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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 504/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Bagianti Emilio e Brazzi Massimo) Parte_1
-ricorrente- contro
(avvocatura dello stato) Controparte_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ad esito di trattazione cartolare (art. 127 ter c.p.c.), la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2023, si è rivolta all'intestato Parte_1
Tribunale, affinché il Ministero della Giustizia convenuto venisse condannato:
- in via principale, previa declaratoria della nullità del licenziamento e/o dell'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, a disporne la reintegrazione e/o il reinserimento nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello delle effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché, nel primo caso, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
1 - in via subordinata, al risarcimento dei danni per perdita di chance e di aspettative in ordine alla mancata stabilizzazione subita, da liquidarsi in via equitativa.
La ricorrente, laureata in Giurisprudenza e iscritta nel registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Perugia in data 1.11.2016, a sostegno della propria azione, ha allegato:
- di essere stata ammessa, prima, al Tirocinio presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria fino al 1° luglio 2017, e successivamente – con Decreto n. 550/2017 del
Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria - in data 12 maggio 2017, alla prosecuzione del tirocinio formativo per il periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 1° luglio 2017 (a seguito di Circolare 14.2.2017 con la quale il Controparte_1
comunicava le “Linee guida per la predisposizione dei progetti formativi di perfezionamento presso l' per il processo dei tirocinanti”, fornendo indicazioni CP_2
operative per la presentazione delle domande per lo svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento presso l' processo dei tirocinanti di cui all'art. CP_3
50, comma 1 bis, del d.l. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L.11.8.2014
n. 114);
- di aver presentato anche domanda di assegnazione di borsa di studio per l'anno 2017, ex art. 73 co. 8 bis d.l. n. 69/2013, respinta in data 28 giugno 2018, in quanto non svolgeva il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2019“;
- di aver poi presentato domanda, su consiglio del Presidente del Tribunale per i
Minorenni, di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale a tempo determinato, per la durata di 24 mesi, con profilo professionale di operatore giudiziario, area funzionale II, fascia economica F1, e di aver allegato alla domanda, oltre alla documentazione riguardante il possesso delle competenze informatiche, anche l'attestazione del Presidente del
Tribunale per i Minorenni di Perugia, ove veniva dichiarato che essa deducente aveva
“… completamente e positivamente espletato presso questo Ufficio giudiziario il periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16 – octies, comma 1-bis
2 e 1-quater del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114”;
- di essere stata collocata, con nota prot. 0001567.ID del 10 febbraio 2021 del
[...]
, in posizione utile al 123° posto nella graduatoria finale di merito, e aver Controparte_1
aderito in data 24 marzo 2021 al Comitato Operatori Determinati, il quale rappresentava le esigenze dei neoassunti nella prospettiva di una loro auspicata stabilizzazione;
- di essere stata assunta a tempo pieno e determinato alle dipendenze del
[...]
, come operatore giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia - con Controparte_1
ordine di servizio del 26 maggio 2021- e di aver successivamente inoltrato, in data 29 novembre 2022, domanda di partecipazione all'Avviso di stabilizzazione, pubblicato in data 10 novembre 2022, e finalizzato ad assumere 1200 unità complessive di personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, Fascia economica F1, riservata al personale in servizio, con la qualifica di operatore giudiziario a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 ter, legge 29 giugno 2022 n. 79, di conversione del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36;
- con Avviso del 15 febbraio 2023, a seguito di ricognizione interna del Controparte_1
(ai fini della stabilizzazione) e comunicazione del 5.12.2022, in risposta ad
[...]
espressa richiesta del 29.11.2022, di aver “svolto entrambi i tirocini presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia”, di essere stata esclusa con riserva dalla procedura, e successivamente, con nota del 11 gennaio 2023 (nuovamente comunicata alla Corte di
Appello di Perugia in data 20.1.2023), di aver ricevuto comunicazione di risoluzione del proprio rapporto di lavoro;
- di aver ricevuto, in data 31 gennaio 2023, conferma dell'esclusione dalla procedura di stabilizzazione in quanto il aveva ritenuto che, nella domanda di adesione - ai CP_1
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – era stato dichiarato lo svolgimento di un
3 periodo di tirocinio ex art. 73 D.M. marzo 2016 n. 58 presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia dal 1° novembre 2016 al 30 giugno 2017 e presso l' per il Processo del CP_2
Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art. 37 co. 5 l. n. 111/2011 dal 1° luglio 2017 al
30 giugno 2018 per un totale di 20 mesi, attività entrambe rientranti alla tipologia selezionata al n. 5 della domanda (“Attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle indicate ai punti precedenti”), in contraddizione con quanto auto-certificato nella domanda di partecipazione al concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 operatori nella quale, invece, essa deducente aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del bando, di “aver completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114” e, ai fini di cui al successivo art. 7, “di avere svolto, con esito positivo e presso Uffici Giudiziari, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16- octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114”: attestazioni cui era seguita richiesta, da parte dell'amministrazione convenuta, di chiarimenti “al fine di inquadrare esattamente l'attività compiuta … nell'ambito del complesso ed intricato quadro normativo di riferimento”;
- di aver appreso che, alla richiesta di chiarimenti, con nota prot. n. 90/2023, il
Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria rilevava:
o “che la dott.ssa fu ammessa al tirocinio quale praticante avvocato con Pt_1
decreto del 28.10.2016 (prot. 767/16), ai sensi del DM 58/2016”;
o “che successivamente la medesima fu inserita nell'Ufficio del processo, ai sensi
dell'art. 37 comma 5 DL n. 98/2011 conv. In legge con modifiche dall'art. 1 L. n.
111/2011”;
4 o “che ancora dopo, con decreto 3.7.2017, la medesima fu ammessa ad un
ulteriore periodo di tirocinio per il periodo di 12 mesi (…) quale tirocinante avvocato inserita nell'Ufficio del processo ai sensi dell'art. 37 sopra citato”;
o “che in tale decreto, per errore di battitura, nella parte motivazionale, veniva
citato l'art. 73 invece che l'art. 3 del DM n. 58/2016, che nulla c'entra con l'art.
73 del D.L. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013”;
o “che la tirocinante quindi è stata inserita nell'Ufficio del processo, ai sensi
dell'art. 37, comma 5, DL 6.7.2011 n. 98, come richiamato dall'art. 16 octies comma 1 D.L. 18.10.2012, n. 179”;
o che “si prende atto che, secondo l'interpretazione del Ministero, rilevabile dal
provvedimento di licenziamento, ella non avrebbe avuto i requisiti anche del comma 1 bis di cui al citato art. 16 octies, come originariamente ritenuto da questo Presidente sulla base di diversa interpretazione nell'attestato rilasciato il
21.9.2020 non potendosi infatti negare che vi siano margini di opinabilità nella complessità della normativa all'epoca vigente sull'Ufficio del Processo”;
- di aver stragiudizialmente impugnato il licenziamento in data 21 febbraio 2023, senza alcun riscontro positivo;
- di non aver ricevuto - prima del licenziamento - né la contestazione disciplinare necessaria per poter presentare le proprie deduzioni difensive, né il preavviso di rigetto, in applicazione del contenuto precettivo dell'art. 55 quater d.lgs.vo 65/2001 che qualifica come disciplinare il licenziamento intimato per “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro”, con irrimediabile compromissione del proprio diritto di difesa, non essendole stata consentita indicazione degli atti che l'Amministrazione convenuta avrebbe potuto valutare al fine di una completa istruttoria e piena operatività della tutela reintegratoria piena ai sensi dell'art. 63 comma 2° d.lgs.vo 165/2001 dal momento che,
5 se non fosse stata dichiarata la risoluzione del proprio rapporto di lavoro, sarebbe stata stabilizzata a tempo indeterminato;
- in ogni caso, anche ove non ritenuto necessario il rispetto della procedura di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare, di non essere stata posta nelle condizioni di correggere il proprio errore, il quale non è consistito nel produrre documentazione falsa, ma soltanto nell'allegare quanto redatto da terzi (il Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Perugia), e che, nonostante il modulo precompilato dal Controparte_1
fosse errato, e quindi, tale da indurre in errore, senza colpa, anche un esperto
[...]
del settore, l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto quantomeno far ricorso all'istituto del c.d. ”soccorso istruttorio”, così dando valore, anche ad esito di richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. B) l. 241/1990 e comunicazione dell'esito negativo delle verifiche all'uopo disposte in osservanza dell'art. 10 bis l.
241/1990 cit., al lavoro svolto per molti anni, tramite l'inquadramento nelle diverse tipologie dei requisiti considerati dal bando, di cui è risultata vincitrice il 10 febbraio
2021;
- di ritenere in ogni caso illegittimo e ingiustificato l'atto risolutorio che ne aveva disposto esclusione dalla procedura, essendo l'amministrazione convenuta, nella veste di datore di lavoro, onerato della dimostrazione della ritenuta falsità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti che invece, quanto alle prime, non provenivano da essa deducente ma dal Presidente del Tribunale dei Minorenni di Perugia, con decreto
3.7.2017, da questi redatto e sottoscritto ma poi rettificato ed emendato dallo stesso autore, nella parte di interesse (circa l'erroneo riferimento all'art. 73 DL 69/2013), con nota 90/2023, probabilmente indotto in errore dal contenuto del modulo precompilato del (ove vi era erroneo riferimento a norma inesistente, ossia Controparte_1
all'art. 16 octies comma 1 bis e 1 quater dl 179/2012, in luogo dell'esatto riferimento all'art. 50 dl 90/2014) e, quanto ai secondi, affatto allegati alle domande di partecipazione alle varie selezioni concorsuali;
6 - di censurare da ultimo l'atto risolutorio in questione, per violazione dell'art. 36 commi
1 e 2 d.lgs.vo 16572001, con conseguente diritto al risarcimento del danno subito – anche mediante ricorso alla fattispecie omogenea prevista dall'art. 32 comma 6 l.
18372010 per individuazione di misura idoneamente dissuasiva - per effetto dell'abusivo utilizzo del lavoro flessibile da parte della p.a. convenuta, avendo di fatto svolto, nell'ambito dell'ufficio del Processo, attività di addetta alla cancelleria presso il
Tribunale dei Minorenni dell'Umbria dalla data del 1.11.2016 sino alla data del licenziamento per complessivi 6 anni, ossia mansioni stabili e ordinarie dell'ufficio giudiziario in cui era stata inserita.
Ritualmente evocato in giudizio, il si è costituito in data 6 novembre Controparte_1
2023, eccependo l'infondatezza delle domande avversarie atteso che:
- nella procedura concorsuale bandita, svolta mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 24 mesi, per il profilo di Operatore giudiziario, si prevedeva quali requisiti di ammissione, all'art. 2 comma 1 lett. D del bando di concorso, tra gli altri, il possesso di uno dei seguenti titoli:
o “i) avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo
ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
o … iii) avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
o iv) avere svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso
gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei due punti precedenti”;
- il successivo art. 5 del bando di concorso citato attribuiva, ai fini della valutazione dei suddetti titoli: - “punti 21,00 per il titolo di cui alla lettera i); - punti 13,00 per il titolo di
7 cui alla lettera iii) - punti 9,00 per il titolo di cui alla lettera iv)”, menzionando i tirocini descritti, nel medesimo ordine, quali titoli di preferenza a parità di merito, all'art. 7;
- il bando prevedeva l'avvenuto svolgimento e completamento delle attività di tirocinio e/o collaborazione presso gli Uffici giudiziari, dichiarati dal candidato, da documentarsi esclusivamente mediante la modulistica allegata al bando e disponibile sul sito istituzionale del Ministero della giustizia;
- la ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione dichiarando di “avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1 -bis dell'articolo 50 del decreto -legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114” e ribadendo di essere in possesso del suddetto titolo per “avere svolto, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo
50 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114”, autocertificando il possesso del tirocinio di cui all'art. 50 co 1 bis cit. ed allegando contestualmente la dichiarazione, rilasciata dal Tribunale per i
Minorenni di Perugia, Ufficio presso il quale aveva espletato la tipologia di tirocinio selezionata nella domanda;
- grazie a tale attestazione inveritiera, la ricorrente aveva ottenuto 21 punti per il titolo dichiarato i quali, sommati al punteggio conseguito per il colloquio e per altri titoli (22 punti), le avevano consentito di ottenere 43 punti, con conseguente collocamento alla posizione n. 123 della graduatoria generale di merito, utile ai fini dell'assunzione, in qualità di vincitore, sì da sottoscrivere, in data 25.3.2021, con contratto di lavoro della durata di 24 mesi presso la Corte di Appello di Perugia;
- con Provvedimento m_dg.DOG.10/11/2022.0015117.ID, del 11 novembre 2022,
l'Amministrazione avviava la procedura di stabilizzazione, riservata al personale con la
8 qualifica di operatore giudiziario, in possesso di requisiti predeterminati, tra cui attestazione di servizio di almeno tre anni alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito, a decorrere dalla pubblicazione della legge (tre anni di servizio cui l'Avviso equiparava “aver maturato, entro la fine dell'anno 2023, almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria al quale si aggiungono i seguenti periodi, maturati, anche in modo non continuativo, negli ultimi dieci anni, [a decorrere dalla pubblicazione della legge]: 1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto - legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1 -bis dell'articolo
50 del decreto -legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114; 3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 11 dicembre 2016, n.
232; 4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti”, con l'onere, per i candidati, di indicare anche i periodi di svolgimento del tirocinio ossia le medesime tipologie di tirocinio elencate nel citato bando di concorso per il reclutamento di 1000 operatori giudiziari);
- in data 29 novembre 2022, la ricorrente aveva aderito alla procedura di stabilizzazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti necessari e attestando di aver svolto quali periodi di tirocinio quelli contemplati dall'“articolo 73 d.m. marzo 2016 n. 58 presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia”, dal “02/11/2016 al 30/06/2017” e nell'
“U.P.P. articolo 37 comma 5 legge n. 111/2011 presso il Tribunale per i Minorenni di
9 Perugia” dal “01/07/2017 al 30/06/2018” per un totale complessivo di 20 mesi, entrambi relativi alla tipologia selezionata al numero 5) in maniera non coerente rispetto a quanto dalla dichiarato dalla candidata in fase di presentazione della domanda di concorso per i 1000 operatori, poiché il periodo di tirocinio svolto presso il
Tribunale per i Minorenni di Perugia è stato classificato come “un'attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari”, al contrario di quanto, invece, dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assunzione come operatori giudiziari a tempo determinato, ove aveva attestato di aver espletato il “perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1- bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;
- riscontrata tale contraddizione, ad esito delle necessarie verifiche anche con l'ausilio del Tribunale per i Minorenni di Perugia e, dunque, ad esito di acquisizione - con protocollo numero m_dg.DOG.13/12/2022.0288969 di nota con la quale si attestava che “la dott.ssa è stata ammessa al tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del Parte_1
decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69 ed è stata inserita, in qualità di tirocinante, dal 1° luglio 2017 nell'Ufficio del Processo”, diversamente da quanto da lei stessa dichiarato nella domanda per il concorso da 1.000 operatori, l'amministrazione convenuta procedeva a revoca dell'assunzione ed a risoluzione del contratto di lavoro, non sussistendo alcun margine di apprezzamento discrezionale in merito, essendo irrilevante la rettifica operata dal Presidente del Tribunale dei Minorenni circa l'erroneo riferimento all'art. 73 in luogo dell'esatto riferimento all'art. 3 DM 58/2016, derivando dal relativo progetto formativo riservato ai praticanti avvocati applicazione di punteggio ancora più basso in luogo dell'unico consentito, di 9 punti, previsto dall'art. 2 comma 1 lett. D del bando al punto IV), di talché nella seduta del 19 gennaio
2023, la Commissione esaminatrice della procedura di stabilizzazione, informata delle
10 risultanze di tali verifiche, procedeva ad esclusione della candidata, non in possesso dei requisiti richiesti nella fase di reclutamento per il rapporto a tempo determinato;
- non poteva ravvisarsi nel caso di specie alcun errore scusabile della ricorrente considerate le conoscenze giuridiche in suo possesso, le sostanziali differenze tra le tipologie di tirocinio previste nel bando, ivi chiaramente esplicitate anche attraverso esatti riferimenti normativi all'art. 50 comma 1 bis dl 90/2014, riferibile ai soli candidati che avessero già svolto periodo di perfezionamento di cui all'art. 37 comma 11 dl
98/2011conv. in l. 111/11, con il risultato di poter riferire alla punteggio di 9 e Pt_1
non di 21 ed effetto di perdita del diritto ad essere inserita in una posizione utile ai fini dell'assunzione nella graduatoria di merito ed esclusione della candidata (con conseguente invalidità del contratto di lavoro in essere) ai sensi dell'art. 3 comma 10 del bando.
- né poteva essere in alcun modo invocato il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, possibile soltanto in ipotesi di evidenti errori materiali facilmente ravvisabili dall'ufficio ovvero la lamentata ipotesi di abusivo ricorso al lavoro flessibile da pare della p.a., avuto riguardo alla durata di 24 mesi del rapporto di lavoro della ricorrente e la non cumulabilità a tale periodo dei tirocini formativi affatto equiparabili a rapporti lavorativi poiché, tra l'altro, privi del requisito dell'esclusività.
Constatata l'impossibilità di ipotesi conciliative, la causa, di natura meramente documentale, ad esito di contraddittorio scritto delle parti, è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione
2.1. Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
Risulta per tabulas che, in data 21 novembre 2020 (all.11 fasc. parte ric.te), la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso bandito con “Decreto 15 settembre 2020-
Concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di Operatore giudiziario, da inquadrare nell'area
11 funzionale II, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-
Amministrazione giudiziaria”.
Il bando elencava, all'art. 2, tra i requisiti per l'ammissione al concorso, per quanto di interesse: “i ) avere completato il periodo di perfezionamento presso l' il processo ai CP_3
sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; ii) avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio per il processo iii) avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma
11 del suddetto articolo;
iv) avere svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei due punti precedenti;
v) essere stati, quali volontari in ferma breve e ferma prefissata dalle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma;
vi) avere completato senza demerito, quali ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata, la ferma contratta”.
L'art. 5 del bando descriveva i criteri per la valutazione dei titoli, assegnando:
- “a) punti 21,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e presso Uffici giudiziari,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16- octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- b) punti 17,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-octies,
12 comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- c) punti 13,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
- d) punti 9,00 a coloro che hanno svolto, per almeno un anno e con esito positivo attestato dal Capo dell'Ufficio, ulteriore attività di tirocinio e collaborazione presso
Uffici giudiziari, diversa da quelle indicate nelle lettere precedenti;
- e) punti 5,00 per gli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato, senza demerito, la ferma contratta;
- f) punti 2,00 per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma;
g) punti 2,00 a coloro che sono in possesso di competenze informatiche certificate con «Patente europea per
l'uso del computer»(ECDL/ICDL);
- h) punti 1,00 a coloro che sono in possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo.”
Nel momento della presentazione della domanda, la ricorrente ha dichiarato di possedere il requisito indicato dell'art. 2 comma 1 lett. D) punto i) del bando, corrispondente alla lett. a) dell'art. 5 del medesimo bando, dichiarando di “avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114”, così ottenendo i 21 punti previsti.
La ricorrente ha inoltre allegato l'attestazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni di
Perugia, con cui veniva dichiarato che “ha completamente e positivamente espletato presso
13 questo Ufficio giudiziario il periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16 octies, comma 1-bis e 1-quater del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114” (all. 8 parte fasc. parte ric.te).
A seguito della domanda di partecipazione all'Avviso di stabilizzazione (all. 21 fasc. parte ric.te), il ha ravvisato delle incongruenze tra i requisiti dichiarati nella Controparte_1
fase di reclutamento iniziale: incongruenze tali da determinare avvio dei necessari accertamenti e interlocuzioni con il Tribunale per i Minorenni di Perugia, al fine di verificare, in primo luogo, in quali periodi la candidata avesse svolto il tirocinio e, in secondo luogo, a quale tipologia di tirocinio, potessero riferirsi i singoli periodi, tra quelli indicati.
Il Tribunale per i Minorenni di Perugia, con protocollo numero m_dg.DOG.13/12/2022.0288969.E ha attestato che “la dott.ssa è stata Parte_1
ammessa al tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69 ed è stata inserita, in qualità di tirocinante, dal 1° luglio 2017 nell'Ufficio del Processo” (All.7 fasc. parte res.te).
Risulta per tabulas risoluzione, da parte dell'amministrazione convenuta, del rapporto di lavoro della ricorrente, che aveva indicato requisito diverso da quello realmente posseduto
(all. 25 fasc. parte ric.te).
Non ha consentito il superamento dei presupposti per l'adozione dell'atto risolutorio la precisazione operata dal Presidente del tribunale dei Minorenni con nota prot. n. 90/2023 del
30 gennaio 2023 ove si afferma che: “… che la dr.ssa fu ammessa al tirocinio, quale Pt_1
praticante avvocato con decreto del 28.10.2016 (prot. 767/2016), ai sensi del DM 58/2016.
Successivamente con decreto del 12.5.2017 (prot. 403/2017) la medesima fu inserita nell'Ufficio del processo, ai sensi dell'art. 37 comma 6, D.L. 6/7/2011 n.98, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 L. 111 del 15.7.2011. Ancora dopo, con decreto del 3.7.2017 (prot.
550/2017), la medesima fu ammessa ad un ulteriore periodo di tirocinio per il “periodo di 12
14 mesi e con decorrenza dall'1.7.2017, per un ammontare orario di 50 ore mensili…”, quale tirocinante avvocato inserita nell'Ufficio del processo ai sensi dell'art. 37 sopra citato, come si desume dalla motivazione del provvedimento. In tale decreto, per un errore di battitura, nella parte motivazione, veniva citato l'art. 73, invece che l'art. 3, del D.M. n. 58/2016, che nulla
c'entra con l'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013.
La tirocinante, quindi, è stata inserita nell'Ufficio del processo, ai sensi dell'art. 37 comma 5,
D.L. 6/7/2011 n. 98, come richiamato dall'art. 16 octies comma 1 D.L. 18.10.2012 n. 179.
Si prende atto che secondo l'interpretazione del Ministero, rilevabile dal provvedimento di licenziamento, ella non avrebbe avuto i requisiti anche del comma 1 bis di cui al citato art. 16 octies, come originariamente ritenuto da questo presidente sulla base di diversa interpretazione nell'attestato rilasciato il 21.9.2020, non potendosi infatti negare che vi siano margini di opinabilità nella complessità della normativa all'epoca vigente sull'Ufficio del
Processo” (all. 10 fasc. parte res.te).
Così delineata la fattispecie oggetto di indagine ritiene questo Giudice non consentita censura alla condotta dell'amministrazione, con conseguente conferma di validità ed efficacia dell'atto risolutorio impugnato.
2.2. In via preliminare, va esclusa fondatezza delle contestazioni di parte ricorrente in ordine alla violazione della procedura di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare di cui all'art. 55 quater D.lgs. 165/2001, venendo in considerazione nel caso di specie non un ipotesi di falsità documentale – essendo peraltro pacifica (e documentata) l'archiviazione del procedimento penale nei confronti della ricorrente, per essere derivato l'errore nell'indicazione dei requisiti posseduti anche da dichiarazioni inesatte del Presidente del
Tribunale dei Minorenni, con esclusione dei requisiti costitutivi di ogni ipotesi di reato dal punto di vista oggettivo e soggettivo) - ma di vizio genetico del contratto di lavoro per cui è causa, che non poteva essere stipulato in difetto dei requisiti necessari previsti dal bando di concorso.
15 Nel caso di specie invero, non viene in considerazione la mancata dichiarazione di un elemento del quale si possa (rectius, si poteva) graduare la rilevanza e/o l'importanza, sulla base di considerazioni oggettive o soggettive diverse, rispetto al sinallagma lavorativo ma proprio il difetto di un dato decisivo per l'instaurazione del rapporto, ossia di un titolo che la procedura selettiva aveva richiesto per l'individuazione della platea dei soggetti ammessi al reclutamento (e l'attribuzione di un determinato più favorevole punteggio al candidato), con la conseguenza che l'effetto risolutorio del rapporto di lavoro invalidamente costituito opera di diritto, senza alcuna necessità di ricorso al procedimento disciplinare volto a consentire l'esercizio del diritto di difesa del dipendente nell'ambito di una valutazione della p.a. in veste datoriale, che implica una graduazione di responsabilità ed una verifica di rilevanza dell'addebito in termini di sussistenza e di proporzione rispetto alla misura sanzionatoria disposta.
Valgano in proposito i criteri ermeneutici offerti dalla Corte di Cassazione (Corte di Cass. civ. sez. lav. n. 18699/2019), condivisi e richiamati da questo Giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che in particolare osserva che: “Il tema delle falsità documentali le quali si verificano al momento dell'accesso all'impiego pubblico coinvolge una pluralità di disposizioni coesistenti, di cui è necessario apprezzare la portata ed il rispettivo ambito. L'art. 127 lett. d)
d.p.r. 3/1957, in particolare, prevede che vi sia decadenza dall'impiego «quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile». L'art. 75 d.p.r. 445/2000, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede invece che la «non veridicità del contenuto» comporti la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». Si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l'effetto caducatorio è delineato come tale da determinarsi, senza margini di apprezzamento discrezionale per la P.A. e per il solo fatto oggettivo della falsità”.
La Corte evidenzia inoltre che “… Al contempo, la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento «le falsità documentali o dichiarative
16 commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera» (art. 55-quater lett. d. Igs. 165/2001), delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo
(art. 55-bis d. Igs 165/2001), ma anche alla regola della proporzione della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell'infrazione nella singola vicenda. Situazioni apparentemente identiche
(falsità di documenti o di dichiarazioni rese in vista dell'assunzione) parrebbero quindi destinatarie di discipline (decadenza di diritto/licenziamento previo procedimento disciplinare), il che chiaramente impone un più approfondito apprezzamento giuridico. In proposito si può intanto osservare che gli artt. 127 lett d) e l'art. 75 fanno riferimento alla derivazione causale certa dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte: la decadenza si ha infatti quando «l'impiego fu conseguito» in base ai documenti falsi, afferma l'art. 127 cit., così come l'art. 75 cit. parla di benefici «conseguenti» al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera. … Se ne può desumere che, allorquando la legge (o anche un bando di concorso, purché non in contrasto con la legge), rispetto ad un certo requisito, tra cui quello relativo alle pregresse condanne penali, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego, la decadenza operi di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio
"genetico" del contratto. Il tutto secondo un inquadramento che manifesta linearità rispetto alla ricostruzione delle relazioni tra procedimenti di scelta del dipendente da parte della P.A. e rapporto di lavoro quale impostata da questa Corte di legittimità, allorquando si è reiteratamente sostenuto che l'atto con il quale l'amministrazione revochi un'assunzione o un incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale (…)Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”.
17 Tanto premesso la Corte distingue l'ipotesi della decadenza di diritto dal quella che rende necessaria graduazione della responsabilità del dipendente previo procedimento disciplinare ex art. 55 d.lgs.vo cit. precisando: “Ciò consente di impostare su tale base la portata differenziale dell'art. 55-quater d. Igs. 165/2001, norma che, come detto, per i falsi documentali e dichiarativi resi in relazione all'accesso al pubblico impiego prevede il licenziamento ma quale effetto di procedimento disciplinare e quindi previa valutazione di gravità dell'accaduto. Per esclusione rispetto ai casi regolati dagli artt. 127 lett d) e 75 citt. come vizi genetici e quindi causa di nullità, la legge, allorquando tali falsità non riguardino circostanza certamente ostative al rapporto, tratta le falsità come vizi "funzionali", dando rilievo ad esse, a rapporto instaurato e quindi ex post, come ragioni di risoluzione. […]
Pertanto, una volta instaurato il rapporto esse, in quanto inidonee a determinare di per sé sole la nullità del contratto, rileveranno solo in quanto, per la loro gravità (natura del dato sottaciuto o manifestato erroneamente;
circostanze della dichiarazione erronea;
sopravvenire
o meno di un rapporto duraturo che renda meno rilevante quanto originariamente accaduto etc.), siano tali da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione, pur apprezzata ex post, del vincolo fiduciario. […] Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett d e 75 citt.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico”.
Nel caso di specie, la censura avanzata da parte ricorrente circa la violazione dell'art. 55bis dlgs.vo 165/2001 cit., non è fondata in quanto la falsità documentale ha causato un vizio genetico del contratto di lavoro, il quale non avrebbe potuto avere origine, senza la presenza dei requisiti erroneamente attestati.
Pertanto, non è censurabile la condotta dell'Amministrazione, sulla quale non gravava l'onere di contestazione disciplinare, anche tenuto conto della totale assenza di discrezionalità preso atto della carenza dei requisiti indicati dal bando di concorso.
18 2.3. Analoga valutazione di infondatezza va poi riferita alla censurata violazione degli artt. artt. 6 e 10 bis della L. 241/1990, secondo la quale l'Amministrazione - prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro - avrebbe dovuto disporre d'ufficio tutti gli atti necessari ad emendare gli errori presenti nella domanda di partecipazione al concorso nonché comunicare preventivamente le ragioni del provvedimento adottato.
L'art. 10 bis della L. 241/1990 è del tutto inconferente, poiché riguarda i soli procedimenti ad istanza di parte, mentre nel caso di specie, il Ministero della Giustizia si è determinato alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento iniziato d'ufficio, soltanto occasionato dalla domanda di stabilizzazione presentata dalla ricorrente.
Né la ricorrente, per le ragioni di seguito esposte, avrebbe potuto in alcun modo fornire elementi idonee a giungere ad una conclusione diversa da quella cui è giunto il , con CP_1
conseguente applicazione del 2 comma dell'art. 21 octies L. 241/1990 (“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”).
A ciò aggiungasi, che l'art. 10 bis stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali”.
Va altresì esclusa fondatezza della lamentata violazione dell'art. 6 L. 241/1990, di contenuto generico ed apodittico, meramente volta a censurare la condotta dell'amministrazione convenuta per non aver adottato il rimedio del c.d. soccorso istruttorio.
Nella valutazione di validità e legittimità dell'atto risolutorio per cui è causa, va in sintesi ulteriormente sottolineato che la ricorrente, al momento della partecipazione al concorso per
1000 posti, ha dichiarato, contrariamente al vero, di aver svolto il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio del Processo, ai sensi dell'art. 50 co. 1 -bis d.l. n. 90/2014, conv. in L. n.
114/2014, recante modifica ossia (“soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/11, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio
19 per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi”).
Tale disposizione, invece, riguardava unicamente i laureati che, dopo aver svolto il periodo di perfezionamento di cui all'art. 37, co. 11, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, avevano espletato un ulteriore periodo di tirocinio presso l'Ufficio del Processo per non più di dodici mesi.
In particolare, l'art. 37 co. 11 d.l. n. 98/2011 dava la possibilità, a coloro che avevano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 1 co. 25. L. n.
228/2012 lett. c) (“lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, presso gli uffici giudiziari, per consentire il completamento del percorso formativo entro il 31.12.13”) di svolgere un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 aprile 2015.
Esaminando il combinato disposto risultante dal Decreto di ammissione al tirocinio del 28 ottobre 2016 (all. 7 fasc. parte res.te), della comunicazione del Presidente del Tribunale per i
Minorenni del 13 dicembre 2022 (all. 7 fasc. parte res.te) e della nota di comunicazione integrativa del 30 gennaio 2023 del Presidente del Tribunale per i Minorenni (all. 10 fasc. parte res.te) risulta invece, che la ricorrente ha svolto nell'Ufficio del Processo un tirocinio ex art. 37 co. 5, d.l. 98/2011 (l. n. 111/2011), rientrando fra “coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari”.
Solo la tipologia di tirocinio prevista dall'art. 50 co. 1 -bis della L. 114/2014 procurava il conseguimento di 21 punti, ai sensi dell'art. 5 del bando, con la conseguenza che, sommati al punteggio conseguito per gli altri titoli (22 punti), determinava attribuzione, alla ricorrente, di un punteggio complessivo di 43 punti, che le aveva consentito di collocarsi in posizione utile per il contratto a tempo determinato di 24 mesi.
Di contro, il tirocinio realmente svolto (quello professionale propedeutico all'esame di abilitazione alla professione forense disciplinato dal DM 17 marzo 2016 n. 58) dava, invece,
20 diritto al minore punteggio di 9, previsto dallo stesso art. 2 co. 1 lett. d del bando ma al punto
IV, derivandone che, se la ricorrente avesse compilato correttamente la propria domanda, avrebbe conseguito il minor punteggio di 31 (22 + 9), sì da essere collocata in graduatoria tra la posizione 2280 e la posizione 2393, non utile per l'assunzione a tempo determinato neppure di 12 mesi, posto che l'ultimo candidato assunto, a seguito del quinto scorrimento, era stato posizione 1868, il quale aveva conseguito il punteggio totale di Persona_1
33 (all. 12 fasc. parte res.te).
Alla risoluzione del rapporto di lavoro viziato è seguita esclusione dalla procedura di stabilizzazione a teso che – salvi gli effetti economici ai sensi dell'art. 2126 c.c. - trattandosi di contratto nullo (quod nullum est, nullum producit effectum), al relativo servizio non è stato attribuito alcun valore, sul piano giuridico, con la conseguenza che è risultata la mancanza di uno dei requisiti previsti per avere accesso alla stabilizzazione stessa, cioè il servizio (o periodi assimilati) alle dipendenze dell'amministrazione della giustizia di almeno trentasei mesi anche non continuativi, potendo essere considerati, a tal fine, solo i 20 mesi di tirocinio, ma non i 24 mesi di servizio a t.d. (conseguiti previa attestazione di un requisito inesistente).
A tanto aggiungasi che neppure possono attribuirsi alla ricorrente – ai fini dell'attribuzione del punteggio di 35 più volte ribadito nelle note conclusive e solo erroneamente ipotizzato dalla difesa erariale nella memoria ex art. 416 c.p.c. per poi essere emendato nelle successive difese) i 13 punti previsti per coloro che hanno “svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo” (art. 2 co. 1 lett. d punto III del Bando), risultando pacifico e comunque attestato dallo stesso provvedimento del Presidente del Tribunale per i Minorenni del 30 gennaio 2023, che mai la ricorrente ebbe a svolgere tale tipologia di tirocinio, avendo costei concretamente svolto, per quanto dichiarato nella suddetta nota dal capo dell'Ufficio, soltanto attività di “tirocinante avvocato inserita nell'Ufficio del processo ai sensi dell'art. 37 sopra citato … “, laddove nel precedente decreto “… per un errore di battitura, nella parte motivazione, veniva citato l'art.
21 73, invece che l'art. 3, del D.M. n. 58/2016, che nulla c'entra con l'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013. La tirocinante, quindi, è stata inserita nell'Ufficio del processo, ai sensi dell'art. 37 comma 5, D.L. 6/7/2011 n. 98, come richiamato dall'art. 16 octies comma 1
D.L. 18.10.2012 n. 179”.
Le conclusioni sopra svolte non sono superate dal contenuto della sentenza n. 1982/2023 del
Tribunale di Catania (allegato 33 fasc. parte ric.te), riguardante fattispecie diversa, in cui la dipendente, pur avendo attestato un requisito di cui non era in possesso, poteva vantare di aver svolto il tirocinio ex art. 73 d.l. 2013 n. 69, conv. con mod. in L. 2013 n. 98, al fine di poter conseguire – previa correzione dell'errore - la collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito.
Nel caso di specie, in conclusione, la rilevanza dell'erronea attestazione di un requisito non posseduto non è superata dalla corretta rappresentazione della realtà, in quanto, anche ricorrendo al soccorso istruttorio (al fine di consentire valutazione dei periodi di tirocinio effettivamente ed esattamente svolti), la non avrebbe potuto conseguire punteggio Pt_1
idoneo a consentirne collocazione utile nella graduatoria di merito, stante il possesso del solo requisito di cui al punto IV della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 del Bando, non sufficiente ai fini del reinserimento nel posto di lavoro.
2.4. Vanno da ultimo rigettate le pretese risarcitorie formulate dalla ricorrente per violazione dell'art. 36, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 165/2001 sul presupposto dell'abusivo ricorso, da parte dell'amministrazione convenuta, al lavoro flessibile per essere stata costei impiegata, per intervallo di tempo rilevante (oltre 36 mesi), nell'espletamento di attività ordinarie e stabili presso la Cancelleria del Tribunale dei Minorenni per l'Umbria.
A riguardo è sufficiente evidenziare che il rapporto lavorativo a tempo determinato della iniziato in data 26 maggio 2021 e terminato in data 11 gennaio 2023, è durato 20 Pt_1
mesi, ed è stato sciolto in quanto affetto da vizio genetico, sì da escludere alcun illegittimo superamento del periodo massimo di reiterazione previsto per l'ipotesi risarcitoria invocata.
22 Né possono essere sommati al periodo in cui la ricorrente ha svolto l'attività di Operatore
Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia i periodi di tirocinio e di perfezionamento espletati, affatto equiparabili a rapporti di lavoro in senso stretto, per essere caratterizzati da esigenze di formazione e per essere privi del carattere dell'esclusività, anche avuto riguardo al contenuto delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura sui tirocini formativi
(Allegati, E,D, F fasc. parte res.te).
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso, infondato, va respinto.
Considerati la particolare complessità e novità della fattispecie, la disorganicità delle fonti normative regolanti i molteplici percorsi formativi in esame, l'interesse di fatto perseguito, anche in applicazione dei criteri ermeneutici offerti da Corte Cost. 77/2018, reputa questo
Giudice che le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della metà.
La residua metà di tali spese va posta a carico di parte ricorrente e viene liquidata come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. Giustizia 55/2014 come modificato da
DM 147/2022, tenendo altresì conto dell'entità degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario consente di attribuire ai riferiti parametri valore meramente orientativo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà (1/2) e condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, della residua metà (1/2) di tali spese,
liquidate pro quota in €1.500,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex
art. 2 DM 55/2014 oltre IVA e CAP come per legge;
Perugia 6 febbraio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 504/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Bagianti Emilio e Brazzi Massimo) Parte_1
-ricorrente- contro
(avvocatura dello stato) Controparte_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ad esito di trattazione cartolare (art. 127 ter c.p.c.), la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2023, si è rivolta all'intestato Parte_1
Tribunale, affinché il Ministero della Giustizia convenuto venisse condannato:
- in via principale, previa declaratoria della nullità del licenziamento e/o dell'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, a disporne la reintegrazione e/o il reinserimento nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello delle effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché, nel primo caso, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
1 - in via subordinata, al risarcimento dei danni per perdita di chance e di aspettative in ordine alla mancata stabilizzazione subita, da liquidarsi in via equitativa.
La ricorrente, laureata in Giurisprudenza e iscritta nel registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Perugia in data 1.11.2016, a sostegno della propria azione, ha allegato:
- di essere stata ammessa, prima, al Tirocinio presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria fino al 1° luglio 2017, e successivamente – con Decreto n. 550/2017 del
Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria - in data 12 maggio 2017, alla prosecuzione del tirocinio formativo per il periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 1° luglio 2017 (a seguito di Circolare 14.2.2017 con la quale il Controparte_1
comunicava le “Linee guida per la predisposizione dei progetti formativi di perfezionamento presso l' per il processo dei tirocinanti”, fornendo indicazioni CP_2
operative per la presentazione delle domande per lo svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento presso l' processo dei tirocinanti di cui all'art. CP_3
50, comma 1 bis, del d.l. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L.11.8.2014
n. 114);
- di aver presentato anche domanda di assegnazione di borsa di studio per l'anno 2017, ex art. 73 co. 8 bis d.l. n. 69/2013, respinta in data 28 giugno 2018, in quanto non svolgeva il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2019“;
- di aver poi presentato domanda, su consiglio del Presidente del Tribunale per i
Minorenni, di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale a tempo determinato, per la durata di 24 mesi, con profilo professionale di operatore giudiziario, area funzionale II, fascia economica F1, e di aver allegato alla domanda, oltre alla documentazione riguardante il possesso delle competenze informatiche, anche l'attestazione del Presidente del
Tribunale per i Minorenni di Perugia, ove veniva dichiarato che essa deducente aveva
“… completamente e positivamente espletato presso questo Ufficio giudiziario il periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16 – octies, comma 1-bis
2 e 1-quater del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114”;
- di essere stata collocata, con nota prot. 0001567.ID del 10 febbraio 2021 del
[...]
, in posizione utile al 123° posto nella graduatoria finale di merito, e aver Controparte_1
aderito in data 24 marzo 2021 al Comitato Operatori Determinati, il quale rappresentava le esigenze dei neoassunti nella prospettiva di una loro auspicata stabilizzazione;
- di essere stata assunta a tempo pieno e determinato alle dipendenze del
[...]
, come operatore giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia - con Controparte_1
ordine di servizio del 26 maggio 2021- e di aver successivamente inoltrato, in data 29 novembre 2022, domanda di partecipazione all'Avviso di stabilizzazione, pubblicato in data 10 novembre 2022, e finalizzato ad assumere 1200 unità complessive di personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, Fascia economica F1, riservata al personale in servizio, con la qualifica di operatore giudiziario a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 ter, legge 29 giugno 2022 n. 79, di conversione del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36;
- con Avviso del 15 febbraio 2023, a seguito di ricognizione interna del Controparte_1
(ai fini della stabilizzazione) e comunicazione del 5.12.2022, in risposta ad
[...]
espressa richiesta del 29.11.2022, di aver “svolto entrambi i tirocini presso il Tribunale dei Minorenni di Perugia”, di essere stata esclusa con riserva dalla procedura, e successivamente, con nota del 11 gennaio 2023 (nuovamente comunicata alla Corte di
Appello di Perugia in data 20.1.2023), di aver ricevuto comunicazione di risoluzione del proprio rapporto di lavoro;
- di aver ricevuto, in data 31 gennaio 2023, conferma dell'esclusione dalla procedura di stabilizzazione in quanto il aveva ritenuto che, nella domanda di adesione - ai CP_1
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – era stato dichiarato lo svolgimento di un
3 periodo di tirocinio ex art. 73 D.M. marzo 2016 n. 58 presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia dal 1° novembre 2016 al 30 giugno 2017 e presso l' per il Processo del CP_2
Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art. 37 co. 5 l. n. 111/2011 dal 1° luglio 2017 al
30 giugno 2018 per un totale di 20 mesi, attività entrambe rientranti alla tipologia selezionata al n. 5 della domanda (“Attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle indicate ai punti precedenti”), in contraddizione con quanto auto-certificato nella domanda di partecipazione al concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 operatori nella quale, invece, essa deducente aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del bando, di “aver completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114” e, ai fini di cui al successivo art. 7, “di avere svolto, con esito positivo e presso Uffici Giudiziari, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16- octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114”: attestazioni cui era seguita richiesta, da parte dell'amministrazione convenuta, di chiarimenti “al fine di inquadrare esattamente l'attività compiuta … nell'ambito del complesso ed intricato quadro normativo di riferimento”;
- di aver appreso che, alla richiesta di chiarimenti, con nota prot. n. 90/2023, il
Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria rilevava:
o “che la dott.ssa fu ammessa al tirocinio quale praticante avvocato con Pt_1
decreto del 28.10.2016 (prot. 767/16), ai sensi del DM 58/2016”;
o “che successivamente la medesima fu inserita nell'Ufficio del processo, ai sensi
dell'art. 37 comma 5 DL n. 98/2011 conv. In legge con modifiche dall'art. 1 L. n.
111/2011”;
4 o “che ancora dopo, con decreto 3.7.2017, la medesima fu ammessa ad un
ulteriore periodo di tirocinio per il periodo di 12 mesi (…) quale tirocinante avvocato inserita nell'Ufficio del processo ai sensi dell'art. 37 sopra citato”;
o “che in tale decreto, per errore di battitura, nella parte motivazionale, veniva
citato l'art. 73 invece che l'art. 3 del DM n. 58/2016, che nulla c'entra con l'art.
73 del D.L. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013”;
o “che la tirocinante quindi è stata inserita nell'Ufficio del processo, ai sensi
dell'art. 37, comma 5, DL 6.7.2011 n. 98, come richiamato dall'art. 16 octies comma 1 D.L. 18.10.2012, n. 179”;
o che “si prende atto che, secondo l'interpretazione del Ministero, rilevabile dal
provvedimento di licenziamento, ella non avrebbe avuto i requisiti anche del comma 1 bis di cui al citato art. 16 octies, come originariamente ritenuto da questo Presidente sulla base di diversa interpretazione nell'attestato rilasciato il
21.9.2020 non potendosi infatti negare che vi siano margini di opinabilità nella complessità della normativa all'epoca vigente sull'Ufficio del Processo”;
- di aver stragiudizialmente impugnato il licenziamento in data 21 febbraio 2023, senza alcun riscontro positivo;
- di non aver ricevuto - prima del licenziamento - né la contestazione disciplinare necessaria per poter presentare le proprie deduzioni difensive, né il preavviso di rigetto, in applicazione del contenuto precettivo dell'art. 55 quater d.lgs.vo 65/2001 che qualifica come disciplinare il licenziamento intimato per “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro”, con irrimediabile compromissione del proprio diritto di difesa, non essendole stata consentita indicazione degli atti che l'Amministrazione convenuta avrebbe potuto valutare al fine di una completa istruttoria e piena operatività della tutela reintegratoria piena ai sensi dell'art. 63 comma 2° d.lgs.vo 165/2001 dal momento che,
5 se non fosse stata dichiarata la risoluzione del proprio rapporto di lavoro, sarebbe stata stabilizzata a tempo indeterminato;
- in ogni caso, anche ove non ritenuto necessario il rispetto della procedura di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare, di non essere stata posta nelle condizioni di correggere il proprio errore, il quale non è consistito nel produrre documentazione falsa, ma soltanto nell'allegare quanto redatto da terzi (il Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Perugia), e che, nonostante il modulo precompilato dal Controparte_1
fosse errato, e quindi, tale da indurre in errore, senza colpa, anche un esperto
[...]
del settore, l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto quantomeno far ricorso all'istituto del c.d. ”soccorso istruttorio”, così dando valore, anche ad esito di richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. B) l. 241/1990 e comunicazione dell'esito negativo delle verifiche all'uopo disposte in osservanza dell'art. 10 bis l.
241/1990 cit., al lavoro svolto per molti anni, tramite l'inquadramento nelle diverse tipologie dei requisiti considerati dal bando, di cui è risultata vincitrice il 10 febbraio
2021;
- di ritenere in ogni caso illegittimo e ingiustificato l'atto risolutorio che ne aveva disposto esclusione dalla procedura, essendo l'amministrazione convenuta, nella veste di datore di lavoro, onerato della dimostrazione della ritenuta falsità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti che invece, quanto alle prime, non provenivano da essa deducente ma dal Presidente del Tribunale dei Minorenni di Perugia, con decreto
3.7.2017, da questi redatto e sottoscritto ma poi rettificato ed emendato dallo stesso autore, nella parte di interesse (circa l'erroneo riferimento all'art. 73 DL 69/2013), con nota 90/2023, probabilmente indotto in errore dal contenuto del modulo precompilato del (ove vi era erroneo riferimento a norma inesistente, ossia Controparte_1
all'art. 16 octies comma 1 bis e 1 quater dl 179/2012, in luogo dell'esatto riferimento all'art. 50 dl 90/2014) e, quanto ai secondi, affatto allegati alle domande di partecipazione alle varie selezioni concorsuali;
6 - di censurare da ultimo l'atto risolutorio in questione, per violazione dell'art. 36 commi
1 e 2 d.lgs.vo 16572001, con conseguente diritto al risarcimento del danno subito – anche mediante ricorso alla fattispecie omogenea prevista dall'art. 32 comma 6 l.
18372010 per individuazione di misura idoneamente dissuasiva - per effetto dell'abusivo utilizzo del lavoro flessibile da parte della p.a. convenuta, avendo di fatto svolto, nell'ambito dell'ufficio del Processo, attività di addetta alla cancelleria presso il
Tribunale dei Minorenni dell'Umbria dalla data del 1.11.2016 sino alla data del licenziamento per complessivi 6 anni, ossia mansioni stabili e ordinarie dell'ufficio giudiziario in cui era stata inserita.
Ritualmente evocato in giudizio, il si è costituito in data 6 novembre Controparte_1
2023, eccependo l'infondatezza delle domande avversarie atteso che:
- nella procedura concorsuale bandita, svolta mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 24 mesi, per il profilo di Operatore giudiziario, si prevedeva quali requisiti di ammissione, all'art. 2 comma 1 lett. D del bando di concorso, tra gli altri, il possesso di uno dei seguenti titoli:
o “i) avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo
ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
o … iii) avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
o iv) avere svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso
gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei due punti precedenti”;
- il successivo art. 5 del bando di concorso citato attribuiva, ai fini della valutazione dei suddetti titoli: - “punti 21,00 per il titolo di cui alla lettera i); - punti 13,00 per il titolo di
7 cui alla lettera iii) - punti 9,00 per il titolo di cui alla lettera iv)”, menzionando i tirocini descritti, nel medesimo ordine, quali titoli di preferenza a parità di merito, all'art. 7;
- il bando prevedeva l'avvenuto svolgimento e completamento delle attività di tirocinio e/o collaborazione presso gli Uffici giudiziari, dichiarati dal candidato, da documentarsi esclusivamente mediante la modulistica allegata al bando e disponibile sul sito istituzionale del Ministero della giustizia;
- la ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione dichiarando di “avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1 -bis dell'articolo 50 del decreto -legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114” e ribadendo di essere in possesso del suddetto titolo per “avere svolto, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo
50 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114”, autocertificando il possesso del tirocinio di cui all'art. 50 co 1 bis cit. ed allegando contestualmente la dichiarazione, rilasciata dal Tribunale per i
Minorenni di Perugia, Ufficio presso il quale aveva espletato la tipologia di tirocinio selezionata nella domanda;
- grazie a tale attestazione inveritiera, la ricorrente aveva ottenuto 21 punti per il titolo dichiarato i quali, sommati al punteggio conseguito per il colloquio e per altri titoli (22 punti), le avevano consentito di ottenere 43 punti, con conseguente collocamento alla posizione n. 123 della graduatoria generale di merito, utile ai fini dell'assunzione, in qualità di vincitore, sì da sottoscrivere, in data 25.3.2021, con contratto di lavoro della durata di 24 mesi presso la Corte di Appello di Perugia;
- con Provvedimento m_dg.DOG.10/11/2022.0015117.ID, del 11 novembre 2022,
l'Amministrazione avviava la procedura di stabilizzazione, riservata al personale con la
8 qualifica di operatore giudiziario, in possesso di requisiti predeterminati, tra cui attestazione di servizio di almeno tre anni alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito, a decorrere dalla pubblicazione della legge (tre anni di servizio cui l'Avviso equiparava “aver maturato, entro la fine dell'anno 2023, almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria al quale si aggiungono i seguenti periodi, maturati, anche in modo non continuativo, negli ultimi dieci anni, [a decorrere dalla pubblicazione della legge]: 1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto - legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1 -bis dell'articolo
50 del decreto -legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114; 3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 11 dicembre 2016, n.
232; 4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti”, con l'onere, per i candidati, di indicare anche i periodi di svolgimento del tirocinio ossia le medesime tipologie di tirocinio elencate nel citato bando di concorso per il reclutamento di 1000 operatori giudiziari);
- in data 29 novembre 2022, la ricorrente aveva aderito alla procedura di stabilizzazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti necessari e attestando di aver svolto quali periodi di tirocinio quelli contemplati dall'“articolo 73 d.m. marzo 2016 n. 58 presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia”, dal “02/11/2016 al 30/06/2017” e nell'
“U.P.P. articolo 37 comma 5 legge n. 111/2011 presso il Tribunale per i Minorenni di
9 Perugia” dal “01/07/2017 al 30/06/2018” per un totale complessivo di 20 mesi, entrambi relativi alla tipologia selezionata al numero 5) in maniera non coerente rispetto a quanto dalla dichiarato dalla candidata in fase di presentazione della domanda di concorso per i 1000 operatori, poiché il periodo di tirocinio svolto presso il
Tribunale per i Minorenni di Perugia è stato classificato come “un'attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari”, al contrario di quanto, invece, dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assunzione come operatori giudiziari a tempo determinato, ove aveva attestato di aver espletato il “perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1- bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;
- riscontrata tale contraddizione, ad esito delle necessarie verifiche anche con l'ausilio del Tribunale per i Minorenni di Perugia e, dunque, ad esito di acquisizione - con protocollo numero m_dg.DOG.13/12/2022.0288969 di nota con la quale si attestava che “la dott.ssa è stata ammessa al tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del Parte_1
decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69 ed è stata inserita, in qualità di tirocinante, dal 1° luglio 2017 nell'Ufficio del Processo”, diversamente da quanto da lei stessa dichiarato nella domanda per il concorso da 1.000 operatori, l'amministrazione convenuta procedeva a revoca dell'assunzione ed a risoluzione del contratto di lavoro, non sussistendo alcun margine di apprezzamento discrezionale in merito, essendo irrilevante la rettifica operata dal Presidente del Tribunale dei Minorenni circa l'erroneo riferimento all'art. 73 in luogo dell'esatto riferimento all'art. 3 DM 58/2016, derivando dal relativo progetto formativo riservato ai praticanti avvocati applicazione di punteggio ancora più basso in luogo dell'unico consentito, di 9 punti, previsto dall'art. 2 comma 1 lett. D del bando al punto IV), di talché nella seduta del 19 gennaio
2023, la Commissione esaminatrice della procedura di stabilizzazione, informata delle
10 risultanze di tali verifiche, procedeva ad esclusione della candidata, non in possesso dei requisiti richiesti nella fase di reclutamento per il rapporto a tempo determinato;
- non poteva ravvisarsi nel caso di specie alcun errore scusabile della ricorrente considerate le conoscenze giuridiche in suo possesso, le sostanziali differenze tra le tipologie di tirocinio previste nel bando, ivi chiaramente esplicitate anche attraverso esatti riferimenti normativi all'art. 50 comma 1 bis dl 90/2014, riferibile ai soli candidati che avessero già svolto periodo di perfezionamento di cui all'art. 37 comma 11 dl
98/2011conv. in l. 111/11, con il risultato di poter riferire alla punteggio di 9 e Pt_1
non di 21 ed effetto di perdita del diritto ad essere inserita in una posizione utile ai fini dell'assunzione nella graduatoria di merito ed esclusione della candidata (con conseguente invalidità del contratto di lavoro in essere) ai sensi dell'art. 3 comma 10 del bando.
- né poteva essere in alcun modo invocato il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, possibile soltanto in ipotesi di evidenti errori materiali facilmente ravvisabili dall'ufficio ovvero la lamentata ipotesi di abusivo ricorso al lavoro flessibile da pare della p.a., avuto riguardo alla durata di 24 mesi del rapporto di lavoro della ricorrente e la non cumulabilità a tale periodo dei tirocini formativi affatto equiparabili a rapporti lavorativi poiché, tra l'altro, privi del requisito dell'esclusività.
Constatata l'impossibilità di ipotesi conciliative, la causa, di natura meramente documentale, ad esito di contraddittorio scritto delle parti, è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione
2.1. Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
Risulta per tabulas che, in data 21 novembre 2020 (all.11 fasc. parte ric.te), la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso bandito con “Decreto 15 settembre 2020-
Concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di Operatore giudiziario, da inquadrare nell'area
11 funzionale II, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-
Amministrazione giudiziaria”.
Il bando elencava, all'art. 2, tra i requisiti per l'ammissione al concorso, per quanto di interesse: “i ) avere completato il periodo di perfezionamento presso l' il processo ai CP_3
sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; ii) avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio per il processo iii) avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma
11 del suddetto articolo;
iv) avere svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei due punti precedenti;
v) essere stati, quali volontari in ferma breve e ferma prefissata dalle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma;
vi) avere completato senza demerito, quali ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata, la ferma contratta”.
L'art. 5 del bando descriveva i criteri per la valutazione dei titoli, assegnando:
- “a) punti 21,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e presso Uffici giudiziari,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16- octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- b) punti 17,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-octies,
12 comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- c) punti 13,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
- d) punti 9,00 a coloro che hanno svolto, per almeno un anno e con esito positivo attestato dal Capo dell'Ufficio, ulteriore attività di tirocinio e collaborazione presso
Uffici giudiziari, diversa da quelle indicate nelle lettere precedenti;
- e) punti 5,00 per gli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato, senza demerito, la ferma contratta;
- f) punti 2,00 per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma;
g) punti 2,00 a coloro che sono in possesso di competenze informatiche certificate con «Patente europea per
l'uso del computer»(ECDL/ICDL);
- h) punti 1,00 a coloro che sono in possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo.”
Nel momento della presentazione della domanda, la ricorrente ha dichiarato di possedere il requisito indicato dell'art. 2 comma 1 lett. D) punto i) del bando, corrispondente alla lett. a) dell'art. 5 del medesimo bando, dichiarando di “avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114”, così ottenendo i 21 punti previsti.
La ricorrente ha inoltre allegato l'attestazione del Presidente del Tribunale per i Minorenni di
Perugia, con cui veniva dichiarato che “ha completamente e positivamente espletato presso
13 questo Ufficio giudiziario il periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16 octies, comma 1-bis e 1-quater del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114” (all. 8 parte fasc. parte ric.te).
A seguito della domanda di partecipazione all'Avviso di stabilizzazione (all. 21 fasc. parte ric.te), il ha ravvisato delle incongruenze tra i requisiti dichiarati nella Controparte_1
fase di reclutamento iniziale: incongruenze tali da determinare avvio dei necessari accertamenti e interlocuzioni con il Tribunale per i Minorenni di Perugia, al fine di verificare, in primo luogo, in quali periodi la candidata avesse svolto il tirocinio e, in secondo luogo, a quale tipologia di tirocinio, potessero riferirsi i singoli periodi, tra quelli indicati.
Il Tribunale per i Minorenni di Perugia, con protocollo numero m_dg.DOG.13/12/2022.0288969.E ha attestato che “la dott.ssa è stata Parte_1
ammessa al tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69 ed è stata inserita, in qualità di tirocinante, dal 1° luglio 2017 nell'Ufficio del Processo” (All.7 fasc. parte res.te).
Risulta per tabulas risoluzione, da parte dell'amministrazione convenuta, del rapporto di lavoro della ricorrente, che aveva indicato requisito diverso da quello realmente posseduto
(all. 25 fasc. parte ric.te).
Non ha consentito il superamento dei presupposti per l'adozione dell'atto risolutorio la precisazione operata dal Presidente del tribunale dei Minorenni con nota prot. n. 90/2023 del
30 gennaio 2023 ove si afferma che: “… che la dr.ssa fu ammessa al tirocinio, quale Pt_1
praticante avvocato con decreto del 28.10.2016 (prot. 767/2016), ai sensi del DM 58/2016.
Successivamente con decreto del 12.5.2017 (prot. 403/2017) la medesima fu inserita nell'Ufficio del processo, ai sensi dell'art. 37 comma 6, D.L. 6/7/2011 n.98, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 L. 111 del 15.7.2011. Ancora dopo, con decreto del 3.7.2017 (prot.
550/2017), la medesima fu ammessa ad un ulteriore periodo di tirocinio per il “periodo di 12
14 mesi e con decorrenza dall'1.7.2017, per un ammontare orario di 50 ore mensili…”, quale tirocinante avvocato inserita nell'Ufficio del processo ai sensi dell'art. 37 sopra citato, come si desume dalla motivazione del provvedimento. In tale decreto, per un errore di battitura, nella parte motivazione, veniva citato l'art. 73, invece che l'art. 3, del D.M. n. 58/2016, che nulla
c'entra con l'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013.
La tirocinante, quindi, è stata inserita nell'Ufficio del processo, ai sensi dell'art. 37 comma 5,
D.L. 6/7/2011 n. 98, come richiamato dall'art. 16 octies comma 1 D.L. 18.10.2012 n. 179.
Si prende atto che secondo l'interpretazione del Ministero, rilevabile dal provvedimento di licenziamento, ella non avrebbe avuto i requisiti anche del comma 1 bis di cui al citato art. 16 octies, come originariamente ritenuto da questo presidente sulla base di diversa interpretazione nell'attestato rilasciato il 21.9.2020, non potendosi infatti negare che vi siano margini di opinabilità nella complessità della normativa all'epoca vigente sull'Ufficio del
Processo” (all. 10 fasc. parte res.te).
Così delineata la fattispecie oggetto di indagine ritiene questo Giudice non consentita censura alla condotta dell'amministrazione, con conseguente conferma di validità ed efficacia dell'atto risolutorio impugnato.
2.2. In via preliminare, va esclusa fondatezza delle contestazioni di parte ricorrente in ordine alla violazione della procedura di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare di cui all'art. 55 quater D.lgs. 165/2001, venendo in considerazione nel caso di specie non un ipotesi di falsità documentale – essendo peraltro pacifica (e documentata) l'archiviazione del procedimento penale nei confronti della ricorrente, per essere derivato l'errore nell'indicazione dei requisiti posseduti anche da dichiarazioni inesatte del Presidente del
Tribunale dei Minorenni, con esclusione dei requisiti costitutivi di ogni ipotesi di reato dal punto di vista oggettivo e soggettivo) - ma di vizio genetico del contratto di lavoro per cui è causa, che non poteva essere stipulato in difetto dei requisiti necessari previsti dal bando di concorso.
15 Nel caso di specie invero, non viene in considerazione la mancata dichiarazione di un elemento del quale si possa (rectius, si poteva) graduare la rilevanza e/o l'importanza, sulla base di considerazioni oggettive o soggettive diverse, rispetto al sinallagma lavorativo ma proprio il difetto di un dato decisivo per l'instaurazione del rapporto, ossia di un titolo che la procedura selettiva aveva richiesto per l'individuazione della platea dei soggetti ammessi al reclutamento (e l'attribuzione di un determinato più favorevole punteggio al candidato), con la conseguenza che l'effetto risolutorio del rapporto di lavoro invalidamente costituito opera di diritto, senza alcuna necessità di ricorso al procedimento disciplinare volto a consentire l'esercizio del diritto di difesa del dipendente nell'ambito di una valutazione della p.a. in veste datoriale, che implica una graduazione di responsabilità ed una verifica di rilevanza dell'addebito in termini di sussistenza e di proporzione rispetto alla misura sanzionatoria disposta.
Valgano in proposito i criteri ermeneutici offerti dalla Corte di Cassazione (Corte di Cass. civ. sez. lav. n. 18699/2019), condivisi e richiamati da questo Giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che in particolare osserva che: “Il tema delle falsità documentali le quali si verificano al momento dell'accesso all'impiego pubblico coinvolge una pluralità di disposizioni coesistenti, di cui è necessario apprezzare la portata ed il rispettivo ambito. L'art. 127 lett. d)
d.p.r. 3/1957, in particolare, prevede che vi sia decadenza dall'impiego «quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile». L'art. 75 d.p.r. 445/2000, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede invece che la «non veridicità del contenuto» comporti la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». Si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l'effetto caducatorio è delineato come tale da determinarsi, senza margini di apprezzamento discrezionale per la P.A. e per il solo fatto oggettivo della falsità”.
La Corte evidenzia inoltre che “… Al contempo, la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento «le falsità documentali o dichiarative
16 commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera» (art. 55-quater lett. d. Igs. 165/2001), delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo
(art. 55-bis d. Igs 165/2001), ma anche alla regola della proporzione della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell'infrazione nella singola vicenda. Situazioni apparentemente identiche
(falsità di documenti o di dichiarazioni rese in vista dell'assunzione) parrebbero quindi destinatarie di discipline (decadenza di diritto/licenziamento previo procedimento disciplinare), il che chiaramente impone un più approfondito apprezzamento giuridico. In proposito si può intanto osservare che gli artt. 127 lett d) e l'art. 75 fanno riferimento alla derivazione causale certa dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte: la decadenza si ha infatti quando «l'impiego fu conseguito» in base ai documenti falsi, afferma l'art. 127 cit., così come l'art. 75 cit. parla di benefici «conseguenti» al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera. … Se ne può desumere che, allorquando la legge (o anche un bando di concorso, purché non in contrasto con la legge), rispetto ad un certo requisito, tra cui quello relativo alle pregresse condanne penali, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego, la decadenza operi di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio
"genetico" del contratto. Il tutto secondo un inquadramento che manifesta linearità rispetto alla ricostruzione delle relazioni tra procedimenti di scelta del dipendente da parte della P.A. e rapporto di lavoro quale impostata da questa Corte di legittimità, allorquando si è reiteratamente sostenuto che l'atto con il quale l'amministrazione revochi un'assunzione o un incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale (…)Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”.
17 Tanto premesso la Corte distingue l'ipotesi della decadenza di diritto dal quella che rende necessaria graduazione della responsabilità del dipendente previo procedimento disciplinare ex art. 55 d.lgs.vo cit. precisando: “Ciò consente di impostare su tale base la portata differenziale dell'art. 55-quater d. Igs. 165/2001, norma che, come detto, per i falsi documentali e dichiarativi resi in relazione all'accesso al pubblico impiego prevede il licenziamento ma quale effetto di procedimento disciplinare e quindi previa valutazione di gravità dell'accaduto. Per esclusione rispetto ai casi regolati dagli artt. 127 lett d) e 75 citt. come vizi genetici e quindi causa di nullità, la legge, allorquando tali falsità non riguardino circostanza certamente ostative al rapporto, tratta le falsità come vizi "funzionali", dando rilievo ad esse, a rapporto instaurato e quindi ex post, come ragioni di risoluzione. […]
Pertanto, una volta instaurato il rapporto esse, in quanto inidonee a determinare di per sé sole la nullità del contratto, rileveranno solo in quanto, per la loro gravità (natura del dato sottaciuto o manifestato erroneamente;
circostanze della dichiarazione erronea;
sopravvenire
o meno di un rapporto duraturo che renda meno rilevante quanto originariamente accaduto etc.), siano tali da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione, pur apprezzata ex post, del vincolo fiduciario. […] Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett d e 75 citt.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico”.
Nel caso di specie, la censura avanzata da parte ricorrente circa la violazione dell'art. 55bis dlgs.vo 165/2001 cit., non è fondata in quanto la falsità documentale ha causato un vizio genetico del contratto di lavoro, il quale non avrebbe potuto avere origine, senza la presenza dei requisiti erroneamente attestati.
Pertanto, non è censurabile la condotta dell'Amministrazione, sulla quale non gravava l'onere di contestazione disciplinare, anche tenuto conto della totale assenza di discrezionalità preso atto della carenza dei requisiti indicati dal bando di concorso.
18 2.3. Analoga valutazione di infondatezza va poi riferita alla censurata violazione degli artt. artt. 6 e 10 bis della L. 241/1990, secondo la quale l'Amministrazione - prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro - avrebbe dovuto disporre d'ufficio tutti gli atti necessari ad emendare gli errori presenti nella domanda di partecipazione al concorso nonché comunicare preventivamente le ragioni del provvedimento adottato.
L'art. 10 bis della L. 241/1990 è del tutto inconferente, poiché riguarda i soli procedimenti ad istanza di parte, mentre nel caso di specie, il Ministero della Giustizia si è determinato alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento iniziato d'ufficio, soltanto occasionato dalla domanda di stabilizzazione presentata dalla ricorrente.
Né la ricorrente, per le ragioni di seguito esposte, avrebbe potuto in alcun modo fornire elementi idonee a giungere ad una conclusione diversa da quella cui è giunto il , con CP_1
conseguente applicazione del 2 comma dell'art. 21 octies L. 241/1990 (“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”).
A ciò aggiungasi, che l'art. 10 bis stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali”.
Va altresì esclusa fondatezza della lamentata violazione dell'art. 6 L. 241/1990, di contenuto generico ed apodittico, meramente volta a censurare la condotta dell'amministrazione convenuta per non aver adottato il rimedio del c.d. soccorso istruttorio.
Nella valutazione di validità e legittimità dell'atto risolutorio per cui è causa, va in sintesi ulteriormente sottolineato che la ricorrente, al momento della partecipazione al concorso per
1000 posti, ha dichiarato, contrariamente al vero, di aver svolto il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio del Processo, ai sensi dell'art. 50 co. 1 -bis d.l. n. 90/2014, conv. in L. n.
114/2014, recante modifica ossia (“soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/11, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio
19 per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi”).
Tale disposizione, invece, riguardava unicamente i laureati che, dopo aver svolto il periodo di perfezionamento di cui all'art. 37, co. 11, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, avevano espletato un ulteriore periodo di tirocinio presso l'Ufficio del Processo per non più di dodici mesi.
In particolare, l'art. 37 co. 11 d.l. n. 98/2011 dava la possibilità, a coloro che avevano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 1 co. 25. L. n.
228/2012 lett. c) (“lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, presso gli uffici giudiziari, per consentire il completamento del percorso formativo entro il 31.12.13”) di svolgere un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 aprile 2015.
Esaminando il combinato disposto risultante dal Decreto di ammissione al tirocinio del 28 ottobre 2016 (all. 7 fasc. parte res.te), della comunicazione del Presidente del Tribunale per i
Minorenni del 13 dicembre 2022 (all. 7 fasc. parte res.te) e della nota di comunicazione integrativa del 30 gennaio 2023 del Presidente del Tribunale per i Minorenni (all. 10 fasc. parte res.te) risulta invece, che la ricorrente ha svolto nell'Ufficio del Processo un tirocinio ex art. 37 co. 5, d.l. 98/2011 (l. n. 111/2011), rientrando fra “coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari”.
Solo la tipologia di tirocinio prevista dall'art. 50 co. 1 -bis della L. 114/2014 procurava il conseguimento di 21 punti, ai sensi dell'art. 5 del bando, con la conseguenza che, sommati al punteggio conseguito per gli altri titoli (22 punti), determinava attribuzione, alla ricorrente, di un punteggio complessivo di 43 punti, che le aveva consentito di collocarsi in posizione utile per il contratto a tempo determinato di 24 mesi.
Di contro, il tirocinio realmente svolto (quello professionale propedeutico all'esame di abilitazione alla professione forense disciplinato dal DM 17 marzo 2016 n. 58) dava, invece,
20 diritto al minore punteggio di 9, previsto dallo stesso art. 2 co. 1 lett. d del bando ma al punto
IV, derivandone che, se la ricorrente avesse compilato correttamente la propria domanda, avrebbe conseguito il minor punteggio di 31 (22 + 9), sì da essere collocata in graduatoria tra la posizione 2280 e la posizione 2393, non utile per l'assunzione a tempo determinato neppure di 12 mesi, posto che l'ultimo candidato assunto, a seguito del quinto scorrimento, era stato posizione 1868, il quale aveva conseguito il punteggio totale di Persona_1
33 (all. 12 fasc. parte res.te).
Alla risoluzione del rapporto di lavoro viziato è seguita esclusione dalla procedura di stabilizzazione a teso che – salvi gli effetti economici ai sensi dell'art. 2126 c.c. - trattandosi di contratto nullo (quod nullum est, nullum producit effectum), al relativo servizio non è stato attribuito alcun valore, sul piano giuridico, con la conseguenza che è risultata la mancanza di uno dei requisiti previsti per avere accesso alla stabilizzazione stessa, cioè il servizio (o periodi assimilati) alle dipendenze dell'amministrazione della giustizia di almeno trentasei mesi anche non continuativi, potendo essere considerati, a tal fine, solo i 20 mesi di tirocinio, ma non i 24 mesi di servizio a t.d. (conseguiti previa attestazione di un requisito inesistente).
A tanto aggiungasi che neppure possono attribuirsi alla ricorrente – ai fini dell'attribuzione del punteggio di 35 più volte ribadito nelle note conclusive e solo erroneamente ipotizzato dalla difesa erariale nella memoria ex art. 416 c.p.c. per poi essere emendato nelle successive difese) i 13 punti previsti per coloro che hanno “svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo” (art. 2 co. 1 lett. d punto III del Bando), risultando pacifico e comunque attestato dallo stesso provvedimento del Presidente del Tribunale per i Minorenni del 30 gennaio 2023, che mai la ricorrente ebbe a svolgere tale tipologia di tirocinio, avendo costei concretamente svolto, per quanto dichiarato nella suddetta nota dal capo dell'Ufficio, soltanto attività di “tirocinante avvocato inserita nell'Ufficio del processo ai sensi dell'art. 37 sopra citato … “, laddove nel precedente decreto “… per un errore di battitura, nella parte motivazione, veniva citato l'art.
21 73, invece che l'art. 3, del D.M. n. 58/2016, che nulla c'entra con l'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013. La tirocinante, quindi, è stata inserita nell'Ufficio del processo, ai sensi dell'art. 37 comma 5, D.L. 6/7/2011 n. 98, come richiamato dall'art. 16 octies comma 1
D.L. 18.10.2012 n. 179”.
Le conclusioni sopra svolte non sono superate dal contenuto della sentenza n. 1982/2023 del
Tribunale di Catania (allegato 33 fasc. parte ric.te), riguardante fattispecie diversa, in cui la dipendente, pur avendo attestato un requisito di cui non era in possesso, poteva vantare di aver svolto il tirocinio ex art. 73 d.l. 2013 n. 69, conv. con mod. in L. 2013 n. 98, al fine di poter conseguire – previa correzione dell'errore - la collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito.
Nel caso di specie, in conclusione, la rilevanza dell'erronea attestazione di un requisito non posseduto non è superata dalla corretta rappresentazione della realtà, in quanto, anche ricorrendo al soccorso istruttorio (al fine di consentire valutazione dei periodi di tirocinio effettivamente ed esattamente svolti), la non avrebbe potuto conseguire punteggio Pt_1
idoneo a consentirne collocazione utile nella graduatoria di merito, stante il possesso del solo requisito di cui al punto IV della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 del Bando, non sufficiente ai fini del reinserimento nel posto di lavoro.
2.4. Vanno da ultimo rigettate le pretese risarcitorie formulate dalla ricorrente per violazione dell'art. 36, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 165/2001 sul presupposto dell'abusivo ricorso, da parte dell'amministrazione convenuta, al lavoro flessibile per essere stata costei impiegata, per intervallo di tempo rilevante (oltre 36 mesi), nell'espletamento di attività ordinarie e stabili presso la Cancelleria del Tribunale dei Minorenni per l'Umbria.
A riguardo è sufficiente evidenziare che il rapporto lavorativo a tempo determinato della iniziato in data 26 maggio 2021 e terminato in data 11 gennaio 2023, è durato 20 Pt_1
mesi, ed è stato sciolto in quanto affetto da vizio genetico, sì da escludere alcun illegittimo superamento del periodo massimo di reiterazione previsto per l'ipotesi risarcitoria invocata.
22 Né possono essere sommati al periodo in cui la ricorrente ha svolto l'attività di Operatore
Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia i periodi di tirocinio e di perfezionamento espletati, affatto equiparabili a rapporti di lavoro in senso stretto, per essere caratterizzati da esigenze di formazione e per essere privi del carattere dell'esclusività, anche avuto riguardo al contenuto delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura sui tirocini formativi
(Allegati, E,D, F fasc. parte res.te).
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso, infondato, va respinto.
Considerati la particolare complessità e novità della fattispecie, la disorganicità delle fonti normative regolanti i molteplici percorsi formativi in esame, l'interesse di fatto perseguito, anche in applicazione dei criteri ermeneutici offerti da Corte Cost. 77/2018, reputa questo
Giudice che le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della metà.
La residua metà di tali spese va posta a carico di parte ricorrente e viene liquidata come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. Giustizia 55/2014 come modificato da
DM 147/2022, tenendo altresì conto dell'entità degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario consente di attribuire ai riferiti parametri valore meramente orientativo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà (1/2) e condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, della residua metà (1/2) di tali spese,
liquidate pro quota in €1.500,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex
art. 2 DM 55/2014 oltre IVA e CAP come per legge;
Perugia 6 febbraio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
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