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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/05/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252 del 2024 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Daniela Pettino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Via
Vincenzo Bellini, n. 25, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di discussione: “"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la ricorrente
ed il sig. in Fondi (LT) in data 24 aprile 2019, trascritto al Controparte_1 Controparte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Fondi, anno 2019 n. 4 parte II serie con conferma delle condizioni di cui al ricorso di separazione depositato in data 25 giugno 2021 ed omologate con decreto del 29.12.2021. Con vittoria di spese e compensi professionali".”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Preliminarmente va rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. a mani di persona capace e convivente, sicché il convenuto è stato dichiarato contumace in sede di prima udienza.
In tale sede, il Giudice relatore designato, rilevato che non c'erano provvedimenti temporanei e urgenti da emettere, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fondi (LT) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Fondi (LT) in data 24 aprile
2019, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n. 4, parte II, serie A, anno 2019, in regime di separazione dei beni. È agli atti, inoltre, copia del decreto di omologa n. cron. 7679/2021 emesso dal Tribunale di Latina in data 29 dicembre 2021 con attestazione di conformità dell'Avv. Immacolata Nola al provvedimento corrispondente contenuto nel fascicolo telematico inerente al procedimento Rg n. 3493 del 2021.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 19 gennaio 2024.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLA DOMANDA DI CONFERMA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALLA
SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATA.
Le parti, in sede di separazione consensuale, avevano previsto l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei genitori della ricorrente, alla ricorrente.
Quest'ultima, sentita personalmente nel presente giudizio ha dichiarato: “…Non c'è mai stata una casa coniugale perché la casa, ma era la casa di mamma e papà, era in ristrutturazione e per un
Pagina 2 mese abbiamo vissuto in un bed and breakfast e dopo io sono tornata da mia madre e lui da sua madre. …”.
Dal matrimonio, poi, non sono nati figli.
Pertanto, non può essere confermata l'assegnazione dell'immobile alla ricorrente – che, peraltro, per ammissione della stessa non ha mai costituito casa coniugale – essendo presupposto indefettibile per tale provvedimento la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018).
Al suddetto immobile dovranno essere applicati gli ordinari istituti privatistici.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 252 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Fondi (LT) in data 24 aprile 2019, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n. 4, parte II, serie A, anno 2019.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale.
d) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252 del 2024 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Daniela Pettino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), Via
Vincenzo Bellini, n. 25, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di discussione: “"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la ricorrente
ed il sig. in Fondi (LT) in data 24 aprile 2019, trascritto al Controparte_1 Controparte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Fondi, anno 2019 n. 4 parte II serie con conferma delle condizioni di cui al ricorso di separazione depositato in data 25 giugno 2021 ed omologate con decreto del 29.12.2021. Con vittoria di spese e compensi professionali".”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Pagina 1 Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Preliminarmente va rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. a mani di persona capace e convivente, sicché il convenuto è stato dichiarato contumace in sede di prima udienza.
In tale sede, il Giudice relatore designato, rilevato che non c'erano provvedimenti temporanei e urgenti da emettere, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di discussione disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fondi (LT) agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Fondi (LT) in data 24 aprile
2019, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n. 4, parte II, serie A, anno 2019, in regime di separazione dei beni. È agli atti, inoltre, copia del decreto di omologa n. cron. 7679/2021 emesso dal Tribunale di Latina in data 29 dicembre 2021 con attestazione di conformità dell'Avv. Immacolata Nola al provvedimento corrispondente contenuto nel fascicolo telematico inerente al procedimento Rg n. 3493 del 2021.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 19 gennaio 2024.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLA DOMANDA DI CONFERMA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALLA
SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATA.
Le parti, in sede di separazione consensuale, avevano previsto l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei genitori della ricorrente, alla ricorrente.
Quest'ultima, sentita personalmente nel presente giudizio ha dichiarato: “…Non c'è mai stata una casa coniugale perché la casa, ma era la casa di mamma e papà, era in ristrutturazione e per un
Pagina 2 mese abbiamo vissuto in un bed and breakfast e dopo io sono tornata da mia madre e lui da sua madre. …”.
Dal matrimonio, poi, non sono nati figli.
Pertanto, non può essere confermata l'assegnazione dell'immobile alla ricorrente – che, peraltro, per ammissione della stessa non ha mai costituito casa coniugale – essendo presupposto indefettibile per tale provvedimento la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018).
Al suddetto immobile dovranno essere applicati gli ordinari istituti privatistici.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 252 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Fondi (LT) in data 24 aprile 2019, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n. 4, parte II, serie A, anno 2019.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale.
d) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3