Sentenza 13 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00078/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2018, proposto da
EB GO, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura La Rocca Tavana e Giuseppe Nastasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Linguaglossa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 3 in data 29 novembre 2017, con cui il Comune di Linguaglossa, Settore Tecnico del Comune, ha ordinato la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo su un terreno sito in Contrada Pantanello, censito in catasto al foglio 29, particelle 158, 200 e 201.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 3 in data 29 novembre 2017, con cui il Comune di Linguaglossa, Settore Tecnico del Comune, ha ordinato la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo su un terreno sito in Contrada Pantanello, censito in catasto al foglio 29, particelle 158, 200 e 201.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 23 luglio 2002 l’interessato ha acquistato il terreno che è stato precedentemente descritto e, ivi insistendo un fabbricato di remota costruzione - cioè una casetta rurale risalente all’anno 1949 - nel corso dell’anno 2004 ha provveduto alla sua ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione in assenza di titolo edilizio; b) con ordinanza n. 1/2017 il Comune ha ingiunto la demolizione del manufatto; c) con istanza in data 7 agosto 2017 il ricorrente ha richiesto la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001; d) con nota in data 4 ottobre 2017 il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto, sul rilievo che, in base ad una risalente aerofotogrammetria, il fabbricato avrebbe originariamente occupato una superficie minore rispetto a quella attuale; e) a dispetto delle deduzioni dell’interessato nella sede procedimentale, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento in questa sede impugnato.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’intervento di demolizione e ricostruzione è stato realizzato in epoca antecedente al recepimento a livello regionale del sistema sanzionatorio contemplato dal D.P.R. n. 380/2001, sicché nel caso di specie trova applicazione la legge n. 47/1985, come recepita dalla legge regionale n. 37/1985, e, segnatamente, il suo art. 12; b) in subordine, la fattispecie in esame è regolata dall’art. 33, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui, nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, il Comune, in alternativa alla sanzione demolitoria, è tenuto a valutare l’inflizione di una sanzione pecuniaria, qualora si accerti l’impossibilità di operare l’intervento ripristinatorio; c) nel caso in esame, invece, il Comune ha preannunciato effetti acquisitivi (inclusa l’eventuale costituzione di una servitù di passaggio), oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 del D.P.R.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
A prescindere da ulteriori considerazioni, l’art. 12 della legge n. 47/1985 si riferisce all’ipotesi della parziale difformità dell’opera rispetto al provvedimento autorizzatorio, mentre nel caso in esame l’Amministrazione è intervenuta a seguito di opere totalmente sprovviste di titolo edilizio.
Quanto alla previsione di cui all’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 in ordine all’impossibilità di procedere al ripristino dello stato dei luoghi, in disparte il rilievo che il relativo onere probatorio incombe sul privato, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione.
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza, il dato testuale della legge, a tal proposito, è univoco e insuperabile, in coerenza con il principio per il quale, accertato l'abuso, l'ordine di demolizione va senz'altro emesso (cfr., sul punto, T.A.R. Lazio, Roma, II Stralcio, n. 5400/2021 e T.A.R. Campania, Napoli, VII, 29 ottobre 2018, n. 6337).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite in quanto l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO