TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/10/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 785/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Mungiguerra
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Controparte_1 C.F._2
EG e FI Mario EG
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario CP_2 C.F._3
EG e FI Mario EG
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha chiesto Parte_1 la parziale modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n. 125/2023 pronunciata dal
Tribunale intestato, con revoca dell'assegno a proprio carico per il mantenimento della figlia CP_2
, nata il [...]. Le signore e , regolarmente costituite in
[...] Controparte_1 CP_2 giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza di comparizione personale del 24.9.2025, il Giudice relatore a seguito di ampia discussione con le parti e dopo aver sentito le stesse ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“assegno di mantenimento a carico del padre di € 300,00 mensili per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie fino al compimento del 29esimo anno di età della figlia CP_2
; revoca dell'assegno a decorrere dal 10.6.2027”.
[...]
Le parti hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità all'accordo raggiunto e, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Infatti,
i provvedimenti di contenuto economico sono idonei a garantire alla figlia condizioni di vita CP_2 funzionali alla sua evoluzione e conformi all'interesse delle parti, come concordemente valutati.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. dispone in conformità all'accordo ritrascritto in parte motiva.
2. Spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 01/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL BR DO MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 785/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Mungiguerra
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Controparte_1 C.F._2
EG e FI Mario EG
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario CP_2 C.F._3
EG e FI Mario EG
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha chiesto Parte_1 la parziale modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n. 125/2023 pronunciata dal
Tribunale intestato, con revoca dell'assegno a proprio carico per il mantenimento della figlia CP_2
, nata il [...]. Le signore e , regolarmente costituite in
[...] Controparte_1 CP_2 giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza di comparizione personale del 24.9.2025, il Giudice relatore a seguito di ampia discussione con le parti e dopo aver sentito le stesse ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“assegno di mantenimento a carico del padre di € 300,00 mensili per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie fino al compimento del 29esimo anno di età della figlia CP_2
; revoca dell'assegno a decorrere dal 10.6.2027”.
[...]
Le parti hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità all'accordo raggiunto e, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Infatti,
i provvedimenti di contenuto economico sono idonei a garantire alla figlia condizioni di vita CP_2 funzionali alla sua evoluzione e conformi all'interesse delle parti, come concordemente valutati.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. dispone in conformità all'accordo ritrascritto in parte motiva.
2. Spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 01/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL BR DO MA