TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2679/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. , in proprio;
Parte_1 elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO N. 122 - CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. PIERGENTILI GIOVANNI;
elettivamente domiciliato in Via F. Petrarca - PORTO SAN GIORGIO, presso il difensore;
OGGETTO: locazione abitativa - risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 giugno 2025 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va accolta la domanda proposta da nei confronti della , con sede Parte_1 CP_1 in Morrovalle ed in persona del l.r. p.t., intesa alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione abitativa dell'appartamento in Civitanova Marche (MC) al Corso Umberto I n. 221,
pagina 1 di 3 piano sesto, CAT A/2, classe 2, rendita 650,74, foglio 17, particella 17 sub 63, contratto stipulato il 7.1.19, reg.to il 18.1.19, con risoluzione invocata in forza della clausola 4 che ne prevede la possibilità ove il conduttore non provveda al pagamento del canone o degli oneri accessori per importo maggiore di quello corrispondente a due mensilità, e cioè euro 2.200, essendo euro
1.100 il canone mensile (euro 13.200 quello annuo).
2 – Il giudizio prendeva le mosse dalla intimazione di sfratto per morosità cui in data
29.1.25 seguiva provvedimento di mutamento del rito all'esito della contestazione del conduttore circa il mancato superamento della soglia di euro 2.200 pattuita per l'esercizio della facoltà, posto che l'importo dedotto dalla proprietà (euro 2.535,77, di cui euro 471,82 per quota registrazione contratto per gli anni 2022, 2023 e 2024; ed euro 2.063,75 per quote condominiali), secondo la ricostruzione del conduttore, era stato pagato e comunque andava epurato dalle spese legali che il locatore aveva sostenuto all'esito della notifica di decreto ingiuntivo e precetto di pagamento che l'amministratore dello stabile aveva ottenuto e notificato al proprietario per il mancato pagamento di quote condominiali da parte del conduttore.
3 – Inutilmente svoltasi la fase della mediazione obbligatoria, come da relativo verbale depositato in atti dalla (in tal senso respingendo la eccezione di improcedibilità sollevata Pt_1 dalla società conduttrice), il giudizio veniva deciso senza alcuna attività istruttoria orale.
4 – Sull'intervenuto pagamento delle quote condominiali e delle spese lamentate dalla ricorrente, parte conduttrice deposita un elenco di operazioni che indica come “estratto conto”, ma senza alcuna evidenza che provenga da istituto bancario: impossibile perciò -anche per via della espressa contestazione di parte ricorrente- farne utilizzazione probatoria.
5 – Sul superamento del limite di azionabilità della clausola risolutiva, va osservato che in sede di note integrative ex art. 426 c.p.c. parte locatrice deduce il mancato pagamento di ulteriori importi rispetto a quelli indicati nel ricorso di convalida di sfratto: si tratta della quota della registrazione del contratto anno 2025 (euro 132,00) e della quota condominiale 2025 per euro
847,41.
5.1 - Possibile la nuova deduzione e produzione probatoria sul presupposto che il mutamento del rito si traduce nella introduzione di un giudizio di merito del tutto differente da quello speciale della intimazione di sfratto nel quale, con le memorie integrative di cui all'art. 426
c.p.c., sarebbe possibile perfino proporre domande non incluse nella intimazione, ed a maggior ragione introdurre anche ulteriori elementi in fatto o prove non proposte nella precedente differente procedura.
pagina 2 di 3 5.3 - Così, anche ad escludere le spese legali del decreto ingiuntivo e del precetto di cui al superiore punto 2 (per euro 766,86), viene superata la soglia di azionabilità della risoluzione.
Peraltro, poiché i maggiori importi per spese legali sono stati causati dalla inerzia solutoria
(inadempimento) della società conduttrice, è in capo a questa che devono imputarsi eventuali ulteriori spese derivanti dall'inadempimento.
6 – Va ordinato il rilascio del bene oggetto della risolta locazione, con termine dilatorio brevissimo in considerazione della circostanza della lunga durata del mancato pagamento delle spese.
6.1 – E va anche pronunciata condanna della resistente società al pagamento in favore della ricorrente della somma da questa pagata, per complessivi euro 3.368,83, somma nella quale, oltre agli importi di cui ai superiori punti 2 e 5, è inclusa anche la spesa per la registrazione del decreto ingiuntivo (euro 208,75).
7 – Le spese, incluse quelle di mediazione, vanno per intero poste in capo alla resistente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la risoluzione del contatto di locazione abitativa dell'appartamento in Civitanova Marche
(MC) al Corso Umberto I n. 221, piano sesto, foglio 17, particella 17 sub 63, contratto stipulato il
7.1.19, reg.to il 18.1.19 tra e la per inadempimento di quest'ultima; per Parte_1 CP_1
l'effetto, condanna il conduttore a rilasciare l'immobile libero da persone e cose con termine dilatorio fino al 15 luglio 2025; condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 3.368,83 a titolo di spese accessorie alla locazione, con imputazione come in motivazione;
condanna infine la alle spese del giudizio e liquida quelle in favore della CP_1 ricorrente in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro dieci giorni.
