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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1165/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, sentite le parti all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1165/2019 R.G., promossa da
(c.f. ), a mezzo della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. – p.i. ), con il ministero dell'avv. Raffaella Greco
[...] P.IVA_2
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Prudenti Rosario Maria Controparte_1 C.F._1
Antonio
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 29.08.2019, a mezzo della Parte_1
procuratrice ha proposto appello nei confronti di , avverso Parte_2 Controparte_1
la sentenza n. 310/2019 del Giudice di pace di Gela, depositata il 15.06.2019, a definizione del giudizio civile n. 910/2018 R.G.civ., con cui l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 141/2018 del Giudice di pace di Gela, depositato il 22.05.2018 nel fascicolo monitorio n.
453/2018 R.G., è stata accolta per intervenuta prescrizione, e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, con condanna di n.q. di mandataria di al Parte_2 Controparte_2
1 pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 1.000,00 oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a. per legge.
In particolare, l'appellante n.q. di cessionario del credito oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, previa cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 5.12.2018, pubblicata in Gazzetta
l'11.12.2018, ha chiesto al presente Tribunale in funzione di Giudice di appello: “In riforma della sentenza n. 310/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gela il 13/02/2019, depositata il 15/06/2019, Voglia il Tribunale di Gela contraiis rejectis accogliere il presente gravame e così provvedere: 1) confermare il decreto ingiuntivo n. 141/2018 o comunque accertare e dichiarare che il sig. , come sopra CP_1 generalizzato, è debitore nei confronti della della somma di € 2.751,89 oltre interessi Parte_1
come da decreto, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, condannando lo stesso al pagamento del relativo importo in favore della ovvero della maggiore o minore Parte_1
somma ritenuta di giustizia. 2) condannare il sig. alla restituzione delle somme pagate in CP_1
ottemperanza della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 29.01.2020, si è costituito l'appellato , chiedendo al Controparte_1 presente Tribunale in funzione di Giudice di appello: “1. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dalla per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. Rigettare nel merito Parte_1 il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
3.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”.
2. L'eccezione preliminare, sollevata dall'appellato, di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione ad impugnare dell'appellante, è infondata in quanto Parte_1
ha proposto appello, n.q. di cessionario del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, fornendo
[...]
prova documentale della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 5.12.2018, pubblicata in Gazzetta
l'11.12.2018, del credito della opposta in primo grado e dell'avvenuto pagamento da Controparte_2 parte della stessa con bonifico bancario dell'1.8.2019, delle spese di lite liquidate con Parte_1
la sentenza appellata n. 310/2019 del Giudice di pace di Gela, depositata il 15.06.2019, a definizione del giudizio civile n. 910/2018 R.G.civ., in favore dell'opponente odierno appellato (cfr. Cass. civ., sez. III,
n. 34373/2023, testualmente: “Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, essendo legittimati all'impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa. Pertanto il
2 soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio (Cass., sez. U, 22/04/2013, n.
9692).”).
3. Nel merito, l'appello è fondato per le ragioni che seguono.
3.1. Il primo motivo di appello, con cui si deduce “
1. Erronea e/o mancata valutazione delle prove documentali fornite dalla società opposta rilevanti ai fini della decisione impugnata (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.)”, è fondato per le ragioni che seguono.
Contrariamente a quanto statuito dal Giudice a quo, il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., operante in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss. c.c.), non decorre dall'ultimo pagamento effettuato dalla parte mutuataria, bensì dalla data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento (cfr. Cass. civ. n. 17798/2011, testualmente: “La data di decorrenza dalla prescrizione doveva essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n. 2301/2004).”), che nel caso di specie è stato stipulato l'8.8.2005 con un piano di ammortamento di 18 rate mensili con scadenza ultima dell'11.02.2007, e con effetto interruttivo ex art. 2943 c.c. della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., previa diffida ad adempiere del
15.09.2016.
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice a quo, l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito opposto, sollevata dall'opponente odierno appellato, va rigettata.
3.2. Il secondo motivo di appello, con cui si deduce “
2. Mancata pronuncia relativamente al credito azionato”, è fondato per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la
3 posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n.
13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie, il creditore opposto ha fornito la prova della fonte e della scadenza del credito opposto, com'era suo onere ex art. 2697, comma 1, c.c., producendo il contratto di finanziamento n.
170747, stipulato l'8.8.2005 per la somma di € 2.907,90 da rimborsarsi con 18 rate mensili da € 161,55 ciascuna, per la cui validità, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente odierno appellato, è comunque sufficiente la sottoscrizione della sola parte mutuataria, trattandosi di forma scritta richiesta ex art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. a pena di nullità di protezione della parte mutuataria (cfr. SS.UU. civ. n.
898/2018 sulla validità del cd. contratto monofirma), e per la cui conclusione è sufficiente la messa a disposizione della somma di danaro finanziata, trattandosi di contratto reale (cfr. ex multis, Cass. civ., sez.
III, n. 724/2021, testualmente: “Sono richiamati in proposito i principi espressi da Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636304 - 01, secondo cui "la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro - o di altre cose fungibili - rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva de-materializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro".”), ed in cui, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente odierno appellante, è riportato ex art. 117, comma 4, T.U.B. il TAN dell'11,96%, oltre al TAEG del 21,59%, di cui l'opponente ha genericamente eccepito l'usurarietà, senza neppure allegare, com'era suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c., il tasso soglia di riferimento, e di cui l'opponente ha infondatamente eccepito l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese (cfr. SS.UU. civ. n. 15130/2024, principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”).
4 4. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata, con conseguente condanna di a restituire a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite liquidate in suo favore con la sentenza annullata, versategli da con Parte_1 bonifico dell'1.8.2019 per la somma complessiva di € 1.196,00, e così pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2018 del Giudice Controparte_1
di pace di Gela, depositato il 22.05.2018 nel fascicolo monitorio n. 453/2018 R.G. e, per l'effetto, dichiara l'esecutività ex art. 653 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare le spese del presente giudizio di appello in favore di Controparte_1 Parte_1
in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), liquidandole nella somma di € 1.701,00 per
[...]
compenso, in base ai parametri del d.m. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione di valore da € 1.101,00 a €
5.200,00) e dell'attività difensiva in concreto svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale, ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.), oltre € 174,00 per spese vive, i.v.a. e c.p.a. per legge;
nulla sulle spese di lite per il giudizio di primo grado in favore dell'odierno appellante vittorioso, non essendosi costituito in primo grado.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 310/2019 del Giudice di pace di Gela, depositata il 15.06.2019, a definizione del giudizio civile n. 910/2018 R.G.civ., con conseguente condanna di
[...]
a restituire a le spese di lite liquidate in suo favore con la sentenza CP_1 Parte_1 annullata, versategli da con bonifico dell'1.8.2019 per la somma complessiva di € Parte_1
1.196,00, e così pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2018 del Giudice Controparte_1 di pace di Gela, depositato il 22.05.2018 nel fascicolo monitorio n. 453/2018 R.G. e, per l'effetto, dichiara l'esecutività ex art. 653 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare le spese del presente giudizio di appello in favore di Controparte_1 Parte_1
in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), liquidandole nella somma di € 1.701,00 per
[...]
compenso, in base ai parametri del d.m. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione di valore da € 1.101,00 a €
5.200,00) e dell'attività difensiva svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale, ai medi ex art. 4, co.1,
d.m. cit.), oltre € 174,00 per spese vive di appello, i.v.a. e c.p.a. per legge;
nulla sulle spese di lite per il giudizio di primo grado in favore dell'odierno appellante vittorioso, non essendosi costituito in primo grado.
Gela, 12/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, sentite le parti all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1165/2019 R.G., promossa da
(c.f. ), a mezzo della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. – p.i. ), con il ministero dell'avv. Raffaella Greco
[...] P.IVA_2
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Prudenti Rosario Maria Controparte_1 C.F._1
Antonio
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 29.08.2019, a mezzo della Parte_1
procuratrice ha proposto appello nei confronti di , avverso Parte_2 Controparte_1
la sentenza n. 310/2019 del Giudice di pace di Gela, depositata il 15.06.2019, a definizione del giudizio civile n. 910/2018 R.G.civ., con cui l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 141/2018 del Giudice di pace di Gela, depositato il 22.05.2018 nel fascicolo monitorio n.
453/2018 R.G., è stata accolta per intervenuta prescrizione, e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, con condanna di n.q. di mandataria di al Parte_2 Controparte_2
1 pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 1.000,00 oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a. per legge.
In particolare, l'appellante n.q. di cessionario del credito oggetto del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, previa cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 5.12.2018, pubblicata in Gazzetta
l'11.12.2018, ha chiesto al presente Tribunale in funzione di Giudice di appello: “In riforma della sentenza n. 310/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gela il 13/02/2019, depositata il 15/06/2019, Voglia il Tribunale di Gela contraiis rejectis accogliere il presente gravame e così provvedere: 1) confermare il decreto ingiuntivo n. 141/2018 o comunque accertare e dichiarare che il sig. , come sopra CP_1 generalizzato, è debitore nei confronti della della somma di € 2.751,89 oltre interessi Parte_1
come da decreto, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, condannando lo stesso al pagamento del relativo importo in favore della ovvero della maggiore o minore Parte_1
somma ritenuta di giustizia. 2) condannare il sig. alla restituzione delle somme pagate in CP_1
ottemperanza della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 29.01.2020, si è costituito l'appellato , chiedendo al Controparte_1 presente Tribunale in funzione di Giudice di appello: “1. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile
l'appello proposto dalla per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. Rigettare nel merito Parte_1 il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
3.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”.
2. L'eccezione preliminare, sollevata dall'appellato, di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione ad impugnare dell'appellante, è infondata in quanto Parte_1
ha proposto appello, n.q. di cessionario del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, fornendo
[...]
prova documentale della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del 5.12.2018, pubblicata in Gazzetta
l'11.12.2018, del credito della opposta in primo grado e dell'avvenuto pagamento da Controparte_2 parte della stessa con bonifico bancario dell'1.8.2019, delle spese di lite liquidate con Parte_1
la sentenza appellata n. 310/2019 del Giudice di pace di Gela, depositata il 15.06.2019, a definizione del giudizio civile n. 910/2018 R.G.civ., in favore dell'opponente odierno appellato (cfr. Cass. civ., sez. III,
n. 34373/2023, testualmente: “Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, essendo legittimati all'impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa. Pertanto il
2 soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio (Cass., sez. U, 22/04/2013, n.
9692).”).
3. Nel merito, l'appello è fondato per le ragioni che seguono.
3.1. Il primo motivo di appello, con cui si deduce “
1. Erronea e/o mancata valutazione delle prove documentali fornite dalla società opposta rilevanti ai fini della decisione impugnata (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.)”, è fondato per le ragioni che seguono.
Contrariamente a quanto statuito dal Giudice a quo, il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., operante in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss. c.c.), non decorre dall'ultimo pagamento effettuato dalla parte mutuataria, bensì dalla data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento (cfr. Cass. civ. n. 17798/2011, testualmente: “La data di decorrenza dalla prescrizione doveva essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n. 2301/2004).”), che nel caso di specie è stato stipulato l'8.8.2005 con un piano di ammortamento di 18 rate mensili con scadenza ultima dell'11.02.2007, e con effetto interruttivo ex art. 2943 c.c. della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., previa diffida ad adempiere del
15.09.2016.
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice a quo, l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito opposto, sollevata dall'opponente odierno appellato, va rigettata.
3.2. Il secondo motivo di appello, con cui si deduce “
2. Mancata pronuncia relativamente al credito azionato”, è fondato per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la
3 posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n.
13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie, il creditore opposto ha fornito la prova della fonte e della scadenza del credito opposto, com'era suo onere ex art. 2697, comma 1, c.c., producendo il contratto di finanziamento n.
170747, stipulato l'8.8.2005 per la somma di € 2.907,90 da rimborsarsi con 18 rate mensili da € 161,55 ciascuna, per la cui validità, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente odierno appellato, è comunque sufficiente la sottoscrizione della sola parte mutuataria, trattandosi di forma scritta richiesta ex art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. a pena di nullità di protezione della parte mutuataria (cfr. SS.UU. civ. n.
898/2018 sulla validità del cd. contratto monofirma), e per la cui conclusione è sufficiente la messa a disposizione della somma di danaro finanziata, trattandosi di contratto reale (cfr. ex multis, Cass. civ., sez.
III, n. 724/2021, testualmente: “Sono richiamati in proposito i principi espressi da Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636304 - 01, secondo cui "la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro - o di altre cose fungibili - rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva de-materializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro".”), ed in cui, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente odierno appellante, è riportato ex art. 117, comma 4, T.U.B. il TAN dell'11,96%, oltre al TAEG del 21,59%, di cui l'opponente ha genericamente eccepito l'usurarietà, senza neppure allegare, com'era suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c., il tasso soglia di riferimento, e di cui l'opponente ha infondatamente eccepito l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese (cfr. SS.UU. civ. n. 15130/2024, principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”).
4 4. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata, con conseguente condanna di a restituire a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite liquidate in suo favore con la sentenza annullata, versategli da con Parte_1 bonifico dell'1.8.2019 per la somma complessiva di € 1.196,00, e così pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2018 del Giudice Controparte_1
di pace di Gela, depositato il 22.05.2018 nel fascicolo monitorio n. 453/2018 R.G. e, per l'effetto, dichiara l'esecutività ex art. 653 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare le spese del presente giudizio di appello in favore di Controparte_1 Parte_1
in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), liquidandole nella somma di € 1.701,00 per
[...]
compenso, in base ai parametri del d.m. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione di valore da € 1.101,00 a €
5.200,00) e dell'attività difensiva in concreto svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale, ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.), oltre € 174,00 per spese vive, i.v.a. e c.p.a. per legge;
nulla sulle spese di lite per il giudizio di primo grado in favore dell'odierno appellante vittorioso, non essendosi costituito in primo grado.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 310/2019 del Giudice di pace di Gela, depositata il 15.06.2019, a definizione del giudizio civile n. 910/2018 R.G.civ., con conseguente condanna di
[...]
a restituire a le spese di lite liquidate in suo favore con la sentenza CP_1 Parte_1 annullata, versategli da con bonifico dell'1.8.2019 per la somma complessiva di € Parte_1
1.196,00, e così pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2018 del Giudice Controparte_1 di pace di Gela, depositato il 22.05.2018 nel fascicolo monitorio n. 453/2018 R.G. e, per l'effetto, dichiara l'esecutività ex art. 653 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare le spese del presente giudizio di appello in favore di Controparte_1 Parte_1
in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), liquidandole nella somma di € 1.701,00 per
[...]
compenso, in base ai parametri del d.m. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione di valore da € 1.101,00 a €
5.200,00) e dell'attività difensiva svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale, ai medi ex art. 4, co.1,
d.m. cit.), oltre € 174,00 per spese vive di appello, i.v.a. e c.p.a. per legge;
nulla sulle spese di lite per il giudizio di primo grado in favore dell'odierno appellante vittorioso, non essendosi costituito in primo grado.
Gela, 12/03/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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