Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10391/2016 R.G. proposta da
(già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...]
Pierfrancesco Alessi, Giuseppe Berretta e Platania Giuseppe, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-parte attrice/ parte convenuta in riconvenzionale- nei confronti di in persona del Prefetto p.t., e Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi ope legis CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
-parte convenuta/ parte attrice in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17/10/2024, che qui si intende integralmente trascritto.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si osserva quanto segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 29/06/2016, Parte_3
(già ), di qui anche solo ,
[...] Parte_2 Parte_2
1
ha convenuto in giudizio la e il , Controparte_1 Controparte_2
formulando le seguenti conclusioni:
“ - in via principale, accertare e dichiarare per le ragioni sopra esposte
l'inadempimento della e per l'effetto condannarla al pagamento della Controparte_3 complessiva somma di €805.630,92 ovvero di quella minore o maggiore che sarà accertata nel corso del giudizio;
- in via subordinata, accertare e dichiarare per le ragioni sopra esposte
l'inadempimento della e per l'effetto condannarla, anche in via Controparte_3
equitativa, al pagamento della complessiva somma di €570.276,00 ovvero di quella minore o maggiore che sarà accertata nel corso del giudizio;
- in ogni caso, per le ragioni espresse al punto 1.2, accertare e dichiarare
l'inadempimento della e per l'effetto condannarla al pagamento della Controparte_3 complessiva somma di €20.000,00 ovvero di quella minore o maggiore che sarà accertata nel corso del giudizio;
- in ogni caso, per le ragioni espresse al punto 1.3, accertare e dichiarare
l'inadempimento della e per l'effetto condannarla al pagamento della Controparte_3 complessiva somma di €50.371,78, ovvero di quella minore o maggiore che sarà accertata nel corso del giudizio;
- in ogni caso, ancora, condannare la al pagamento della somma di Controparte_3
€292.481,28 a titolo di corrispettivo per il servizio svolto nei mesi di dicembre 2015, gennaio 2016 e febbraio 2016”.
In fatto, la parte attrice ha esposto:
- che, in esito alla procedura di gara indetta ex art. 27 d.lgs. 163/2006 dalla Prefettura di con avviso pubblico del 31/07/2013, avente per oggetto la gestione triennale (a far CP_3
data dal 01/04/2013 e sino al 31/03/2016) del Centro di Identificazione ed Espulsione di
Bari-Palese (di qui, C.I.E.), era risultata aggiudicataria del detto servizio di gestione triennale;
- di aver pertanto sottoscritto in data 25/03/2013 la relativa Convenzione con la
, per il corrispettivo di €3.421.656,00 oltre IVA (computato facendo CP_3 riferimento al prezzo pro capite e pro die di €27,90 moltiplicato per la capienza ricettiva massima, pari a 112 posti), come da art. 7;
- che la stazione appaltante, a pochi mesi dall'inizio dell'esecuzione del contratto e pur in difetto di variazioni negoziali all'appalto, oltre che di avvisi a riguardo, avviò lavori
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di ristrutturazione edile e impiantistica di alcuni moduli del C.I.E.; lavori proseguiti per tutta la durata del contratto e coinvolgenti anche una parte delle stanze destinate a ospitare gli utenti (le quali venivano riconvertite in locali adibiti all'uso dei servizi igienici), con conseguente riduzione dei posti effettivamente disponibili da 112 a 72 e materiale erogazione del servizio solo presso i moduli nn. 1, 3, 5 e 7 da 18 posti ciascuno (risultando i moduli nn. 2, 4 e 6 attinti dai lavori). Quindi, a detta circostanza conseguì la materiale diminuzione del numero di ospiti accolti presso il Centro, sceso da una media di 103 (con riferimento al periodo aprile 2013-gennaio 2014, e dunque per tutta la durata del contratto al netto dei primi dieci mesi) a una media di circa 70, a fronte dei 112 posti previsti in contratto (e negli atti di gara prodromici);
- che la , in attuazione dell'operazione “Mare Nostrum”, destinò lo stabile a CP_3
(di qui, , e non già a Controparte_4 CP_5 [...]
, laddove le parti avevano convenuto la prestazione dei Controparte_6
servizi correlati limitatamente alla funzione assolta dalla seconda tipologia di centro, in tal guisa cagionando la lievitazione dei costi (a titolo esemplificativo, quelli per la consegna dei kit di ingresso);
- di aver comunque garantito agli ospiti tutti i servizi contrattualmente previsti, pur subendo notevoli danni in ragione delle lavorazioni di cui innanzi;
- di aver invano avanzato alla stazione appaltante molteplici richieste di modifica del contratto, per ripristino del sinallagma, e di corresponsione di un equo indennizzo;
- di aver inoltre, a fronte della diminuzione delle presenze persino al di sotto del 50% di quelle teoriche previste in Convenzione, presentato in data 01/03/2016 alla stazione appaltante istanza di sospensione dell'efficacia della Convenzione, sulla scorta dell'art. 11 del capitolato;
- che tuttavia la , anziché accordare la sospensione, con nota inoltrata il giorno CP_3
successivo, giunse alla risoluzione del contratto a far data dal 03/03/2016, come da doc.