Macerata, 13 giugno 2025. Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2679/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. , in proprio;
Parte_1 elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO N. 122 - CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. PIERGENTILI GIOVANNI;
elettivamente domiciliato in Via F. Petrarca - PORTO SAN GIORGIO, presso il difensore;
OGGETTO: locazione abitativa - risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 giugno 2025 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va accolta la domanda proposta da nei confronti della , con sede Parte_1 CP_1 in Morrovalle ed in persona del l.r. p.t., intesa alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione abitativa dell'appartamento in Civitanova Marche (MC) al Corso Umberto I n. 221,
pagina 1 di 3 piano sesto, CAT A/2, classe 2, rendita 650,74, foglio 17, particella 17 sub 63, contratto stipulato il 7.1.19, reg.to il 18.1.19, con risoluzione invocata in forza della clausola 4 che ne prevede la possibilità ove il conduttore non provveda al pagamento del canone o degli oneri accessori per importo maggiore di quello corrispondente a due mensilità, e cioè euro 2.200, essendo euro
1.100 il canone mensile (euro 13.200 quello annuo).
2 – Il giudizio prendeva le mosse dalla intimazione di sfratto per morosità cui in data
29.1.25 seguiva provvedimento di mutamento del rito all'esito della contestazione del conduttore circa il mancato superamento della soglia di euro 2.200 pattuita per l'esercizio della facoltà, posto che l'importo dedotto dalla proprietà (euro 2.535,77, di cui euro 471,82 per quota registrazione contratto per gli anni 2022, 2023 e 2024; ed euro 2.063,75 per quote condominiali), secondo la ricostruzione del conduttore, era stato pagato e comunque andava epurato dalle spese legali che il locatore aveva sostenuto all'esito della notifica di decreto ingiuntivo e precetto di pagamento che l'amministratore dello stabile aveva ottenuto e notificato al proprietario per il mancato pagamento di quote condominiali da parte del conduttore.
3 – Inutilmente svoltasi la fase della mediazione obbligatoria, come da relativo verbale depositato in atti dalla (in tal senso respingendo la eccezione di improcedibilità sollevata Pt_1 dalla società conduttrice), il giudizio veniva deciso senza alcuna attività istruttoria orale.
4 – Sull'intervenuto pagamento delle quote condominiali e delle spese lamentate dalla ricorrente, parte conduttrice deposita un elenco di operazioni che indica come “estratto conto”, ma senza alcuna evidenza che provenga da istituto bancario: impossibile perciò -anche per via della espressa contestazione di parte ricorrente- farne utilizzazione probatoria.
5 – Sul superamento del limite di azionabilità della clausola risolutiva, va osservato che in sede di note integrative ex art. 426 c.p.c. parte locatrice deduce il mancato pagamento di ulteriori importi rispetto a quelli indicati nel ricorso di convalida di sfratto: si tratta della quota della registrazione del contratto anno 2025 (euro 132,00) e della quota condominiale 2025 per euro
847,41.
5.1 - Possibile la nuova deduzione e produzione probatoria sul presupposto che il mutamento del rito si traduce nella introduzione di un giudizio di merito del tutto differente da quello speciale della intimazione di sfratto nel quale, con le memorie integrative di cui all'art. 426
c.p.c., sarebbe possibile perfino proporre domande non incluse nella intimazione, ed a maggior ragione introdurre anche ulteriori elementi in fatto o prove non proposte nella precedente differente procedura.
pagina 2 di 3 5.3 - Così, anche ad escludere le spese legali del decreto ingiuntivo e del precetto di cui al superiore punto 2 (per euro 766,86), viene superata la soglia di azionabilità della risoluzione.
Peraltro, poiché i maggiori importi per spese legali sono stati causati dalla inerzia solutoria
(inadempimento) della società conduttrice, è in capo a questa che devono imputarsi eventuali ulteriori spese derivanti dall'inadempimento.
6 – Va ordinato il rilascio del bene oggetto della risolta locazione, con termine dilatorio brevissimo in considerazione della circostanza della lunga durata del mancato pagamento delle spese.
6.1 – E va anche pronunciata condanna della resistente società al pagamento in favore della ricorrente della somma da questa pagata, per complessivi euro 3.368,83, somma nella quale, oltre agli importi di cui ai superiori punti 2 e 5, è inclusa anche la spesa per la registrazione del decreto ingiuntivo (euro 208,75).
7 – Le spese, incluse quelle di mediazione, vanno per intero poste in capo alla resistente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la risoluzione del contatto di locazione abitativa dell'appartamento in Civitanova Marche
(MC) al Corso Umberto I n. 221, piano sesto, foglio 17, particella 17 sub 63, contratto stipulato il
7.1.19, reg.to il 18.1.19 tra e la per inadempimento di quest'ultima; per Parte_1 CP_1
l'effetto, condanna il conduttore a rilasciare l'immobile libero da persone e cose con termine dilatorio fino al 15 luglio 2025; condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 3.368,83 a titolo di spese accessorie alla locazione, con imputazione come in motivazione;
condanna infine la alle spese del giudizio e liquida quelle in favore della CP_1 ricorrente in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro dieci giorni.
Macerata, 13 giugno 2025. Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3