CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 859/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 859/2023 promossa da
(p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dall'avv. Matteo Sarasso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Vercelli, via F.A. Vallotti, n. 32 appellante contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), difesi dall'avv. Marco Faccioli, elettivamente domiciliati presso lo C.F._2 studio del medesimo, in Torino, corso Ferraris, n. 80
(c.f. ) Controparte_3 C.F._3
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_2
(c.f. ) Controparte_5 P.IVA_3
(c.f. ) Controparte_6 C.F._4
(c.f. ) CP_7 C.F._5
(c.f. ) Controparte_8 P.IVA_4
1 (c.f. ) Controparte_9 C.F._6 appellati
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis Parte_1 rejectis, previe le declaratorie juris occorrende, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Vercelli n. 271/2023 in data 01.06.2023, depositata in data 05.06.2023 e notificata in data 19.06.2023, con conferma dei capi non impugnati: nel merito: - dichiarare tenuti e come tale condannare i Sigg.ri (Cod. Fisc.: Controparte_1 C.F._7
) e (Cod. Fisc.: ), entrambi residenti in (13030)
[...] Controparte_2 C.F._8
CA (VC), Via Oropa n. 5, in solido tra di loro, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 15.357,58, oltre agli interessi legali dal 01.01.2019 (giorno di
[...] scadenza della fattura 27/2018) al 25.11.2020 (giorno di deposito della comparsa di costituzione contenente domanda giudiziale); il tutto oltre gli interessi successivi al tasso legale, ex art. 1283 c.c., dal 26.11.2020 al dì del saldo;
- dichiarare tenuti e come tale condannare i Sigg.ri (Cod. Fisc.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_7 CP_2
(Cod. Fisc.: ), entrambi residenti in (13030) CA
[...] CodiceFiscale_9
(VC), Via Oropa n. 5, in solido tra di loro, alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 6.336,09, pari alle spese legali di primo grado già pagate, e della somma di €
857,85, pari alla quota parte del 50% delle spese di CTU corrisposte dagli appellati al CTU
e rimborsate dall'appellante agli appellati, come da pezze giustificative già versate in atti, e così complessivamente € 7.196,94; - condannare la Geom. , con Studio Controparte_3 in (13100) Vercelli (VC), Via F. Petrarca n. 17 (Cod. Fisc.: , p.e.c.: CodiceFiscale_10
, alla rifusione in favore di delle spese di lite di Email_1 Parte_1 primo grado in relazione alla chiamata in giudizio nei suoi confronti espletata. Con il favore delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio, oltre rimborso spese 15%, C.P.A. 4% e
I.V.A di legge. In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di prova per interrogatorio e testi sui seguenti capi: 1. “vero che le opere descritte nei documenti 10 – 11 – 12 – 13 (da rammostrarsi al teste) sono state tutte eseguite dalla ditta direttamente o Parte_1
a mezzo di subappaltatori, nel cantiere di CA (VC), Via Oropa n. 5, committenti i
Sigg.ri e ”; 2. “vero che le opere descritte nei documenti 10 – 11 – 12 – 13 CP_1 CP_2
(da rammostrarsi al teste) sono state tutte commissionate dai Sigg.ri e , in CP_1 CP_2
2 parte in quanto previste nel capitolato ed in parte in cantiere durante l'esecuzione dei lavori”; 3. “vero che le opere descritte nel SAL – documento 13, pagine 7 e 8, e segnatamente le seguenti voci: • doppia colorazione serramenti in pvc, porta finestra e portoncino di ingresso;
• fornitura e posa in opera di pensilina in policarbonato compatto fume altezza da p.p. scala 2600mm larghezza 1400mm c, con tamponamento laterale con policarbonato, struttura in ferro e profili di giunzione in alluminio anodizzato argento;
• verniciatura perlinato soggiorno piano primo di colore bianco;
• fornitura e posa pannello decorativo bicolore portoncino di ingresso;
• fornitura e posa pannello decorativo bicolore portoncino di ingresso con bordi inox;
• fornitura di cassonetto per porta scrigno scorrevole, nuovo bagno camera;
• posa in opera cassonetto scrigno;
• realizzazione apertura su parete in cartongesso per futuro inserimento serramento;
• assistenza opere elettricista per tracce
a muro piano terra;
• opere da elettricista piano terra;
• fornitura e posa nuova finestra bagno dimensioni 75x1415 h ad anta ribalta apertura verso sx colore tinta legno;
• fornitura e posa nuova finestra cucina dimensioni 75x1200 h ad anta ribalta apertura verso sx;
• fornitura collettore riscaldamento da 3+3 per attacchi nuovi radiatori in salone p1, in camera pt e bagno camera pt compreso di tubazioni di collegamento e valvole termo;
• posa nuovo massetto zona nuova cucina, realizzato in top cem;
• posa in opera marmi finestra a wasistass;
• posa in opera marmi finestra cucina;
• rimozione parquet cucina;
• assistenze parziali murarie per opere elettriche;
• realizzazione nuovi attacchi carico e scarico cucina piano primo comprensivi di scarichi fino piano terra;
• realizzazione nuovo attacco gas cucina;
• realizzazione nuovo attacco acqua per carico frigorifero;
• assistenze murarie per tracce tubazioni idriche cucina;
• modifica attacco acqua per lavatrice piano primo;
• realizzazione scarico per lavatrice piano primo;
• realizzazione nuova controparete zona camera;
• realizzazione nuova parete divisione ripostiglio camera piano primo;
• realizzazione muretto camera piano primo;
• fornitura marmo travertino per muretto;
• posa marmo muretto;
• chiusura traccia a pavimento mediante massetto ad alta asciugatura;
• chiusura traccia a soffitto mediante rasatura;
• contropareti camera da letto piano terra 2 lati;
• apertura su parete soggiorno sistema tamponamento walls per inserimento finestra;
• rasatura parete camera da letto piano terra;
• rasatura pareti piano primo, 1 parete soggiorno lato confinante con cucina,3 pareti cucina piano primo, sono state commissionate
a dai Sigg.ri in cantiere, durante l'esecuzione dei lavori edili”; Parte_1 Parte_2
4. “vero che le opere di cui al precedente capo sono state realizzate da nel Parte_1 cantiere di CA (VC), Via Oropa n. 5”. Testi: residente in [...]
