Art. 181. Estinzione della procedura di opposizione 1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
((a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;)) b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
c) l'opposizione e' ritirata;
d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.
((e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;
e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.))
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
((a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;
a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;)) b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;
c) l'opposizione e' ritirata;
d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.
((e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;
e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.))