Articolo 38 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 37Articolo 39
Versione
24 agosto 1961
Art. 38.
Gli obblighi di servizio cessano per il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantottesimo anno di eta'.
Gli obblighi cessano anche prima del limite indicato nel precedente comma quando il militare di truppa e riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Il militare di truppa in congedo, per il quale sono venuti a cessare gli obblighi di servizio, e' collocato in congedo assoluto.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961