Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1566
CS
Ordinanza collegiale 3 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 4-quater del Regolamento OSP

    La Via San Nicola da Tolentino non è inclusa nell'elenco della viabilità principale del Comune, pertanto il divieto non è applicabile. L'appellante non ha provato l'inclusione della via nella viabilità principale né ha impugnato la delibera di approvazione del PGTU.

  • Inammissibile
    Vizi degli atti normativi presupposti

    Le norme regolamentari impugnate non hanno efficacia lesiva diretta sull'occupazione di suolo pubblico, ma sono atti preliminari. L'eventuale illegittimità non si ripercuote sull'atto di rilascio in assenza di un collegamento diretto. Le doglianze relative alla sospensione dei Piani di Massima Occupabilità sono inammissibili per carenza di interesse, poiché la concessione si basa sulla normativa emergenziale.

  • Rigettato
    Vizi delle deliberazioni emergenziali

    Le deliberazioni emergenziali hanno introdotto un regime semplificato e derogatorio per far fronte all'emergenza Covid-19, con l'obiettivo di sostenere le attività economiche. Le misure adottate erano ragionevoli e proporzionate alla situazione eccezionale e temporanea. La proroga delle concessioni è stata gestita in conformità alla normativa nazionale e alle successive delibere comunali.

  • Rigettato
    Mancanza di istruttoria e sproporzione

    Le misure emergenziali erano giustificate dalla situazione eccezionale e temporanea. La gestione delle proroghe successive è avvenuta in conformità alla normativa nazionale e alle delibere comunali. La questione della comparazione degli interessi e dell'eventuale necessità di misure compensative esula dal thema decidendum del presente giudizio, non essendo state impugnate le successive delibere.

  • Rigettato
    Motivazione insufficiente sulla condanna alle spese

    La condanna alle spese a carico della parte soccombente è la regola generale. La decisione di compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice e non è sindacabile in appello in assenza di specifica motivazione per la deroga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1566
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1566
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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