Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 4239/2024, instaurata tra le parti:
- (C.F. ) (ricorrente) ass. avv Parte_1 C.F._1
SEBASTIANO GASPARONE;
- (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(convenuto) ass. Dott.ssa RIVERSO TECLA e Dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA;
CONCLUSIONI:
come da verbale
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Il Giudice
1. Premesso che:
- con ricorso depositato in data 16.05.2024, ha rappresentato di avere Parte_1
svolto mansioni di docente per il , per supplenze c.d. brevi e saltuarie, Controparte_1
con contratti a tempo determinato di durata infra-annuale, nell'anno scolastico 2021/2022;
1
(c.d. retribuzione professionale docenti) e successive modifiche ed integrazioni dei Contratti
Collettivi del comparto scuola;
ritenendo che invece tale indennità (dalla parte quantificata in complessivi euro 1.218,00), prevista, per disposizioni del CCNL e secondo il
[...]
, solo per il personale docente di ruolo, assunto con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato, e per il personale assunto per supplenze annuali, spetti anche al personale assunto con contratti a tempo determinato per supplenze brevi, pena, altrimenti, la realizzazione di una vera e propria discriminazione all'interno del personale docente;
- parte ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme di cui sopra;
2. Rilevato che:
- il si è costituito in giudizio, contestando le pretese della parte Controparte_1
ricorrente; in particolare, sostenendo che non potrebbe ravvisarsi illegittima discriminazione nella mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti ai lavoratori che hanno prestato attività per supplenze brevi e saltuarie, dovendosi ravvisare nelle loro prestazioni significative differenze rispetto alle prestazioni rese dal personale docente che lavora sino alla fine dell'anno scolastico;
così sussistendo ragioni oggettive per la differenziazione del trattamento;
dando atto, in subordine, di contestare i conteggi di parte ricorrente, dovendosi invece quantificare il dovuto in complessivi euro 1.057,30;
3.Rilevato che all'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi del dovuto formulati da parte convenuta, riducendo quindi la domanda ad euro 1.057,30;
4.
Ritenuto che
2 la domanda di condanna alla corresponsione della retribuzione professionale docenti debba essere accolta;
infatti:
- la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema qui in trattazione, con ordinanza n.
20015/2018, statuendo che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola
del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse
tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto
nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non
si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo”;
- il principio di diritto sopra emarginato è quindi dirimente per la decisione della presente controversia;
- la domanda debba essere quindi accolta integralmente, essendo fondato sia l'an debeatur, sia il quantum (quantum il quale, come si è visto, è stato contestato dal convenuto, con CP_1
adesione di parte ricorrente ai conteggi appunto di parte convenuta); deve quindi emettersi condanna al pagamento dell'importo di euro 1.057,30, oltre ad interessi;
5.
Ritenuto che
le spese processuali debbano seguire la soccombenza, secondo la regola generale di cui all'art. 91 cpc;
con riconoscimento delle spese a favore del procuratore di parte ricorrente, che si è
dichiarato antistatario;
le spese sono liquidate in dispositivo, tenendo conto anche della natura sostanzialmente “seriale” della lite;
P. Q. M.
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Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1
di euro 1.057,30, per l'anno scolastico 2021/2022, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
400,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torino, 12.03.2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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