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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3945 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 20.5.2025 ex art. 281-quinquies
c.p.c., vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Parte_1 Parte_2
Salustri in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Anzio, alla Via Antonio Gramsci n.4,
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Di Giuliomaria Controparte_1 in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Velletri, alla Via Ettore Zauli Sajani n.4,
e
contumace. CP_2
Oggetto: responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 27.6.2022 – 19.6.2023 e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la e per ottenerne la Controparte_1 CP_2 condanna a risarcire il danno da loro subito a seguito di un incidente stradale.
I citanti hanno riferito: che il 17.3.2021 l'autoveicolo F.I.A.T. 500 targato DW519JJ, di proprietà di e guidato da , ha percorso in Cerveteri la Via Parte_1 Parte_2
Doganale; che l'autovettura Volkswagen LO targata DK440BK, di proprietà di CP_2 provenendo da Via Monteverdi e non rispettando la segnaletica stradale si è immessa in Via
Doganale; che per evitare l'urto tra veicoli ha sterzato urtando con Parte_2
l'automobile il muro di una unità abitativa;
che la responsabilità dell'impatto è da attribuire al guidatore dell'autovettura Volkswagen LO targata DK440BK, per avere trasgredito l'art. 146
D.L.vo n.285 del 1992; che a seguito della collisione hanno subito un danno (patrimoniale e non patrimoniale).
La società ha replicato: che non sussiste urto tra veicoli;
che l'incidente è da attribuirsi (anche) alla condotta di guida del citante;
che la somma reclamata dalla controparte è esagerata. Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio di due testimoni.
All'udienza del 20.5.2025 la causa, compiuta la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La mancanza di uno scontro tra i veicoli importa l'applicazione del principio secondo cui la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 co.2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. C.
n.3764/2021, C. Ord. n.19197/2018 e C. n.3704/2012 [contraria C. n.2786/1978]). ha enunciato: “[…] ho visto un'autovettura LO che uscendo […] si Testimone_1 immetteva su Via Doganale […] Il conducente della 500, per evitare l'urto, ha sterzato verso sinistra ed ha preso un muro […] La LO si era quasi immessa del tutto nella corsia di destra verso Roma […]”; ha esposto: “[…] ho visto la 500 che ci precedeva sterzare Testimone_2 per evitare l'impatto con un'autovettura LO che usciva da Via Monteverdi senza rispettare lo Stop […] la LO al momento della sterzata della 500, si era già immessa nella corsia di marcia verso Roma”.
Le dichiarazioni (sinteticamente) riprodotte, tenuto conto dell'immissione dell'autovettura
Volkswagen LO in Via Doganale e dell'assenza di una soddisfacente ricostruzione delle modalità di guida dell'autovettura F.I.A.T. 500, precludono l'affermazione dell'esistenza di un effettivo contributo causale, del conducente del veicolo della convenuta, nella produzione dell'evento dannoso.
Per di più non può essere applicato il principio secondo cui in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, co.2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (cfr. C.
n.15736/2022); il principio giurisprudenziale menzionato necessita di uno scontro tra veicoli, evenienza che rende indubbia l'esistenza di un comportamento dei conducenti incidente nella produzione dell'evento dannoso.
Dalle argomentazioni che precedono segue il rigetto della domanda.
Il comportamento del conducente del veicolo Volkswagen LO targato DK440BK, idoneo ad ingenerare aspettative di diritto negli attori, determina la compensazione delle spese di lite
(cfr. C. Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 2.10.2025 Il Giudice
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3945 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 20.5.2025 ex art. 281-quinquies
c.p.c., vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Parte_1 Parte_2
Salustri in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Anzio, alla Via Antonio Gramsci n.4,
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Di Giuliomaria Controparte_1 in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Velletri, alla Via Ettore Zauli Sajani n.4,
e
contumace. CP_2
Oggetto: responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 27.6.2022 – 19.6.2023 e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la e per ottenerne la Controparte_1 CP_2 condanna a risarcire il danno da loro subito a seguito di un incidente stradale.
I citanti hanno riferito: che il 17.3.2021 l'autoveicolo F.I.A.T. 500 targato DW519JJ, di proprietà di e guidato da , ha percorso in Cerveteri la Via Parte_1 Parte_2
Doganale; che l'autovettura Volkswagen LO targata DK440BK, di proprietà di CP_2 provenendo da Via Monteverdi e non rispettando la segnaletica stradale si è immessa in Via
Doganale; che per evitare l'urto tra veicoli ha sterzato urtando con Parte_2
l'automobile il muro di una unità abitativa;
che la responsabilità dell'impatto è da attribuire al guidatore dell'autovettura Volkswagen LO targata DK440BK, per avere trasgredito l'art. 146
D.L.vo n.285 del 1992; che a seguito della collisione hanno subito un danno (patrimoniale e non patrimoniale).
La società ha replicato: che non sussiste urto tra veicoli;
che l'incidente è da attribuirsi (anche) alla condotta di guida del citante;
che la somma reclamata dalla controparte è esagerata. Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio di due testimoni.
All'udienza del 20.5.2025 la causa, compiuta la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La mancanza di uno scontro tra i veicoli importa l'applicazione del principio secondo cui la presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 co.2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (cfr. C.
n.3764/2021, C. Ord. n.19197/2018 e C. n.3704/2012 [contraria C. n.2786/1978]). ha enunciato: “[…] ho visto un'autovettura LO che uscendo […] si Testimone_1 immetteva su Via Doganale […] Il conducente della 500, per evitare l'urto, ha sterzato verso sinistra ed ha preso un muro […] La LO si era quasi immessa del tutto nella corsia di destra verso Roma […]”; ha esposto: “[…] ho visto la 500 che ci precedeva sterzare Testimone_2 per evitare l'impatto con un'autovettura LO che usciva da Via Monteverdi senza rispettare lo Stop […] la LO al momento della sterzata della 500, si era già immessa nella corsia di marcia verso Roma”.
Le dichiarazioni (sinteticamente) riprodotte, tenuto conto dell'immissione dell'autovettura
Volkswagen LO in Via Doganale e dell'assenza di una soddisfacente ricostruzione delle modalità di guida dell'autovettura F.I.A.T. 500, precludono l'affermazione dell'esistenza di un effettivo contributo causale, del conducente del veicolo della convenuta, nella produzione dell'evento dannoso.
Per di più non può essere applicato il principio secondo cui in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, co.2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (cfr. C.
n.15736/2022); il principio giurisprudenziale menzionato necessita di uno scontro tra veicoli, evenienza che rende indubbia l'esistenza di un comportamento dei conducenti incidente nella produzione dell'evento dannoso.
Dalle argomentazioni che precedono segue il rigetto della domanda.
Il comportamento del conducente del veicolo Volkswagen LO targato DK440BK, idoneo ad ingenerare aspettative di diritto negli attori, determina la compensazione delle spese di lite
(cfr. C. Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 2.10.2025 Il Giudice