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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/06/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14491/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14491/2020 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANOLETTI MASSIMO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Brescia, via IV Novembre, n. 2,
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COtroparte_1 C.F._2
GIAZZI FEDERICA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia,
Via XX Settembre, n. 66
CONVENUTO con la chiamata in causa di
, già COtroparte_2 [...]
CO
(nel seguito, “ ”), (P.IVA ) COtroparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARINO DAVID MARIA del Foro di Milano e dall'avv.
ROBERTO BECCALOSSI del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Brescia, Via Tosio, n. 24,
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni di seguito trascritti: per l'attrice Previe le declaratorie ritenute di giustizia Parte_1
condannarsi il convenuto a risarcire il danno subito da parte attrice costituito dalle sanzioni versate pari a complessivi € 38.946,70, oltre interessi dal versamento al saldo effettivo;
salvo in ogni caso quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa ovvero in via equitativa. Spese e compensi di assistenza nel giudizio a carico del convenuto.
Per il convenuto : In via preliminare: previ gli accertamenti e le COtroparte_1 declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione ex adverso esercitata, per le motivazioni di cui alla narrativa;
In via principale: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettarsi le domande attoree e, comunque, da chicchessia formulate nei confronti del dott. , COtroparte_1
in quanto improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui alla narrativa.
Per la terza chiamata , ora In via COtroparte_3 COtroparte_2 preliminare - dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione risarcitoria formulata dalla sig.ra nei confronti del dott. per difetto di causa Parte_1 CP_1
petendi; Nel merito, in via principale - respingere le domande tutte svolte nei confronti del dott. perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova COtroparte_1
e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dallo stesso nei confronti di
CO CO ; Nel merito, in via subordinata - accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di previa detrazione della franchigia pari ad Euro 750,00 per sinistro, entro il limite del massimale previsto pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
In ogni caso - con vittoria di spese e competenze di causa.
pagina 2 di 13 COcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CO atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio avanti l'Intestato Tribunale il dottore esponendo di avere COtroparte_1 incaricato quest'ultimo di assisterla in qualità di commercialista per curare il rientro in Italia di somme depositate dal defunto padre in conto corrente COtroparte_4
della Private Investment Bank Limited con sede alle isole Bahamas;
che ella aveva depositato presso il competente ufficio finanziario di Brescia la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale ai sensi dell'art.5 quater, lett.a) del D.L.167/1990, dell'art.1, L.186/2014 e del D.L.193/2016 convertito in legge 225/2016 ai fini della regolarizzazione delle disponibilità finanziarie detenute all'estero; che in data 6 novembre del 2018 aveva ricevuto la notifica di un avviso di accertamento di maggiori redditi diversi ai fini Irpef e relative addizionali per €
145.000,00 e una maggiore IVAFE di € 13,00 con le relative imposte ed aggravio di sanzioni e interessi così distintamente liquidate: € 69.331,66 per IRPEF, € 2.823,52 per addizionale regionale, € 116.840,20 per sanzioni. Rappresentava di avere appreso successivamente che in data 26 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate le aveva notificato presso il domicilio eletto allo studio del professionista invito a comparire per l'introduzione della procedura di accertamento per adesione come regolata dall'art. 5 bis dlgs. 218 del 1997 ma che il commercialista aveva omesso di informarla. Allegava di avere proposto ricorso avverso il verbale di accertamento avanti alla Commissione Tributaria che si era concluso, anche in sede di successivo appello, con il rigetto delle pretese. COtestava al professionista di non avere fornito le informazioni in ordine alla necessità di chiarire la provenienza del denaro “in via ereditaria” e in ordine alla opportunità di adesione all'invito pure obliterato, anche al fine di evitare sanzioni come sopra quantificate in euro 38.946,70. Alla stregua chiedeva di condannarsi il convenuto a risarcire il danno subito da parte attrice pari a complessivi € 90.619,44 per quanto versato, rispettivamente, pari ai 2/3 delle maggiori imposte liquidate per effetto del rigetto del ricorso in primo grado e per sanzioni, ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 472/97; oltre a quanto dovesse versare a titolo di imposta in esito al rigetto dell'appello proposto ed in ogni caso all'esito definitivo pagina 3 di 13 del giudizio tributario per imposte, interessi, di cui ci si riserva più precisa quantificazione. In subordine, chiedeva condannarsi il convenuto a risarcire il danno subito da parte attrice costituito dalle sanzioni pari a complessivi € 38.946,70= oltre accessori.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il dott. . In via preliminare COtroparte_1 eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione risarcitoria per difetto di legittima causa petendi, essendo pendente il giudizio ai sensi dell'art. 68 d. Lgs.
546/92. COtestava nel merito ogni addebito di responsabilità, affermando che era stata presentata la documentazione astrattamente idonea a dimostrare la provenienza della somma, indicata per “via ereditaria”. COtestava infine la quantificazione del danno.
Chiesta e autorizzata la chiamata della Compagnia Assicurativa ai fini della manleva, si costituiva associandosi alle difese dell'assicurato e in COtroparte_2
CO subordine chiedendo di accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di previa detrazione della franchigia ed entro il limite del massimale.
COcessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. la causa veniva rinviata per la decisione in assenza di istanze istruttorie.
All'udienza del 12.12.2024 l'attrice rinunciava alla domanda svolta in via principale, limitando la richiesta risarcitoria all'importo di € 38.946,70 costituito dalle sanzioni.
Il GI tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per difetto di causa petendi.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
I fatti di causa e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa attorea sono da ritenersi determinate oltre che specificamente dettagliate.
Non sussistono fondate ragioni per ritenere la domanda indeterminata e quindi inammissibile.
pagina 4 di 13 Passando al merito, la causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni svolte dalle parti e della documentazione prodotta.
Risulta che l'attrice conferiva al convenuto il mandato professionale prodotto quale documento n. 2 e che viene di seguito trascritto:
La sottoscritta conferisce al dott. con studio Parte_1 COtroparte_1 professionale in Brescia, l'incarico professionale regolato dalle seguenti clausole:
1. Premessa. Il cliente desidera regolarizzare i suoi averi detenuti alle Bahamas, aderendo alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) prevista dalla normativa fiscale italiana.
2. Attività del professionista. L'attività del professionista si suddivide nelle seguenti due fasi:
Fase 1: raccolta delle informazioni e della documentazione, ricostruzione dell'evoluzione e della presumibile redditività delle attività e degli investimenti esteri, analisi della tipologia dei redditi e verifica dei dati ai fini dell'invio degli stessi con determinazione delle imposte dovute alle autorità fiscali, Incontro con il cliente per discutere le risultanze;
• Fase 2: predisposizione e trasmissione telematica dell'istanza da sottoporre all'autorità fiscale italiana predisposizione e invio all'amministrazione finanziaria della relazione di accompagnamento alla domanda e dei relativi allegati, eventuali incontri di analisi e di negoziazione con l'Agenzia delle entrate;
successiva gestione della procedura di invio dell'istanza e assistenza nel pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni dovute.
L'attività del professionista è eseguita sulla base della documentazione e delle informazioni fomite dal cliente e/o dagli intermediari dallo stesso incaricati.
L'attività oggetto del presente mandato riguarda esclusivamente la procedura di collaborazione volontaria per i periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2015. Sono escluse prestazioni diverse da quelle relative alla procedura di collaborazione volontaria o relative a periodi d'imposta successivi al 2015.
L'esecuzione di prestazioni non incluse nel presente mandato può essere oggetto di un separato accordo le parti.
pagina 5 di 13
3. Reciproci impegni. Il professionista illustrerà dettagliatamente al cliente tutte le implicazioni derivanti dalla procedura di voluntary disclosure.
Il Cliente ha l'obbligo di consegnare e/o di autorizzare i propri intermediari a consegnare tempestivamente al COsulente la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.
La procedura di collaborazione volontaria prevede la necessità per il cliente di riportare tutte le attività finanziarie e gli investimenti non precedentemente dichiarati.
Sottoscrivendo la presente lettera di incarico il cliente conferma di essere a conoscenza di questa disposizione e che fornirà al professionista indicazioni e documenti concernenti tutti le attività finanziare e gli investimenti - ovunque situati - precedentemente non dichiarati ai fini del monitoraggio fiscale previsto dalla normativa fiscale italiana.
Il cliente è consapevole che prima della presentazione della domanda di collaborazione volontaria dovrà rendere al professionista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 5 septies, comma 2 del decreto-legge 167/90 con la quale attesterà che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.
In data 31 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha acquisito la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale ai sensi dell'art. S-quater, lett.
a) del D.L. n. 167/1990, dell'art. 1, L. 186/2014 e del D.L. 193/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016) presentata dall'attrice a mezzo del commercialista convenuto al fine di regolarizzare le disponibilità finanziarie detenute alle Bahamas dal 2014 al 2015 e non dichiarate al Fisco Italiano.
Nella relazione d'accompagnamento, (doc. 3 convenuto) la parte attrice ha affermato che le somme erano state ereditate dal padre deceduto a Brescia il COtroparte_4
1° aprile 2014. Più in particolare, sarebbe stato rinvenuto denaro contante per un totale di €145.500,00, depositato il 22 luglio 2014 su un conto aperto presso la "Private
Investment Bank Limited" di Nassau.
In data 29 marzo 2017 l'attrice ha presentato una dichiarazione di successione integrativa presso l'Ufficio Territoriale di RI (doc. 3 attrice) in cui ha denunciato di pagina 6 di 13 avere ricevuto in eredità la somma di € 145.500,00, in denaro contante.
L'Agenzia delle Entrate in data 26.7.2018, ha contestato a mezzo di invito a comparire n. T9HI1C201117/2018, la mancata prova della provenienza del predetto denaro da successione ereditaria, invitando la stessa attrice a comparire per l'instaurazione del contraddittorio. In tale comunicazione si legge quanto segue: “a) in caso di adesione ai contenuti del presente invito e versamento delle somme dovute (le sanzioni minime sono ridotte ad un sesto), a darne comunicazione all'ufficio entro il 3.09.2018; b) in caso contrario, a presentarsi in ufficio personalmente o tramite persona munita di procura ai sensi dell'art. 63 del d.p.r. 29 settembre 1973, per attivare il procedimento di accertamento con adesione (le sanzioni minime sono ridotte ad un terzo).
In data 6 novembre del 2018, l'Agenzia delle Entrate ha notificato all'attrice il successivo avviso di accertamento (doc.6) n. T9H01C202413/2018 per il periodo d'imposta 2014 di “maggiori redditi diversi ai fini Irpef e relative addizionali per €
145.000,00 e una maggiore IVAFE di € 13,00”, con le relative imposte ed aggravio di sanzioni e interessi così distintamente liquidate: - € 69.331,66 per IRPEF, €
2.823,52 per addizionale regionale, - € 116.840,20 per sanzioni.
In data 4 gennaio 2019 impugnava l'avviso di accertamento Parte_1
assistita da altro professionista davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Brescia la quale respingeva il ricorso. Sentenza che veniva confermata dalla
Commissione Tributaria Regionale in data 27 maggio 2021.
Ciò premesso, l'attrice contesta al professionista di non avere correttamente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal mandato relativamente a due distinti profili: per non avere informato la cliente delle soluzioni praticabili e non praticabili nel caso di specie;
per non avere informato la stessa dell'invito a comparire comunicato dall'agenzia dell'entrate al professionista in data 26.7.2018.
In punto di diritto giova premettere che: “Ai fini della configurabilità della responsabilità professionale è necessaria la prova da parte del cliente danneggiato dell'esistenza del rapporto professionale, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio lamentato, mentre sorge in capo al pagina 7 di 13 professionista l'onere di dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (da ultimo Cass.n.14387/2019). Il cliente che assume di aver subìto un danno in conseguenza dell'omissione o del negligente svolgimento di un'attività professionale, ha l'onere di provare che l'attività, ove diligentemente eseguita, avrebbe potuto, con ogni probabilità, determinare un esito per lui favorevole.
Va inoltre affermato che il professionista, pur non avendo l'obbligo di ottenere il risultato richiesto dal cliente, debba comunque adempiere al proprio mandato con diligenza qualificata, inoltre, qualora egli non sia in grado di fornire la consulenza richiesta, sia tenuto ad informare il cliente dei limiti della propria competenza ed eventualmente a suggerirgli di rivolgersi ad altro professionista. Ed ancora: “Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass.
n. 25699/2024)
E' pacifico in causa, anche in quanto non specificatamente contestato che:
- l'attrice si è rivolta al dott. al fine di regolarizzare le somme giacenti CP_1 presso conti esteri, sostenendo l'origine ereditaria delle somme rinvenute;
- il convenuto ha consigliato all'attrice di aderire alla procedura di voluntary disclosure;
- il convenuto, nell'esecuzione del mandato conferitogli, si è avvalso della collaborazione di intermediario finanziario di propria fiducia, con il quale ha avuto rapporti diretti;
- il documento bancario avente ad oggetto il bonifico ricevuto da ME
COsulting con la causale “pagamento di commissione” e sulla base del quale l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto incerta la provenienza del denaro di cui si discute, non era ricompreso tra i documenti in possesso della e da questa Parte_1
consegnati al convenuto, con la conseguenza che il convenuto ha presumibilmente ricevuto tale documento direttamente dall'intermediario incaricato;
pagina 8 di 13 - il convenuto non ha mai informato l'attrice di aver ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, in qualità di domiciliatario indicato nell'istanza di voluntary, la notifica presso il proprio indirizzo pec dell'invito a comparire.
Ai sensi del contratto di mandato “L'attività del professionista è eseguita sulla base della documentazione e delle informazioni fomite dal cliente e/o dagli intermediari dallo stesso incaricati.” Il commercialista convenuto ha eseguito il mandato conferitogli sulla base della documentazione a sua disposizione essendosi altresì avvalso della collaborazione degli intermediari al fine di reperire documentazione utile a provare la provenienza della somma di denaro di cui si discute. Nella sentenza n. 495/19 (doc. 9) pronunciata in data 12.6.2019 dalla commissione tributaria provinciale di Brescia si legge quanto segue: “Per espressa dichiarazione della ricorrente, è la stessa sig.ra d accendere un conto di Parte_1
gestione patrimoniale nell'Istituto bancario delle Isole Bahamas il 22 luglio 2014, conto che prima di tale data (in realtà del 17 luglio 2014, per come si legge sull'estratto conto estero che al 17 luglio riporta un saldo pari a zero) non esisteva o comunque era pari a zero: non vi è quindi, o comunque non vi è alcuna prova di alcun collegamento con il padre. Aldilà della terminologia utilizzata sul documento bancario al quale le parti fanno cenno a questo proposito, deve peraltro osservarsi che questo documento non è stato rinvenuto in atti, ma la circostanza dell'esistenza dello stesso e dell'espressione ivi riportata non è contestata, con le conseguenze quindi dell'espressione ivi riportata non è contestata, con le conseguenze quindi previste dall' art. 115 cpc), il trasferimento fondi del 22 luglio non proviene dal sig,
, o comunque non vi è prova a riguardo, in quanto il soggetto che COtroparte_4
effettua l'accredito è , del quale nulla si conosce. Anche in COtroparte_5
relazione a quest'ultimo soggetto, non emerge alcun elemento dal quale possa ricavarsi, per il contribuente, un'oggettiva impossibilità a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale, soprattutto in relazione a natura e ruolo in questa vicenda di […] Non si è esclusi dalla COtroparte_5
voluntary disclosure per un dubbio in relazione alla titolarità delle somme o perché si chiede al ricorrente di dimostrare che non produce altri redditi, quanto perché non
pagina 9 di 13 si è fornita la prova richiesta dalla Legge per poter aderire alla procedura di collaborazione volontaria, ossia fornire all'Agenzia delle Entrate tutte le informazioni utili per la ricostruzione delle irregolarità commesse”.
Emerge chiaramente che l'attrice, dopo aver conferito mandato al convenuto in data
13 marzo 2017, avrebbe acceso un conto di gestione patrimoniale nell'Istituto bancario delle Isole Bahamas il 22 luglio 2014, conto che prima di tale data e, precisamente alla data del 17 luglio 2014, non esisteva o comunque era pari a zero. Emerge altresì che già in sede di contenzioso tributario l'attrice non avesse provveduto a contestare il COt documento contabile, posto a fondamento dell'accertamento effettuato dall' , che in questa sede ha inteso contestare dichiarandolo di provenienza a lei sconosciuta e/o comunque non fornito da ella al convenuto.
Non si vede, pertanto, quale addebito possa essere indirizzato al convenuto in merito alla lettura fatta dall'Agenzia delle Entrate del documento contabile del quale l'attrice era consapevole. In ogni caso, sulla scorta di tali emergenze e delle operazioni finanziarie poste in essere dalla medesima attrice, non si comprende come la stessa possa imputare in capo al convenuto la responsabilità di non aver valutato in modo idoneo la documentazione fornita.
Il professionista risulta avere adempiuto al mandato conferito, con la diligenza richiesta, compatibilmente con la situazione di fatto offertagli dalla cliente e in base alla documentazione acquisita e acquisibile.
La circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia ritenuto incerta la provenienza del denaro - cosi come le commissioni tributarie- non può essere addebitata al commercialista, non potendo allo stesso essere richiesta una condotta alternativa.
A fronte della volontà espressa dall'attrice di volere far rientrare i capitali dall'estero, in difetto di altri elementi, lo stesso risulta aversi attivato secondo la diligenza richiesta.
La stessa attrice all'udienza del 12.12.2024 l'attrice ha rinunciato alla domanda svolta in via principale, relativa alla maggior imposta sostenuta, limitando la richiesta risarcitoria all'importo di € 38.946,70 costituito dalle sanzioni erogate.
Nondimeno, in applicazione dei principi esposti, l'attrice non ha assolto l'onere gravante sulla medesima di provare che l'attività, ove diligentemente eseguita, avrebbe pagina 10 di 13 potuto evitare l'applicazione di sanzioni.
Diversamente al commercialista può essere rimproverata l'omessa comunicazione dell'invito a comparire ricevuto dall'agenzia dell'entrate ricevuto dal professionista in data 26.7.2018.
Anzitutto, si ribadisce che tale circostanza è da ritenersi pacifica in quanto non contestata dal convenuto.
Peraltro, il convenuto, oltre alla mancanza di ogni allegazione in merito non ha fornito in giudizio prova dell'adempimento di tale obbligo informativo. Né sono stati formulati specifici capitoli di prova al fine di provare l'avvenuta comunicazione nei confronti dell'attrice.
Pertanto, tale omessa informazione comporta, il riconoscimento, in capo al convenuto commercialista, della responsabilità per inadempimento contrattuale.
Deve porsi mente in particolare ai documenti di invito a comparire e di avviso di
COt accertamento trasmessi dall' rispettivamente al commercialista e all'attrice
(docc. 6 e 7). Si osserva che nel primo documento, avente ad oggetto l'avviso a comparire, notificato al commercialista e mai da questo comunicato all'attrice che l'importo previsto a titolo di sanzioni era pari a € 24.530,72.
Tale importo è certamente inferiore a quello richiesto a titolo di sanzione con l'avviso di accertamento e poi effettivamente corrisposto dall'attrice, come da documentazione prodotta al doc. 11.
Se è pur vero che l'attrice, a seguito degli accertamenti fiscali di cui si discute avrebbe dovuto, in ogni caso provvedere al pagamento delle sanzioni, deve tuttavia ritenersi che la condotta omissiva del commercialista (per non aver ad ella comunicato l'invito a comparire e le tempistiche previste per l'integrazione del contraddittorio) abbia esposto l'attrice ad un pagamento maggiore di quello di cui avrebbe potuto beneficiare aderendo al predetto invito.
Sostiene la terza chiamata al riguardo che “ la sig.ra on ha fornito la Parte_1
minima prova circa il fatto che, qualora fosse stata resa edotta dell'Invito a
Comparire, avrebbe proceduto all'accertamento con adesione entro il termine indicato ….non fornisce la minima prova neppure del fatto che avrebbe voluto
pagina 11 di 13 procedere con l'accertamento con adesione.”
Ora, tale tesi non appare persuasiva, in quanto trattandosi di fatti ipotetici (essendo pacifico che la stessa non è stata informata) la prova può essere fornita per presunzioni: se fosse stata informata di tale possibilità e dei relativi vantaggi, appare plausibile che la cliente avrebbe valutato tale possibilità, con conseguente risparmio in termini di riduzione della sanzione.
COseguentemente il pagamento delle sanzioni nel maggiore importo deve essere ricondotto alla condotta omissiva del commercialista convenuto.
Ciò comporta che la pretesa risarcitoria, nei limiti della differenza (tra € 38.946,70 ed € € 24.530,72.) pari a € 14.415,98 è provata sia dal punto di vista dell'an, sia del nesso causale che del quantum.
Sulla scorta di tali considerazioni, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 14.415,98 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Domanda di manleva
Il convenuto ha formulato domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa in forza della polizza n. IADF005565 (doc. 4), e CP_2
ha documentato in giudizio la rituale e tempestiva denuncia (doc. 5 e 6) effettuata ad
CP_2
La compagnia assicurativa non contesta l'operatività della polizza e chiede unicamente che l'importo eventualmente posto a carico dell'assicurato venga indennizzato nei limiti di massimale e franchigia. La polizza prevede un massimale pari a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e una franchigia pari a € 750,00 per sinistro.
Pertanto, ritenuta pacifica l'operatività della polizza nel caso in esame, la domanda di manleva deve essere accolta, detratta la franchigia.
COseguentemente la compagnia deve essere condannata al CP_2
pagamento, detratta la franchigia, di quanto la convenuta è tenuta a versare per effetto dell'emananda sentenza per capitale, interessi, spese di lite.
In merito al regolamento delle spese si osserva quanto segue.
pagina 12 di 13 Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, considerato che la domanda è stata accolta solo parzialmente, sussistono gravi motivi per compensare del 50% le spese di lite che vengono liquidate in € 3.200 ( valori compresi tra minimo e medio stante natura della lite attività svolta e la natura documentale della controversia) oltre accessori e anticipazioni.
Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata le spese di lite vengono poste a carico di quest'ultima e si liquidano in euro 3.200,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma € 14.415,98 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda al saldo;
compensa le spese tra attrice e convenuto nella misura del 50% e condanna il convenuto a rimborsare a parte attrice il residuo 50% come liquidato in parte motiva. condanna la terza chiamata al pagamento di quanto il convenuto sarà chiamato a corrispondere per capitale, interessi, spese di lite, detratta la franchigia.
COdanna la terza chiamata al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 20 giugno 2025
Il Giudice
. Elisabetta Arrigoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14491/2020 promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZANOLETTI MASSIMO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Brescia, via IV Novembre, n. 2,
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COtroparte_1 C.F._2
GIAZZI FEDERICA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Brescia,
Via XX Settembre, n. 66
CONVENUTO con la chiamata in causa di
, già COtroparte_2 [...]
CO
(nel seguito, “ ”), (P.IVA ) COtroparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARINO DAVID MARIA del Foro di Milano e dall'avv.
ROBERTO BECCALOSSI del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Brescia, Via Tosio, n. 24,
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni di seguito trascritti: per l'attrice Previe le declaratorie ritenute di giustizia Parte_1
condannarsi il convenuto a risarcire il danno subito da parte attrice costituito dalle sanzioni versate pari a complessivi € 38.946,70, oltre interessi dal versamento al saldo effettivo;
salvo in ogni caso quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa ovvero in via equitativa. Spese e compensi di assistenza nel giudizio a carico del convenuto.
Per il convenuto : In via preliminare: previ gli accertamenti e le COtroparte_1 declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione ex adverso esercitata, per le motivazioni di cui alla narrativa;
In via principale: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettarsi le domande attoree e, comunque, da chicchessia formulate nei confronti del dott. , COtroparte_1
in quanto improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui alla narrativa.
Per la terza chiamata , ora In via COtroparte_3 COtroparte_2 preliminare - dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione risarcitoria formulata dalla sig.ra nei confronti del dott. per difetto di causa Parte_1 CP_1
petendi; Nel merito, in via principale - respingere le domande tutte svolte nei confronti del dott. perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova COtroparte_1
e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dallo stesso nei confronti di
CO CO ; Nel merito, in via subordinata - accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di previa detrazione della franchigia pari ad Euro 750,00 per sinistro, entro il limite del massimale previsto pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
In ogni caso - con vittoria di spese e competenze di causa.
pagina 2 di 13 COcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CO atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio avanti l'Intestato Tribunale il dottore esponendo di avere COtroparte_1 incaricato quest'ultimo di assisterla in qualità di commercialista per curare il rientro in Italia di somme depositate dal defunto padre in conto corrente COtroparte_4
della Private Investment Bank Limited con sede alle isole Bahamas;
che ella aveva depositato presso il competente ufficio finanziario di Brescia la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale ai sensi dell'art.5 quater, lett.a) del D.L.167/1990, dell'art.1, L.186/2014 e del D.L.193/2016 convertito in legge 225/2016 ai fini della regolarizzazione delle disponibilità finanziarie detenute all'estero; che in data 6 novembre del 2018 aveva ricevuto la notifica di un avviso di accertamento di maggiori redditi diversi ai fini Irpef e relative addizionali per €
145.000,00 e una maggiore IVAFE di € 13,00 con le relative imposte ed aggravio di sanzioni e interessi così distintamente liquidate: € 69.331,66 per IRPEF, € 2.823,52 per addizionale regionale, € 116.840,20 per sanzioni. Rappresentava di avere appreso successivamente che in data 26 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate le aveva notificato presso il domicilio eletto allo studio del professionista invito a comparire per l'introduzione della procedura di accertamento per adesione come regolata dall'art. 5 bis dlgs. 218 del 1997 ma che il commercialista aveva omesso di informarla. Allegava di avere proposto ricorso avverso il verbale di accertamento avanti alla Commissione Tributaria che si era concluso, anche in sede di successivo appello, con il rigetto delle pretese. COtestava al professionista di non avere fornito le informazioni in ordine alla necessità di chiarire la provenienza del denaro “in via ereditaria” e in ordine alla opportunità di adesione all'invito pure obliterato, anche al fine di evitare sanzioni come sopra quantificate in euro 38.946,70. Alla stregua chiedeva di condannarsi il convenuto a risarcire il danno subito da parte attrice pari a complessivi € 90.619,44 per quanto versato, rispettivamente, pari ai 2/3 delle maggiori imposte liquidate per effetto del rigetto del ricorso in primo grado e per sanzioni, ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 472/97; oltre a quanto dovesse versare a titolo di imposta in esito al rigetto dell'appello proposto ed in ogni caso all'esito definitivo pagina 3 di 13 del giudizio tributario per imposte, interessi, di cui ci si riserva più precisa quantificazione. In subordine, chiedeva condannarsi il convenuto a risarcire il danno subito da parte attrice costituito dalle sanzioni pari a complessivi € 38.946,70= oltre accessori.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il dott. . In via preliminare COtroparte_1 eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione risarcitoria per difetto di legittima causa petendi, essendo pendente il giudizio ai sensi dell'art. 68 d. Lgs.
546/92. COtestava nel merito ogni addebito di responsabilità, affermando che era stata presentata la documentazione astrattamente idonea a dimostrare la provenienza della somma, indicata per “via ereditaria”. COtestava infine la quantificazione del danno.
Chiesta e autorizzata la chiamata della Compagnia Assicurativa ai fini della manleva, si costituiva associandosi alle difese dell'assicurato e in COtroparte_2
CO subordine chiedendo di accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di previa detrazione della franchigia ed entro il limite del massimale.
COcessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. la causa veniva rinviata per la decisione in assenza di istanze istruttorie.
All'udienza del 12.12.2024 l'attrice rinunciava alla domanda svolta in via principale, limitando la richiesta risarcitoria all'importo di € 38.946,70 costituito dalle sanzioni.
Il GI tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
Il convenuto ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per difetto di causa petendi.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
I fatti di causa e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa attorea sono da ritenersi determinate oltre che specificamente dettagliate.
Non sussistono fondate ragioni per ritenere la domanda indeterminata e quindi inammissibile.
pagina 4 di 13 Passando al merito, la causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni svolte dalle parti e della documentazione prodotta.
Risulta che l'attrice conferiva al convenuto il mandato professionale prodotto quale documento n. 2 e che viene di seguito trascritto:
La sottoscritta conferisce al dott. con studio Parte_1 COtroparte_1 professionale in Brescia, l'incarico professionale regolato dalle seguenti clausole:
1. Premessa. Il cliente desidera regolarizzare i suoi averi detenuti alle Bahamas, aderendo alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) prevista dalla normativa fiscale italiana.
2. Attività del professionista. L'attività del professionista si suddivide nelle seguenti due fasi:
Fase 1: raccolta delle informazioni e della documentazione, ricostruzione dell'evoluzione e della presumibile redditività delle attività e degli investimenti esteri, analisi della tipologia dei redditi e verifica dei dati ai fini dell'invio degli stessi con determinazione delle imposte dovute alle autorità fiscali, Incontro con il cliente per discutere le risultanze;
• Fase 2: predisposizione e trasmissione telematica dell'istanza da sottoporre all'autorità fiscale italiana predisposizione e invio all'amministrazione finanziaria della relazione di accompagnamento alla domanda e dei relativi allegati, eventuali incontri di analisi e di negoziazione con l'Agenzia delle entrate;
successiva gestione della procedura di invio dell'istanza e assistenza nel pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni dovute.
L'attività del professionista è eseguita sulla base della documentazione e delle informazioni fomite dal cliente e/o dagli intermediari dallo stesso incaricati.
L'attività oggetto del presente mandato riguarda esclusivamente la procedura di collaborazione volontaria per i periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2015. Sono escluse prestazioni diverse da quelle relative alla procedura di collaborazione volontaria o relative a periodi d'imposta successivi al 2015.
L'esecuzione di prestazioni non incluse nel presente mandato può essere oggetto di un separato accordo le parti.
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3. Reciproci impegni. Il professionista illustrerà dettagliatamente al cliente tutte le implicazioni derivanti dalla procedura di voluntary disclosure.
Il Cliente ha l'obbligo di consegnare e/o di autorizzare i propri intermediari a consegnare tempestivamente al COsulente la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.
La procedura di collaborazione volontaria prevede la necessità per il cliente di riportare tutte le attività finanziarie e gli investimenti non precedentemente dichiarati.
Sottoscrivendo la presente lettera di incarico il cliente conferma di essere a conoscenza di questa disposizione e che fornirà al professionista indicazioni e documenti concernenti tutti le attività finanziare e gli investimenti - ovunque situati - precedentemente non dichiarati ai fini del monitoraggio fiscale previsto dalla normativa fiscale italiana.
Il cliente è consapevole che prima della presentazione della domanda di collaborazione volontaria dovrà rendere al professionista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 5 septies, comma 2 del decreto-legge 167/90 con la quale attesterà che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.
In data 31 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha acquisito la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale ai sensi dell'art. S-quater, lett.
a) del D.L. n. 167/1990, dell'art. 1, L. 186/2014 e del D.L. 193/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016) presentata dall'attrice a mezzo del commercialista convenuto al fine di regolarizzare le disponibilità finanziarie detenute alle Bahamas dal 2014 al 2015 e non dichiarate al Fisco Italiano.
Nella relazione d'accompagnamento, (doc. 3 convenuto) la parte attrice ha affermato che le somme erano state ereditate dal padre deceduto a Brescia il COtroparte_4
1° aprile 2014. Più in particolare, sarebbe stato rinvenuto denaro contante per un totale di €145.500,00, depositato il 22 luglio 2014 su un conto aperto presso la "Private
Investment Bank Limited" di Nassau.
In data 29 marzo 2017 l'attrice ha presentato una dichiarazione di successione integrativa presso l'Ufficio Territoriale di RI (doc. 3 attrice) in cui ha denunciato di pagina 6 di 13 avere ricevuto in eredità la somma di € 145.500,00, in denaro contante.
L'Agenzia delle Entrate in data 26.7.2018, ha contestato a mezzo di invito a comparire n. T9HI1C201117/2018, la mancata prova della provenienza del predetto denaro da successione ereditaria, invitando la stessa attrice a comparire per l'instaurazione del contraddittorio. In tale comunicazione si legge quanto segue: “a) in caso di adesione ai contenuti del presente invito e versamento delle somme dovute (le sanzioni minime sono ridotte ad un sesto), a darne comunicazione all'ufficio entro il 3.09.2018; b) in caso contrario, a presentarsi in ufficio personalmente o tramite persona munita di procura ai sensi dell'art. 63 del d.p.r. 29 settembre 1973, per attivare il procedimento di accertamento con adesione (le sanzioni minime sono ridotte ad un terzo).
In data 6 novembre del 2018, l'Agenzia delle Entrate ha notificato all'attrice il successivo avviso di accertamento (doc.6) n. T9H01C202413/2018 per il periodo d'imposta 2014 di “maggiori redditi diversi ai fini Irpef e relative addizionali per €
145.000,00 e una maggiore IVAFE di € 13,00”, con le relative imposte ed aggravio di sanzioni e interessi così distintamente liquidate: - € 69.331,66 per IRPEF, €
2.823,52 per addizionale regionale, - € 116.840,20 per sanzioni.
In data 4 gennaio 2019 impugnava l'avviso di accertamento Parte_1
assistita da altro professionista davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Brescia la quale respingeva il ricorso. Sentenza che veniva confermata dalla
Commissione Tributaria Regionale in data 27 maggio 2021.
Ciò premesso, l'attrice contesta al professionista di non avere correttamente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal mandato relativamente a due distinti profili: per non avere informato la cliente delle soluzioni praticabili e non praticabili nel caso di specie;
per non avere informato la stessa dell'invito a comparire comunicato dall'agenzia dell'entrate al professionista in data 26.7.2018.
In punto di diritto giova premettere che: “Ai fini della configurabilità della responsabilità professionale è necessaria la prova da parte del cliente danneggiato dell'esistenza del rapporto professionale, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio lamentato, mentre sorge in capo al pagina 7 di 13 professionista l'onere di dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (da ultimo Cass.n.14387/2019). Il cliente che assume di aver subìto un danno in conseguenza dell'omissione o del negligente svolgimento di un'attività professionale, ha l'onere di provare che l'attività, ove diligentemente eseguita, avrebbe potuto, con ogni probabilità, determinare un esito per lui favorevole.
Va inoltre affermato che il professionista, pur non avendo l'obbligo di ottenere il risultato richiesto dal cliente, debba comunque adempiere al proprio mandato con diligenza qualificata, inoltre, qualora egli non sia in grado di fornire la consulenza richiesta, sia tenuto ad informare il cliente dei limiti della propria competenza ed eventualmente a suggerirgli di rivolgersi ad altro professionista. Ed ancora: “Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass.
n. 25699/2024)
E' pacifico in causa, anche in quanto non specificatamente contestato che:
- l'attrice si è rivolta al dott. al fine di regolarizzare le somme giacenti CP_1 presso conti esteri, sostenendo l'origine ereditaria delle somme rinvenute;
- il convenuto ha consigliato all'attrice di aderire alla procedura di voluntary disclosure;
- il convenuto, nell'esecuzione del mandato conferitogli, si è avvalso della collaborazione di intermediario finanziario di propria fiducia, con il quale ha avuto rapporti diretti;
- il documento bancario avente ad oggetto il bonifico ricevuto da ME
COsulting con la causale “pagamento di commissione” e sulla base del quale l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto incerta la provenienza del denaro di cui si discute, non era ricompreso tra i documenti in possesso della e da questa Parte_1
consegnati al convenuto, con la conseguenza che il convenuto ha presumibilmente ricevuto tale documento direttamente dall'intermediario incaricato;
pagina 8 di 13 - il convenuto non ha mai informato l'attrice di aver ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, in qualità di domiciliatario indicato nell'istanza di voluntary, la notifica presso il proprio indirizzo pec dell'invito a comparire.
Ai sensi del contratto di mandato “L'attività del professionista è eseguita sulla base della documentazione e delle informazioni fomite dal cliente e/o dagli intermediari dallo stesso incaricati.” Il commercialista convenuto ha eseguito il mandato conferitogli sulla base della documentazione a sua disposizione essendosi altresì avvalso della collaborazione degli intermediari al fine di reperire documentazione utile a provare la provenienza della somma di denaro di cui si discute. Nella sentenza n. 495/19 (doc. 9) pronunciata in data 12.6.2019 dalla commissione tributaria provinciale di Brescia si legge quanto segue: “Per espressa dichiarazione della ricorrente, è la stessa sig.ra d accendere un conto di Parte_1
gestione patrimoniale nell'Istituto bancario delle Isole Bahamas il 22 luglio 2014, conto che prima di tale data (in realtà del 17 luglio 2014, per come si legge sull'estratto conto estero che al 17 luglio riporta un saldo pari a zero) non esisteva o comunque era pari a zero: non vi è quindi, o comunque non vi è alcuna prova di alcun collegamento con il padre. Aldilà della terminologia utilizzata sul documento bancario al quale le parti fanno cenno a questo proposito, deve peraltro osservarsi che questo documento non è stato rinvenuto in atti, ma la circostanza dell'esistenza dello stesso e dell'espressione ivi riportata non è contestata, con le conseguenze quindi dell'espressione ivi riportata non è contestata, con le conseguenze quindi previste dall' art. 115 cpc), il trasferimento fondi del 22 luglio non proviene dal sig,
, o comunque non vi è prova a riguardo, in quanto il soggetto che COtroparte_4
effettua l'accredito è , del quale nulla si conosce. Anche in COtroparte_5
relazione a quest'ultimo soggetto, non emerge alcun elemento dal quale possa ricavarsi, per il contribuente, un'oggettiva impossibilità a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale, soprattutto in relazione a natura e ruolo in questa vicenda di […] Non si è esclusi dalla COtroparte_5
voluntary disclosure per un dubbio in relazione alla titolarità delle somme o perché si chiede al ricorrente di dimostrare che non produce altri redditi, quanto perché non
pagina 9 di 13 si è fornita la prova richiesta dalla Legge per poter aderire alla procedura di collaborazione volontaria, ossia fornire all'Agenzia delle Entrate tutte le informazioni utili per la ricostruzione delle irregolarità commesse”.
Emerge chiaramente che l'attrice, dopo aver conferito mandato al convenuto in data
13 marzo 2017, avrebbe acceso un conto di gestione patrimoniale nell'Istituto bancario delle Isole Bahamas il 22 luglio 2014, conto che prima di tale data e, precisamente alla data del 17 luglio 2014, non esisteva o comunque era pari a zero. Emerge altresì che già in sede di contenzioso tributario l'attrice non avesse provveduto a contestare il COt documento contabile, posto a fondamento dell'accertamento effettuato dall' , che in questa sede ha inteso contestare dichiarandolo di provenienza a lei sconosciuta e/o comunque non fornito da ella al convenuto.
Non si vede, pertanto, quale addebito possa essere indirizzato al convenuto in merito alla lettura fatta dall'Agenzia delle Entrate del documento contabile del quale l'attrice era consapevole. In ogni caso, sulla scorta di tali emergenze e delle operazioni finanziarie poste in essere dalla medesima attrice, non si comprende come la stessa possa imputare in capo al convenuto la responsabilità di non aver valutato in modo idoneo la documentazione fornita.
Il professionista risulta avere adempiuto al mandato conferito, con la diligenza richiesta, compatibilmente con la situazione di fatto offertagli dalla cliente e in base alla documentazione acquisita e acquisibile.
La circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia ritenuto incerta la provenienza del denaro - cosi come le commissioni tributarie- non può essere addebitata al commercialista, non potendo allo stesso essere richiesta una condotta alternativa.
A fronte della volontà espressa dall'attrice di volere far rientrare i capitali dall'estero, in difetto di altri elementi, lo stesso risulta aversi attivato secondo la diligenza richiesta.
La stessa attrice all'udienza del 12.12.2024 l'attrice ha rinunciato alla domanda svolta in via principale, relativa alla maggior imposta sostenuta, limitando la richiesta risarcitoria all'importo di € 38.946,70 costituito dalle sanzioni erogate.
Nondimeno, in applicazione dei principi esposti, l'attrice non ha assolto l'onere gravante sulla medesima di provare che l'attività, ove diligentemente eseguita, avrebbe pagina 10 di 13 potuto evitare l'applicazione di sanzioni.
Diversamente al commercialista può essere rimproverata l'omessa comunicazione dell'invito a comparire ricevuto dall'agenzia dell'entrate ricevuto dal professionista in data 26.7.2018.
Anzitutto, si ribadisce che tale circostanza è da ritenersi pacifica in quanto non contestata dal convenuto.
Peraltro, il convenuto, oltre alla mancanza di ogni allegazione in merito non ha fornito in giudizio prova dell'adempimento di tale obbligo informativo. Né sono stati formulati specifici capitoli di prova al fine di provare l'avvenuta comunicazione nei confronti dell'attrice.
Pertanto, tale omessa informazione comporta, il riconoscimento, in capo al convenuto commercialista, della responsabilità per inadempimento contrattuale.
Deve porsi mente in particolare ai documenti di invito a comparire e di avviso di
COt accertamento trasmessi dall' rispettivamente al commercialista e all'attrice
(docc. 6 e 7). Si osserva che nel primo documento, avente ad oggetto l'avviso a comparire, notificato al commercialista e mai da questo comunicato all'attrice che l'importo previsto a titolo di sanzioni era pari a € 24.530,72.
Tale importo è certamente inferiore a quello richiesto a titolo di sanzione con l'avviso di accertamento e poi effettivamente corrisposto dall'attrice, come da documentazione prodotta al doc. 11.
Se è pur vero che l'attrice, a seguito degli accertamenti fiscali di cui si discute avrebbe dovuto, in ogni caso provvedere al pagamento delle sanzioni, deve tuttavia ritenersi che la condotta omissiva del commercialista (per non aver ad ella comunicato l'invito a comparire e le tempistiche previste per l'integrazione del contraddittorio) abbia esposto l'attrice ad un pagamento maggiore di quello di cui avrebbe potuto beneficiare aderendo al predetto invito.
Sostiene la terza chiamata al riguardo che “ la sig.ra on ha fornito la Parte_1
minima prova circa il fatto che, qualora fosse stata resa edotta dell'Invito a
Comparire, avrebbe proceduto all'accertamento con adesione entro il termine indicato ….non fornisce la minima prova neppure del fatto che avrebbe voluto
pagina 11 di 13 procedere con l'accertamento con adesione.”
Ora, tale tesi non appare persuasiva, in quanto trattandosi di fatti ipotetici (essendo pacifico che la stessa non è stata informata) la prova può essere fornita per presunzioni: se fosse stata informata di tale possibilità e dei relativi vantaggi, appare plausibile che la cliente avrebbe valutato tale possibilità, con conseguente risparmio in termini di riduzione della sanzione.
COseguentemente il pagamento delle sanzioni nel maggiore importo deve essere ricondotto alla condotta omissiva del commercialista convenuto.
Ciò comporta che la pretesa risarcitoria, nei limiti della differenza (tra € 38.946,70 ed € € 24.530,72.) pari a € 14.415,98 è provata sia dal punto di vista dell'an, sia del nesso causale che del quantum.
Sulla scorta di tali considerazioni, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 14.415,98 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Domanda di manleva
Il convenuto ha formulato domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa in forza della polizza n. IADF005565 (doc. 4), e CP_2
ha documentato in giudizio la rituale e tempestiva denuncia (doc. 5 e 6) effettuata ad
CP_2
La compagnia assicurativa non contesta l'operatività della polizza e chiede unicamente che l'importo eventualmente posto a carico dell'assicurato venga indennizzato nei limiti di massimale e franchigia. La polizza prevede un massimale pari a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e una franchigia pari a € 750,00 per sinistro.
Pertanto, ritenuta pacifica l'operatività della polizza nel caso in esame, la domanda di manleva deve essere accolta, detratta la franchigia.
COseguentemente la compagnia deve essere condannata al CP_2
pagamento, detratta la franchigia, di quanto la convenuta è tenuta a versare per effetto dell'emananda sentenza per capitale, interessi, spese di lite.
In merito al regolamento delle spese si osserva quanto segue.
pagina 12 di 13 Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, considerato che la domanda è stata accolta solo parzialmente, sussistono gravi motivi per compensare del 50% le spese di lite che vengono liquidate in € 3.200 ( valori compresi tra minimo e medio stante natura della lite attività svolta e la natura documentale della controversia) oltre accessori e anticipazioni.
Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata le spese di lite vengono poste a carico di quest'ultima e si liquidano in euro 3.200,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma € 14.415,98 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda al saldo;
compensa le spese tra attrice e convenuto nella misura del 50% e condanna il convenuto a rimborsare a parte attrice il residuo 50% come liquidato in parte motiva. condanna la terza chiamata al pagamento di quanto il convenuto sarà chiamato a corrispondere per capitale, interessi, spese di lite, detratta la franchigia.
COdanna la terza chiamata al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 20 giugno 2025
Il Giudice
. Elisabetta Arrigoni
pagina 13 di 13