Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 29768/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 29768 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 riservata in decisione all'udienza del 07.01.2025 ed avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Vannucci ), C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiatamone, 6
ATTRICE
E di via Giuseppe Orsi n.2/E Controparte_1
Napoli, CF: , in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Rino Michelino (c.f.
) e Daniela Giordano (c.f. ), ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Napoli al largo Alessandro
Lala n.16
CONVENUTO
pagina 1 di 15
All'udienza del 7.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno così concluso:
• Parte attrice: “L'avv. Francesca Vannucci, per parte attrice, si riporta a tutte le domande, istanze, eccezioni e difese in atti reiterando l'impugnativa e contestazione delle avverse difese e conclude per l'accoglimento dell'opposizione proposta riportandosi alle conclusioni rassegnate in atto di cui ne chiede l'integrale accoglimento. L'avv. Vannucci chiede assegnarsi la causa in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito delle difese conclusive”.
• Parte convenuta: “Gli avvocati Daniela Giordano e Rino Michelino, nell'interesse del convenuto Controparte_2
in persona dell'Amministratore p.t., si riportano integralmente alle difese già
[...]
articolate in atti ed a verbale, impugnando e contestando ogni avversa istanza, richiesta
e/o deduzione poiché infondate sia in fatto che in diritto. La scrivente difesa precisa le proprie conclusioni richiamando integralmente quelle di cui alla Comparsa di costituzione e risposta, altresì richiamate sempre, per mero scrupolo difensivo, le istanze istruttorie, anche ex artt. 210 e 213 cpc, formulate nella propria memoria ex art
183 comma 6 cpc secondo termine, nonché l'intera documentazione riversata in atti.
Tutto quanto sopra evidenziato, si chiede introitarsi la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che l'attrice, con atto di citazione ritualmente notificato, nell'impugnare la delibera condominiale del 10.06.2022, ha evocato in giudizio il pagina 2 di 15 sito in Napoli alla Via Orsi n. 2/E- Via Controparte_1
Giacinto Gigante n. 43, in persona dell'amministratore p.t., al fine di sentire accogliere, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - in via preliminare e
d'urgenza, sospendere, ex art. 1137 c.c. e 669 bis ss. c.p, l'efficacia della delibera opposta e la validità delle sanzioni irrogate alla opponente per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
- nel merito, previo accertamento dei fatti di cui in premessa, dichiarare nulle ovvero annullare le delibere adottate dal Controparte_1
per i motivi di cui in premessa;
- con vittoria di spese e compensi, oltre
[...]
IVA e CPA come per legge”.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato nel merito la Parte_2
domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.01.2025 in cui, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La procedibilità della domanda
Va affermata la procedibilità della domanda in ragione dell'avvenuto espletamento della procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo del 17.11.2021 (cfr. doc. depositato da parte attrice in data 13.04.2023).
La qualificazione della domanda
A fondamento della domanda l'attrice ha prospettato diversi vizi del deliberato assembleare in relazione al punto 1 all'o.d.g. e precisamente: 1. la violazione degli artt.
1117-bis c.c. e 67 disp. att. c.c. poiché, in considerazione dell'argomento all'o.d.g. vertente sulla modifica del regolamento condominiale ( contrattuale o meno),
l'assemblea si sarebbe dovuta svolgere in modalità “plenaria” e non con la partecipazione dei soli rappresentanti dei fabbricati;
2. violazione dell'art. 67, co. 3,
pagina 3 di 15 disp. att. c.c. e difetto di delega del rappresentante delle palazzine 1-2; 3. eccesso di potere della delibera e violazione dell'art. 70 disp. att. c.c.
Ebbene, ai fini che occupano compete, in primo luogo, a chi scrive la qualificazione delle domande proposte (azioni di nullità e/o di annullamento della delibera) sulla base dei vizi dedotti.
È noto che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 4806 del 7.03.2005; Cass. S.U n. 9839 del 4/04/2021): “ In tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. “
Alla stregua di detti principi, dunque, va affermato che la domanda proposta dall'attrice debba qualificarsi quale azione di annullamento, non integrando le doglianze dedotte dalla medesima alcuna delle ipotesi di nullità innanzi indicate, ma meri vizi formali e/o di regolarità della delibera.
pagina 4 di 15 La legittimazione e l'interesse ad agire di Parte_1
Va, altresì, affermata la legittimazione dell'attrice a proporre la presente impugnazione.
Ed invero, come è noto il supercondominio costituisce un ente di gestione al quale, secondo il disposto dell'art. 1117 bis c.c., si applicano, salvo le disposizioni a carattere speciale, le norme sul condominio in quanto compatibili. In difetto di espressa previsione che disciplini differentemente il diritto all'impugnativa delle delibere, quindi, la titolarità ad impugnare le deliberazioni assembleari spetta, in via esclusiva, ai singoli partecipanti al supercondominio.
Le norme di cui all'art. 67, III e IV comma, disp. att. c.c. non contemplano, tra i poteri del rappresentante, quello di impugnativa delle delibere assembleari assunte in sua assenza o rispetto alle quali abbia assunto un voto contrario, pertanto deve ritenersi che il potere di impugnativa delle decisioni assunte dal supercondominio non competa al rappresentante, bensì spetti, secondo le regole ordinarie, esclusivamente ai singoli condomini del supercondominio.
In altre parole, poiché l'art. 67 disp. att. c.c. non detta alcuna normativa speciale in punto di impugnativa delle delibere assembleari, deve ritenersi che detto potere di impugnativa sia disciplinato dalle norme in materia di condominio così come previsto dall'art. 1117 bis c.c., non ravvisandosi alcuna incompatibilità fra le stesse e la disciplina del supercondominio.
Sono solo i singoli condomini, proprietari di una o più unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che compongono il supercondominio, quindi, ad avere il potere di chiedere l'annullamento delle deliberazioni del supercondominio.
Va, altresì, premesso che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. 2 n. 5889 del 20.04.2001; Cass. Sez. 2 n. 5611 26/02/2019): “In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di
pagina 5 di 15 detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo”, mentre con riferimento all'azione di nullità, avente ad oggetto una delibera condominiale, ai fini della legittimazione attiva “è necessaria la qualità di condomino - presente o assente, consenziente o dissenziente che sia stato all'approvazione della delibera impugnata - la quale costituisce requisito essenziale per la configurabilità del suo interesse ad agire per la nullità della delibera medesima.” (Cass. Civ. n. 8135 del 28/04/2004).
Ebbene, nel caso in esame, risulta non contestato (oltre che provato per tabulas) che riveste la qualità di condomina delle palazzine 1-2, facenti parte del Parte_1
Supercondominio Aree Comuni Parco Lamaro, e che la stessa è stata assente all'assemblea del 10.06.2022.
In ragione di tali risultanze processuali e dei principi innanzi esposti, deve, dunque, ritenersi che la sia legittimata a promuovere l'azione di annullamento in esame. Pt_1
Merito della controversia. Disamina dei singoli motivi di censura.
1) Violazione dell'art. 1117-bis c.c. e dell'art. 67 disp. att. c.c. nonché difetto di delega del rappresentante
Parte attrice ha eccepito la violazione degli artt. 1117-bis c.c. e 67 disp. att. c.c., sul presupposto che il punto 1 all'o.d.g. della delibera adottata il 10.06.2022 avrebbe ad oggetto la modifica del regolamento del supercondominio (avente o meno natura contrattuale) e non rientrerebbe, pertanto, nelle ipotesi di gestione ordinaria contemplate dall'art. 67 disp. att., per le quali è prevista la partecipazione all'assemblea dei soli rappresentanti di palazzina. Inoltre, sempre secondo la prospettazione dell'attrice, il deliberato, avendo ad oggetto la regolamentazione della sosta delle biciclette ex art. 1102 c.c. (e, dunque, in ultima istanza, la regolamentazione dell'utilizzo della cosa comune), avrebbe dovuto essere assunto da tutti i condomini e non dai soli rappresentanti di palazzina.
pagina 6 di 15 L'istante ha, altresì, dedotto che la delibera sarebbe viziata perché adottata in contrasto con il regolamento di Supercondominio stesso. In particolare, la delibera contrasterebbe con il regolamento (depositato in atti) per quanto concerne le modalità di adozione della stessa dal momento che gli artt. 4 e 5 del documento citato prevedono, quali organi di amministrazione del supercondominio, l'amministratore, l'assemblea di tutti i proprietari e il c.d. consiglio di condominio (formato dagli amministratori delle palazzine e da 4 condomini per ogni palazzina).
L'attrice ha ravvisato, altresì, un ulteriore profilo di contrasto tra il deliberato e il regolamento, in quanto, prevedendo l'estensione delle regole relative alla sosta delle automobili e delle motociclette anche alle biciclette e l'applicazione di sanzioni in caso di sosta effettuata in violazione delle regole stabilite, si porrebbe in contrasto con il regolamento del supercondominio, che, all'art. 6, disciplina solo ed esclusivamente la regolamentazione della sosta delle automobili e non consente, dunque, di introdurre sanzioni per ipotesi non previste (come, appunto, la sosta delle bicilette).
Infine, con un secondo motivo collegato al primo, l'attrice ha impugnato la delibera assembleare contestando sia la mancata convocazione all'assemblea de qua (che discenderebbe, appunto, dal fatto che per la materia oggetto della delibera, si sarebbe dovuto garantire la partecipazione di tutti i condomini e non dei soli rappresentanti) sia la validità della delega al rappresentante di palazzina, poiché conferita nel 2014 e mai più rinnovata.
Il ha contestato la prospettazione di parte attrice, affermando che non Parte_2
esiste un regolamento “generale” del e il documento prodotto da parte Parte_2
attrice ( all. sub 2) non ne proverebbe l'esistenza. Nello specifico il convenuto ha sottolineato che gli unici regolamenti riferibili al sono quelli relativi ai CP_1
quattro corpi di fabbrica (in particolare, palazzine 1-2, in cui risiede l'attrice, 3-4, 5-6 e
7-8), redatti dal costruttore mediante atto notarile e regolarmente trascritti nei registri immobiliari. Viceversa, il documento depositato dall'istante, oltre a presentare discrasie pagina 7 di 15 anche dal punto di vista grafico e contenutistico rispetto all'epoca di presunta redazione
(1957), risulta privo di data certa e di firma leggibile.
Per quanto attiene specificamente all'oggetto della delibera assembleare impugnata, il supercondominio ha dedotto che con la stessa sono state solo apportate modifiche ai regolamenti relativi alla sosta nei viali comuni di autovetture e motociclette (adottati con delibere del 13 aprile 2016 e 13 febbraio 2020), estendendone la disciplina anche alla sosta delle biciclette. In definitiva, secondo la prospettazione del convenuto, si tratterebbe di delibere che hanno ad oggetto la mera regolamentazione dell'utilizzo della cosa comune, con la conseguenza che si è nell'ambito della gestione ordinaria, demandata dalla legge ai rappresentanti dei singoli fabbricati componenti il
Supercondominio.
I motivi di impugnazione dedotti da parte attrice sono infondati e, pertanto, non meritano accoglimento.
Invero, quanto deliberato dall'assemblea in data 10.06.2022 in relazione al punto 1 all'o.d.g. non può dirsi in contrasto con il “regolamento del supercondominio” né per quanto riguarda le modalità di assunzione né per quanto riguarda il contenuto, dato che non è stata fornita sufficiente prova dell'esistenza e della natura dello stesso, anche a fronte delle specifiche contestazioni di parte convenuta.
Invero, parte attrice si è limitata a depositare un documento privo di intestazione, data certa nonché di firma e/o timbri leggibili. Peraltro, si tratta di un documento che dal punto di vista grafico si appalesa molto diverso rispetto al regolamento relativo alla palazzina 1-2, atto notarile datato 26.10.1957 e trascritto nei registri immobiliari il
28.10.1957 (depositato in atti da parte convenuta).
Parte attrice sostiene che tale documento le è stato fornito dall'amministratore della
Palazzina 1-2 (condominio nel quale la stessa risiede), senza tuttavia fornire valida prova di ciò. E invero, la chat “whatsapp” depositata dalla stessa non può costituire una prova della provenienza del documento, sia perché il destinatario della chat è del tutto incerto (la chat è con tale “L S. IN ma non vi è alcun numero di telefono o pagina 8 di 15 altro elemento identificativo che consenta di stabilire con certezza che si tratti proprio dell'amministratore di condominio), sia perché, a ben guardare, dalla stessa si evince che il preteso regolamento di condominio è stato inviato dal mittente (dunque, l'attrice stessa) e non ricevuto da “L S. IN (anzi, il documento che l'attrice riceve da quest'ultimo è il regolamento delle palazzine 1-2). In definitiva, il documento sembra provenire dalla stessa parte che ne invoca l'efficacia.
Dunque, la delibera non può essere in contrasto con un atto del quale non è stata dimostrata l'esistenza.
Parimenti, la delibera impugnata non contrasta con l'art. 67 disp. att., perché è stata correttamente assunta dai rappresentanti delle palazzine. Invero, la stessa ha ad oggetto l'estensione delle regole relative alla sosta di auto e motociclette (regole assunte con delibere del 13 aprile 2016 e 13 febbraio 2020, non impugnate) anche alla sosta delle biciclette. Si tratta, dunque, di una delibera che, in ossequio a quanto prevede l'art. 1102
c.c., disciplina l'utilizzazione della cosa comune e può essere assunta a maggioranza ex art. 1136 c.c. Di conseguenza, si deve ritenere che una delibera siffatta rappresenti un esempio di gestione ordinaria della cosa comune. Invero, anche la Suprema Corte ha affermato: “In tema di condominio di edifici, la deliberazione assembleare, con la quale sia stata disposta una diversa distribuzione dei posti auto e dell'area per il parcheggio di auto e moto, non concerne un'innovazione, ma riguarda solo la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune, senza incidere sull'essenza di questa, né alterarne la funzione o la destinazione;
pertanto, per la legittimità di tale delibera non è richiesta
l'adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell'edificio” (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 16902 del 13/06/2023).
Le stesse delibere del 13 aprile 2016 e del 13 febbraio 2020 si limitano a regolare l'uso delle aree comuni e il parcheggio delle autovetture/motociclette nelle stesse. Si tratta, anche qui, di delibere che hanno ad oggetto la regolamentazione della cosa comune (ed infatti le stesse sono state approvate dai rappresentanti di palazzina e non risulta che l'attrice le abbia mai impugnate). Se anche si volesse ritenere che tali delibere abbiano pagina 9 di 15 dato vita ad un vero e proprio “regolamento” relativo alla gestione dei posti auto/moto, in ogni caso non si può ritenere che lo stesso abbia natura contrattuale, perché si limita a disciplinare l'utilizzo della cosa comune (cfr. Cass. SS.UU. Sentenza n. 943 del
30/12/1999, nella quale si legge: “Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive
o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 secondo comma cod. civ.”). E tale
“regolamento” è stato adottato (e, si ribadisce, con delibere mai impugnate) dai rappresentanti di palazzina. Di conseguenza, la delibera del 10.06.2022, che si è limitata ad estendere ad ulteriori ipotesi (biciclette) non è lesiva di alcuna disposizione di legge in quanto rispettosa dell'art. 67 disp. att.
Ne consegue, pertanto, che l'attrice non può dolersi della mancata convocazione all'assemblea del 10.06.2022, essendo quest'ultima di competenza dei rappresentanti di palazzina, come effettivamente è avvenuto (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2406 del
25/01/2024, che afferma: “All'assemblea del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti ai sensi dell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, che sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici
o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il
pagina 10 di 15 profilo dell'elemento personale al numero dei contitolari (che devono essere convocati personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari)
o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c.)”).
