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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nel giudizio di Appello
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1407/2024 R.G.
TRA
Parte_1
(C.F. ) C.F._1 nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco MASI (C.F. C.F._2
) e Marco ELIA (C.F. )
[...] CodiceFiscale_3
Appellante
CONTRO
Controparte_1 nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in PiazzaMatteotti n. 1,
Appellato / contumac‐
OGGETTO: RIFORMA DELLA SENTENZA n. 1601/2023 del
15.11.2023, depositata in cancelleria il 16.11.2023 ed emessa dall'Ufficio del
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003167/F/22, n. 003170/F/22 e n. 003172/F/22 elevati in data 06/10/2022 dalla Polizia Locale di - Compensa le spese di causa. Limitatamente CP_1 alla illegittima compensazione delle spese di lite e alla mancata liquidazione del contributo unificato.
IN FATTO
Con opposizione ex art. 204 bis C.d.S., depositata in cancelleria in data
20 ottobre 2022, l'odierna appellante chiedeva l'annullamento dei verbali di contestazione n. 003167/F/22, n.003170/F/22 e n. 003172/F/22 notificati in data 18.10.2022 con cui la Polizia Locale di contestava alla ricorrente CP_1 la presunta violazione dell'art. 7, comma 14 del C.D.S. sull'autovettura Tg.
GB827ES, in quanto “alla guida del veicolo indicato accedeva e transitava in zona a traffico limitato senza possedere la trascritta autorizzazione” e
“circolava in area pedonale alla guida del veicolo indicato non compreso tra quelli autorizzati”.
Al ricorrente veniva irrogata la sanzione amministrativa pari ad € 83,00 oltre € 15,00 per spese postali e di procedimento per un totale di € 98,00.
Totale complessivo n. 3 verbali euro 294,00.
Con sentenza n. 1601/2023 del 15.11.2023, depositata il 16.11.2023 ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di nel procedimento recante CP_1
R.G. n. 4233/2022 tra le parti sopra indicate, il Giudice accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio.
La sentenza indicata veniva censurata per il governo delle spese giudiziali in quanto nella decisione del Giudice di Pace si ravvisava la violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza di cui agli art. 91 e 92 c.p.c. unitamente al vizio della sentenza, rectius, contraddittorietà della motivazione.
Nel presente giudizio non si costituiva il Controparte_1
All'udienza del 24.2.2025 dopo la discussione la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Motivi della Decisione
Con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il Giudice di Pace aveva, pienamente, accolto, per i motivi ivi sviluppati e a cui si fa integrale riferimento, il ricorso proposto dalla , annullando i verbali di contestazione n. Pt_1
003167/F/22, n.003170/F/22 e n. 003172/F/22 notificati in data 18.10.2022 con cui la Polizia Locale di contestava alla ricorrente la presunta CP_1 violazione dell'art. 7, comma 14 del C.D.S. sull'autovettura Tg. GB827ES, in quanto “alla guida del veicolo indicato accedeva e transitava in zona a traffico Pag. 2 a 4 limitato senza possedere la trascritta autorizzazione” e “circolava in area pedonale alla guida del veicolo indicato non compreso tra quelli autorizzati”.
Cionostante, il primo giudice compensava le spese di lite tra le parti.
Inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel caso di specie, è evidente, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
La compensazione delle spese, infatti, poteva essere disposta dal giudice di primo grado, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza parziale, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, per tali da intendersi non un generico riferimento alla peculiarità della materia, o ai giusti motivi, non indicati, ma specifiche circostanze, consentendo così di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata, nella parte in cui ha disposto: la compensazione delle spese di lite, con il riconoscimento alla parte appellante delle spese e degli onorari di difesa del giudizio di primo grado, oltre agli accessori di legge.
Le spese del presente grado di giudizio.
Vanno poste a carico dell'appellata amministrazione e liquidate in favore dell'appellante, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello Con definitivamente, decidendo sull'appello interposto Parte_1 avverso la sentenza n. 1601/2023 del 15.11.2023, depositata in cancelleria il
16.11.2023 ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di nel CP_1 procedimento recante R.G. n. 4233/2023, tra le parti sopra indicate, così provvede: Pag. 3 a 4 1) Accoglie il proposto appello e, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore dell'appellante, degli onorari del giudizio primo grado, che si quantificano in € 173,00 (valore della causa € 294,00/ scaglione sino ad € 1,000,00), oltre al rimborso del contributo unificato, ed agli accessori di legge: rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.
2) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 al pagamento, in favore dell'appellante, degli onorari del presente grado di giudizio, che si quantificano in € 332,00 (valore della causa € 294,00/ scaglione sino ad € 1,000,00), oltre al rimborso del contributo unificato, ed agli accessori di legge: rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.
Brindisi 3 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
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