5 fasc. attoreo, “per impossibilità sopravvenuta”, asserendo la “totale inagibilità” del centro non imputabile alla stazione appaltante;
ciò, in asserita violazione della clausola generale di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Sulla scorta di tali circostanze in fatto e dunque in considerazione dei dedotti plurimi inadempimenti della stazione appaltante, la parte attrice ha lamentato il pregiudizio subito quale diretta conseguenza della riduzione della capienza effettiva della struttura, operata unilateralmente dalla alla luce dei lavori disposti, così deducendo in CP_3
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ordine ai tre inadempimenti prospettati:
“
1.1. L'irreparabile danno che viene a determinarsi, infatti, è diretta conseguenza dei parametri ministeriali adottati che tali rimangono, quanto al personale, sia che la struttura accolga, a pieno regime, 112 ospiti, sia che ne accolga, come nella specie, circa 70. Ciò si è tradotto, in termini di costi sostenuti dall'appaltatore, nel caso concreto, nell'esborso costante di circa € 735.000,00, per anno di gestione, per il solo personale.
Si consideri che a tale esborso va ad aggiungersi l'ulteriore esborso, variabile in funzione del numero di ospiti (per ciascun anno del biennio aprile 2014 marzo 2016) di circa € 364.000,00 per catering, pocket money, schede telefoniche per gli ospiti, oneri per la sicurezza, kit abbigliamento e quant'altro.
Pertanto, da un oggettivo esame del fatturato, risulta che: lavori di ristrutturazione
(con una capienza di 112 ospiti), con un effettivo riconosciuto pari a € 1.165.534,65, il
ha coperto i costi di gestione;
di contro, nel periodo aprile 2014 marzo 2016, Parte_2
ovvero nei due anni successivi (con una capienza del Centro ridotta del 35% a circa 70 ospiti), il Consorzio, con un effettivo riconosciuto pari ad € 836.371,34 (periodo aprile
2014 marzo 2015) e ad € 730.345,90 (periodo aprile 2015 marzo 2016) ha comunque dovuto sostenere, con propri mezzi, gli esposti costi (circa € 1.100.000,00 per anno).
I maggiori esborsi, dunque, e le conseguenti richieste, vanno quantificate in non meno di € 805.630,92[€ 1.186.174,08 quale importo annuale contrattualmente previsto x 2 anni –– (836.371,34 + 730.345,90)]. Si rileva come i costi esposti, effettivamente sostenuti dal , manifestino l'assoluta mancanza di qualsivoglia intento Parte_2
locupletativo da parte dello stesso quanto, piuttosto, la volontà di fondare ogni richiesta sia su dati oggettivi, ricavabili, peraltro, nel piano concordatario cui il
, allo stato, è sottoposto, su provvedimento del competente Tribunale di Parte_2
Trapani (doc. 6).
1.1.1. In subordine, e senza recesso alcuno dalle superiori allegazioni, anche a voler diversamente ragionare, si rileva che, in merito:
- al periodo di gestione aprile 2013/ marzo 2014 solo per le minori presenze registrazione nel febbraio e marzo 2014 (si ricorda in proposito che i lavori edilizi nel
C.I.E. sono iniziati a gennaio 2014) si è registrato un minor riconoscimento rispetto al teorico contrattuale pari a € 20.639,43(I.V.A. inclusa);
- al periodo aprile 2014 / marzo 2015 si è avuto un minor riconoscimento, a causa della
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diminuita capacità recettiva del C.I.E., di € 349.802,74 (I.V.A. inclusa);
- al periodo aprile 2015 / marzo 2016(il dato è ancor più significativo: nell'ultimo anno contrattuale si è avuto un minor riconoscimento per € 455.828,18(I.V.A. inclusa); orbene, sul teorico contrattuale previsto per il triennio, pari a € 3.558.522,24, si sono registrati minor incassi per € 826.270,35.
Da quanto precede è di tutta evidenza che successivamente al mese di gennaio 2014
(data in cui è stato di fatto ridotta la capienza del centro per effetto dei lavori di ristrutturazione) il fatturato del si è ridotto mediamente del 35% con costi di Parte_2
gestione che hanno abbondantemente superato i ricavi. E ciò si ribadisce non per una errata formulazione dell'offerta presentata in sede di gara (si ricorda che il Parte_2
aveva offerto un ribasso sulla base d'asta di appena il 7%) ma solo per effetto della riduzione di fatto della capienza del centro.
Ne consegue che l'inadempimento contrattuale della che non ha Controparte_3
garantito il numero di posti disponibili previsti contrattualmente per oltre due anni, è stato foriero di evidenti ed ingenti danni per il che devono essere risarciti. Parte_2
Orbene a causa dell'inadempimento contrattuale legato alla descritta riduzione del
35% della commessa per un periodo di due anni il danno (in via subordinata) può essere quantificato, pur detratta un'alea contrattuale del 10%, in non meno di €
570.276,00, pari al 25% del valore contrattuale riferito ai due anni, ovvero ad €
2.281.104,00”.
1.2 Sotto ulteriore e distinto profilo di inadempimento il rileva e contesta Parte_2 alla stazione appaltante che, come esposto in narrativa, per fare fronte all'operazione denominata “Mare nostrum” la ha utilizzato il C.I.E. non per lo scopo CP_3
previsto, ma quale C.S.P.A. con conseguenti maggiori oneri e spese non previste e che il ha dovuto sopportare. Parte_2
Invero nei C.S.P.A. i migranti ricevono le prime cure mediche necessarie per essere traferiti prontamente, a seconda della loro condizione, nelle altre tipologie di centri.
Orbene, proprio perché i C.S.P.A. sono utilizzati al solo scopo di fornire un primo soccorso agli emigranti giunti sul territorio italiano è prevista, al loro interno, una permanenza brevissima dell'ospite ed una continua rotazione di stranieri.
Conseguentemente il ha dovuto fornire l'assistenza ed il materiale di Parte_2
consumo (schede telefoniche;
vestiti; buono economico, ecc.) poiché così prevedeva la convenzione, ad ospiti che restavano nel centro solo poche ore, al solo fine di ricevere
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le prime cure mediche. Mentre nei C.I.E. gli ospiti vengono identificati e trattenuti sino al provvedimento di espulsione con una presenza decisamente più duratura rispetto al primo soccorso.
Orbene l'utilizzo del centro per una causa diversa da quella prevista dalla Convenzione ha determinato maggiori oneri e spese non previsti al momento della formulazione dell'offerta e che non possono essere fatti rientrare nella normale alea contrattuale.
Anche in questo caso si tratta di un evidente non corretto adempimento della convenzione ad opera della che ha determinato uno squilibrio nel sinallagma CP_3
contrattuale a danno del . Parte_2
Il danno in questo caso ammonta ad € 20.000,00.
1.3 Infine si contesta un terzo profilo di inadempimento foriero di ulteriori danni per il
. Orbene come sopra rappresentato, il il 1 marzo 2016 ha richiesto Parte_2 Parte_2
alla di la sospensione degli effetti del contratto poiché per un periodo CP_3 CP_3
superiore a trenta giorni il centro ha avuto una presenza media al di sotto del 50% di quelle teoriche previste dalla convenzione.
In particolare, nella nota sopra citata il ha chiesto: “… ai sensi e per gli Parte_2 effetti dell'art. 11 del “Capitolato d'appalto”, parte integrante della Convenzione per la gestione del CIE di Bari Palese, avendo rilevato in un periodo superiore a trenta giorni una presenza inferiore al 50% della capienza teorica del centro, con la presente si chiede la sospensione degli effetti del contratto”. La stazione appaltante, invece, di accordare la sospensione, il giorno successivo, con nota prot. n. 9536 del 2 marzo
2016, spedita a mezzo pec (v., ancora, doc. 5), ha comunicato a far data dal 3 marzo
2016 la risoluzione della convenzione per l'inagibilità del C.I.E, riconoscendo al
Consorzio istante unicamente un importo riferito ai tre giorni di servizio pari a €
9.374,40 (I.V.A. inclusa).
È di tutta evidenza che l'unilaterale determinazione della stazione appaltante di risolvere il contratto con effetto immediato si pone in aperto contrasto con la previsione dell'art. 11 del capitolato d'appalto.
A fronte di una chiara e preventiva richiesta da parte del non è pensabile che Parte_2 la stazione appaltante, senza tener nel minimo conto l'istanza motivata dell'ente gestore, si limita a risolvere unilateralmente la convenzione con effetto immediato. Ciò ha determinato gravissimi danni all'odierno attore che non può certamente licenziare da un giorno all'altro i lavoratori impegnati nel C.I.E., ovvero risolvere
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unilateralmente e senza alcun preavviso i contratti di subfornitura.
L'istituto della sospensione, espressamente previsto dalle norme pattizie, serve proprio
a garantire al soggetto gestore di attivare tutte le procedure, anche quelle inderogabili previste per la messa in mobilità e/o il licenziamento dei lavoratori, necessarie per una graduale soluzione della vicenda contrattuale.
La scelta della , invece, di rivolvere unilateralmente la convenzione subito CP_3
dopo la richiesta di sospensione avanzata dal si pone in contrasto con le Parte_2
norme pattizie e, soprattutto, con i principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto. Non risulta certo rispettato, nel comportamento della stazione appaltante, quell'obbligo di lealtà che si sostanzia nella salvaguardia dell'altrui utilità.
Il danno economico sotto tale profilo è di facile liquidazione in quanto il capitolato prevede espressamente l'ipotesi della sospensione e quantifica le somme cui ha diritto
l'ente gestore. In particolare, l'art. 11 del capitolato dispone che: “Nel caso in cui la
ritenga di non aderire alla di sospensione al Gestore compete il CP_7
compenso corrispondente al 50% della capienza teorica commisurata al canone annuo”. Ne consegue che il ha diritto per effetto della mancata adesione alla Parte_2 richiesta di sospensione per il mese di marzo 2016 alla complessiva somma di €
50.371,78 (I.V.A. inclusa)”.
Sicchè, come da esposte conclusioni, la parte attrice ha domandato la condanna della al risarcimento del danno da inadempimento, quantificato in via principale in CP_3
€805.630,92 e in via subordinata in €570.276,00, nonchè al pagamento dell'importo di
€20.000,00 e di €50.371,78, rispettivamente a titolo di risarcimento del danno cagionato dal mutamento di destinazione della struttura e di corrispettivo dovuto per il mese di marzo 2016 a seguito della risoluzione della Convenzione in applicazione dell'art. 11.
Altresì, ha domandato il pagamento dell'importo di complessivi €292.481,28, a titolo di corrispettivo insoluto dovuto dalla stazione appaltante a fronte della prestazione dei servizi di cui alla Convenzione nel periodo dicembre 2015-febbraio 2016.
I.2.- Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 12/09/2016, la e il Controparte_1
hanno contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, in Controparte_2
particolare rilevando: che la regolamentazione di gara e, a valle quella pattizia, non contemplavano alcun obbligo per la di assicurare una presenza minima di CP_3
migranti presso il Centro e, del pari, una presenza pari alla capienza massima teorica del
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centro; che, anche a seguito della diminuzione dei posti, la struttura rientrava ancora nella categoria strutture di seconda fascia (da 51 a 150 posti disponibili); che peraltro le parti avevano espressamente accettato che il Centro avrebbe potuto avere un numero di presenze inferiore a quello massimo teorico previsto e che, solo ove la presenza fosse scesa al di sotto del 50%, il contratto avrebbe avuto uno squilibrio tale da giustificarne la sospensione, sulla base dell'art. 11 cit.; che i lavori, causa della riduzione della capacità ricettiva massima, erano stati avviati non in modo arbitrario e neppure discrezionale, ma in ossequio all'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Bari in data 09/01/2014 (successivamente alla sottoscrizione della convenzione), confermata in sede di reclamo, con la quale era stata ordinata all'amministrazione l'esecuzione degli interventi manutentivi e strutturali, finalizzata a ripristinare la completa agibilità della struttura;
che, in ogni caso, l'appaltatrice era pienamente consapevole delle condizioni in cui versava il centro, avendolo visionato con rilascio di dichiarazione in tal senso;
che il non aveva mai lamentato stragiudizialmente profili di inadempimento e Parte_2
danno, perciò violando il medesimo la clausola generale di buona fede;
che Parte_2
negli ultimi mesi di vigenza del contratto (ossia novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016), il numero di ospiti del Centro era stato mediamente di 66, 63, 64 e 53 unità, numeri inferiori anche rispetto alle 72 unità consentite dalla nuova capienza del
Centro, sicchè, anche laddove il Centro avesse mantenuto la capienza di 112 unità, non per questo avrebbe avuto un numero di ospiti maggiore rispetto a quello che vi era effettivamente stato, risultando perciò irrilevante la riduzione della capienza teorica massima;
che non si erano verificati i requisiti sospensivi di cui all'art. 11 della
Convenzione, poiché il numero di ospiti non era mai sceso al di sotto del 50% della capienza teorica massima per trenta giorni consecutivi, a esclusione del mese di marzo
2016 (allorquando il centro era divenuto inagibile).
Altresì, la parte convenuta ha esposto:
- in ordine all'avversa deduzione in base alla quale l'inadempimento e il conseguente danno si sarebbero verificati anche a cagione del mutamento di destinazione della struttura che, da un lato, il , con nota inoltrata alla Prefettura in Controparte_2
data 22/01/2015, aveva rappresentato l'impossibilità di adibire il centro a C.S.P.A.
(Centro di primo soccorso e Assistenza) e che, dall'altro, in ogni caso, giusta art. 1 del capitolato d'appalto, “le prestazioni che i gestori del centro di accoglienza sono tenuti ad erogare sono le medesime qualunque sia la natura del centro. Non sussiste una
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diversificazione in merito alla differente tipologia di centro”; inoltre, ha evidenziato persino la minore onerosità del servizio connesso al C.S.P.A. poichè l'immigrato accolto nel C.S.P.A. rimane nel centro soltanto per il lasso di tempo necessario per la sua identificazione e il successivo trasferimento altrove, perciò non sopportando il gestore del Centro i costi relativi all'erogazione di tutti i pasti previsti per la giornata di presenza e per la fornitura delle lenzuola;
- con riferimento alla prospettata violazione della clausola generale di buona fede in ragione dell'unilaterale risoluzione del contratto del 02/03/2016, a fronte della richiesta di sospensione degli effetti del contratto avanzata a norma dell'art. 11 del capitolato dall'appaltatrice in data 01/03/2016, che la ricostruzione fattuale della parte attrice era carente, avendo quest'ultima omesso di riferire che il 24/02/2016 e il 01/03/2016 il
Centro era stato irrimediabilmente danneggiato da alcune manifestazioni di protesta, sfociate nell'incendio di materassi e altri oggetti facilmente infiammabili, determinante la definitiva inagibilità della struttura;
circostanza per l'appunto subito resa nota al con la detta nota del 03/03/2016, nella quale era stata comunicata la Parte_2
risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, per totale inagibilità della struttura (a causa degli eventi descritti), tale da generare la chiusura definitiva del
Centro.
Da ultimo, la parte convenuta, in merito alla domanda di pagamento del corrispettivo di cui alle fatture dedotte in giudizio dall'appaltatrice (per i servizi dal dicembre 2015 al febbraio 2016), ha formulato tanto eccezione di compensazione quanto, per la maggiore somma, domanda riconvenzionale tesa alla ripetizione d'indebito, in ragione del conguaglio operato, giusta previsione contrattuale (artt. 7 e 8), a fronte dell'originaria corresponsione di importi forfettari commisurati alla capienza teorica massima del centro e da adeguarsi invece alle minori prestazioni effettive (in dettaglio, la parte convenuta ha affermato di aver, nel corso dell'esecuzione del contratto, provveduto ai pagamenti bimestrali in ragione di un numero di presenze nel Centro pari al massimo teorico, sebbene le presenze effettive si fossero attestate, per quasi due anni, in un numero inferiore alle 70); a sostegno, ha prodotto i conteggi di cui al doc. 3 e ha perciò invocato in via riconvenzionale la condanna, da qualificarsi ex art. 2033 c.c., della parte attrice al pagamento della somma differenziale, all'esito della compensazione coi crediti della parte attrice per le forniture dal dicembre 2015 al febbraio 2016, per l'importo di
€253.610,83, maggiorato degli interessi moratori.
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I.3.- In corso di causa, il ha proposto domanda cautelare ex art. 700 Parte_2
c.p.c. (procedimento iscritto quale sub 1), con cui ha chiesto al Tribunale di adottare i provvedimenti cautelari idonei a inibire alla l'escussione della polizza CP_3 fideiussoria costituita a mezzo della PA , sulla scorta dell'art. 14 Controparte_8 del Capitolato d'appalto, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto, o, in subordine, a limitare l'escussione della polizza medesima nel limite del
20%. In particolare, la aveva operato i conguagli previsti dalla Convenzione e CP_3
fondanti la pretesa riconvenzionale, affermandosi, di conseguenza, creditrice della somma di €253.610,83 (come da conteggi di cui al detto doc. 3) e provvedendo perciò ad azionare i diritti derivanti dalla polizza fideiussoria per ottenerne il recupero.
Con ord. 27/10/2016 il ricorso cautelare è stato rigettato per difetto del fumus boni juris.
I.4.- La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti (sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ma non consta deposito delle relative memorie), all'ud. 17/10/2024 è stata riservata in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono seguire l'ordine logico- giuridico.
II.1.- Procedendo all'esame delle domande attoree, in via di inquadramento dogmatico e pretorio, sotto il profilo dell'onere probatorio nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte, Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n.
22361).
In termini, giova richiamare il principio espresso da Cass., n. 21140/2007, di seguito
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riportato: “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218
c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (in questo senso, Cass. 18 marzo
2005 n. 5960). Il principio - per il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 - è stato infatti affermato (Cass. Sez. un.
30 ottobre 2001 n. 13533) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non già del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito”.
Altresì, come ricordato da Cass., n. 28995/2017, spetta a chi chiede il risarcimento l'onere della prova del nesso di causalità tra l'evento e il danno (“come è risaputo (un primo arresto in tal senso si deve a Cass. 8 giugno 1965, n. 1143), ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito
e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
Pertanto, nelle azioni di responsabilità contrattuale, il creditore-danneggiato, provato il titolo (fonte negoziale o legale) del suo credito e allegato l'altrui inadempimento
(spetterà al debitore dimostrare che l'adempimento è in realtà avvenuto o che l'inadempimento non gli è imputabile: Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533 cit.), a fini risarcitori dovrà fornire la prova altresì dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (nesso di causalità giuridica); l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale
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inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno. In sintesi, il creditore deve quindi provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno e il nesso eziologico, invece soltanto limitandosi all'allegazione dell'avverso inadempimento (spetterà al debitore la prova dell'esatto adempimento, della non imputabilità a sé dell'inadempimento o dell'estinzione della pretesa).
II.2.- Ciò posto, deve in primo luogo rilevarsi che parte attrice, in ossequio all'innanzi illustrata ripartizione degli oneri allegatori e probatori, ha provato il titolo negoziale del proprio diritto, per mezzo della produzione documentale della
Convenzione stipulata in data 25/03/2013, e ha allegato i plurimi (tre) inadempimenti di controparte, dolendosi in particolare della riduzione indebita della capienza massima del centro (conseguita ai lavori avviati dalla stazione appaltante, tali da aver cagionato la diminuzione della capacità ricettiva convenuta in contratto e prevista nel bando di gara, pari a 112 posti) e dell'indebito mutamento di destinazione della struttura, in tesi convertita in C.S.P.A., laddove l'appaltatrice risultava aggiudicataria dei servizi finalizzati alla gestione di un C.I.E.; dei profili collegati all'istanza sospensiva ex art. 11 del contratto si discorrerà separatamente.
II.2.1.- Così sintetizzata la prospettazione di inadempimento contrattuale e procedendo all'esame della prima delle contestate condotte, va osservato che, a fronte dell'assolvimento di detto onere di allegazione, la parte convenuta ha però dimostrato che l'esecuzione di detti interventi, e la conseguente (pacifica) contrazione della capacità ricettiva, non hanno concretato alcun inadempimento contrattuale.
Infatti, risultano ampiamente condivisibili, alla luce delle previsioni pattizie, gli assunti difensivi della parte convenuta (riportati al par. I.2.); tali assunti (pure in parte presi in considerazione già in sede cautelare) sono rimasti, peraltro, insuperati da successive e più convincenti difese attoree (neppure in sede di difese finali sono state esposte difese a riguardo: la parte attrice ha depositato la sola comparsa conclusionale, pedissequamente riportandosi alle affermazioni introduttive).
Come anche rilevato in sede cautelare (con considerazioni anch'esse rimaste insuperate nel complessivo contraddittorio), non si può sostenere che la , alla luce della CP_3
riduzione della capienza del C.I.E., abbia tenuto un comportamento contrattuale abusivo o comunque inadempiente, poiché tale riduzione non è stata frutto di arbitraria deliberazione amministrativa, ma è stata imposta dall'ordinanza cautelare emessa dal
Tribunale di Bari in data 09/01/2014 (successivamente alla sottoscrizione della
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Convenzione), confermata in sede di reclamo, con la quale era stata ordinata all'Amministrazione l'esecuzione degli interventi manutentivi e strutturali, finalizzata a ripristinare la completa agibilità della struttura (le cui condizioni erano per giunta ben note alla parte attrice ai tempi della formalizzazione dell'offerta di partecipazione alla gara pubblica;
dato, anch'esso, rimasto incontestato).
Per di più, in radice, alcun documento di gara e men che meno alcuna regolamentazione pattizia consentono di ritenere sussistente un obbligo in capo alla stazione appaltante di garantire, durante l'esecuzione del contratto, un numero di presenze effettive corrispondente alla capienza ricettiva massima (per l'appunto, meramente teorica), pari a 112 posti.
A riguardo, va data debita evidenza (si veda già l'ordinanza cautelare) alla circostanza che il capitolato d'appalto non prevede neppure una capienza minima, ma suddivide i centri per entità di capienza: anche a seguito della diminuzione dei posti, la struttura risulta rientrante ancora nella categoria delle strutture di seconda fascia (da 51 a 150 posti disponibili); tanto è vero che, come pure già tracciato (senza più convincente smentita) in sede cautelare, l'all. 3 del capitolato (“dotazione minima del personale”) impone un determinato numero minimo di operatori all'interno del centro in base al numero teorico degli ospiti (nella specie, viene in rilievo, anche a seguito dei lavori, la struttura con capienza “da 51 a 150 posti”), lasciando impregiudicata la possibilità di maggiore modulazione della quantità del personale, rimessa alle logiche imprenditoriali sulla base delle concrete esigenze.
A ulteriore sostegno delle esposte considerazioni si pone, infine, il meccanismo pattizio di conguaglio delineato dagli artt. 7 e 8 della Convenzione.
Sul punto, dalla disamina complessiva del negozio emerge, difatti, che le parti hanno inteso convenire un prezzo complessivo dagli stessi contraenti definito “presunto” (cfr. art. 7, per il quale “la complessiva liquidazione della prestazione è ragguagliata all'effettiva prestazione secondo il successivo art. 8”), ovverosia computato in rapporto alla durata triennale del contratto e con riferimento all'ipotetica registrazione del numero massimo di presenze (112 posti) presso la struttura per tre annualità omogenee, vista la possibilità di operare conguagli: all'art. 8 le parti hanno convenuto un meccanismo di conguaglio successivo (oggetto della pretesa riconvenzionale), collegando la liquidazione definitiva del corrispettivo maturato dall'appaltatrice alla rendicontazione delle prestazioni “effettivamente” rese e, dunque, alle presenze in
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concreto registrate;
sul punto, si tornerà nel prosieguo, per l'esame della domanda riconvenzionale.
In sintesi, non può affatto affermarsi che tra le obbligazioni dedotte in contratto sia annoverabile quella di assicurare che presso la struttura fosse registrato il massimo teorico di presenze o di garantire un numero minimo di presenze: la Convenzione tra la e il non prevede alcuna obbligazione in termini e per di più (come CP_3 Parte_2
embrionalmente tracciato, senza smentita, dall'Avvocatura) le necessità di accoglienza, pur se moderatamente preventivabili, sono situazioni a evidente alea, legate alla presenza dei migranti sul territorio, e che ontologicamente, salvo diversa inequivoca oltre che legittima previsione pattizia, non possono formare oggetto di obbligo esigibile nella loro misura minima e massima (da qui, la ragionevole previsione di strutture con late forbici di capienza)
Peraltro, si ribadisce, le parti hanno previsto un meccanismo di conguaglio fondato proprio sull'effettivo numero di utenti ospitati, con previsione e corresponsione di un compenso solo “presunto” e oggetto di conguaglio sulla base della reale consistenza delle presenze nel corso del servizio di accoglienza (è oltremodo chiaro, al fine della perimetrazione dell'effettiva regolamentazione dei rapporti economici, il tenore degli artt. 7 e 8 della Convenzione).
II.2.2.- Non colgono nel segno neppure le pretese risarcitorie correlate alla prospettata indebita conversione del centro in una struttura di diversa destinazione (da
C.I.E. a C.S.P.A.): il mutamento, sulla base delle emergenze istruttorie, non è mai intervenuto.
L'Avvocatura in merito ha riferito che il Ministero dell'Interno, con nota inoltrata alla
Prefettura in data 22/01/2015, ha rappresentato l'impossibilità di adibire il centro a anche tale prospettazione di parte convenuta non è stata confutata. Ancora, la Pt_4
parte convenuta ha riferito che in ogni caso, giusta art. 1 del capitolato d'appalto, “le prestazioni che i gestori del centro di accoglienza sono tenuti ad erogare sono le medesime qualunque sia la natura del centro. Non sussiste una diversificazione in merito alla differente tipologia di centro”.
Da ultimo (anche qui, le tesi dell'Avvocatura non sono state superate da successive difformi e più convincenti difese), sotto il profilo del prospettato danno, va rilevata pure la minore onerosità del servizio connesso al C.S.P.A., poichè l'immigrato accolto nel
C.S.P.A. rimane nel centro soltanto per il lasso di tempo necessario per la sua
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identificazione e il successivo trasferimento altrove, perciò non sopportando il gestore del Centro i costi relativi all'erogazione di tutti i pasti previsti per la giornata di presenza e per la fornitura delle lenzuola.
Infine, per massima completezza, volendo ritenersi che la doglianza possa estendersi anche al profilo della classificazione strutturale, tenuto conto della classificazione delle strutture di cui al capitolato d'appalto, si è già detto che i suddetti lavori, avviati in ossequio alla citata ordinanza cautelare, e la conseguente variazione in minus del numero dei posti disponibili, non hanno comportato l'alterazione della tipologia di struttura dedotta in contratto (la struttura ha continuato a essere ricompresa tra quelle c.d. di seconda categoria giusta capitolato d'appalto, ossia tra quelle con capienza tra i
51 e i 150 posti, quale capienza teorica minima e massima).
Non può dunque affermarsi che la stazione appaltante abbia indebitamente operato un mutamento di destinazione o classificazione del centro: anche per tale aspetto, non si apprezza la verificazione dell'inadempimento, e pertanto dell'evento di danno, con assorbimento di ogni altro aspetto.
II.2.3.- Parimenti infondata per difetto di condotta inadempiente è la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo pattizio correlata alla presunta violazione
(anche in relazione alla clausola generale di buona fede) dell'art. 11 del capitolato d'appalto, per mancata adesione alla richiesta di sospensione degli effetti del contratto.
Come già ricostruito, all'inoltro di detta istanza in data 01/03/2016 è seguita la nota del
02/03/2016 con la quale la stazione appaltante ha invece comunicato la risoluzione del contratto, a far data dal 03/03/2016, per impossibilità sopravvenuta (stante l'intervenuta totale inagibilità del centro connessa alle descritte vicende incendiarie, la cui verificazione e le cui conseguenze sono rimaste incontestate).
In dettaglio, l'art. 11 del capitolato d'appalto accorda all'appaltatore la facoltà di richiedere la sospensione degli effetti del contratto per un tempo massimo pari alla durata residua “ove per un periodo superiore a trenta giorni, le presenze del centro siano state inferiori al 50% del massimo teorico”, ossia in caso di numero di presenze effettivamente rilevate inferiore al 50% della capienza teorica massima e per un periodo superiore ai trenta giorni;
nell'ipotesi in cui l'amministrazione ritenga di non aderire alla richiesta, al gestore compete comunque il compenso corrispondente al 50% della capienza teorica commisurata al canone annuo (voce, questa, invocata dalla parte attrice).
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Delineando i presupposti di attivazione di tale rimedio, la previsione in esame condiziona la proponibilità (e l'accoglibilità) della richiesta al riscontro della riferita considerevole diminuzione delle presenze durante l'arco temporale definito dalle parti;
l'individuazione di detti presupposti risulta coerente con la funzione assolta dalla clausola, la quale assurge a meccanismo di salvaguardia dell'equilibrio economico del contratto, accessibile solo a fronte di determinate condizioni al verificarsi delle quali è consentito all'operatore di sospendere l'esecuzione.
Orbene, siffatto requisito non risulta dimostrato.
Nel prospetto delle presenze allegato dall'appaltatrice alla richiesta di sospensione, in atti (all. 4), viene dedotto uno scostamento complessivo pari al 51,48% con riguardo al numero di presenze rilevate nel periodo 29/01/2016-29/02/2016; tuttavia, dallo stesso prospetto si ricava la mancata integrazione del presupposto abilitante a proporre tale istanza (capienza inferiore al 50% protrattasi per oltre trenta giorni), ivi attestandosi invero che il numero di presenze rilevate nel periodo 29/01/2016-29/02/2016 non risulta inferiore alla preindicata soglia per gli oltre trenta giorni richiesti dall'art. 11.
Un consistente calo delle presenze si registra effettivamente solo a far data dal
24/02/2016, ovverosia dal primo giorno in cui si sono verificati gli episodi criminosi, in conseguenza dei quali l'Amministrazione, però, ha poi tempestivamente comunicato la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (in data
02/03/2016, e dunque prima del decorso dei trenta giorni abilitanti alla richiesta di cui al citato art. 11); si rileva, per completezza, che non vi è effettiva prospettazione risarcitoria correlata alla risoluzione per inagibilità totale, azionando la parte attrice la sola clausola ex art. 11 cit..
Sicchè, non ricorrono, in radice, i requisiti di applicazione all'art. 11 del capitolato speciale.
Nè può ravvisarsi alcuna inosservanza della clausola generale di buona fede, per giunta invocata da parte attrice in modo del tutto generico e apodittico (per di più, le effettive motivazioni sottese all'inagibilità sono state puntualmente articolate soltanto dall'Avvocatura, a fronte del silenzio ricostruttivo di parte attrice), e comunque smentita dalla più che tempestiva reazione negoziale dell'Amministrazione agli episodi criminosi
(missiva del 02/03/2016).
Ne deriva il rigetto della domanda di pagamento di €50.371,78, infondatamente richiesto dall'appaltatrice a titolo di corrispettivo dovuto per il rifiuto di accordare la
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sospensione degli effetti del contratto.
II.3.- La parte attrice ha poi avanzato domanda di pagamento del corrispettivo maturato per il servizio svolto nei mesi di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, per l'importo di €292.481,28.
La parte convenuta, invece, sulla scorta del meccanismo pattizio di conguaglio, pur riconoscendo la posta debitoria, ha spiegato tanto eccezione di compensazione quanto, per la maggiore somma, domanda riconvenzionale di ripetizione (ossia, da qualificarsi ex art. 2033 c.c.); ciò, in ragione del conguaglio operato, giusta previsione contrattuale
(artt. 7 e 8), a fronte dell'originaria corresponsione di importi forfettari commisurati alla capienza teorica massima del centro e da adeguarsi invece alle minori prestazioni effettive (in dettaglio, la parte convenuta ha affermato di aver, nel corso dell'esecuzione del contratto, provveduto ai pagamenti bimestrali in ragione di un numero di presenze nel Centro pari al massimo teorico, sebbene le presenze effettive si fossero attestate, per quasi due anni, in un numero inferiore alle 70). A sostegno, la parte convenuta ha prodotto i conteggi di cui al doc. 3 e, operata la compensazione del credito da conguaglio con i crediti maturati dalla parte attrice per i servizi resi dal dicembre 2015 al febbraio 2016, ne ha perciò invocato in via riconvenzionale la condanna al pagamento della somma differenziale, pari all'importo di €253.610,83, maggiorato degli interessi moratori.
Le pretese delle parti in merito vanno perciò complessivamente esaminate.
Come già ricostruito, dalla disamina complessiva del negozio emerge che le parti hanno inteso convenire un prezzo complessivo dagli stessi contraenti definito “presunto” (cfr. art. 7, per il quale “la complessiva liquidazione della prestazione è ragguagliata all'effettiva prestazione secondo il successivo art. 8”), ovverosia computato in rapporto alla durata triennale del contratto e con riferimento all'ipotetica registrazione del numero massimo di presenze (112 posti) presso la struttura per tre annualità omogenee, vista la possibilità di operare conguagli: all'art. 8, le parti hanno convenuto un meccanismo di conguaglio successivo (oggetto della pretesa riconvenzionale), collegando la liquidazione definitiva del corrispettivo alla rendicontazione delle prestazioni “effettivamente” rese e, dunque, alle presenze in concreto registrate.
Nella specie, si è dunque al cospetto di un'ipotesi di compensazione c.d. impropria o atecnica che, come ricordato dalla Suprema Corte, a differenza della compensazione c.d. propria ex artt. 1241 ss. c.c. (che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui
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nascono i contrapposti crediti delle parti, i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e dà luogo a un mero accertamento di dare-avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (v. ex multis Cass., 21/05/2024, n. 14156).
Orbene, la parte convenuta non ha contestato la sussistenza della voce di credito vantata da parte attrice, affermando però, nell'alveo del complessivo rapporto di dare-avere tra le parti e in forza del detto meccanismo di conguaglio pattuito in contratto, di essere comunque creditrice della medesima parte attrice, residuando a titolo di conguaglio, all'esito dell'invocata compensazione, l'importo di €253.610,83, indebitamente trattenuto dall'appaltatrice medesima.
La prospettazione risulta meritevole di accoglimento.
In primo luogo è incontestato che, nel corso dell'esecuzione del contratto, la CP_3
ha provveduto ai pagamenti pattizi in ragione di un numero di presenze nel Centro pari al massimo teorico, sebbene le presenze effettive si siano pacificamente attestate in un numero inferiore.
In secondo luogo, la non contestazione del prospetto contabile versato in atti dalla stazione appaltante (doc. 3), riportante il computo del corrispettivo dovuto a titolo di conguaglio dall'appaltatrice, effettuato sulla scorta del numero di presenze in concreto rilevate, a fronte del pagamento effettuato nella misura presunta di cui agli artt. 7 e 8 cit. della Convenzione sulla base della capienza massima, consente di ritenere provato il maggior credito vantato dall'Amministrazione non solo nell'an ma anche nel quantum; si osserva, già in sede cautelare era stata rilevata la non contestazione, sul piano contabile, del doc. 3 e, anche in questo caso, non ne è seguita a confutazione alcuna difesa attorea, finanche embrionale, tesa a superare le considerazioni della sede sommaria.
La parte attrice, invero, in tutte le proprie difese si è limitata a richiedere il pagamento del corrispettivo maturato per i periodi residui, trascurando il complessivo regolamento economico derivante dalla Convenzione, fondato su un meccanismo di iniziale liquidazione presuntiva (a capienza massima) soggetta a successivo conguaglio.
Pertanto, la pretesa attorea è da ritenersi estinta per compensazione e va dunque rigettata, mentre è fondata la pretesa differenziale ex art. 2033 c.c. avanzata dalla parte convenuta (nelle difese, il credito viene effettivamente ascritto dall'Avvocatura alla sola
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Prefettura), risultando indebitamente trattenuta dalla parte attrice la somma di
€253.610,83.
Quanto agli interessi, l'art. 2033 c.c. stabilisce che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Ebbene, in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, ossia la consapevolezza da parte dello stesso accipiens della insussistenza di un suo diritto al pagamento (tra le molte, Cass., nn. 11259/2002; 10815/2013).
Di tale stato soggettivo in capo alla parte attrice non è stata fornita alcuna prova.
Alla detta somma vanno quindi aggiunti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda ossia dal 12/09/2016 (non constando deduzioni temporali, né documentazione, circa la previa messa in mora).
Invece, nulla può riconoscersi a titolo di rivalutazione, in assenza di allegazione e prova del danno ulteriore, stante la natura di valuta del credito oggetto di domanda.
III.- Le spese processuali del complessivo giudizio, inclusa la fase cautelare, vanno regolate secondo soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, vista la notula della parte convenuta, complessivamente rappresentata, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6
d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo effettivo valore (avuto riguardo alle poste complessivamente azionate), dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio
(parametri medi, lievemente inferiori alla luce delle istanze di cui alla notula di parte convenuta), al netto dell'insussistente fase istruttoria;
le prime due voci vengono maggiorate del 25% ciascuna in considerazione della fase cautelare espletata.
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P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 29/06/2016 dal nei Parte_1
confronti della e del Controparte_9 [...]
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_2
1) RIGETTA la domanda attorea di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
2) RIGETTA la domanda attorea di pagamento del corrispettivo per l'importo di
€292.481,28, poiché credito estinto per compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., come da parte motiva;
3) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto,
CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore della e Controparte_1
ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di €253.610,83, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in €19.000,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 16/04/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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