Art. 1. Articolo unico.
L' art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474 , e' modificato come segue:
"Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000 e 2000 di esse".
L' art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474 , e' modificato come segue:
"Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000 e 2000 di esse".