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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 16066/2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Ferdinando Del Mondo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Francesco Affinito e Alessandra Iroso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHÉ in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
Terzo
OGGETTO: quantificazione e pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2023 la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio esponendo quanto segue:
- di aver proposto nei confronti del giudizio, iscritto al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord al n. 10368/2018 R.G., avente a oggetto l'accertamento dello 1 svolgimento di fatto del rapporto di lavoro con mansioni di Ausiliario categoria A1, nel periodo dal 1.1.1997 al 31.12.2017, e della conseguente obbligazione del CP_1
resistente al pagamento, in suo favore, di tutte le prestazioni retributive e previdenziali conseguenti alla dichiarata qualificazione tipologica del rapporto di lavoro, compresi interessi e rivalutazione, fino all'adempimento;
- di aver proposto avverso la sentenza di rigetto del Tribunale di Napoli Nord giudizio di appello iscritto al n. 466/2022 R.G., conclusosi con sentenza n. 3355/2023, pubblicata il 28.09.2023, di accoglimento del gravame condanna del CP_1
“al pagamento, in favore dell'appellante , delle differenze
[...] Parte_1
CP_ retributive tra quanto percepito a titolo di indennità lsu da parte dell' e di integrazione oraria da parte del e quanto spettante in applicazione del CP_1
trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di ausiliari di categoria A1 del ccnl enti locali dall'1.1.1997 al 31.12.2017, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo”.
Tanto premesso, ha agito per la quantificazione delle somme spettanti così come statuito dalla citata sentenza e ha chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma CP_1 complessiva di €. 139.039,45 a titolo di differenze retributive. Ha chiesto, altresì, la condanna del al pagamento della somma di € 21.973,19 “a titolo di danno, ex art. 2043 e 2120, CP_1
c.c., il dovuto trattamento di fine rapporto da quantificarsi ex art. 4, della legge n. 152 del
1968”, nonché al versamento dei contributi previdenziali omessi.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito il resistente il quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda ai CP_1 sensi dell'art. 248, comma 2, TUEL (Testo unico degli enti locali), essendo in stato di dissesto. Ha, poi, contestato nel merito l'avversa pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito, altresì, l' , eccependo la prescrizione dei contributi omessi e chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso o, in subordine, in caso di accoglimento dello stesso, la condanna del resistente al versamento dei contributi stessi. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, esperita consulenza tecnica d'ufficio, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 18.09.2025 ex art. 127 ter
c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento e la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente in ragione della sentenza n. 3355/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli all'esito del procedimento n. 466/2022 R.G., con la quale con la quale il Tribunale accertava
“lo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro avente ad oggetto le mansioni di Ausiliario categoria A1, tra il Comune di e nel periodo dal 1.1.1997 al CP_1 Parte_1
31.12.2017” e condannava “l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante , delle differenze retributive tra quanto percepito a titolo di Parte_1
CP_ indennità lsu da parte dell' e di integrazione oraria da parte del e quanto CP_1
spettante in applicazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di ausiliari di categoria A1 del ccnl enti locali dall'1.1.1997 al 31.12.2017, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo”.
Ciò posto, va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda in ragione del disposto di cui all'art. 248, comma 2, TUEL, il quale dispone che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”.
Come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, infatti, se è pur vero che dopo la dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, “nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi CP_1 istituzionali dell'ente” (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 4582 del 2025, la quale richiama
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 1191 del 2021, avente a oggetto la disposizione di cui all'art. 81, comma 2, D.Lgs. n. 77/95, come sostituito dall'art. 21, D.Lgs. n. 336/96, pressochè identica a quella di cui all'art. 248 cit.).
Nel caso di specie, trattandosi di giudizio ordinario di cognizione, la dichiarazione di dissesto non assume rilievo.
3 Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha provveduto al deposito della sentenza n. 3355/2023 emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli e ad attestazione di passaggio in giudicato della stessa (cfr. attestazione del 28.10.2024 in atti).
Circa il quantum, è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare le differenze retributive tra quanto percepito dalla ricorrente a titolo di indennità LSU da parte
CP_ dell' e di integrazione oraria da parte del Comune, e quanto alla stessa spettante in applicazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di ausiliari di categoria A1 del CCNL Enti Locali, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2017.
Il consulente nominato, dott. , esaminata la documentazione necessaria (in Persona_1
particolare, CCNL di categoria relativi al periodo oggetto di quesito e relative Tabelle), ha elaborato il quantum dovuto “secondo le disposizioni del CCNL Enti locali categoria A1 del citato contratto per il periodo oggetto di quesito (01/01/1997 – 31/12/2017)”, quantificato in complessivi € 343.649,67.
