Articolo 40 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 39Articolo 41
Versione
28 dicembre 1978
Art. 40. (Enti di ricerca e relative convenzioni)

Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attivita' finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonche' la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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