Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/06/2025, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 05012/2025REG.PROV.COLL.
N. 09163/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9163 del 2024, proposto da
ST RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Balducci Romano, con domicilio eletto presso lo studio Romano Balducci in Udine, via Artico di Prampero, n. 5;
contro
Regione Friuli Venezia IU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Croppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN TT e LA ES, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia IU (Sezione Prima) n. 350/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli Venezia IU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Balducci e Croppo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, indetto dalla Regione autonoma Friuli Venezia IU con decreto n. 143 del 24 gennaio 2022.
2. Con ricorso il dott. ST RA, candidato partecipante al concorso, per il profilo professionale dirigente amministrativo, non ammesso alla prova orale per mancato raggiungimento del punteggio minimo “soglia” nelle prove scritte ovvero una “votazione media di almeno 21/30”, ha impugnato:
- della graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia IU, pubblicata con avviso prot. 402620 del 10.7.2023;
- del decreto di indizione di detto concorso, dd. 24.1.2022, e del bando, pubblicato nel B.U.R. del 26.1.2022;
- dei verbali della Commissione giudicatrice, comunicati al ricorrente parzialmente e con omissioni solo in data 21.8.2023, nella parte in cui hanno enunciato i criteri di valutazione delle prove scritte con formule generiche, di mero stile ed inadeguate, ed hanno attribuito al ricorrente la votazione di 18/30 e di 20/30 rispettivamente per la prima e per la seconda prova scritta, escludendolo illegittimamente dalla prova orale;
- dell’avviso dd. 12.6.2023, con cui il ricorrente veniva informato dell’esito delle prove scritte e della non ammissione alla prova orale;
- della nota dd. 19.7.2023, con cui l’Amministrazione resistente comunicava al ricorrente l’accoglimento dell’istanza di accesso ai documenti a titolo oneroso, parziale e non integrale;
- della successiva nota dd. 21.8.2023, con cui l’Amministrazione comunicava al ricorrente solo alcuni dei documenti richiesti, con ingiustificato oscuramento di numerose informazioni;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, compresi ove adottati, per quanto di ragione, i verbali o altri provvedimenti, ignoti e non comunicati al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice o altri organi della Regione abbiano determinato criteri di valutazione tali da consentire di esprimere una votazione inintelligibile e non controllabile;
- di qualsiasi altro atto o provvedimento, parimenti ignoto, che ha avuto come oggetto o effetto di escludere illegittimamente il ricorrente dalla prova orale del concorso e dalla graduatoria finale.
Con il medesimo ricorso il dott. ST RA ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti amministrativi della procedura concorsuale, e a risarcire il danno subito o a pagare l’indennità dovuta dal ricorrente per il ritardo nell’evasione dell’istanza di accesso del 19.6.2023 ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990, oltre che la condanna dell’Amministrazione resistente a far ripetere le prove scritte o la valutazione di tali prove, ovvero a far rivalutare il ricorrente, tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione, o con altre e più idonee modalità individuate dall’Ecc.mo Tribunale adito al fine di assicurare lo svolgimento imparziale e trasparente delle stesse prove, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito.
Nell’occasione ha chiesto, ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a., che venga ordinato alla Regione intimata “l’esibizione, mediante deposito in giudizio, di tutti i documenti amministrativi relativi alla procedura selettiva in oggetto, inclusi gli elaborati dei candidati ammessi alla prova orale e tutti i verbali della Commissione giudicatrice, comprensivi dei relativi allegati, in versione integrale e senza gli oscuramenti apposti nei documenti già comunicati al ricorrente” , nonché la condanna della Regione stessa al risarcimento del danno, incluso quello ex art. 2- bis l. 241/1990 per l’asserito ritardo nella consegna di copia dei documenti amministrativi.
2. Con motivi aggiunti il dott. ST RA ha impugnato i verbali della Commissione giudicatrice e degli altri documenti, depositati in giudizio in data 26.3.2024, e tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, inclusi quelli già impugnati con ricorso dd. 11.9.2023, compresi, ove adottati, per quanto di ragione, i verbali o altri provvedimenti, ignoti e non comunicati al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice o altri organi della Regione abbiano determinato criteri di valutazione tali da consentire di esprimere una votazione inintelligibile e non controllabile, oltre che qualsiasi altro atto o provvedimento, parimenti ignoto, che ha avuto come oggetto o effetto di escludere illegittimamente il ricorrente dalla prova orale del concorso e dalla graduatoria finale.
Con i medesimi il dott. ST RA ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti amministrativi della procedura concorsuale, e a risarcire il danno subito o a pagare l’indennità dovuta dal ricorrente per il ritardo nell’evasione dell’istanza di accesso del 19.6.2023 ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990, oltre che la condanna dell’Amministrazione resistente a far ripetere le prove scritte o la valutazione di tali prove, ovvero a far rivalutare il ricorrente, tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione, o con altre e più idonee modalità individuate dall’Ecc.mo Tribunale adito al fine di assicurare lo svolgimento imparziale e trasparente delle stesse prove, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito.
Nell’occasione ha reiterato l’istanza ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a.
3. Il Tar Friuli Venezia IU, con sentenza 24 ottobre 2024 n. 350, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti.
4. Il dott. ST RA ha appellato la sentenza con ricorso n. 9163 del 2024.
5. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita la Regione autonoma Friuli Venezia IU.
6. All’udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il Tar, con sentenza 24 ottobre 2024 n. 350, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per “ mancata notifica del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. ad almeno un controinteressato ”. E ciò in quanto la notifica al controinteressato vincitore del concorso, dottor TT, “ è fallita per ben tre volte ” mentre non può essere ritenuta controinteressata “ la candidata utilmente collocata nella graduatoria degli idonei ”, cioè la dottoressa ES, alla quale sono stati notificati gli atti.
8. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo, in via principale, la mancata assegnazione di un termine per regolarizzare la notifica “nulla” e l’omessa considerazione della notifica effettuata a uno degli idonei, la dottoressa ES (oltre a dedurre censure in via subordinata e a riproporre i motivi di impugnazione non esaminati).
9. Il Collegio osserva quanto segue.
10. Innanzitutto si rileva che:
- né il dottor TT né la dottoressa ES si sono costituiti in giudizio;
- non risulta determinante la tempistica di deduzione, da parte di controparte, del difetto di notifica, essendo questione rilevabile d’ufficio;
- non risultano conducenti le deduzioni volte a evidenziare la difficoltà di reperimento dell’indirizzo del controinteressato;
- è infatti onere del ricorrente attivarsi, dal momento che vige “ il principio generale per cui grava comunque - sulla parte notificante l'onere di previa individuazione del domicilio del destinatario della notifica ” (Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2020 n. 9238);
- il ricorrente in primo grado si è limitato ad allegare e comprovare di aver chiesto informazioni, non avendo allegato, né comprovato lo svolgimento di altre attività, né di non poter notificare ad altro controinteressato;
- l’attività di notificazione è oggetto di una specifica disciplina nel codice del processo civile, applicabile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 comma 2 c.p.a., che contiene istituti specificamente dedicati al superamento di alcune difficoltà, fra i quali l’art. 143 c.p.c. per il caso di “ notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti ”.
11. Illustrate le premesse, si rileva che il dottor TT è controinteressato rispetto all’impugnazione degli atti del concorso: è risultato sesto nella graduatoria del concorso a sei posti di qualifica dirigenziale, ed è stato assunto con decreto 21 agosto 2023 n. 38178, con conferimento dell’incarico dirigenziale a partire dal primo ottobre 2023 (così la delibera 25 agosto 2023 n. 1295).
11.1. La notifica nei confronti del dottor TT è da ritenere inesistente.
11.2. L’appellante ha dedotto che “ la decisione appellata prende atto della mancata consegna dei messaggi PEC inviati all’indirizzo rossettoalessandro@pec.it, per la notificazione del ricorso dell’11.9.2023, dell’istanza ex art. 116 c.p.a. del 22.9.2023 e del ricorso per motivi aggiunti del 26.4.2024, ma non trae da tale circostanza le necessarie conseguenze, secondo l’art. 44, co. 4, c.p.a., ossia l’assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica ”.
Secondo l’appellante infatti “ il luogo di notificazione del ricorso non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto ”, sicché la notifica è da qualificare nulla e può quindi essere sanata.
11.3. Senonché il ricorrente ha notificato gli atti all’indirizzo pec di una ditta individuale, peraltro cancellata dal registro delle imprese (come da visura depositata in giudizio), non del controintrointeressato.
Non si pone quindi la questione del collegamento tra il luogo della notificazione e il destinatario (su cui Cass. civ., sez. lavoro, Sent., 31 maggio 2023 n. 15345) ma la (diversa) questione della “ radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario ” (Cass. civ., sez. V, ordinanza 17 marzo 2025 n. 7040).
Non può quindi ritenersi raggiunto “ uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita) ” (Cass. civ., sez. unite, 20 luglio 2016 n. 14916), con la conseguenza che la notifica deve ritenersi inesistente (Cons. St., sez. II, 4 marzo 2025 n. 1844).
La conseguenza è l’insanabilità della stessa, dal momento che “ il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile ” (Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2023 n. 32502), anche a tutela, nel processo amministrativo, del termine decadenziale.
Non si dà luogo, pertanto, alla rinnovazione sanante di cui all’art. 44 comma 4 c.p.a.
12. Nondimeno gli atti sono stati notificati alla dottoressa ES.
12.1. La dottoressa ES è controinteressata rispetto all’impugnazione degli atti del concorso a sei posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, essendo risultata nona nella relativa graduatoria del concorso ed essendo stata assunta con decreto 21 agosto 2023 n. 38178, così come il dottor TT, con conferimento dell’incarico dirigenziale a partire dal primo gennaio 2024 e sino al giorno 31 dicembre 2026 (così la delibera 22 dicembre 2023 n. 2044).
Non si può infatti convenire con il giudice di primo grado nel ritenere determinante sul punto la valutazione della parte ricorrente, atteso che le qualificazioni giuridiche degli atti e fatti rilevanti per la controversia sono appannaggio del Giudice.
12.2. La notifica alla dottoressa ES è nulla.
I documenti depositati dall’appellante sub numeri 7, 8 e 9 dall’appellante non sono, infatti, idonei a dimostrare la corretta notificazione.
Il doc. 7 contiene una copia pdf di avvenuta consegna il giorno 11 settembre 2023 alla dottoressa ES di un atto non individuato. Non è depositata la relata di notifica, né è possibile aprire e verificare la documentazione allegata, priva, peraltro, di oggetto.
Il doc. 8 contiene una copia pdf di avvenuta consegna il giorno 22 settembre 2023 alla dottoressa ES di un atto. Non è depositata la relata di notifica, né è possibile aprire e verificare la documentazione allegata, dove si legge “ istanza 116 cpa ” e relata di notifica, senza però poter accedere ai documenti così identificati.
Il doc. 9 contiene una copia pdf di avvenuta consegna il giorno 26 aprile 2024 alla dottoressa ES di un atto. Non è depositata la relata di notifica, né è possibile aprire e verificare la documentazione allegata, dove si legge “ motivi aggiunti ” e relata di notifica, senza però poter accedere ai documenti così identificati.
12.3. Quanto alle modalità di notifica, l’art. 14 comma 1 del d.P.C.S. 28 luglio 2021, recante le “Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico” , ratione temporis vigente, dispone che “ I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 ”.
Ai sensi dell’art. 3- bis della legge n. 53 del 1994 “ La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi ” (comma 1) e “ L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata” (comma 5).
Ai sensi dell’art. 14 comma 4 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 la documentazione comprovante la notificazione del ricorso di cui all'articolo 3- bis comma 3 della legge n. 53 del 1994, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti “ sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19 ”.
Detto art. 19 stabilisce che le specifiche tecniche sono disciplinate nell'allegato 2, il quale, all’art. 12 comma 3 stabilisce che i messaggi di posta hanno “ estensioni: eml, msg ” (lett.e).
Pertanto, “ ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato .eml o .msg, ai sensi dell'art. 9 commi 1 bis e 1 ter della legge n. 53 del 1994 ” (Cass. civ., sez. V, ordinanza 17 marzo 2025 n. 7040).
L'art. 9 della legge n. 53 del 1994 prevede infatti, al comma 1- bis , che, “ qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis” , l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23 comma 1 del d. lgs. n. 82 del 20025.
Sicché, in caso di notifica in via telematica, deve essere depositata la documentazione di cui all’art. 3- bis della legge n. 53 del 1994, nei formati sopra descritti.
12.4. Nel caso di specie non sono state adempiute le formalità richieste.
Non è stato quindi comprovato che gli atti, a partire dal ricorso introduttivo, siano stati portati nella disponibilità del notificatario, essendo stati depositati i files informatici delle ricevute di consegna in formato pdf e non in formato .eml o .msg, che permette, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato e la relata di notifica, che non risulta depositata agli atti.
La notifica alla dottoressa ES è quindi viziata.
La Corte di cassazione ha infatti ritenuto, in un caso analogo, che “ l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf") ” (Cass. civ., sez. V, ordinanza 17 marzo 2025 n. 7040 e sez. lavoro, 31 maggio 2023 n. 15345).
La notifica in esame è quindi nulla, e sanabile ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a. (Corte cost. 9 luglio 2021 n. 148). Ciò in quanto la categoria dell’inesistenza della notificazione è da ritenere residuale (Cass. civ., sez. V, ordinanza 17 marzo 2025 n. 7040) e nel caso di specie “ Non si può allora parlare di notificazione "inesistente", perchè, a fronte dell'intervenuta accettazione dell'atto da parte del gestore di posta elettronica, non si può presumere ” che non sia stato regolarmente notificato l’atto (Cass. civ, sez. lavoro, 31 maggio 2023 n. 15345).
13. Nondimeno la nullità della notifica, in mancanza della costituzione del destinatario, comporta che non sia stato adeguatamente assicurato il contraddittorio, così integrando un caso di rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
In particolare si è verificato un vizio genetico del contraddittorio in quanto la parte è stata in radice e sin dall’inizio privata della possibilità di partecipare al giudizio, colpita da un evento che non le ha consentito di prendere parte al processo, così privandola di un grado del giudizio, analogamente a quanto accade quando il giudice dichiara erroneamente il difetto di competenza e di giurisdizione (Ad. plen., 20 novembre 2024 n. 16 e 30 luglio 2018 nn. 10, 11 e 15).
14. La sentenza appellata va quindi annullata per violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 105 c.p.a., con rimessione della causa al giudice a quo per l'integrazione del contraddittorio (Cons. St., sez. V, 16 ottobre 2023 n. 9005).
15. Tanto basta per decidere il ricorso in appello, assorbita ogni altra questione ed eccezione in rito e nel merito, considerato anche che, per ragioni di economia processuale e di rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, questo Collegio ritiene di dare priorità al difetto di notifica del ricorso introduttivo, così assorbendo il profilo dell’eventuale difetto di notifica del ricorso in appello, comunque non qualificabile in termini di inesistenza nei confronti di tutti i controinteressati.
16. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, annulla la sentenza appellata e dispone la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO