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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/07/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5143/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5143 dell'anno 2017 avente ad oggetto: responsabilità e risarcimento danni da lesione personale;
TRA in persona del suo legale rappresentante P.T., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cattan Federico e D'Autilia Gianfranco ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio di questo ultimo;
ATTRICE
E Co
in persona del suo legale rappresentante , rappresentata e difesa, Controparte_1
come da mandato in atti, dall' avv. Carmelo Vicente Pucillo, presso il cui studio in Foggia
(c/o avv. V. Rocco) è elettivamente domiciliata;
(Contumace) Controparte_3
(Contumace) Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.04.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Assicurazione, ha promosso la presente controversia nei confronti di Parte_1 CP_4
, e affinché, previo
[...] Controparte_3 Controparte_1
riconoscimento della responsabilità concorsuale in misura non inferiore del 70% delle parti convenute, siano condannate a pagare in suo favore la somma di € 34.300,00= pari al 70% della somma pagata dalla compagnia attrice alla minore quale Controparte_5
risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro che si verificò in data 11.11.2004 allorquando la minore, scesa dall'autobus in sosta Fiat 370, condotto dal sig. CP_4
ed assicurato attraversava la strada sbucando davanti all'autobus
[...] Controparte_1
nel mentre sopraggiungeva, nello stesso senso di marcia, l'autovettura Mercedes condotta da assicurata dalla , che la investiva Controparte_6 Parte_1
provocandole lesioni personali.
Si costituiva in giudizio la sola contestando, in via preliminare la Controparte_1
legittimazione passiva e, nel merito, integralmente la domanda.
Con la ordinanza del 10.01.2019 il G.U. ammetteva parzialmente le richieste di prova orale articolate dalle parti e riservava all'esito la decisione sulla chiesta C.T.U. ricostruttiva.
Escusse le prove orali, la causa veniva rinviata per il tentativo di bonario componimento rimasto infruttuoso ed infine all'udienza del 15.04.2025 per la precisazione delle conclusioni al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà.
Infondata, infatti, risulta essere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta avendo già con l'atto introduttivo ma più chiaramente con Controparte_1
la memoria n.1 ex art.183 6°comma cpc, precisato che l'attrice agisce in via di regresso nei confronti delle parti convenute per il recupero delle somme già erogate in favore della minore
, che non è parte del giudizio, come già chiarito dal G.I. con l'ordinanza Controparte_5
del 10.01.2019.
pagina 2 di 5 La ricostruzione dei fatti fornita dalla attrice non è stata mai radicalmente contestata dalla compagnia assicurativa convenuta che nella sua esposizione si è limitata alla semplice contestazione di violazioni volte ad escludere la responsabilità delle parti convenute.
In tal senso depongono altresì il rapporto di servizio dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro e le escusse prove testimoniali.
Per quanto attiene al rapporto di servizio dei Carabinieri, prodotto dall'attrice, se è vero che lo stesso non risulta dotato delle prerogative di cui all'art.2700 c.c. essendo i militari intervenuti “a fatti avvenuti”, è altresì vero che le contestazioni elevate nei confronti tanto del conducente assicurato con la , quanto del conducente Controparte_6 Parte_1
dell'autobus , assicurato con non risultano essere state contestate Controparte_7 CP_1
e/o revocate.
Infatti, il teste , maresciallo dei Carabinieri, pur precisando di essere Testimone_1
intervenuto dopo il verificarsi del sinistro, ha confermato le posizioni di quiete dei mezzi dopo il sinistro e che “dagli accertamenti (da me) espletati è risultato che la bambina,
, una volta scesa dall'autobus attraversava la strada passando dalla parte Controparte_5
anteriore del mezzo da cui era scesa”.
Il teste , padre della minore , ha poi confermato che nelle Testimone_2 CP_5
circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'investimento della figliuola era effettivamente presso la fermata del bus “tra via Barletta e via Canne in Margherita di Savoia” ad aspettarla per prelevarla ed accompagnarla a casa.
Nessuna colpa in vigilando pure invocata, “tra le riga,” da parte attrice, appare ascrivibile alle parti convenute non avendo la assolto all'onere di allegazione su di essa incombente Parte_1
e non avendo indicato compiutamente quale sia stato il comportamento contrario alle norme ed ai criteri di prudenza e diligenza di cui all'art. 2048 c.c. che si imputa alle parti convenute, tenuto conto che è risultato provato che alla fermata del bus era presente il padre per accogliere la figliuola e accompagnarla a casa, sicché qualsiasi obbligo del conducente del
Bus, , avrebbe dovuto intendersi cessato una volta che la minore fosse scesa Controparte_7
dal mezzo.
pagina 3 di 5 Pertanto, pur non apparendo configurabile una responsabilità per culpa in vigilando a carico delle parti convenute, parimenti una responsabilità concorsuale del conducente del bus appare configurabile non avendo le parti convenute fornito la prova Controparte_7
liberatoria di cui al secondo comma dell'art.2054 c.c., avendo fermato l'autobus in una zona in cui la sosta non è consentita in quanto in prossimità della intersezione tra due o più strade, così contribuendo sotto il profilo eziologico alla determinazione dell'evento.
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la responsabilità prevalente, pari al 70%della totale, appare ascrivibile all'autoveicolo assicurato dalla Parte_1
e condotto dal che veniva contravvenzionato ai sensi dell'art.141, 4°
[...] CP_6
e 11° comma C.d.S. avendo omesso di ridurre la velocità in prossimità di un attraversamento pedonale, mentre solo il 30% di responsabilità appare ascrivibile alle parti convenute.
Pertanto, l'azione di regresso formulata dalla nei confronti Parte_1
delle parti convenute deve essere accolta, in forza del suddetto riconoscimento di responsabilità concorsuale, in misura del 30%del pagamento totale, ovvero per complessive €
14.700,00=.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, tenuto conto della notevole differenza tra quanto richiesto e quanto accordato possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla Parte_1
in persona del suo legale rappresentante P.T., nei confronti di
[...] Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti P.T.
[...] Controparte_3
e di , reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_4
1) Accoglie la domanda della società attrice a nei limiti esposti in motivazione.
2) Conseguentemente, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della nella spiegata qualità, della complessiva somma di € Parte_1
14.700,00= oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino al soddisfo;
pagina 4 di 5 3) Spese del giudizio integralmente compensate.
Foggia, lì 11.07.2025 Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5143 dell'anno 2017 avente ad oggetto: responsabilità e risarcimento danni da lesione personale;
TRA in persona del suo legale rappresentante P.T., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cattan Federico e D'Autilia Gianfranco ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio di questo ultimo;
ATTRICE
E Co
in persona del suo legale rappresentante , rappresentata e difesa, Controparte_1
come da mandato in atti, dall' avv. Carmelo Vicente Pucillo, presso il cui studio in Foggia
(c/o avv. V. Rocco) è elettivamente domiciliata;
(Contumace) Controparte_3
(Contumace) Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.04.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Assicurazione, ha promosso la presente controversia nei confronti di Parte_1 CP_4
, e affinché, previo
[...] Controparte_3 Controparte_1
riconoscimento della responsabilità concorsuale in misura non inferiore del 70% delle parti convenute, siano condannate a pagare in suo favore la somma di € 34.300,00= pari al 70% della somma pagata dalla compagnia attrice alla minore quale Controparte_5
risarcimento dei danni subiti in relazione al sinistro che si verificò in data 11.11.2004 allorquando la minore, scesa dall'autobus in sosta Fiat 370, condotto dal sig. CP_4
ed assicurato attraversava la strada sbucando davanti all'autobus
[...] Controparte_1
nel mentre sopraggiungeva, nello stesso senso di marcia, l'autovettura Mercedes condotta da assicurata dalla , che la investiva Controparte_6 Parte_1
provocandole lesioni personali.
Si costituiva in giudizio la sola contestando, in via preliminare la Controparte_1
legittimazione passiva e, nel merito, integralmente la domanda.
Con la ordinanza del 10.01.2019 il G.U. ammetteva parzialmente le richieste di prova orale articolate dalle parti e riservava all'esito la decisione sulla chiesta C.T.U. ricostruttiva.
Escusse le prove orali, la causa veniva rinviata per il tentativo di bonario componimento rimasto infruttuoso ed infine all'udienza del 15.04.2025 per la precisazione delle conclusioni al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà.
Infondata, infatti, risulta essere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta avendo già con l'atto introduttivo ma più chiaramente con Controparte_1
la memoria n.1 ex art.183 6°comma cpc, precisato che l'attrice agisce in via di regresso nei confronti delle parti convenute per il recupero delle somme già erogate in favore della minore
, che non è parte del giudizio, come già chiarito dal G.I. con l'ordinanza Controparte_5
del 10.01.2019.
pagina 2 di 5 La ricostruzione dei fatti fornita dalla attrice non è stata mai radicalmente contestata dalla compagnia assicurativa convenuta che nella sua esposizione si è limitata alla semplice contestazione di violazioni volte ad escludere la responsabilità delle parti convenute.
In tal senso depongono altresì il rapporto di servizio dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro e le escusse prove testimoniali.
Per quanto attiene al rapporto di servizio dei Carabinieri, prodotto dall'attrice, se è vero che lo stesso non risulta dotato delle prerogative di cui all'art.2700 c.c. essendo i militari intervenuti “a fatti avvenuti”, è altresì vero che le contestazioni elevate nei confronti tanto del conducente assicurato con la , quanto del conducente Controparte_6 Parte_1
dell'autobus , assicurato con non risultano essere state contestate Controparte_7 CP_1
e/o revocate.
Infatti, il teste , maresciallo dei Carabinieri, pur precisando di essere Testimone_1
intervenuto dopo il verificarsi del sinistro, ha confermato le posizioni di quiete dei mezzi dopo il sinistro e che “dagli accertamenti (da me) espletati è risultato che la bambina,
, una volta scesa dall'autobus attraversava la strada passando dalla parte Controparte_5
anteriore del mezzo da cui era scesa”.
Il teste , padre della minore , ha poi confermato che nelle Testimone_2 CP_5
circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'investimento della figliuola era effettivamente presso la fermata del bus “tra via Barletta e via Canne in Margherita di Savoia” ad aspettarla per prelevarla ed accompagnarla a casa.
Nessuna colpa in vigilando pure invocata, “tra le riga,” da parte attrice, appare ascrivibile alle parti convenute non avendo la assolto all'onere di allegazione su di essa incombente Parte_1
e non avendo indicato compiutamente quale sia stato il comportamento contrario alle norme ed ai criteri di prudenza e diligenza di cui all'art. 2048 c.c. che si imputa alle parti convenute, tenuto conto che è risultato provato che alla fermata del bus era presente il padre per accogliere la figliuola e accompagnarla a casa, sicché qualsiasi obbligo del conducente del
Bus, , avrebbe dovuto intendersi cessato una volta che la minore fosse scesa Controparte_7
dal mezzo.
pagina 3 di 5 Pertanto, pur non apparendo configurabile una responsabilità per culpa in vigilando a carico delle parti convenute, parimenti una responsabilità concorsuale del conducente del bus appare configurabile non avendo le parti convenute fornito la prova Controparte_7
liberatoria di cui al secondo comma dell'art.2054 c.c., avendo fermato l'autobus in una zona in cui la sosta non è consentita in quanto in prossimità della intersezione tra due o più strade, così contribuendo sotto il profilo eziologico alla determinazione dell'evento.
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la responsabilità prevalente, pari al 70%della totale, appare ascrivibile all'autoveicolo assicurato dalla Parte_1
e condotto dal che veniva contravvenzionato ai sensi dell'art.141, 4°
[...] CP_6
e 11° comma C.d.S. avendo omesso di ridurre la velocità in prossimità di un attraversamento pedonale, mentre solo il 30% di responsabilità appare ascrivibile alle parti convenute.
Pertanto, l'azione di regresso formulata dalla nei confronti Parte_1
delle parti convenute deve essere accolta, in forza del suddetto riconoscimento di responsabilità concorsuale, in misura del 30%del pagamento totale, ovvero per complessive €
14.700,00=.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, tenuto conto della notevole differenza tra quanto richiesto e quanto accordato possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla Parte_1
in persona del suo legale rappresentante P.T., nei confronti di
[...] Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti P.T.
[...] Controparte_3
e di , reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_4
1) Accoglie la domanda della società attrice a nei limiti esposti in motivazione.
2) Conseguentemente, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della nella spiegata qualità, della complessiva somma di € Parte_1
14.700,00= oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino al soddisfo;
pagina 4 di 5 3) Spese del giudizio integralmente compensate.
Foggia, lì 11.07.2025 Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
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