3 Ghislarengo (VC); Geom. , residente in [...]; Tes_2 Tes_3
, residente in [...]; , residente in [...]; ,
[...] Testimone_4 Testimone_5 residente in [...]; c/o ditta NT RC (VC); Testimone_6 CP_7 Tes_7 residente in [...]; , presso Delpiano Infissi, CA (VC). Sig. Testimone_8
, residente in [...]; Sig. , residente in [...]». CP_5 CP_5
e hanno precisato queste conclusioni: «Nel Controparte_1 Controparte_2 confermare la sentenza appellata, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Vercelli n. 271/2023 del 01.06.2023. In subordine si chiede che, in caso di accoglimento dell'appello proposto da l'eventuale condanna al Parte_1 pagamento in capo agli appellati venga contenuta al minimo provato. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. § In ordine all'ammissione dei mezzi di prova formulati dall'appellante ci si richiama integralmente a quanto già dedotto
(cfr. comparsa di costituzione pag. 9)».
Svolgimento del processo
1. Con citazione, e avevano convenuto innanzi al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Vercelli chiedendone la condanna al pagamento della Parte_1 somma di euro 19.520,00, a titolo di risarcimento del danno dipeso dai vizi e difetti dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà sito in CA, via Oropa, n. 5, realizzati dalla convenuta in esecuzione del contratto d'appalto del 20 febbraio 2018, e, in subordine, la condanna ad effettuare i lavori di ripristino.
2. aveva contestato la pretesa attorea e aveva chiesto il rigetto delle Parte_1 domande, e, in subordine, la condanna alla manleva dei subappaltatori, Controparte_5 di e , , CP_5 CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, e della progettista e direttrice dei lavori, previa loro Controparte_9 Controparte_3 chiamata in giudizio, nonché, in riconvenzione, la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 15.357,58, oltre agli interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori.
3. Chiamati in giudizio, e , Controparte_5 CP_5 CP_6
, erano rimasti contumaci.
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9
4 4. si era invece costituita in giudizio e aveva contestato le difese Controparte_3 della convenuta, deducendo la decadenza dall'azione di regresso e prendendo posizione sull'incarico assunto e sugli errori di progettazione.
La terza chiamata aveva chiesto l'accertamento negativo della sua responsabilità, in subordine l'accertamento del grado di responsabilità dei soggetti coinvolti, ed infine l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di di modo da essere Controparte_4 manlevata.
5. si era costituita in giudizio, contestando la pretesa di Controparte_4
e chiedendo il rigetto della sua domanda, in subordine, il rigetto della Controparte_3 domanda della convenuta, in via di ulteriore subordine, il contenimento della condanna in manleva entro i limiti della quota di responsabilità che fosse ascritta all'assicurata, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con altri soggetti ed entro i limiti di operatività della polizza.
6. Con sentenza n. 271/2023 del 5 giugno 2023, il Tribunale di Vercelli ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 8.631,50, oltre a i.v.a., rivalutazione e interessi compensativi, ha condannato a manlevare la Controparte_3 convenuta nei limiti di euro 3.272,15, oltre a i.v.a. e interessi, ha condannato
[...]
a manlevare la convenuta nei limiti di euro Controparte_5
2.126,52, oltre a i.v.a. e interessi, ha condannato a manlevare la Controparte_6 convenuta nei limiti di euro 380,16, oltre a i.v.a. e interessi, ha rigettato le restanti domande, ha condannato la convenuta al rimborso in favore degli attori delle spese processuali, ha condannato al rimborso in favore di Controparte_3 Controparte_4 delle spese processuali e, quanto ai rapporti processuali restanti, ha compensato
[...] per intero le spese processuali, ed ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta e di Controparte_3
7. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di tre motivi, Parte_1 chiedendo la condanna di e al pagamento della somma Controparte_1 Controparte_2 di euro 15.357,58, oltre agli interessi, quale saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti, la condanna degli stessi al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio, la condanna di al rimborso delle spese processuali del primo grado di Controparte_3 giudizio.
e hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello, ne Controparte_1 Controparte_2 hanno contestato la fondatezza e ne hanno chiesto il rigetto.
5 , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, non si Controparte_8 Controparte_9 Controparte_3 Controparte_4 sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
8. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda di condanna degli appellati al pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti.
Il rigetto è fondato su plurime rationes decidendi, ossia: la tardiva allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto («la stessa esistenza di asseriti accordi extracapitolato non è allegata nello specifico, quando ad esempio al tempo di stipulazione, all'oggetto e al corrispettivo pattuito per tali opere. || In comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. manca tutta l'attività di allegazione atta a far comprendere specificamente a quali lavori si riferirebbero tali somme. || Solo nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. il convenuto ha dedotto i fatti costitutivi della domanda, sostenendo Cont trattarsi di opere extracapitolato eseguite come da emessi dalla società e provvedendo
a formulare capitoli di prova aventi ad oggetto la natura e l'effettiva esecuzione dei lavori.
|| I fatti dedotti ad oggetto dei capitoli di prova non sono meri fatti secondari, come tali deducibili anche in sede di memorie istruttorie, ma fatti costitutivi del diritto di credito
(inerendo al contratto e all'esecuzione della prestazione, dunque alla fondatezza del diritto di credito), e devono quindi ritenersi tardivamente allegati», p. 19 sent.), l'offerta di prove orali inammissibili («i capitoli di prova sarebbero comunque inammissibili perché generici o valutativi e comunque inidonei alla prova per come formulati. Ed invero, mancando qualsiasi principio di prova per iscritto dell'accordo extracapitolato e dell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore rimette essenzialmente al teste l'apprezzamento dei lavori eseguiti come massimamente riportati in documenti da mostrarsi al teste, che però sono SAL non sottoscritti», ibidem) e di documenti inconcludenti («Il credito azionato in via riconvenzionale non può ritenersi provato nemmeno alla luce dei documenti prodotti sub 13
e 14 del fasc. Il primo è costituito da documenti per lo più di provenienza Parte_1 meramente unilaterale o non riferibili ai committenti, nonché da una mail della direzione dei lavori che non attesta il diritto di credito per opere extracapitolato;
il secondo è costituito da
6 una mail che certamente non evidenzia, e soprattutto non prova, la complessità dei lavori sottostanti a una richiesta di pagamento di euro 15.357,58», ibidem), il confronto dell'attività assertiva delle parti sfavorevole per l'appellante [«È inoltre ammesso da che i lavori del capitolato non siano stati integralmente eseguiti;
se si aggiunge Parte_1 che, in parte, le opere eseguite non sono risultate a regola d'arte, si deve concludere per
l'infondatezza di ogni ulteriore pretesa di pagamento avanzata dall'appaltatore. || Non corrisponde al vero l'affermazione di (v. memoria di replica) secondo cui gli attori Parte_1 non avrebbero contestato le lavorazioni eseguite dall'appaltatore extracapitolato, atteso che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori hanno espressamente contestato la pretesa di parte in ragione della mancata o comunque incompleta esecuzione delle opere riportate nel preventivo prodotto da sub 8», pp. 19 s. sent.]. Parte_1
L'appellante ha preso posizione sulle singole rationes.
Il motivo è infondato.
È logicamente prioritario l'esame della ragione di rigetto inerente all'allegazione dei fatti costitutivi: il tema probatorio si pone infatti se assolto l'onere di allegazione.
Occorre riprendere l'attività assertiva compiuta dall'appellante nel giudizio di primo grado.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, l'appellante ha allegato che, «[p]er i suddetti lavori, l'esponente attende ancora l'integrale pagamento della fattura n. 27 in data
31.12.2018 (cfr. doc. 8). || L'importo tutt'oggi dovuto è pari ad € 15.357,58, oltre interessi legali da dovuto alla data di deposito della domanda giudiziale;
il tutto ol[t]re interessi successivi, ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo. || Si chiede sin d'ora, in ogni caso, la compensazione giudiziale del succitato debito con quello risarcitorio che dovesse emergere in capo a a seguito dell'istruttoria, nel denegato caso di Parte_1 accoglimento totale o parziale delle domande attoree» (p.).
L'espressione “[p]er i suddetti lavori” va contestualizzata.
In citazione, gli odierni appellati avevano allegato la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà, per i quali avevano corrisposto la somma di euro 50.655,00 (i.v.a. compresa), e avevano elencato precisamente i locali ovvero e le cose che riportavano i vizi, descrivendo questi ultimi anche a mezzo di rinvio alla perizia di parte (pp. 6 s. cit.).
L'appellante aveva preso posizione sulle singole allegazioni (pp. 3 ss. comp. cost.).
7 Nel controvertere sui vizi, le parti avevano dunque fatto riferimento indiretto ad una pluralità di interventi eterogenei, interessanti i diversi piani e i diversi locali dell'edificio.
L'espressione “suddetti lavori” si rivela allora indeterminata.
Non è ipotizzabile che il saldo del corrispettivo si riferisse a tutti i lavori svolti, di cui ai difetti controversi, ciascuno per una percentuale, in quanto in questi termini non si è difesa l'appellante.
L'insufficienza del richiamo per relationem è vieppiù esaltata, se si considera che per i lavori svolti gli appellati avevano pagato quasi l'intero corrispettivo – il giudice di prime cure ha accertato il pagamento di euro 50.665,00 a fronte del valore dell'opera di euro
55.500,00 (p. 4 sent.) –, e che alcuni lavori da capitolato non erano stati eseguiti, come indirettamente ammesso dall'appellante [«Quella operata dal Giudice pare una salomonica compensazione tra mancate opere da capitolato (la restituzione del cui valore, però, non è stata richiesta dagli attori) e danni per vizi», p. 10 cit. app.].
È chiaro che di fronte ad una pretesa, di entità superiore a più del doppio della differenza tra importo preventivato e importo pagato, e in presenza di lavori non eseguiti, era doveroso per la parte appellante chiarire a quali prestazioni faceva riferimento.
La descrizione delle stesse non è integrabile mediante la lettura del documento n. 8, prodotto dall'appellante in primo grado e richiamato anche dal giudice di primo grado.
Si tratta della fattura n. 27/2018, nella cui parte descrittiva si legge “Saldo per lavori per ristrutturazione interna ed esterna presso Vostra abitazione sita in CA
Via Oropa 5”.
L'espressione è muta sui puntuali lavori per cui la parte chiedeva il pagamento.
Per il giudice di primo grado, le prime difese dell'appellante sono state contestate dalla controparte nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (pp. 19 s. sent.).
In effetti, in questa memoria gli appellati hanno così puntualizzato: «Si noti, […], come la suddetta fattura, emessa per il non trascurabile importo di € 13.961,44, non riporti alcuna descrizione in merito né ai lavori effettuati né ai materiali utilizzati, ma unicamente:
“Saldo per lavori per ristrutturazione interna ed esterna presso Vostra abitazione sita in
CA Via Oropa 5”. || […] || Inoltre, sempre in ordine a quelli che sono gli importi richiesti, nel computo metrico preventivo di (DOC 8) da cui è gemmato il contratto Parte_1 di appalto vengono indicati tutta una serie di lavori che non sono mai stati realizzati o sono stati realizzati solo in parte, ovvero: (si riporta quanto scritto da • opere Parte_1 idrauliche consistenti in spostamento della caldaia esistente – rintraccio delle tubazioni di
8 adduzione alla caldaia ed al ciller – spostamento del ciller nel balcone esterno – ripristino dei collegamenti con nuove tubazioni e valvole varie – opere murarie di assistenza
(sommano a corpo € 2.200,00); • fornitura di caldaia a condensazione vailant ecobalkon da esterno da 25 kw (per euro 2.690.00) - kit fumi caldaia (per € 450.00); • demolizione di pavimenti e rivestimenti interni al piano massetto e/o pavimento esistente compresa di scesa dei materiali e smaltimento alle pp.dd. (per € 380,00); • fornitura e posa di parquet in rovere spazzolato per pavimentazione e placcaggio del tetto all'interno a vista delle doghe spessore mm14 alla travatura con chiodi e/o viti a pavimento (per € 2359,50); • placcaggio del tetto all'interno con perlinatura a vista di perline maschiate di spessore mm 22 comprensivo di mano impregnante – copertura adeguamento velux (per € 1851,60); • opere murarie per rivestimento murario della canna fumaria esistente del caminetto con fasciatura della canna con apposita lana ignifuga struttura e lastre di cartongesso ignifughe e stuccatura e sigillatura (per € 1600,00); • porta tra soggiorno ed ex garage che ha personalmente pagato il committente anziché (pp. 2 ss.). Parte_1
In merito alla conclusione circa l'intervenuta contestazione, l'unica censura che ha mosso l'appellante riguarda la specificità della medesima: «Come ammesso dallo stesso
Giudice, “nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori hanno espressamente contestato la pretesa di parte in ragione della mancata o comunque incompleta esecuzione delle opere riportate nel preventivo prodotto da sub 8”. || Il che Parte_1 non è affatto una contestazione specifica: come può essere definita specifica la contestazione circa l'effettiva realizzazione di opere extra capitolato, quando la stessa contestazione è basata sulla asserita incompleta esecuzione di opere da capitolato, dunque afferenti un contratto diverso?» (p. 10 cit. app.).
