Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 390/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. , DELVECCHIO MARIANNA;
Parte_1 ricorrente
E
, CP_1 resistente
Motivi della decisione
All'esito della trattazione scritta, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita.
La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. SU.
20604/2008).
Si consideri che veniva disposta in prima udienza la rinnovazione della notifica in ossequio al principio secondo il quale “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa
o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica” (cfr. Cass. 1483/2015).
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Trani, 30/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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