Circa il percepito, deve tenersi conto, alla luce del dispositivo della sentenza invocata nonché delle allegazioni svolte in ricorso sul punto, di quanto indicato nei conteggi allo stesso allegati a titolo di indennità LSU e integrazione oraria, per un totale complessivo di € 230.287,08.
Ne consegue che parte ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 113.362,59, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, co.36, L. 724/94, che richiama l'art. 16, co. 6, L. 412/91.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego permane anche a seguito della sent. 459 del 2000 della Corte
Costituzionale, in quanto la declaratoria di illegittimità è stata dalla stessa limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Quanto alle ulteriori domande formulate in ricorso, si osserva quanto segue.
In primo luogo va rigettata la domanda avente a oggetto la condanna del resistente al trattamento di fine servizio a titolo di danno ex art. 2043 e 2120 c.c.: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, se un rapporto in forma di lavoro non dipendente sia ricondotto, in via giudiziale, al regime della subordinazione, possono spettare le differenze retributive tra quanto percepito e quando sarebbe stato dovuto a titolo di lavoro subordinato, se del caso ex art. 2126 c.c., ma non un risarcimento del danno parametrato su valori corrispondenti a tali voci retributive (cfr. Cassazione civile, n. 32775 del 2024).
4 Del resto, nel caso di specie parte ricorrente aveva chiesto la condanna del al CP_1
pagamento della retribuzione, del trattamento di fine rapporto e di tutte le altre prestazioni retributive e previdenziali relative al periodo in oggetto (cfr. ricorso iscritto al n. 10368/2018
R.G., pag. 5, allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio). La Corte si è, però, pronunciata solo in merito alle differenze sulla retribuzione ordinaria, e la sentenza n.
3355/2023 non risulta impugnata dalla ricorrente.
Tale circostanza rileva anche ai fini della domanda avente a oggetto la condanna del datore al versamento dei contributi omessi, la quale parimenti era stata già proposta nell'originario giudizio (cfr. punto b) delle conclusioni del predetto ricorso n. 10368/2018 R.G.), non potendo pertanto essere riformulata nella presente sede.
La domanda va, quindi, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento, in ragione della natura, del valore e della complessità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico del e in via Controparte_1
provvisoria a carico delle parti in solido come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna il in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 113.362,59, oltre interessi legali come per legge;
b) Condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 4.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) Pone definitivamente le spese di CTU a carico del Comune di . CP_1
Si comunichi.
Aversa, 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 16066/2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Ferdinando Del Mondo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Francesco Affinito e Alessandra Iroso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHÉ in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
Terzo
OGGETTO: quantificazione e pagamento somme
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2023 la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio esponendo quanto segue:
- di aver proposto nei confronti del giudizio, iscritto al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord al n. 10368/2018 R.G., avente a oggetto l'accertamento dello 1 svolgimento di fatto del rapporto di lavoro con mansioni di Ausiliario categoria A1, nel periodo dal 1.1.1997 al 31.12.2017, e della conseguente obbligazione del CP_1
resistente al pagamento, in suo favore, di tutte le prestazioni retributive e previdenziali conseguenti alla dichiarata qualificazione tipologica del rapporto di lavoro, compresi interessi e rivalutazione, fino all'adempimento;
- di aver proposto avverso la sentenza di rigetto del Tribunale di Napoli Nord giudizio di appello iscritto al n. 466/2022 R.G., conclusosi con sentenza n. 3355/2023, pubblicata il 28.09.2023, di accoglimento del gravame condanna del CP_1
“al pagamento, in favore dell'appellante , delle differenze
[...] Parte_1
CP_ retributive tra quanto percepito a titolo di indennità lsu da parte dell' e di integrazione oraria da parte del e quanto spettante in applicazione del CP_1
trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di ausiliari di categoria A1 del ccnl enti locali dall'1.1.1997 al 31.12.2017, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo”.
Tanto premesso, ha agito per la quantificazione delle somme spettanti così come statuito dalla citata sentenza e ha chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma CP_1 complessiva di €. 139.039,45 a titolo di differenze retributive. Ha chiesto, altresì, la condanna del al pagamento della somma di € 21.973,19 “a titolo di danno, ex art. 2043 e 2120, CP_1
c.c., il dovuto trattamento di fine rapporto da quantificarsi ex art. 4, della legge n. 152 del
1968”, nonché al versamento dei contributi previdenziali omessi.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito il resistente il quale ha eccepito l'inammissibilità della domanda ai CP_1 sensi dell'art. 248, comma 2, TUEL (Testo unico degli enti locali), essendo in stato di dissesto. Ha, poi, contestato nel merito l'avversa pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito, altresì, l' , eccependo la prescrizione dei contributi omessi e chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso o, in subordine, in caso di accoglimento dello stesso, la condanna del resistente al versamento dei contributi stessi. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, esperita consulenza tecnica d'ufficio, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 18.09.2025 ex art. 127 ter
c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento e la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente in ragione della sentenza n. 3355/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli all'esito del procedimento n. 466/2022 R.G., con la quale con la quale il Tribunale accertava
“lo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro avente ad oggetto le mansioni di Ausiliario categoria A1, tra il Comune di e nel periodo dal 1.1.1997 al CP_1 Parte_1
31.12.2017” e condannava “l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante , delle differenze retributive tra quanto percepito a titolo di Parte_1
CP_ indennità lsu da parte dell' e di integrazione oraria da parte del e quanto CP_1
spettante in applicazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di ausiliari di categoria A1 del ccnl enti locali dall'1.1.1997 al 31.12.2017, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo”.
Ciò posto, va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda in ragione del disposto di cui all'art. 248, comma 2, TUEL, il quale dispone che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”.
Come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, infatti, se è pur vero che dopo la dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, “nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi CP_1 istituzionali dell'ente” (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 4582 del 2025, la quale richiama
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 1191 del 2021, avente a oggetto la disposizione di cui all'art. 81, comma 2, D.Lgs. n. 77/95, come sostituito dall'art. 21, D.Lgs. n. 336/96, pressochè identica a quella di cui all'art. 248 cit.).
Nel caso di specie, trattandosi di giudizio ordinario di cognizione, la dichiarazione di dissesto non assume rilievo.
3 Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha provveduto al deposito della sentenza n. 3355/2023 emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli e ad attestazione di passaggio in giudicato della stessa (cfr. attestazione del 28.10.2024 in atti).
Circa il quantum, è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare le differenze retributive tra quanto percepito dalla ricorrente a titolo di indennità LSU da parte
CP_ dell' e di integrazione oraria da parte del Comune, e quanto alla stessa spettante in applicazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di ausiliari di categoria A1 del CCNL Enti Locali, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2017.
Il consulente nominato, dott. , esaminata la documentazione necessaria (in Persona_1
particolare, CCNL di categoria relativi al periodo oggetto di quesito e relative Tabelle), ha elaborato il quantum dovuto “secondo le disposizioni del CCNL Enti locali categoria A1 del citato contratto per il periodo oggetto di quesito (01/01/1997 – 31/12/2017)”, quantificato in complessivi € 343.649,67.
Circa il percepito, deve tenersi conto, alla luce del dispositivo della sentenza invocata nonché delle allegazioni svolte in ricorso sul punto, di quanto indicato nei conteggi allo stesso allegati a titolo di indennità LSU e integrazione oraria, per un totale complessivo di € 230.287,08.
Ne consegue che parte ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 113.362,59, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, co.36, L. 724/94, che richiama l'art. 16, co. 6, L. 412/91.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego permane anche a seguito della sent. 459 del 2000 della Corte
Costituzionale, in quanto la declaratoria di illegittimità è stata dalla stessa limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Quanto alle ulteriori domande formulate in ricorso, si osserva quanto segue.
In primo luogo va rigettata la domanda avente a oggetto la condanna del resistente al trattamento di fine servizio a titolo di danno ex art. 2043 e 2120 c.c.: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, se un rapporto in forma di lavoro non dipendente sia ricondotto, in via giudiziale, al regime della subordinazione, possono spettare le differenze retributive tra quanto percepito e quando sarebbe stato dovuto a titolo di lavoro subordinato, se del caso ex art. 2126 c.c., ma non un risarcimento del danno parametrato su valori corrispondenti a tali voci retributive (cfr. Cassazione civile, n. 32775 del 2024).
4 Del resto, nel caso di specie parte ricorrente aveva chiesto la condanna del al CP_1
pagamento della retribuzione, del trattamento di fine rapporto e di tutte le altre prestazioni retributive e previdenziali relative al periodo in oggetto (cfr. ricorso iscritto al n. 10368/2018
R.G., pag. 5, allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio). La Corte si è, però, pronunciata solo in merito alle differenze sulla retribuzione ordinaria, e la sentenza n.
3355/2023 non risulta impugnata dalla ricorrente.
Tale circostanza rileva anche ai fini della domanda avente a oggetto la condanna del datore al versamento dei contributi omessi, la quale parimenti era stata già proposta nell'originario giudizio (cfr. punto b) delle conclusioni del predetto ricorso n. 10368/2018 R.G.), non potendo pertanto essere riformulata nella presente sede.
La domanda va, quindi, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento, in ragione della natura, del valore e della complessità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico del e in via Controparte_1
provvisoria a carico delle parti in solido come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna il in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 113.362,59, oltre interessi legali come per legge;
b) Condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 4.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
c) Pone definitivamente le spese di CTU a carico del Comune di . CP_1
Si comunichi.
Aversa, 19.09.2025
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Dott.ssa Rosa Pacelli
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