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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 893/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 893/2022, avente ad oggetto: somministrazione, riservata in decisione all'udienza del 27.5.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
, (Cod. Fisc: , in proprio, residente in Parte_1 C.F._1
ON (SI) Via Bulgaria, n. 13, rappresentato e difeso – giusta procura allegata al presente atto – dall'avv. Silvia Bartali del Foro di Siena (c.f. – C.F._2
pec: unitamente e disgiuntamente all'avv. Gabriele Email_1
Bonafede del Foro di Firenze (c.f. - pec: C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso e nello Email_2
studio dell'Avv. Filippo Visocchi sito in Atina (FR) Via G. Visocchi;
APPELLANTE
CONTRO
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, signor , con sede legale in Zurigo (Svizzera) Via Controparte_2
Badenerstrasse
pagina 1 di 5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino, omnibus contrariis reiectis in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 2293/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, in persona del
Dr. Luigi Marraffino, il 25 ottobre 2021, meglio descritta in epigrafe, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 709/2020, erroneamente non revocato dal Giudice di
Pace di Cassino allorché ha dichiarato la propria incompetenza per territorio;
con vittoria di spese e di onorari nel caso di resistenza da parte della ”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di appello regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo la la riforma della sentenza n. CP_1
2293/2021 del Giudice di Pace di Cassino, a conclusione del procedimento R.G. n.
1324/2021, depositata in cancelleria in data 25/10/2021 (doc. 1) e recante il seguente dispositivo: “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Cassino, Dott. Luigi Marraffino, decidendo sulla questione preliminare e ritenuta la propria incompetenza per territorio, dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Siena presso cui può riassumersi la causa nei termini di legge. Spese al definitivo.” e concludeva così: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Cassino, omnibus contrariis reiectis in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 2293/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, in persona del Dr. Luigi Marraffino, il 25 ottobre 2021, meglio descritta in epigrafe, e per l'effetto, - revocare il decreto ingiuntivo n. 709/2020, erroneamente non revocato dal Giudice di Pace di Cassino allorché ha dichiarato la propria incompetenza per territorio;
- con vittoria di spese e di onorari nel caso di resistenza da parte della
”. CP_1
pagina 2 di 5 A sostegno della sua domanda educeva quanto segue: Parte_1
- Tale sentenza era erronea, ingiusta e lesiva delle ragioni dell'appellante per cui essa andava riformata nella parte in cui il Giudice di Pace di Cassino, pur dichiarando la propria incompetenza per territorio a fronte dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione sollevata da questa difesa, ometteva di revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 709/2020.
- In data 26 Novembre 2020 la notificava il decreto ingiuntivo n. 709/2020 CP_1
emesso dal Giudice di Pace di Cassino nei confronti di con cui Parte_1
ingiungeva il pagamento della somma di Euro 1.299,00 oltre interessi fino all'effettivo soddisfo ed euro 334,23, oltre accessori, per spese di procedura.
- In data 4 gennaio 2021, proponeva opposizione avverso il suddetto Pt_1
decreto ingiuntivo eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Cassino, a favore di quella del Giudice di Pace di Siena, oltre a sollevare una serie di contestazioni nel merito;
- costituendosi in giudizio la aderiva alla eccezione di incompetenza CP_1
territoriale;
- il Giudice di Pace di Cassino con sentenza n. 2293/2021 sanciva la propria incompetenza territoriale ma, dopo aver erroneamente indicato in motivazione che
“l'opposizione (e non il decreto ingiuntivo) doveva essere proposta avanti al
Giudice di Pace di Siena”, ometteva di revocare il decreto ingiuntivo n. 709/2020, assegnando termine per la riassunzione della causa avanti al Giudice di Pace di
Siena, cosa poi puntualmente avvenuta con atto notificato alla in CP_1
data 24 gennaio 2022;
- Il Giudice di Pace di Cassino errava nella propria statuizione limitandosi a dichiarare la propria incompetenza tout court e a rimettere la causa di opposizione al Giudice di Pace di Siena, quando doveva anche revocare il Decreto Ingiuntivo
n. 709/2020 che invece era rimasto in piedi in una sorta di “limbo”;
pagina 3 di 5 -apparteneva, infatti, alla competenza funzionale inderogabile ed immodificabile del Giudice che aveva emesso il provvedimento monitorio statuire in merito alla sua revoca, non potendo il Giudice ad quem provvedere in ordine allo stesso: il giudizio riassunto, infatti, non costituiva più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ma un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14/01/2022,
n. 1121); del resto, costituiva pacifico orientamento giurisprudenziale, tanto di legittimità quanto di merito, quello per il quale la dichiarazione di incompetenza territoriale del Giudice che emetteva il provvedimento monitorio era accompagnata dalla revoca del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso in fatto, l'appello merita accoglimento.
Infatti, la declinatoria di competenza territoriale non comporta anche la declinatoria di competenza funzionale a statuire sulla revoca o meno del decreto ingiuntivo opposto.
Come affermato anche dalla Suprema Corte in plurime sentenze, a trasmigrare presso altro giudice è “un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio “ e non più un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (ex plurimis Corte di Cassazione ordinanza n. 7955 del 20 marzo 2023).
Nel caso di specie, con la sentenza N. 2293/2021, il Giudice di Pace di Cassino, a conclusione del procedimento R.G. n. 1324/2021 e depositata in cancelleria in data
25/10/2021 (doc. 1), dichiarava la propria incompetenza territoriale, ma ometteva di revocare il decreto ingiuntivo n. 709/2020.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto con la dichiarazione di incompetenza andava revocato, pronuncia che il Giudice di Pace nella specie ha omesso.
La sentenza va quindi in tale punto riformata con revoca del Decreto ingiuntivo n.709/2020.
pagina 4 di 5 Le spese sono compensate non essendovi stata resistenza in giudizio da parte della
- rimasta contumace - e tenuto conto che dinanzi al Giudice a quo le CP_1
parti erano d'accordo sulla pronuncia di incompetenza che avrebbe dovuto contemplare le revoca del D.I.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello di e, in parziale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2293/2021, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 709/2020;
- COMPENSA le spese processuali del presente giudizio
Cassino, 31.10.2025.
Il Giudice
Dott. Luigi D'Angiolella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 893/2022, avente ad oggetto: somministrazione, riservata in decisione all'udienza del 27.5.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
, (Cod. Fisc: , in proprio, residente in Parte_1 C.F._1
ON (SI) Via Bulgaria, n. 13, rappresentato e difeso – giusta procura allegata al presente atto – dall'avv. Silvia Bartali del Foro di Siena (c.f. – C.F._2
pec: unitamente e disgiuntamente all'avv. Gabriele Email_1
Bonafede del Foro di Firenze (c.f. - pec: C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso e nello Email_2
studio dell'Avv. Filippo Visocchi sito in Atina (FR) Via G. Visocchi;
APPELLANTE
CONTRO
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, signor , con sede legale in Zurigo (Svizzera) Via Controparte_2
Badenerstrasse
pagina 1 di 5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino, omnibus contrariis reiectis in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 2293/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, in persona del
Dr. Luigi Marraffino, il 25 ottobre 2021, meglio descritta in epigrafe, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 709/2020, erroneamente non revocato dal Giudice di
Pace di Cassino allorché ha dichiarato la propria incompetenza per territorio;
con vittoria di spese e di onorari nel caso di resistenza da parte della ”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di appello regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendo la la riforma della sentenza n. CP_1
2293/2021 del Giudice di Pace di Cassino, a conclusione del procedimento R.G. n.
1324/2021, depositata in cancelleria in data 25/10/2021 (doc. 1) e recante il seguente dispositivo: “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Cassino, Dott. Luigi Marraffino, decidendo sulla questione preliminare e ritenuta la propria incompetenza per territorio, dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Siena presso cui può riassumersi la causa nei termini di legge. Spese al definitivo.” e concludeva così: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Cassino, omnibus contrariis reiectis in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 2293/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, in persona del Dr. Luigi Marraffino, il 25 ottobre 2021, meglio descritta in epigrafe, e per l'effetto, - revocare il decreto ingiuntivo n. 709/2020, erroneamente non revocato dal Giudice di Pace di Cassino allorché ha dichiarato la propria incompetenza per territorio;
- con vittoria di spese e di onorari nel caso di resistenza da parte della
”. CP_1
pagina 2 di 5 A sostegno della sua domanda educeva quanto segue: Parte_1
- Tale sentenza era erronea, ingiusta e lesiva delle ragioni dell'appellante per cui essa andava riformata nella parte in cui il Giudice di Pace di Cassino, pur dichiarando la propria incompetenza per territorio a fronte dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione sollevata da questa difesa, ometteva di revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 709/2020.
- In data 26 Novembre 2020 la notificava il decreto ingiuntivo n. 709/2020 CP_1
emesso dal Giudice di Pace di Cassino nei confronti di con cui Parte_1
ingiungeva il pagamento della somma di Euro 1.299,00 oltre interessi fino all'effettivo soddisfo ed euro 334,23, oltre accessori, per spese di procedura.
- In data 4 gennaio 2021, proponeva opposizione avverso il suddetto Pt_1
decreto ingiuntivo eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Cassino, a favore di quella del Giudice di Pace di Siena, oltre a sollevare una serie di contestazioni nel merito;
- costituendosi in giudizio la aderiva alla eccezione di incompetenza CP_1
territoriale;
- il Giudice di Pace di Cassino con sentenza n. 2293/2021 sanciva la propria incompetenza territoriale ma, dopo aver erroneamente indicato in motivazione che
“l'opposizione (e non il decreto ingiuntivo) doveva essere proposta avanti al
Giudice di Pace di Siena”, ometteva di revocare il decreto ingiuntivo n. 709/2020, assegnando termine per la riassunzione della causa avanti al Giudice di Pace di
Siena, cosa poi puntualmente avvenuta con atto notificato alla in CP_1
data 24 gennaio 2022;
- Il Giudice di Pace di Cassino errava nella propria statuizione limitandosi a dichiarare la propria incompetenza tout court e a rimettere la causa di opposizione al Giudice di Pace di Siena, quando doveva anche revocare il Decreto Ingiuntivo
n. 709/2020 che invece era rimasto in piedi in una sorta di “limbo”;
pagina 3 di 5 -apparteneva, infatti, alla competenza funzionale inderogabile ed immodificabile del Giudice che aveva emesso il provvedimento monitorio statuire in merito alla sua revoca, non potendo il Giudice ad quem provvedere in ordine allo stesso: il giudizio riassunto, infatti, non costituiva più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ma un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 14/01/2022,
n. 1121); del resto, costituiva pacifico orientamento giurisprudenziale, tanto di legittimità quanto di merito, quello per il quale la dichiarazione di incompetenza territoriale del Giudice che emetteva il provvedimento monitorio era accompagnata dalla revoca del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso in fatto, l'appello merita accoglimento.
Infatti, la declinatoria di competenza territoriale non comporta anche la declinatoria di competenza funzionale a statuire sulla revoca o meno del decreto ingiuntivo opposto.
Come affermato anche dalla Suprema Corte in plurime sentenze, a trasmigrare presso altro giudice è “un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio “ e non più un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (ex plurimis Corte di Cassazione ordinanza n. 7955 del 20 marzo 2023).
Nel caso di specie, con la sentenza N. 2293/2021, il Giudice di Pace di Cassino, a conclusione del procedimento R.G. n. 1324/2021 e depositata in cancelleria in data
25/10/2021 (doc. 1), dichiarava la propria incompetenza territoriale, ma ometteva di revocare il decreto ingiuntivo n. 709/2020.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto con la dichiarazione di incompetenza andava revocato, pronuncia che il Giudice di Pace nella specie ha omesso.
La sentenza va quindi in tale punto riformata con revoca del Decreto ingiuntivo n.709/2020.
pagina 4 di 5 Le spese sono compensate non essendovi stata resistenza in giudizio da parte della
- rimasta contumace - e tenuto conto che dinanzi al Giudice a quo le CP_1
parti erano d'accordo sulla pronuncia di incompetenza che avrebbe dovuto contemplare le revoca del D.I.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello di e, in parziale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2293/2021, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 709/2020;
- COMPENSA le spese processuali del presente giudizio
Cassino, 31.10.2025.
Il Giudice
Dott. Luigi D'Angiolella
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