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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/02/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 21.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 1658 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Alessandro d'Amelj Melodia ed Angelo Di Cecco;
Opponente
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
*******
Con ricorso depositato il 6.2.2024 proponeva opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n. 1420230003774957000, notificato in data 30.12.2023, con il quale le era stato intimato il pagamento di € 4.559,10 a titolo di contributi per l'iscrizione alla gestione commercianti risalenti agli anni 2021 e 2022.
Sosteneva, innanzitutto, la mancanza di prova dei presupposti posti a fondamento della richiesta di pagamento dei suddetti contributi non essendo, la ricorrente, iscritta alla gestione commercianti a far data dal 31.12.2012.
Inoltre, chiedeva accertarsi la nullità dell'avviso di addebito oggetto di causa per omessa motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990. Da ultimo, sosteneva la sproporzione delle sanzioni applicate nel caso di specie, rimarcando come, ai sensi dell'art. 116 L. 338/2000, fosse stata necessaria l'intenzione specifica di non versare i contributi previdenziali.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' e deduceva CP_1
che, pur essendo la ricorrente stata cancellata dalla gestione previdenziale, la stessa era stata successivamente re-iscritta d'ufficio, con decorrenza 28.9.2017, sempre come socia accomandataria, sussistendone i relativi presupposti di legge.
Dunque, l' convenuto rimarcava come i presupposti per l'iscrizione risultassero CP_1
presenti, atteso il possesso dei requisiti della abitualità e della prevalenza richiesti dalla legge per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Prendeva anche posizione sulle doglianze relative a nullità e sproporzione delle sanzioni applicate, deducendo come le contestazioni sollevate risultassero generiche, anche in ragione del rilievo che esse rappresentano una conseguenza automatica dell'omesso versamento della contribuzione alle scadenze di legge e sono dovute in base a quanto previsto dalla L. 388/2000 e nella misura ivi stabilita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa contributiva fatta valere dall' con l'avviso di addebito oggetto di CP_1 opposizione presuppone la iscrizione/iscrivibilità dell'opponente nella gestione commercianti dell' per l'intero periodo oggetto di causa. CP_1
Sul tema, è noto che, in tema di contribuzione previdenziale, l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale.
L'assicurazione Commercianti che fa capo a speciale gestione era regolata in un CP_1
primo tempo dalla legge n.
1.397 del 1960, modificata dalla legge n. 1088 del 1971 e dall'art. 29 della legge n. 160 del 1975; indi la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano scritti in albi, registri e ruoli".
Dalla disamina della normativa richiamata è indubbio che ai fini della iscrizione alla gestione commercianti è necessario che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata, non potendosi confondere, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore.
Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate con Ris. 126/E del 16 dicembre 2011 i
“connotati dell'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici”.
Vi è poi da considerare la possibilità, rinvenuta anche nel caso di specie, per cui l'attività imprenditoriale sia svolta in forma societaria.
In tali ipotesi sono certamente iscrivibili all'assicurazione i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.), e i loro familiari coadiutori, purché la partecipazione al lavoro abbia il carattere della prevalenza e della abitualità.
A tal proposito, è da tener presente che, per partecipazione personale al lavoro aziendale, deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale che rileva nel caso di specie, occorre ulteriormente osservare, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare e allegare sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito. La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Tanto premesso, deve ritenersi che, nella specie l' abbia fornito sufficienti elementi CP_1 per affermare la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente.
A tale riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente negli anni di cui è causa nonché dalla società Minerva s.a.s. sono state rinvenute alcune informazioni utili per dirimere la controversia in questione.
Dalle stesse, emerge, infatti la compilazione da parte della ricorrente del riquadro occupazione prevalente nella dichiarazione societaria, ma anche la compilazione dei quadri RH e RK nell'ambito della propria dichiarazione fiscale personale. Proprio nella dichiarazione personale l'opponente ha indicato infatti il reddito da partecipazione societaria, attestando come lo stesso rappresenti l'unico reddito da lavoro dallo stesso percepito.
