Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11256-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21 marzo 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 11256/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Salvi-
na Giovanna Pagano, per parte attrice e l'avv. Rossana Ingargiola, in so-
stituzione dell'Avv. Parrinello, per Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e chiedono che la stessa venga decisa. L'avv. Pagano, in particolare,
insiste nel contenuto delle note conclusive.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:15, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11256/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1
( , Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3
( ), tutti rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4
dall'avv. Salvina Giovanna Pagano ( Email_1
per procura allegata all'atto di citazione;
- attori -
E
( ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo
Spagnolo ( per procura alle- Email_2
gata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
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Sezione Terza Civile
Oggetto: pagamento di somme di denaro.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna in persona del suo lega- Controparte_1
le rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
, , e Parte_5 Parte_2 Parte_3 CP_2
, della somma di € 14.383,81, oltre interessi al tasso legale dal
[...]
20 dicembre 2021 fino al soddisfo;
2) condanna in persona del suo lega- Controparte_1
le rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite so-
stenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 9.333,00, di cui
€ 6.793,00 per esborsi (in essi compresi € 6.529,00 per A.T.P.) ed €
2.540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella mi-
sura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con atto di citazione ritual-
mente – , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, premesso di essere proprietari delle unità immobiliari site Parte_4
in Palermo, Via Trabia n. 25 (risultanti da frazionamento di un unico ap-
partamento), e di avere appaltato nel gennaio 2019 i lavori edili di ristrut-
turazione degli stessi alla di hanno chiesto Controparte_1 CP_1
la condanna di quest'ultima alla restituzione “della somma di Euro
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14.383,81, oltre agli interessi moratori a decorrere dalla data in cui le
somme anticipate avrebbero dovuto essere restituite (in corrispondenza con
il saldo del primo SAL da parte della Banca mutuante) e le spese di a.t.p,
per un totale complessivo ad oggi di Euro 23.000,00” [cfr. atto di citazione, pag.
6]. A tal fine hanno rappresentato di avere ottenuto il mutuo agevolato dalla Regione Sicilia (ex art. 33 L.R. n. 6 del 14 maggio 2009), previsto proprio per il recupero degli immobili ubicati nei centri storici, di avere versato all'atto della stipula del contratto di appalto un acconto che la convenuta avrebbe dovuto restituire all'erogazione del primo SAL e che –
interrotti i lavori di ristrutturazione e rescisso il contratto di appalto – “le
parti non raggiungevano un accordo sull'entità della somma da restituire …
[per cui gli odierni attori] erano costretti a depositare ricorso per A.T.P.
conciliativa” [cfr. atto di citazione, peg. 5].
❖❖❖
Tanto premesso, va rilevato che, quanto agli elementi di fatto allegati a fondamento delle domande di parte attrice, il C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento di A.T.P. iscritto al n. 14298/2020 R.G.A.C. di questo
Tribunale, all'esito di un'indagine basata sull'esame diretto dei luoghi – e svoltasi nel contraddittorio delle parti – ha rilevato che “Il valore economi-
co degli interventi … ammonta ad € 40.538,71 oltre IVA al 10%, ovverosia
ad € 44.592,58, I.V.A. compresa” [cfr. relazione peritale, Ing. pag. Persona_1
26].
A tali conclusioni (alle quali questo giudice ritiene di doversi uniforma-
re, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di compe-
tenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso) hanno
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aderito entrambe le parti. In particolare, la convenuta Controparte_1
ha esplicitamente affermato “Le somme percepite dalla ditta
[...]
ammontano a Euro 22.430,00 (Iva 10% Incl) relative agli anticipi (che anda-
vano restituiti ad erogazione SAL), oltre a Euro 39.546,39 (Iva 10% Incl),
erogati dalla Banca, relativi ai lavori contabilizzati con il primo SAL, per un
totale complessivo di Euro 61.976,39 (Iva 10% incl.). Inoltre l'odierna resi-
stente, ha restituito la somma di Euro 3.000,00 (Euro 2.000,00 alla SI.ra
ed Euro 1.000,00 alla SI.ra . In seguito il C.T.U nominato Pt_3 Pt_4
Ing. stabiliva che i lavori effettuati dalla propria assistita Persona_1
ammontavano ad € 44.592,58, I.V.A. compresa pertanto ad oggi il dare da
parte della resistente ai ricorrenti ammonta ad € 14.383,81” [cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4 e 5].
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, essendo risulta-
ta fondata la domanda formulata da parte attrice, la convenuta
[...]
CP_ va condannata al pagamento in favore di CP_3 CP_1
, , e Parte_6 Parte_2 Parte_3 CP_2
della complessiva somma di € 14.383,81 (somma per la quale è stata
[...]
già emessa ordinanza ingiunzione in data 13 marzo 2023).
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dal giorno
20 dicembre 2021 – data di deposito dell'accertamento peritale – e fino al soddisfo.
Non possono invece essere riconosciuti gli interessi moratori atteso che
“Gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 svolgono, come tutti gli in-
teressi che appartengono a tale categoria, una funzione deterrente e risarci-
toria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una predeter-
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minata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del
corrispettivo pattuito. La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina
(automaticità, termine di decorrenza legato tendenzialmente alla scadenza
dell'obbligazione, etc.) sono, con evidenza, estranei all'azione di ripetizione
dell'indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia es-
so o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di
una causa giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione
di quanto da questi indebitamente percepito” (Cass., 14/12/2022 n.
36595; Corte d'App. Venezia 1/2/2023 n. 232).
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, va condannata al pagamento delle spese di lite di parte attrice.
Tra le spese in questione vanno ricomprese anche quelle relative al procedimento di A.T.P. ante causam (cfr., sul punto, Cass. Civ., II, Ord.
7/6/2019, n. 15492 secondo cui “Le spese dell'accertamento tecnico pre-
ventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della
parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio
di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali,
da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass.
n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000)”, pa-
ri a € 6.529,00, somma interamente anticipata da parte attrice [cfr. produ-
zione parte attrice].
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
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trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
5.201 a € 26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà del-
la controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
❖❖❖
Così deciso a Palermo in data 21 marzo 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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