La deduzione dell'appellante è destituita di fondamento.
Ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c., il grado di specificità della contestazione richiesto al fine di impedire la formazione della prova è logicamente proporzionato al grado di specificità dell'asserto che la difesa avversaria intende contrastare («L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, sarebbe contraddittorio ritenere che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum operi diversamente rispetto all'uno o all'altra delle parti in causa», Cass. civ., sez. III^, sent.
19 ottobre 2016, n. 21075).
9 A fronte della genericità dell'allegazione dell'appellante, era sufficiente per la controparte muovere una contestazione dello stesso tenore.
Gli appellati non si sono limitati a censurare l'indeterminatezza delle espressioni utilizzate dalla controparte, anche nel documento prodotto, bensì ne hanno spiegato l'insufficienza in virtù della mancata esecuzione di alcuni lavori di cui al capitolato.
Si rivela eccentrica, se non pretestuosa, la difesa dell'appellante, laddove, per negare valore di contestazione alle difese avversarie, ha assunto che esse vertevano sulle opere di cui al capitolato e non a quelle extracapitolato: le espressioni utilizzate dall'appellante nell'atto introduttivo e nel documento prodotto non contenevano alcun riferimento ad opere oggetto di extracapitolato.
Le lacune assertive non sono state superate nel prosieguo del processo.
Nella nota di trattazione scritta, depositata in data 15 dicembre 2020 in luogo dell'udienza di prima comparizione delle parti, l'appellante ha dedotto sull'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e, all'udienza del 10 giugno 2021, si è così difesa: «dà atto di aver depositato telematicamente atti di citazione ritualmente notificati ai terzi il
29.12.2012; chiede dichiararsi la contumacia dei terzi non costituiti;
contesta la comparsa del geom. e precisa che non è legata al geom. da alcun rapporto CP_3 Pt_1 CP_3 contrattuale non applicando quindi i termini per le contestazioni di vizi e difetti;
deduce inoltre che in ogni caso tali termini non si applicano al rapporto d'onera; riserva alle memorie 183 ogni più puntuale difesa» (verbale).
In sede di redazione della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., quale ultimo momento utile all'appellante per precisare i fatti che aveva posto a fondamento della domanda, non si registrano difese rilevanti in merito, ma solo repliche alle difese di e di Controparte_3 Controparte_4
Solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., l'appellante ha puntualizzato sulle prestazioni rimaste impagate, asserendo che «derivano […] dalla contabilità di cantiere e dai SAL via via emessi e trasmessi alla committenza. || Essi contengono numerose opere extra capitolato, puntualmente ordinate e commesse dalla committenze e realizzate dalla società appaltatrice. || Si producono sub docc. 10 – 11 – 12 i tre SAL emessi, contenenti il dettaglio di tutte le opere da capitolato ed extra capitolato eseguite da
(direttamente o a mezzo di subappaltatori) nel cantiere di CA (VC), Via Pt_1
Oropa n. 5 (la cd. contabilità di cantiere). || Ad esse si aggiunge la porta finestra in alluminio del bagno (cfr. doc. 13), anch'essa richiesta e posata da e, allo stato, non Pt_1
10 ancora inserita nella contabilità di cantiere: per essa ha un ulteriore credito nei Pt_1 confronti della committenza di € 2.220,70 + IVA, che verrà azionato in successivo, separato giudizio» (p. 7); l'appellante ha poi ripreso queste circostanze nei capitoli di prova orale.
Con la memoria in esame, gli appellati hanno dunque appreso che le prestazioni oggetto della domanda di pagamento riguardavano anche lavori da extracapitolato.
Il giudizio di tardività dell'attività assertiva dell'appellante è allora ineccepibile.
La tardività assertiva ha comportato l'irrilevanza dei documenti prodotti con la memoria: il documento è infatti prova di circostanze allegate tempestivamente (e rimaste contestate tra le parti).
Tra l'altro, proprio la condotta dell'appellante, che a un certo punto ha ritenuto necessario precisare le prestazioni, dimostra la totale insufficienza delle pregresse difese.
L'appellante ha giustificato il ritardo in questi termini: «Si tenga conto che questa difesa ha richiesto il pagamento della somma portata dalla fattura con la comparsa di costituzione, in via riconvenzionale, e non poteva certamente sapere, all'atto del deposito della prima memoria, se controparte l'avrebbe contestata o meno. In caso negativo, sarebbe valso il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e la prova dell'effettuazione dei lavori non sarebbe nemmeno stata necessaria. || Controparte ha contestato (seppur genericamente) la fattura e la pretesa di pagamento ad essa connessa con il primo atto utile, cioè con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.: da qui, è discesa la necessità di produrre i SAL e dedurre i capi di prova, onere che è stato assolto con il primo atto utile successivo (cioè con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)» (p. 8 cit. app.).
Questa difesa, inidonea a contrastare l'oggettività del ritardo, soltanto palesa una strategia di condotta processuale basata sulla reazione della controparte.
Ogni strategia reca con sé un certo di rischio di insuccesso della cui verificazione la parte può rimproverare solo se stessa.
Al sistema delle preclusioni processuali è connaturato il principio di eventualità (c.d.
“Eventualmaxime”), per cui la parte deve difendersi anche in ragione delle possibili reazioni dell'avversario (“in eventum”), per evitare di incorrere nella decadenza dei poteri processuali.
L'esposizione generica dei fatti costitutivi della domanda facilmente li sottrae all'immediata formazione della prova ex art. 115, co. 1, c.p.c., essendo sufficiente ad impedirla una generica contestazione avversaria, e si presta all'onere di successiva
11 integrazione, con conseguente rischio di inosservanza del sistema delle preclusioni assertive e probatorie.
Merita menzione ancora un argomento portato dall'appellante, secondo cui il credito sarebbe provato dal fatto che il consulente tecnico d'ufficio – «che ha visionato i luoghi e apprezzato le opere effettuate – aveva sempre ragionato di ipotesi transattive includendo nei calcoli il credito di (p. 9 cit. app.). Pt_1
Vero è che l'argomento è portato in ordine al rilievo della mancanza di prova e quindi il suo esame è prematuro.
Tuttavia, al fine di evitare che all'argomento si attribuisca il valore di superare le censure in punto di genericità degli asserti e tardività delle precisazioni, si osserva che, in primo luogo, non compete al consulente tecnico l'accertamento della titolarità del diritto litigioso, e, in secondo luogo, la sede – tentativo di conciliazione – è all'evidenza estranea a quella in cui occorre, nel rispetto delle forme processuali, ripartire ragioni e torti tra i litiganti.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la regolamentazione delle spese processuali nel rapporto con gli appellati.
Secondo l'appellante, le spese processuali di primo grado devono gravare sulla posizione degli appellati perché è stato accertato un danno a loro pregiudizio inferiore a quello dedotto, ed essi hanno rifiutato la proposta conciliativa che il consulente tecnico d'ufficio aveva formulato, senza fornire una giustificazione.
Il motivo è parzialmente fondato.
Quanto alla prima eccezione, si osserva che, nel caso di accoglimento parziale di una domanda articolata in unico capo, quale è quella proposta dagli appellati, non è consentita la condanna della parte vittoriosa al rimborso delle spese processuali, mentre
è possibile disporre la compensazione, anche soltanto parziale, se ricorrenti i presupposti ex art. 92, co. 2, c.p.c. (così, Cass. civ., sez. un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061).
L'accoglimento solo parziale della domanda articolata in un unico capo può integrare gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate dal legislatore, che giustificano la compensazione totale o parziale delle spese (Corte cost., sent. 19 aprile
2018, n. 77).
Nel caso in esame, ricorrono ragioni di compensazione delle spese, quale utilità minore di quella domandata dall'appellante.
12 La pretesa di parte appellata è stata accolta nella misura di circa il 44%.
La pretesa è stata quindi in modo significativo ridimensionata.
Nessun rilievo ha invece la scelta degli appellati di rifiutare la proposta conciliativa elaborata dal consulente tecnico d'ufficio (p. 12 cit. app.).
Essa prevedeva un contenuto deteriore per gli appellati rispetto alla decisione, come correttamente accertato dal giudice di primo grado.
Accettando la proposta, gli appellati avrebbero dovuto pagare all'appellante la somma di euro 1.461,44, oltre a i.v.a., mentre quest'ultima nulla avrebbe dovuto pagare in favore dei primi.
Con la sentenza di primo grado, invece, gli appellati hanno ottenuto l'accertamento di un credito verso l'appellante di oltre euro 8.000,00 e l'accertamento negativo del credito avversario.
Il ridimensionamento del credito azionato dagli appellati e il rigetto integrale della domanda dell'appellante giustificano la compensazione delle spese processuali, per come liquidate dal tribunale («la somma di euro 5.077,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, nonché spese di notifica, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA»), nella misura di un quarto, mentre la restante parte grava sull'appellante.
L'appellante ha allegato di avere pagato le spese processuali.
L'enunciato non è stato contestato dagli appellati.
L'appellante ha quindi chiesto la condanna alla restituzione delle spese.
La condanna va pronunciata nei limiti del criterio esposto.
Pertanto, gli appellati dovranno restituire un quarto delle spese processuali.
Il motivo è parzialmente accolto.
3. In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha altresì chiesto la condanna degli appellati al pagamento della quota di spese per la consulenza tecnica d'ufficio, di cui è stata gravata con la sentenza appellata.
La domanda è inammissibile per tardività.
Il secondo motivo di appello ha ad oggetto in modo chiaro il solo capo inerente alle spese processuali (compenso del difensore, spese e accessori), mentre alcuna censura è stata mossa in ordine al successivo capo relativo alla regolamentazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda è rigettata (in rito).
13 4. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la compensazione delle spese processuali nel rapporto con Controparte_3
Per l'appellante, l'appellata va condannata al rimborso delle spese di primo grado, in quanto «la sentenza riconosce in capo a quest'ultima una grossa fetta delle responsabilità circa la causazione dei vizi riscontrati nel contratto di appalto, tanto da condannarla “a rimborsare a quanto la stessa corrisponderà in favore degli attori in forza Parte_1 della presente sentenza, nella misura di euro 3.272,15 oltre iva, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo”. || Sul totale dovuto a titolo di risarcimento da Parte_1 agli attori di € 8.631,50, l'importo dovuto dal terzo chiamato è dunque pari al 38%» (pp. 14
s. cit. app.).
Il motivo è parzialmente fondato.
Anche per questo rapporto valgono le ragioni spese nel secondo paragrafo.
La domanda di manleva dell'appellante è stata accolta parzialmente.
All'appellante è stato riconosciuto un credito, per somma capitale, di euro 3.272,15.
Esso è stato determinato dalla somma di euro 2.394,15, pari ad un terzo di euro
7.255,00, quale misura della responsabilità dell'appellata, e di euro 878,00.
Quindi dell'entità del danno complessivo (euro 8.133,00) rispetto al quale il giudice doveva stabilire la misura del contributo alla causazione dell'appellante e dell'appellata, quest'ultima è stata chiamata a rispondere per circa il 40%.
La pretesa dell'appellante è stata ridimensionata in misura significativa.
Pertanto, ricorrendo una grave ed eccezionale ragione di compensazione, le spese del primo grado di giudizio sono compensate nella misura della metà e per la parte restante sono poste a carico della parte soccombente, quindi dell'appellata.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Il valore della controversia è determinato in base al valore della somma attribuita alla vincitrice (scaglione euro 1.101,00-5.200,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Nel giudizio di primo grado, l'appellante ha compiuto attività ascrivibili a tutte le quattro fasi di cui al decreto ministeriale.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.552,00 per compensi
(euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la
14 fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il motivo è parzialmente accolto.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'appellante e gli appellati costituiti, in applicazione del medesimo criterio sopra esposto, le spese processuali del grado sono compensate nella misura di un quarto e per il resto sono poste a carico dell'appellante.
Il valore della controversia è determinato in base al valore della somma domandata
(scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, sulla base dei parametri forensi medi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto tra l'appellante e in applicazione del medesimo Controparte_3 criterio sopra esposto, le spese processuali del grado sono compensate nella misura della metà e per il resto sono poste a carico dell'appellata.
Il valore della controversia è determinato in base al valore della somma attribuita alla vincitrice (scaglione euro 1.101,00-5.200,00).
Sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, sulla base dei parametri forensi minimi, attesa la formulazione del solo motivo d'appello in punto spese, il cui esame ha richiesto la soluzione di limitate questioni in fatto e in diritto di pronta soluzione.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 962,00 per compensi (euro
268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto tra l'appellante e gli appellati contumaci, diversi da Controparte_3 nulla deve essere disposto in parte qua.
15
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 271/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli il 5 giugno 2023: condanna e alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali del primo grado di giudizio, per come liquidate in
Parte_1 quella sede, in ragione della compensazione solo parziale delle stesse nella misura di un quarto, gravante la parte restante su
Parte_1 compensa tra e le spese processuali del primo
Parte_1 Controparte_3 grado di giudizio nella misura della metà e condanna la seconda al rimborso a favore della prima delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 2.552,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
rigetta nel resto l'appello proposto da
Parte_1 compensa tra e e le spese
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 processuali del secondo grado di giudizio nella misura di un quarto e condanna la prima al rimborso a favore dei secondi delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
compensa tra e le spese processuali del secondo Parte_1 Controparte_3 grado di giudizio nella misura della metà e condanna la seconda al rimborso a favore della prima delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 962,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali tra Parte_1
e e , ,
[...] Controparte_5 CP_5 Controparte_6 CP_7
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_4
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
16 Il presidente
Cecilia Marino
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 859/2023 promossa da
(p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dall'avv. Matteo Sarasso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Vercelli, via F.A. Vallotti, n. 32 appellante contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), difesi dall'avv. Marco Faccioli, elettivamente domiciliati presso lo C.F._2 studio del medesimo, in Torino, corso Ferraris, n. 80
(c.f. ) Controparte_3 C.F._3
(c.f. ) Controparte_4 P.IVA_2
(c.f. ) Controparte_5 P.IVA_3
(c.f. ) Controparte_6 C.F._4
(c.f. ) CP_7 C.F._5
(c.f. ) Controparte_8 P.IVA_4
1 (c.f. ) Controparte_9 C.F._6 appellati
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Piaccia alla Corte Ill.ma, contrariis Parte_1 rejectis, previe le declaratorie juris occorrende, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Vercelli n. 271/2023 in data 01.06.2023, depositata in data 05.06.2023 e notificata in data 19.06.2023, con conferma dei capi non impugnati: nel merito: - dichiarare tenuti e come tale condannare i Sigg.ri (Cod. Fisc.: Controparte_1 C.F._7
) e (Cod. Fisc.: ), entrambi residenti in (13030)
[...] Controparte_2 C.F._8
CA (VC), Via Oropa n. 5, in solido tra di loro, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 15.357,58, oltre agli interessi legali dal 01.01.2019 (giorno di
[...] scadenza della fattura 27/2018) al 25.11.2020 (giorno di deposito della comparsa di costituzione contenente domanda giudiziale); il tutto oltre gli interessi successivi al tasso legale, ex art. 1283 c.c., dal 26.11.2020 al dì del saldo;
- dichiarare tenuti e come tale condannare i Sigg.ri (Cod. Fisc.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_7 CP_2
(Cod. Fisc.: ), entrambi residenti in (13030) CA
[...] CodiceFiscale_9
(VC), Via Oropa n. 5, in solido tra di loro, alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 6.336,09, pari alle spese legali di primo grado già pagate, e della somma di €
857,85, pari alla quota parte del 50% delle spese di CTU corrisposte dagli appellati al CTU
e rimborsate dall'appellante agli appellati, come da pezze giustificative già versate in atti, e così complessivamente € 7.196,94; - condannare la Geom. , con Studio Controparte_3 in (13100) Vercelli (VC), Via F. Petrarca n. 17 (Cod. Fisc.: , p.e.c.: CodiceFiscale_10
, alla rifusione in favore di delle spese di lite di Email_1 Parte_1 primo grado in relazione alla chiamata in giudizio nei suoi confronti espletata. Con il favore delle spese di lite di entrambe i gradi di giudizio, oltre rimborso spese 15%, C.P.A. 4% e
I.V.A di legge. In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di prova per interrogatorio e testi sui seguenti capi: 1. “vero che le opere descritte nei documenti 10 – 11 – 12 – 13 (da rammostrarsi al teste) sono state tutte eseguite dalla ditta direttamente o Parte_1
a mezzo di subappaltatori, nel cantiere di CA (VC), Via Oropa n. 5, committenti i
Sigg.ri e ”; 2. “vero che le opere descritte nei documenti 10 – 11 – 12 – 13 CP_1 CP_2
(da rammostrarsi al teste) sono state tutte commissionate dai Sigg.ri e , in CP_1 CP_2
2 parte in quanto previste nel capitolato ed in parte in cantiere durante l'esecuzione dei lavori”; 3. “vero che le opere descritte nel SAL – documento 13, pagine 7 e 8, e segnatamente le seguenti voci: • doppia colorazione serramenti in pvc, porta finestra e portoncino di ingresso;
• fornitura e posa in opera di pensilina in policarbonato compatto fume altezza da p.p. scala 2600mm larghezza 1400mm c, con tamponamento laterale con policarbonato, struttura in ferro e profili di giunzione in alluminio anodizzato argento;
• verniciatura perlinato soggiorno piano primo di colore bianco;
• fornitura e posa pannello decorativo bicolore portoncino di ingresso;
• fornitura e posa pannello decorativo bicolore portoncino di ingresso con bordi inox;
• fornitura di cassonetto per porta scrigno scorrevole, nuovo bagno camera;
• posa in opera cassonetto scrigno;
• realizzazione apertura su parete in cartongesso per futuro inserimento serramento;
• assistenza opere elettricista per tracce
a muro piano terra;
• opere da elettricista piano terra;
• fornitura e posa nuova finestra bagno dimensioni 75x1415 h ad anta ribalta apertura verso sx colore tinta legno;
• fornitura e posa nuova finestra cucina dimensioni 75x1200 h ad anta ribalta apertura verso sx;
• fornitura collettore riscaldamento da 3+3 per attacchi nuovi radiatori in salone p1, in camera pt e bagno camera pt compreso di tubazioni di collegamento e valvole termo;
• posa nuovo massetto zona nuova cucina, realizzato in top cem;
• posa in opera marmi finestra a wasistass;
• posa in opera marmi finestra cucina;
• rimozione parquet cucina;
• assistenze parziali murarie per opere elettriche;
• realizzazione nuovi attacchi carico e scarico cucina piano primo comprensivi di scarichi fino piano terra;
• realizzazione nuovo attacco gas cucina;
• realizzazione nuovo attacco acqua per carico frigorifero;
• assistenze murarie per tracce tubazioni idriche cucina;
• modifica attacco acqua per lavatrice piano primo;
• realizzazione scarico per lavatrice piano primo;
• realizzazione nuova controparete zona camera;
• realizzazione nuova parete divisione ripostiglio camera piano primo;
• realizzazione muretto camera piano primo;
• fornitura marmo travertino per muretto;
• posa marmo muretto;
• chiusura traccia a pavimento mediante massetto ad alta asciugatura;
• chiusura traccia a soffitto mediante rasatura;
• contropareti camera da letto piano terra 2 lati;
• apertura su parete soggiorno sistema tamponamento walls per inserimento finestra;
• rasatura parete camera da letto piano terra;
• rasatura pareti piano primo, 1 parete soggiorno lato confinante con cucina,3 pareti cucina piano primo, sono state commissionate
a dai Sigg.ri in cantiere, durante l'esecuzione dei lavori edili”; Parte_1 Parte_2
4. “vero che le opere di cui al precedente capo sono state realizzate da nel Parte_1 cantiere di CA (VC), Via Oropa n. 5”. Testi: residente in [...]
3 Ghislarengo (VC); Geom. , residente in [...]; Tes_2 Tes_3
, residente in [...]; , residente in [...]; ,
[...] Testimone_4 Testimone_5 residente in [...]; c/o ditta NT RC (VC); Testimone_6 CP_7 Tes_7 residente in [...]; , presso Delpiano Infissi, CA (VC). Sig. Testimone_8
, residente in [...]; Sig. , residente in [...]». CP_5 CP_5
e hanno precisato queste conclusioni: «Nel Controparte_1 Controparte_2 confermare la sentenza appellata, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Vercelli n. 271/2023 del 01.06.2023. In subordine si chiede che, in caso di accoglimento dell'appello proposto da l'eventuale condanna al Parte_1 pagamento in capo agli appellati venga contenuta al minimo provato. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. § In ordine all'ammissione dei mezzi di prova formulati dall'appellante ci si richiama integralmente a quanto già dedotto
(cfr. comparsa di costituzione pag. 9)».
Svolgimento del processo
1. Con citazione, e avevano convenuto innanzi al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Vercelli chiedendone la condanna al pagamento della Parte_1 somma di euro 19.520,00, a titolo di risarcimento del danno dipeso dai vizi e difetti dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà sito in CA, via Oropa, n. 5, realizzati dalla convenuta in esecuzione del contratto d'appalto del 20 febbraio 2018, e, in subordine, la condanna ad effettuare i lavori di ripristino.
2. aveva contestato la pretesa attorea e aveva chiesto il rigetto delle Parte_1 domande, e, in subordine, la condanna alla manleva dei subappaltatori, Controparte_5 di e , , CP_5 CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, e della progettista e direttrice dei lavori, previa loro Controparte_9 Controparte_3 chiamata in giudizio, nonché, in riconvenzione, la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 15.357,58, oltre agli interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori.
3. Chiamati in giudizio, e , Controparte_5 CP_5 CP_6
, erano rimasti contumaci.
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9
4 4. si era invece costituita in giudizio e aveva contestato le difese Controparte_3 della convenuta, deducendo la decadenza dall'azione di regresso e prendendo posizione sull'incarico assunto e sugli errori di progettazione.
La terza chiamata aveva chiesto l'accertamento negativo della sua responsabilità, in subordine l'accertamento del grado di responsabilità dei soggetti coinvolti, ed infine l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di di modo da essere Controparte_4 manlevata.
5. si era costituita in giudizio, contestando la pretesa di Controparte_4
e chiedendo il rigetto della sua domanda, in subordine, il rigetto della Controparte_3 domanda della convenuta, in via di ulteriore subordine, il contenimento della condanna in manleva entro i limiti della quota di responsabilità che fosse ascritta all'assicurata, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con altri soggetti ed entro i limiti di operatività della polizza.
6. Con sentenza n. 271/2023 del 5 giugno 2023, il Tribunale di Vercelli ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 8.631,50, oltre a i.v.a., rivalutazione e interessi compensativi, ha condannato a manlevare la Controparte_3 convenuta nei limiti di euro 3.272,15, oltre a i.v.a. e interessi, ha condannato
[...]
a manlevare la convenuta nei limiti di euro Controparte_5
2.126,52, oltre a i.v.a. e interessi, ha condannato a manlevare la Controparte_6 convenuta nei limiti di euro 380,16, oltre a i.v.a. e interessi, ha rigettato le restanti domande, ha condannato la convenuta al rimborso in favore degli attori delle spese processuali, ha condannato al rimborso in favore di Controparte_3 Controparte_4 delle spese processuali e, quanto ai rapporti processuali restanti, ha compensato
[...] per intero le spese processuali, ed ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta e di Controparte_3
7. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di tre motivi, Parte_1 chiedendo la condanna di e al pagamento della somma Controparte_1 Controparte_2 di euro 15.357,58, oltre agli interessi, quale saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti, la condanna degli stessi al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio, la condanna di al rimborso delle spese processuali del primo grado di Controparte_3 giudizio.
e hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello, ne Controparte_1 Controparte_2 hanno contestato la fondatezza e ne hanno chiesto il rigetto.
5 , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, non si Controparte_8 Controparte_9 Controparte_3 Controparte_4 sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
8. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda di condanna degli appellati al pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti.
