TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23959
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Notifica dell'atto impugnato oltre il termine perentorio per la conclusione dell'istruttoria

    Il termine di cui all'art. 7 del. AG 1° aprile 2015, n. 25411, ha natura ordinatoria e circoscrive il tempo entro cui compiere l'istruttoria e assumere la decisione. La stesura della motivazione e la notifica del provvedimento possono intervenire oltre tale termine. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato alcuna lesione della propria posizione o del diritto di difesa derivante dal presunto ritardo.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la comminazione della sanzione

    La pratica commerciale è plurioffensiva e idonea a ledere le posizioni di consumatori e microimprese. Sono state individuate microimprese affiliate (franchisee) che rientrano nella tutela consumeristica. La pratica commerciale scorretta è un illecito di pericolo che non richiede la dimostrazione dell'effettiva lesione. La distinzione tra franchisee come clienti del rapporto di affiliazione è stata correttamente evidenziata dall'AG. La modifica della contestazione nell'atto conclusivo è una descrizione più precisa del fatto illecito e non una modifica illegittima. L'AG ha utilizzato il termine 'cliente' in senso estensivo.

  • Rigettato
    Applicazione della disciplina consumeristica a comunicazione indirizzata a clientela business

    La contestazione non si limita alla pubblicità ingannevole della comunicazione del 16 settembre 2022, ma ricostruisce una violazione di più ampia portata (pratica commerciale scorretta) in cui tale comunicazione è solo un elemento. Si configura un concorso apparente di norme con assorbimento dell'illecito più lieve in quello più grave. La comunicazione del 16 settembre 2022, unitamente ad altre informazioni diffuse sul sito aziendale, costituisce una strategia commerciale illecita complessiva. La pratica è plurioffensiva, lesiva degli interessi di professionisti, consumatori e microimprese.

  • Rigettato
    Contestazione delle singole azioni e claims relativi all'iniziativa 'climate protect'

    L'uso promiscuo ed inesatto dei termini 'compensazione' e 'riduzione' crea confusione nel destinatario. L'interpretazione del claim sul certificato EN 16258:2012 da parte dell'AG è corretta, poiché lascia intendere un avvenuta compensazione non ancora realizzata. I claim sugli obiettivi di lungo periodo sono ingannevoli se non corrispondono al vero. Il contributo climatico richiesto non è stato dimostrato essere impiegato per la compensazione delle emissioni. Il certificato di compensazione basato sul parametro CO2/pacco non attesta l'effettiva incidenza ambientale del singolo operatore, ma una frazione dell'impronta di carbonio del network, risultando quindi ingannevole.

  • Rigettato
    Mancanza di imposizione all'adesione all'iniziativa climatica ed esclusione dei 'top clients'

    La separazione societaria tra LS Italy e LS IS non esclude la considerazione unitaria della tattica commerciale data la compagine di controllo. L'esonero dei 'top client' dall'obbligo del contributo climatico, gravando sui soggetti più piccoli, costituisce una disparità di trattamento che influenza il rapporto con consumatori e microimprese. La corrispondenza interna al management dimostra tentativi di rendere obbligatoria l'adesione dei clienti, nonostante il tenore testuale della comunicazione. La circostanza che alcuni abbiano inteso l'adesione come facoltativa o il basso numero di reclami non rilevano ai fini della dimostrazione dell'inoffensività della condotta.

  • Rigettato
    Deroga all'identificazione di un termine perentorio per la conclusione del procedimento e notifica del provvedimento finale

    Il termine di cui all'art. 7 del. AG 1° aprile 2015, n. 25411, ha natura ordinatoria e circoscrive il tempo entro cui compiere l'istruttoria e assumere la decisione. La stesura della motivazione e la notifica del provvedimento possono intervenire oltre tale termine. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato alcuna lesione della propria posizione o del diritto di difesa derivante dal presunto ritardo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23959
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23959
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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