Tutto ciò è comprovato poi dall'estratto contributivo presentato dall' . CP_1
Inoltre, è documentato in atti che la società non ha mai denunciato alcun lavoratore dipendente per lo svolgimento dell'attività di impresa ed è dunque pacifico che la stessa non si è avvalsa di una struttura articolata ma consta solo dei due soci quali potenziali partecipanti all'attività sociale.
Inoltre, non viene neppure dedotto in ricorso che detta attività sia stata volta in maniera esclusiva dall'altro socio della Minerva s.a.s., nel periodo oggetto di causa. Non vi è quindi dubbio che l' abbia legittimamente disposto la re-iscrizione della CP_1 signora all'interno della gestione commercianti, e dunque, correttamente abbia Pt_1 iscritto a ruolo l'avviso di addebito oggi opposto al fine di ottenere il pagamento dei relativi contributi previdenziali.
Anche la contestata legittimità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 va rigettata.
Innanzitutto occorre osservare che l'avviso di addebito riporta le ragioni che hanno spinto l' ad avanzare la pretesa contributiva. Difatti, a pagina 1 dell'avviso, a CP_1 seguito dell'indicazione dell'importo totale dovuto, è previsto che il dettaglio e le motivazioni sono riportate nella sezione “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” in cui vengono indicate le singole voci e periodi di riferimento con le relative sanzioni di omesso versamento, permettendo di far comprendere alla parte odierna opponente come si è giunti all'importo addebitato. Segue l'indicazione delle procedure che può attuare il debitore al fine di ottenere presso l chiarimenti circa il debito contestato e CP_1
anche le modalità per presentare ricorso.
Per cui, si ritiene che l'atto di avviso sia ampiamente motivato e per cui tale da permettere al contribuente di esercitare, come ha fatto, il proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost.
In ogni caso, per poter contestare la mancata motivazione della cartella di pagamento la ricorrente avrebbe dovuto presentare opposizione entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla notificazione della cartella stessa. Nel caso di specie, l'avviso di addebito è stato notificato alla ricorrente in data 31.12.2023, ed il ricorso è stato depositato in data 6.2.2024, per cui oltre il termine di 20 giorni.
Per quanto concerne, da ultimo, la contestata proporzione delle sanzioni applicate, anch'essa va rigettata.
La L. 388/2000 prevede, all'art. 116, comma 8, le fattispecie di omissione ed evasione contributiva stabilendo le sanzioni civili da aggiungere al debito contributivo originario e calcolate in percentuale sullo stesso. Le due condotte, tuttavia, prevedono delle differenze.
L'omissione contributiva, data dal mancato pagamento, presuppone che siano state presentate le denunce o registrazioni obbligatorie e che quindi vi sia stata una corretta documentazione e comunicazione agli Istituti di quanto dovuto dal contribuente, pur essendoci una carenza o assenza del pagamento. Diversamente, come nel caso in oggetto, rileva l'ipotesi di una evasione contributiva, che presuppone che non siano state presentate o non siano conformi al vero le denunce obbligatorie. Vi è quindi, in quest'ultimo caso, l'intenzionalità del debitore che abbia quindi volontariamente occultato i rapporti di lavoro al fine di non adempiere al pagamento della contribuzione.
Diversamente da come prospettato dalla ricorrente, e come correttamente argomentato dall' , nel caso di specie è evidente il dolo specifico diretto ad attuare CP_1
l'evasione contributiva;
la stessa ricorrente ha omesso l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti dell' , nonostante vi fossero tutti i relativi presupposti. CP_1
Infatti, ha rivestito la qualità di socia accomandataria della società come ampiamente provato dall' , che ha correttamente proceduto alla re-iscrizione della ricorrente CP_1
nella gestione previdenziale commercianti.
Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento era a capo della stessa ricorrente, circostanza che non ha trovato riscontro nelle prove offerte. Quindi, risulta legittima e proporzionata la sanzione prevista e applicata dall' , calcolata sulla base del debito contributivo originario e, seguendo CP_1 quando previsto dall'art. 116, comma 8, lettera b), relativa all'ipotesi di evasione contributiva.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1658 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' , delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 890,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
Bari, 21.2.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco