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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8873/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Marsala;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro TE P.IVA_1
tempore;
- resistente contumace –
e
(p.i. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2 avv.ti Giuseppina Simonelli e Fabrizio Lomeo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 3 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 settembre 2022 ha chiesto che Parte_1 CP_2 venga condannata al pagamento di € 47.477,03, oltre accessori, a titolo di differenze
1 retributive (lavoro straordinario ed indennità sostitutiva di ferie non godute) e trattamento di fine rapporto relativi al periodo dal 4 luglio 2015 al 29 ottobre 2015; in subordine, ha chiesto che venga condannata al pagamento delle differenze TE retributive e del TFR relativamente al periodo tra il 4 luglio 2015 ed il 2 settembre 2019, mentre la al pagamento delle differenze retributive e del maggior TFR CP_2
maturato relativamente al periodo tra il 3 settembre ed il 29 ottobre 2019. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la dal 4 TE
luglio 2015 al 2 settembre 2019 e, dopo il “trasferimento di tutti i contratti di lavoro”, per la al 3 settembre al 29 ottobre 2019, di avere sempre lavorato per 47 ore settimanali CP_2
(superiori alle 32 previste dal contratto e concretamente retribuite), di aver goduto soltanto di una settimana di ferie all'anno (a fronte dei 26 giorni maturati per ciascun anno) e di non aver percepito il TFR dalla argomentando circa la responsabilità TE
della per tutti i crediti maturati ed azionati in giudizio (cfr. ricorso per la CP_2
compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 22 aprile 2024 ha chiesto il CP_2
rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai crediti eventualmente maturati dalla lavoratrice nei confronti di TE
(negando l'esistenza di un trasferimento d'azienda), contestando lo svolgimento di lavoro supplementare o straordinario ed evidenziando di aver già pagato il TFR maturato in favore dell'istituto di credito a cui la lavoratrice aveva ceduto il credito (cfr. memoria).
pur ritualmente evocata in giudizio a mezzo pec, non si è costituito, TE
cosicché ne va dichiarata la contumacia (cfr., per scrupolo e completezza motivazionale, che “la violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazione della sua contumacia, costituiscono eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, in quanto deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata”: cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 27607 del 29 ottobre 2019).
Ciò detto, il ricorso va respinto perché la ricorrente, decadendo dalla prova (cfr. verbale del 18 dicembre 2024 e successiva ordinanza del 19 dicembre 2024), non ha assolto gli oneri probatori che gravavano su di lei.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), ma vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione delle ragioni della decisione e del concreto svolgimento del processo.
Ovviamente nessuna statuizione va assunta circa le spese giudiziali della CP_1
in quanto contumace.
[...]
P.Q.M.
nella contumacia di CP_1 CP_1
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di delle spese giudiziali, Parte_1 CP_2
che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8873/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Marsala;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro TE P.IVA_1
tempore;
- resistente contumace –
e
(p.i. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2 avv.ti Giuseppina Simonelli e Fabrizio Lomeo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 3 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 settembre 2022 ha chiesto che Parte_1 CP_2 venga condannata al pagamento di € 47.477,03, oltre accessori, a titolo di differenze
1 retributive (lavoro straordinario ed indennità sostitutiva di ferie non godute) e trattamento di fine rapporto relativi al periodo dal 4 luglio 2015 al 29 ottobre 2015; in subordine, ha chiesto che venga condannata al pagamento delle differenze TE retributive e del TFR relativamente al periodo tra il 4 luglio 2015 ed il 2 settembre 2019, mentre la al pagamento delle differenze retributive e del maggior TFR CP_2
maturato relativamente al periodo tra il 3 settembre ed il 29 ottobre 2019. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la dal 4 TE
luglio 2015 al 2 settembre 2019 e, dopo il “trasferimento di tutti i contratti di lavoro”, per la al 3 settembre al 29 ottobre 2019, di avere sempre lavorato per 47 ore settimanali CP_2
(superiori alle 32 previste dal contratto e concretamente retribuite), di aver goduto soltanto di una settimana di ferie all'anno (a fronte dei 26 giorni maturati per ciascun anno) e di non aver percepito il TFR dalla argomentando circa la responsabilità TE
della per tutti i crediti maturati ed azionati in giudizio (cfr. ricorso per la CP_2
compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 22 aprile 2024 ha chiesto il CP_2
rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai crediti eventualmente maturati dalla lavoratrice nei confronti di TE
(negando l'esistenza di un trasferimento d'azienda), contestando lo svolgimento di lavoro supplementare o straordinario ed evidenziando di aver già pagato il TFR maturato in favore dell'istituto di credito a cui la lavoratrice aveva ceduto il credito (cfr. memoria).
pur ritualmente evocata in giudizio a mezzo pec, non si è costituito, TE
cosicché ne va dichiarata la contumacia (cfr., per scrupolo e completezza motivazionale, che “la violazione delle norme sulla notificazione della citazione, con conseguente nullità della stessa, e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, con conseguente erronea dichiarazione della sua contumacia, costituiscono eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, in quanto deducibili soltanto dalla parte direttamente interessata”: cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 27607 del 29 ottobre 2019).
Ciò detto, il ricorso va respinto perché la ricorrente, decadendo dalla prova (cfr. verbale del 18 dicembre 2024 e successiva ordinanza del 19 dicembre 2024), non ha assolto gli oneri probatori che gravavano su di lei.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), ma vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione delle ragioni della decisione e del concreto svolgimento del processo.
Ovviamente nessuna statuizione va assunta circa le spese giudiziali della CP_1
in quanto contumace.
[...]
P.Q.M.
nella contumacia di CP_1 CP_1
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di delle spese giudiziali, Parte_1 CP_2
che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3