Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
1
n. 1371/2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI “TRATTAZIONE SCRITTA” DEL 20.3.2025
RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g. 1371/2023
Il Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, rilevato che, con decreto del 14.3.2025, a fronte dell'istanza congiunta depositata dai difensori delle parti, è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza (fissata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.) mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; considerato che le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive note scritte (quelle di parte convenuta redatte con la collaborazione delle dott.sse e Persona_1 [...]
ai fini della pratica forense), entro il termine perentorio assegnato (20.3.2025 ore Per_2
9:30), insistendo ciascuna nell'accoglimento delle conclusioni già formulate;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies, co. 1, c.p.c.
SENTENZA N. ANNO ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – sezione civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. CIAMILLO LUIGI (c.f. ), da ritenersi C.F._2
elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo p.e.c.:
; Email_1
ATTRICE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. ROSBOCH C.F._4
AMEDEO (c.f. ), da ritenersi elettivamente domiciliati presso il C.F._5
relativo indirizzo p.e.c.: Email_2
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.5.2023 (e preceduto da infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria), ha convenuto in Parte_1 3
giudizio e (rispettivamente madre e fratello) al fine di ottenere CP_1 CP_2
l'accertamento della nullità/inefficacia/inesistenza della rinuncia all'eredità paterna dalla medesima attrice effettuata per atto notarile in data 20.5.2015, in quanto indotta dai convenuti e compiuta successivamente ad atti di accettazione tacita e chiedendo, per l'effetto, di procedere alla ricostituzione della massa ereditaria con attribuzione ex lege delle relative quote di proprietà in favore di tutti gli eredi e di intimare ai convenuti la rendicontazione della gestione dei beni ereditari, con vittoria di spese (in favore dell'Erario, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
Con comparsa di costituzione depositata in data 1.6.2023 si sono costituiti, col medesimo difensore, i sig.ri e contestando la ricostruzione dei fatti svolta CP_1 CP_2 dall'attrice e la fondatezza dell'azione, evidenziando l'insussistenza di qualsivoglia atto comportante accettazione tacita dell'eredità paterna da parte dell'attrice, in quanto: a) la voltura catastale ha costituito automatica conseguenza della dichiarazione di successione, presentata dalla convenuta;
b) le disponibilità sui conti della Cassa di Risparmio di Fossano CP_1
sono state espressamente rinunciate in favore della madre e del fratello, come da dichiarazione sub doc. 5 di parte attrice, e direttamente girocontate dalla banca in favore dei convenuti;
c) il pagamento dell'IMU è stato eseguito dalla medesima sig.ra ; c) l'attrice stessa ha CP_1 dichiarato innanzi al notaio in sede di rinuncia all'eredità di non essere mai stata nel possesso di beni ereditari.
Fallito il tentativo di conciliazione espletato in prima udienza ex art. 183 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Merito
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
1. In diritto, è noto che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione dell'eredità.
Sotto quest'ultimo profilo è opportuno premettere che l'accettazione dell'eredità (che determina l'acquisto della qualità di erede a norma dell'art. 459 c.c.), oltre che in forma espressa, può avvenire in forma tacita (art. 476 c.c.), ipotesi quest'ultima che ricorre allorquando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà 4
di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella sua qualità di erede (Cass. civ.
n. 14499/2018; Cass. civ. 11823/2015; Cass. civ. n. 10796/2009).
1.1. In conformità a tali principi si è ritenuto che rappresentino atti dispositivi dei beni ereditari, integranti ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., ad esempio: la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario (cfr. Cass. civ. n.
11823/2015); la proposizione, da parte del chiamato, dell'azione di rivendicazione di beni ereditari oppure l'esperimento dell'azione di riduzione;
la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius attingendo dal patrimonio ereditario;
la voltura catastale in proprio favore di immobili rientranti nell'asse ereditario (cfr. ex multis Cass. civ. n.1438/2020; Cass. civ. n. 4843/2019).
1.2. Diversamente, si esclude che valga ad integrare un comportamento rilevante e significativo ex art. 476 c.c., la mera presentazione della dichiarazione di successione e l'assolvimento della relativa imposta, come pure la trascrizione del certificato di successione da parte dell'ufficio del registro, anche se redatto in conformità alla dichiarazione di successione (v. art. 5, co. 2 del D.lgs. 347/1990) e la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti aventi finalità prettamente di tipo fiscale e di natura meramente conservativa che non esprimono da soli, in modo univoco e concludente, la volontà del chiamato di assumere anche la qualità di erede. Nello stesso senso è stato affermato che non rappresenta atto univocamente sintomatico dell'accettazione dell'eredità l'immissione nel possesso dei beni ereditari, potendo essa dipendere da tolleranza del coerede o da un mero intento conservativo;
il possesso, invece, costituisce un mero indizio che combinato con altri elementi probatori può esprimere la volontà di accettare (cfr. Cass. civ. n.1585/1987).
1.3. In ogni caso, l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione) e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (ex multis, Cass. civ.
n. 2663/1999; Cass. civ. n. 1906/1977; Cass. civ. n. 3950/1976).
2. Ebbene, nel caso in esame, reputa il Tribunale che l'odierna attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato la ricorrenza di alcun atto di accettazione 5
tacita successivo all'apertura della successione di (16.3.2014) ed antecedente Persona_3 alla rinuncia all'eredità eseguita per atto notarile in data 20.5.2015.
A tal riguardo, appare opportuno evidenziare – tenuto conto delle allegazioni di parte attrice
(“successivamente alla dipartita del sig. TUTTI I LEGITTIMI EREDI ponevano Persona_3 in essere attività tese all'accettazione dell'eredità...”, pag. 3 atto di citazione) – che alcuna rilevanza a tal fine possono assumere atti posti in essere da altri chiamati all'eredità, posto che l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto da un comportamento del successibile.
Ed infatti, costituisce principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di leggittimità quello secondo cui l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c. (cfr. Cass. n. 12753/1999)
2.1. Del tutto irrilevante è, quindi, l'indicazione dell'odierna attrice quale “erede” nella dichiarazione di successione, pacificamente presentata dalla convenuta , in quanto CP_1
atto di natura meramente fiscale (come da pacifica giurisprudenza richiamata in apertura).
2.2. Quanto alla voltura catastale – premessa la non leggibilità delle visure storiche prodotte in copia da parte attrice sub doc. 6 – i convenuti, fin dalla comparsa di costituzione, hanno evidenziato che la stessa non è stata eseguita da essendo piuttosto Parte_1
conseguenza automatica della presentazione della denuncia di successione da parte di
[...]
. A fronte di tale contestazione, l'attrice si è limitata a repliche generiche senza fornire CP_1
alcuna prova della circostanza di aver provveduto in prima persona a volturare catastalmente i beni immobili ereditari in proprio favore, come peraltro imporrebbe nella specie il principio espresso dalla pronuncia citata dalla stessa attrice a pag. 6, secondo cui “a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, deve considerarsi erede colui che ha effettuato la voltura al Catasto dei beni del de cuius a proprio favore” (cfr. Cass. civ., ordinanza, n.
12259/2022, grassetto aggiunto).
2.3. Quanto al pagamento dell'IMU, rappresenta circostanza dimostrata per tabulas (doc. 8 produzione convenuti) e neppure smentita dall'attrice a fronte dell'allegazione svolta dai 6
convenuti sin dalla comparsa di costituzione, che l'imposta in questione è stata corrisposta unicamente dalle parti convenute.
2.4. Con riguardo alle somme giacenti sui conti correnti e sui depositi bancari emerge dal documento n. 5 prodotto dall'attrice proprio la volontà contraria all'appropriazione della quota di spettanza del patrimonio ereditario derivante dalla successione paterna, avendo la medesima assentito a che l'accredito del “netto ricavo” avvenisse su conto corrente Parte_1
cointestato a e CP_1 CP_2
Alcun rilievo può assumere la qualifica di “erede” contenuta su modulo predisposto dall'istituto di credito, non avendo quest'ultimo alcun interesse e/o potere di accertamento in merito alla effettiva accettazione dell'eredità da parte dei successibili ex lege del cliente defunto.
2.5. Né, per vero, l'avvenuta voltura (automatica) in proprio favore di quote dei beni ereditari per effetto di dichiarazione di successione presentata da altri ovvero l'astratta possibilità di richiedere parte delle somme di denaro giacenti sui depositi bancari, implica il
“possesso” dei beni ereditari nel senso richiesto dall'art. 485 c.c., che comunque non sarebbe di per sé solo sufficiente ai fini dell'acquisto della qualità di erede (Cass. civ. n. 16507/2006).
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte è ferma nel ribadire che il possesso in discorso si esaurisce in una relazione materiale tra chiamato e beni appartenenti al relictum (Cass. civ. n.
7076/1995; Cass. civ. n. 4707/1994; Cass. civ. n. 4835/1980; Cass. civ. n. 1301/1977) – circostanza nella specie esclusa dalla stessa odierna attrice innanzi al notaio rogante l'atto di rinunzia – e non già in una mera aspettativa di diritto.
3. In definitiva, non si reputa che parte attrice abbia fornito prova di aver accettato tacitamente l'eredità dismessa da in data antecedente alla rinuncia di cui all'atto CP_2
per notar del 20.5.2015 e, anzi, il complessivo compendio probatorio acquisito Per_4 depone in senso contrario alla manifestazione di una volontà di accettare l'eredità paterna nel periodo d'interesse.
Per tutti i motivi esposti, non può ritenersi erede di Parte_1 Persona_3
Ne discende l'assorbimento delle ulteriori domande formulate.
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile- bassa complessità), tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e 7
dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'azione;
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Parte_1
dei convenuti delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 20/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa