Articolo 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 683
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2 settembre 1955
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474 , e' modificato come segue:
"Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000 e 2000 di esse".

Entrata in vigore il 2 settembre 1955