Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
21/01/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8196/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to SPATARO IVANA giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI , in forza di procura allegata alla CP_1
memoria di costituzione;
resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento – art. 3 comma 3 legge
104/1992
Parti ricorrente depositava note sostitutive di udienza e concludeva come in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 2 settembre 2024 a seguito di contestazione delle Parte_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità totale funzionale all'ottenimento della indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità.
Si costituiva in giudizio l' assumendo l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei CP_1
presupposti, anche economici, per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso.
Sulla base dell'accertamento compiuto in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta onde verificare la correttezza delle conclusioni del CTU in fase di ATP, la causa trattata all'udienza del
21 gennaio 2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni della difesa della parte ricorrente la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
1
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che la parte ricorrente fosse affetta da patologie che la rendevano invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 – L. 124/98) medio-grave 67%-
99% a decorrere dalla presentazione della domanda e che da pari epoca era da ritenersi portatrice di
, ai sensi dell'art 3, comma 1 della L. 104/92. Pt_2
ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che il Parte_1
CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato le patologie da cui era affetta.
Il CTU ora nominato nell'ambito della causa di opposizione ha concluso il suo giudizio confermando in buona sostanza il giudizio già espresso in sede di ATP.
In particolare il consulente dell'ufficio, ha ritenuto che , di anni 68, allo stato risulta Parte_1 affetta da: “Poliartropatia caratterizzata da artrite sieronegativa e sindrome fibromialgica medio- grave, in esiti di multiple procedure chirurgiche vertebrali (artrodesi lombare 2014 e cervicale
2018), su substrato anatomico già gravato da pregressi traumi vertebrali lavorativi, in soggetto iperteso affetto da disturbo depressivo maggiore cronico in trattamento farmacologico, diabete mellito tipo 2 con neuropatia sensitiva, anamnestica vasculopatia cerebrale cronica in assenza di
2 evidenza di deterioramento cognitivo. Vescica neurologica. Esiti di osteosintesi omero prossimale destro (2022) a media incidenza funzionale;
2. Il suddetto quadro patologico rende la ricorrente nella misura del 90% (novanta per Pt_3 cento) dall'epoca della domanda amministrativa 27.06.2023 fino al compimento dei 67 anni
(18.07.2023);
3. Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L509/88 L124/98) medio grave 67-99%” a decorrere dalla data del 18.07.2023.
4. Trattasi di infermità croniche che per quanto gravi non realizzano al momento presupposti per il riconoscimento dell'assistenza continuativa.
3. Si riconosce lo stato di Handicap in situazione di non gravità a decorrere dalla data (della domanda) Amministrativa”.
Trattasi di conclusioni coerenti con il mandato affidato ed esaustive avuto riguardo alla documentazione versata in atti ed a quella successivamente prodotta.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa Laura Renda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8196/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania il 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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