TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8424 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3681 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ARCANGELO Parte_1
GIAMPAOLO, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario delegato ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c., dott.ssa TANDURELLA ANGELA, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 02/05/2025, RG n. 28215/2023. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 02/04/2025, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati in data 02/05/2025 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto a liquidare gli importi dovuti in data CP_1
02/05/2025 (doc. allegato al fascicolo di parte resistente) e che parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea, così come azionata in giudizio. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione (datata 2.5.2025) dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito del ricorso (03/02/2025), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 14/07/2025
Il Giudice del lavoro Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3681 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ARCANGELO Parte_1
GIAMPAOLO, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario delegato ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c., dott.ssa TANDURELLA ANGELA, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 02/05/2025, RG n. 28215/2023. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 02/04/2025, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati in data 02/05/2025 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto a liquidare gli importi dovuti in data CP_1
02/05/2025 (doc. allegato al fascicolo di parte resistente) e che parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea, così come azionata in giudizio. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione (datata 2.5.2025) dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito del ricorso (03/02/2025), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 14/07/2025
Il Giudice del lavoro Paola Farina