Né parte attrice può dolersi, in questa sede, del difetto di delega del rappresentante di palazzina. Invero, l'istante genericamente ha sostenuto un'invalidità della delega, sul presupposto che la nomina del rappresentante risalirebbe al 2014 e che, applicando analogicamente le norme previste per la nomina dell'amministratore (ed in particolare, la durata annuale del mandato ex art. 1129 c.c.), andrebbe in realtà rinnovata di anno in anno.
Preliminarmente, va affermato che, come correttamente evidenziato dal
, tale motivo di doglianza potrebbe al più essere mosso nei confronti Parte_2
del di cui fa parte l'attrice e non nei confronti del . CP_1 Parte_2
Ad abundantiam va aggiunto che la delega è stata rilasciata ad con Persona_1
delibera assembleare del 26.02.2014 (delibera mai impugnata) e che la legge non prevede un termine di durata della stessa (a differenza di quanto accade con riferimento all'amministratore di condominio). Ed invero, il co. 4 dell'art. 67 disp. att. c.c. prevede che il rappresentante risponde del suo operato secondo le regole del mandato (artt. 1703
e ss. c.c.) ed in base all'art. 1722, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., il mandato si estingue, tra l'altro, per scadenza del termine o per revoca da parte del mandante. Orbene, nel caso di specie non è stato apposto un termine (come si evince dalla delibera del 26.02.2014) né tanto meno vi è stata una revoca del mandato da parte dell'assemblea delle palazzine 1-2.
Per tale ragione, si deve concludere che il è legittimato a partecipare alle Persona_1
assemblee del in qualità di rappresentante di palazzina. Parte_2
Eccesso di potere e violazione dell'art. 70 disp. att. c.c.
Parte attrice ha, altresì, dedotto che la delibera de qua sarebbe viziata da eccesso di potere, per aver previsto l'estensione anche alla sosta delle biciclette della disciplina e pagina 11 di 15 delle sanzioni già contemplate per la sosta delle automobili e delle motociclette. Ciò sia perché tale modifica sarebbe in contrasto con il regolamento condominiale allegato dalla stessa (che all'art. 6 prevede solo la disciplina per la sosta delle autovetture e dei motoveicoli), sia perché non esisterebbe un divieto di sosta/stallo delle biciclette e di conseguenza non potrebbero prevedersi delle sanzioni.
L'attrice ha dedotto, altresì, un eccesso di potere in quanto dette sanzioni sarebbero state previste per la sola sosta delle biciclette e non anche per quella delle autovetture.
Infine, l'istante ha prospettato una violazione dell'art. 70 disp. att. c.c., perché le sanzioni sarebbero state adottate in violazione dell'iter procedimentale descritto da tale norma.
Preliminarmente, per quanto riguarda il vizio di eccesso di potere in ambito condominiale va ricordato che tale figura ha piena ed assoluta matrice giurisprudenziale.
È la Cassazione, in primis, ad aver coniato una definizione del vizio. Al riguardo, i
Giudici di legittimità, quando sono stati chiamati a pronunciarsi sull'argomento, hanno affermato che esso è ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante" (Cass.
n. 5889 del 2001; Cass., n. 19457 del 2005)" (Cass. 18 settembre 2012, n. 15633). In buona sostanza ciò che rende viziata per eccesso di potere una delibera, non è l'esercizio discrezionale del potere di decisione, ma l'esercizio arbitrario della discrezionalità, ossia il suo abuso sicché la decisione raggiunta risulti dannosa per il . CP_1
Nel caso di azione per l'invalidazione della delibera fondata su eccesso di potere, spetta a chi lamenta tale vizio provarlo in giudizio, specificando perché la decisione risulta sviata e quindi non frutto di discrezionalità, ma sostanzialmente di arbitrio.
Ebbene, nel caso di specie la delibera non è viziata per eccesso di potere, per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 12 di 15 Da un lato, non può dirsi che vi sia un contrasto con il presunto regolamento di condominio solo perché lo stesso non prevede il divieto di sosta per le bicilette. Come già affermato, non è stata provata l'esistenza e la cogenza di tale regolamento né la genuinità del documento depositato da parte attrice, che, dunque, non può essere esaminato in questa sede.
Dall'altro lato, rientra nella discrezionalità dell'assemblea condominiale e, nel caso di specie, trattandosi di supercondominio, dell'assemblea dei rappresentanti decidere di regolamentare, accanto alla sosta delle motociclette e delle autovetture, anche quella delle biciclette (come è stato fatto nel caso di specie) e, di conseguenza, di estendere il
“regolamento” redatto nel 2016 e nel 2020 anche a queste ultime. Del resto, l'assemblea non si è limitata a prevedere tout court un divieto di sosta indiscriminato per le biciclette, ma ha solo esteso la necessità (già prevista per automobili e motoveicoli) di richiedere un'area del cortile comune dove poter far stazionare anche le biciclette dietro il pagamento di un contributo mensile (pari a € 20,00). Si tratta, in definitiva, dell'introduzione di regole per il miglior godimento della cosa comune e, dunque, di un corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune (mutatis mutandis cfr. tra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12485 del 19/07/2012 che afferma:
“La delibera assembleare che, in considerazione dell'insufficienza dei posti auto compresi nel garage comune in rapporto al numero dei condomini, preveda il godimento turnario del bene e vieti ai singoli partecipanti di occupare gli spazi ad essi non assegnati, anche se gli aventi diritto non occupino in quel momento l'area di parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l'art. 1102 cod. civ., ma costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea. Né la volontà collettiva espressa in assemblea, la quale, preso atto dell'impossibilità del simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, escluda l'utilizzazione, da parte degli altri condomini, degli spazi adibiti a parcheggio eventualmente lasciati liberi dai soggetti che beneficiano del turno, neppure comporta una violazione dell'art. 1138 cod. civ., in quanto non impedisce il godimento individuale
pagina 13 di 15 del bene comune, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli condomini, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna, tale da negare l'avvicendamento nel godimento o da indurre all'incertezza del suo avverarsi”).
Per quanto riguarda, poi, la previsione delle sanzioni, l'assemblea si è limitata esclusivamente ad estendere sanzioni già esistenti (perché approvate con delibera del 13 febbraio 2020) anche alle biciclette, senza innovare in relazione all'importo, alla modalità di irrogazione, ecc. In definitiva, anche questo rientra nella piena discrezionalità dell'assemblea e non è censurabile.
Per quanto attiene, infine, alla violazione dell'art. 70 disp. att. c.c., parte attrice si è limitata a sostenere una generica violazione di tale norma, senza tuttavia indicare con precisione quale parte della stessa sarebbe stata violata e per quale ragione
Il generico riferimento, effettuato da parte attrice, all'iter procedimentale spinge ad interpretare la “violazione dell'art. 70 disp. att. c.c.” come violazione dell'ultimo periodo della norma, attinente alle modalità di irrogazione delle sanzioni. Tuttavia, è appena il caso di sottolineare che l'adozione di atti successivi (quale, ad es.,
l'irrogazione di sanzioni), non incide sulla validità della delibera.
Peraltro, nel caso di specie non è stato violato l'iter procedimentale descritto dall'art. 70 disp. att.c.c. Invero, la norma prevede l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'assemblea dei condomini, il che presuppone che alla base dell'irrogazione delle stesse vi sia una delibera assembleare. Tuttavia, si tratta di una norma derogabile (come si evince dall'art. 72 disp. att. c.c.). Nel caso di specie, l'art. 13 del “regolamento”
(relativo alla sola materia del parcheggio nelle aree comuni) adottato con delibera del
10.06.2022 prevede la facoltà, in capo all'amministratore del Supercondominio, di accertare le infrazioni e irrogare le sanzioni. Dunque, le sanzioni sono state irrogate alla nel rispetto dell'iter procedimentale previsto dal regolamento relativo al Pt_1
parcheggio.
pagina 14 di 15 La regolamentazione delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese si liquidano, d'ufficio, come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile basso (compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00) ed in relazione ai valori medi, ridotti alla metà per l'assenza di questioni giuridiche complesse, relativi alle fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in Parte_1
favore del , in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t.; spese liquidate in complessivi euro 3.809,00
(tremilaottocentonove/00) oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 9.04.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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