Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
Rigetto
Sentenza breve 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00627/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bormioli, Giovanni Maglione e Paolo Bormioli, con domicilio eletto in Genova, piazza Dante, n. 9/14;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento della Motorizzazione Civile di Savona -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 29 novembre 2024 il nominato in epigrafe deduce quanto segue.
2. In data -OMISSIS-sulla Autostrada -OMISSIS-. -OMISSIS-, alla guida di un autocarro-OMISSIS-, il ricorrente è stato coinvolto in un incidente stradale nel quale è deceduto un motociclista.
In data-OMISSIS- ha ricevuto copia del verbale -OMISSIS-, reso dalla Polizia Stradale di Genova, nel quale gli è stata contestata la violazione dell’art 154, co. 1 e 8 c.d.s.
In -OMISSIS- gli è stato notificato il del decreto di sospensione della patente per due anni, emesso dalla Prefettura di Savona Area II -OMISSIS-.
A seguito di opposizione, il Giudice di Pace di Savona, con sentenza del 20 maggio 2024, n. 323 ha ridotto il periodo di sospensione a un anno.
Con provvedimento -OMISSIS-, notificato a mezzo posta e ritirato in data 4 novembre 2024, la Motorizzazione Civile di Savona ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 c.d.s.
3. Avverso tale provvedimento, con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 128 c.d.s., il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
All’esito della camera di consiglio del 20 dicembre 2024, con ordinanza della Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 314, l’istanza di sospensione è stata respinta.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 30 aprile 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente, va precisato che il provvedimento di revisione della patente motivato con riguardo all’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici implica la spendita di poteri tecnici e discrezionali in funzione della tutela di interessi collettivi; pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (così Cass. civ., Sez. Un., 15 marzo 2007, n. 5979).
5. Nel merito, il ricorso è infondato.
5.1. Circa la natura dell’atto gravato, occorre premettere che « i provvedimenti di revisione della patente, a differenza di quelli assunti ai sensi dell’art. 126 bis sulla patente a punti del d.lgs. n. 285 del 1992, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica del destinatario del provvedimento » (Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2024, n. 8853).
Ne discende che l’amministrazione può legittimamente disporre la revisione della patente di guida ogniqualvolta il comportamento di guida tenuto dal conducente del veicolo ingeneri un mero dubbio sulla sua idoneità tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tali requisiti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2430). Inoltre, in giurisprudenza si è ritenuto che il provvedimento può fondarsi su una specifica ed eventualmente anche unica infrazione, purché idonea, per le sue caratteristiche, ad integrare i presupposti indicati dall'art. 128 c.d.s. (Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2019, n. 869).
5.2. Ebbene, applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio reputa che l’atto gravato resista alle censure dedotte nel ricorso.
5.2.1. Si può prescindere dalla questione, dibattuta tra le parti, se il provvedimento rientri nell’ipotesi di cui al co. 1, che configura una facoltà per l’Amministrazione, o in quella di cui al co. 1- ter dell’art. 128 c.d.s., che delinea un automatismo tra determinate conseguenze del sinistro e provvedimento di revisione. Anche volendo ritenere che la vicenda in esame integri una fattispecie di revisione facoltativa, non risultano travalicati i limiti che governano l’esplicazione del potere discrezionale.
5.2.2. Anzitutto, l’Amministrazione ha adottato la comunicazione di avvio del procedimento (doc. 2 resistente), instaurando il contraddittorio procedimentale.
5.2.3. La motivazione, seppur sintetica, riporta la dinamica del sinistro (« -OMISSIS- ») e ne menziona l’esito mortale, derivandone l’opportunità di rinnovare l’accertamento circa l’idoneità del ricorrente. Il richiamo alle circostanze essenziali dell’accadimento è sufficiente a sorreggere la determinazione adottata in considerazione delle conseguenze scaturite dall’incidente; invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, « la gravità dell’infrazione […] attenua l’obbligo di motivazione gravante sull’amministrazione, atteso che la necessità di una specifica valutazione circa l’idoneità e la capacità alla guida del conducente è da escludersi laddove la natura e le circostanze dell’infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti di cui al citato articolo 128 (cfr. Cons. Stato, VI, 19-8-2009, n. 4973; VI, 1-9-2009, n. 5116) » (Cons. Stato, Sez. I, par. 21 maggio 2020, n. 935).
Peraltro, si deve rilevare il provvedimento richiama espressamente -OMISSIS-della Prefettura di Genova, nella quale vi è una descrizione ancor più dettagliata del sinistro (sull’idoneità della motivazione per relationem in un caso analogo cfr. Cons. Stato, n. 8853 del 2024, cit.).
5.3. Quanto alle deduzioni, svolte nelle successive memorie del ricorrente, circa l’omessa valutazione del comportamento del conducente veicolo antagonista, il Collegio osserva quanto segue.
Anzitutto, non risulta che sia stato impugnato il verbale con il quale è stata contestata l’infrazione dell’art. 154 c.d.s. da parte della Polizia Stradale. Inoltre, la sentenza del Giudice di Pace di Savona che si è pronunciata sulla sospensione della patente, sopra menzionata (doc. 3 ricorrente), lungi dal ritenere esente da responsabilità l’odierno ricorrente, si è limitata a prospettare una responsabilità concorrente dei due conducenti (« -OMISSIS- »).
In ogni caso, l’eventualità che il conducente dell’altro mezzo abbia in qualche misura contribuito alla verificazione del sinistro è irrilevante ai fini del giudizio espresso dall’Amministrazione, posto che, come già anticipato, il provvedimento che dispone la revisione prescinde dall’accertamento delle responsabilità (sul punto, ex multis , Cons. Stato, n. 935 del 2020, cit.) ma poggia sull’insorgenza di dubbi circa il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per la guida.
6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidandole in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.