Ordinanza cautelare 20 aprile 2022
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/06/2025, n. 11445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11445 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11445/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03254/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3254 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Cavuoto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Centro Nazionale Selezione e Reclutamento Arma dei Carabinieri Protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota del 5 maggio 2025 il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere in ragione della sua intervenuta assunzione da parte dell’amministrazione resistente;
Considerato altresì che all’udienza del 16 maggio 2025 il ricorrente ha precisato di essere stato assunto dall’amministrazione all’esito di una procedura di reclutamento successiva, evidenziando di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che quanto dedotto non sia sufficiente per affermare la sussistenza dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere (atteso che l’assunzione del ricorrente è intervenuta all’esito di una procedura di reclutamento diversa e successiva rispetto a quella nell’ambito della quale era stato adottato il provvedimento di inidoneità gravato nel presente giudizio);
Ritenuto, tuttavia, che quanto dedotto da parte ricorrente sia senz’altro idoneo a comprovare una evidente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, a cui non può che conseguire una declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a.;
Ritenuto, infine, di poter compensare integralmente le spese del presente giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.