex art. 1957 c.c. è riferita alle sole iniziative giudiziarie, ma si riferisce al diverso caso della nullità di una clausola di deroga al predetto art. 1957 c.c. perché pattuita dal consumatore in assenza di trattativa individuale, considerata detta clausola vessatoria per squilibrio tra le parti ai sensi dell'art. 33 Cod. consumo;
- App. Torino, n. 1056/22 esclude, analogamente, che il “passaggio a sofferenza” del credito da parte della banca equivalga ad “istanza” ex art. 1957 c.c., ma la fideiussione presa in esame non conteneva una clausola a prima richiesta – o, quanto meno, il tema non è stato sottoposto all'esame del giudicante con uno specifico motivo di gravame;
13 - App. Torino, n. 26/2021 è riferita ad una polizza cauzionale prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi nascenti da un piano urbanistico convenzionato, e proprio dalla qualificazione del contratto come garanzia autonoma viene fatta discendere l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.;
- App. Torino, n. 549/2022 afferma che la semplice presenza di una clausola a prima richiesta non consente di qualificare una fideiussione come garanzia autonoma, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c.;
- App. Torino, n. 163/2025, riguarda una fideiussione specifica con clausola a prima richiesta, ritenuta non sufficiente a qualificare il rapporto come garanzia autonoma, e con deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., considerata come clausola vessatoria per il consumatore a norma dell'art. 33, co., 1. Cod. consumo.
Questa Corte, per contro, si è già pronunciata con la sent. 27.03.2025, n. 278 nel senso che la clausola che impegna il fideiussore a pagare "a semplice richiesta scritta" costituisce deroga pattizia alla forma dell'istanza ex art. 1957 c.c., nel senso che la mera richiesta stragiudiziale di pagamento è sufficiente ad impedire la decadenza, senza necessità di proposizione dell'azione giudiziale entro sei mesi, poichè, diversamente, verrebbe meno la natura stessa della garanzia a prima richiesta, che impone al garante il pagamento immediato secondo il meccanismo del solve et repete.
2.4.5 – Applicando i rilievi suesposti al caso in esame, ne viene che le iniziative da intraprendersi contro il debitore principale (o contro il fideiussore, trattandosi di fideiussione senza beneficio di escussione: Cass., Sez. Unite, 25.10.1979, n. 5572) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. non sono solo le azioni legali contro il debitore principale, non necessarie in rapporto alla clausola a prima richiesta che postula un pagamento immediato, ma vanno intese come semplice richiesta, anche stragiudiziale, di adempimento rivolta dal creditore all'obbligato principale.
Ma se così è, allora la mera richiesta di adempimento, inoltrata a suo tempo alla cooperativa debitrice principale da MP e al suo fideiussore contestualmente al recesso dal conto corrente ed alla revoca degli affidamenti con lettera del 22.11.2017 con l'indicazione del passaggio del credito “a sofferenza”, e poi la successiva richiesta formale con del 22.12 seguente, risultano sufficienti – essendo comunque intervenute nei sei mesi – ad evitare la decadenza dell'art. 1957 c.c., e gli istituti cessionari e sub-cessionari da MP potranno validamente pretendere il pagamento dal fideiussore, odierno appellante. Diviene
Contr irrilevante, a questo punto, stabilire se e quando o i siano insinuate nel CP_2
14 fallimento della debitrice principale coop. , così come è priva di rilievo la circostanza CP_5
che fosse o meno capiente nel corso dei sei mesi dalla revoca degli affidamenti e CP_5 dalla chiusura del conto in rapporto alla situazione di insolvenza accertata, all'incirca un anno dopo, con la dichiarazione di fallimento.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va altresì dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro Parte_1 Controparte_10
e con l'intervento di , per tramite della Controparte_3
mandataria , avverso la sent. n. 2453/22 emessa dal Tribunale di Parte_2
Torino in data 6.06.2022, con atto di citazione notificato in data 21.12.2022:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_8
mandataria di delle spese Controparte_7 di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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