Il rigetto è fondato su plurime rationes decidendi, ossia: la tardiva allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto («la stessa esistenza di asseriti accordi extracapitolato non è allegata nello specifico, quando ad esempio al tempo di stipulazione, all'oggetto e al corrispettivo pattuito per tali opere. || In comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. manca tutta l'attività di allegazione atta a far comprendere specificamente a quali lavori si riferirebbero tali somme. || Solo nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. il convenuto ha dedotto i fatti costitutivi della domanda, sostenendo Cont trattarsi di opere extracapitolato eseguite come da emessi dalla società e provvedendo
a formulare capitoli di prova aventi ad oggetto la natura e l'effettiva esecuzione dei lavori.
|| I fatti dedotti ad oggetto dei capitoli di prova non sono meri fatti secondari, come tali deducibili anche in sede di memorie istruttorie, ma fatti costitutivi del diritto di credito
(inerendo al contratto e all'esecuzione della prestazione, dunque alla fondatezza del diritto di credito), e devono quindi ritenersi tardivamente allegati», p. 19 sent.), l'offerta di prove orali inammissibili («i capitoli di prova sarebbero comunque inammissibili perché generici o valutativi e comunque inidonei alla prova per come formulati. Ed invero, mancando qualsiasi principio di prova per iscritto dell'accordo extracapitolato e dell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore rimette essenzialmente al teste l'apprezzamento dei lavori eseguiti come massimamente riportati in documenti da mostrarsi al teste, che però sono SAL non sottoscritti», ibidem) e di documenti inconcludenti («Il credito azionato in via riconvenzionale non può ritenersi provato nemmeno alla luce dei documenti prodotti sub 13
e 14 del fasc. Il primo è costituito da documenti per lo più di provenienza Parte_1 meramente unilaterale o non riferibili ai committenti, nonché da una mail della direzione dei lavori che non attesta il diritto di credito per opere extracapitolato;
il secondo è costituito da
6 una mail che certamente non evidenzia, e soprattutto non prova, la complessità dei lavori sottostanti a una richiesta di pagamento di euro 15.357,58», ibidem), il confronto dell'attività assertiva delle parti sfavorevole per l'appellante [«È inoltre ammesso da che i lavori del capitolato non siano stati integralmente eseguiti;
se si aggiunge Parte_1 che, in parte, le opere eseguite non sono risultate a regola d'arte, si deve concludere per
l'infondatezza di ogni ulteriore pretesa di pagamento avanzata dall'appaltatore. || Non corrisponde al vero l'affermazione di (v. memoria di replica) secondo cui gli attori Parte_1 non avrebbero contestato le lavorazioni eseguite dall'appaltatore extracapitolato, atteso che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori hanno espressamente contestato la pretesa di parte in ragione della mancata o comunque incompleta esecuzione delle opere riportate nel preventivo prodotto da sub 8», pp. 19 s. sent.]. Parte_1
L'appellante ha preso posizione sulle singole rationes.
Il motivo è infondato.
È logicamente prioritario l'esame della ragione di rigetto inerente all'allegazione dei fatti costitutivi: il tema probatorio si pone infatti se assolto l'onere di allegazione.
Occorre riprendere l'attività assertiva compiuta dall'appellante nel giudizio di primo grado.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, l'appellante ha allegato che, «[p]er i suddetti lavori, l'esponente attende ancora l'integrale pagamento della fattura n. 27 in data
31.12.2018 (cfr. doc. 8). || L'importo tutt'oggi dovuto è pari ad € 15.357,58, oltre interessi legali da dovuto alla data di deposito della domanda giudiziale;
il tutto ol[t]re interessi successivi, ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo. || Si chiede sin d'ora, in ogni caso, la compensazione giudiziale del succitato debito con quello risarcitorio che dovesse emergere in capo a a seguito dell'istruttoria, nel denegato caso di Parte_1 accoglimento totale o parziale delle domande attoree» (p.).
L'espressione “[p]er i suddetti lavori” va contestualizzata.
In citazione, gli odierni appellati avevano allegato la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà, per i quali avevano corrisposto la somma di euro 50.655,00 (i.v.a. compresa), e avevano elencato precisamente i locali ovvero e le cose che riportavano i vizi, descrivendo questi ultimi anche a mezzo di rinvio alla perizia di parte (pp. 6 s. cit.).
L'appellante aveva preso posizione sulle singole allegazioni (pp. 3 ss. comp. cost.).
7 Nel controvertere sui vizi, le parti avevano dunque fatto riferimento indiretto ad una pluralità di interventi eterogenei, interessanti i diversi piani e i diversi locali dell'edificio.
L'espressione “suddetti lavori” si rivela allora indeterminata.
Non è ipotizzabile che il saldo del corrispettivo si riferisse a tutti i lavori svolti, di cui ai difetti controversi, ciascuno per una percentuale, in quanto in questi termini non si è difesa l'appellante.
L'insufficienza del richiamo per relationem è vieppiù esaltata, se si considera che per i lavori svolti gli appellati avevano pagato quasi l'intero corrispettivo – il giudice di prime cure ha accertato il pagamento di euro 50.665,00 a fronte del valore dell'opera di euro
55.500,00 (p. 4 sent.) –, e che alcuni lavori da capitolato non erano stati eseguiti, come indirettamente ammesso dall'appellante [«Quella operata dal Giudice pare una salomonica compensazione tra mancate opere da capitolato (la restituzione del cui valore, però, non è stata richiesta dagli attori) e danni per vizi», p. 10 cit. app.].
È chiaro che di fronte ad una pretesa, di entità superiore a più del doppio della differenza tra importo preventivato e importo pagato, e in presenza di lavori non eseguiti, era doveroso per la parte appellante chiarire a quali prestazioni faceva riferimento.
La descrizione delle stesse non è integrabile mediante la lettura del documento n. 8, prodotto dall'appellante in primo grado e richiamato anche dal giudice di primo grado.
Si tratta della fattura n. 27/2018, nella cui parte descrittiva si legge “Saldo per lavori per ristrutturazione interna ed esterna presso Vostra abitazione sita in CA
Via Oropa 5”.
L'espressione è muta sui puntuali lavori per cui la parte chiedeva il pagamento.
Per il giudice di primo grado, le prime difese dell'appellante sono state contestate dalla controparte nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (pp. 19 s. sent.).
In effetti, in questa memoria gli appellati hanno così puntualizzato: «Si noti, […], come la suddetta fattura, emessa per il non trascurabile importo di € 13.961,44, non riporti alcuna descrizione in merito né ai lavori effettuati né ai materiali utilizzati, ma unicamente:
“Saldo per lavori per ristrutturazione interna ed esterna presso Vostra abitazione sita in
CA Via Oropa 5”. || […] || Inoltre, sempre in ordine a quelli che sono gli importi richiesti, nel computo metrico preventivo di (DOC 8) da cui è gemmato il contratto Parte_1 di appalto vengono indicati tutta una serie di lavori che non sono mai stati realizzati o sono stati realizzati solo in parte, ovvero: (si riporta quanto scritto da • opere Parte_1 idrauliche consistenti in spostamento della caldaia esistente – rintraccio delle tubazioni di
8 adduzione alla caldaia ed al ciller – spostamento del ciller nel balcone esterno – ripristino dei collegamenti con nuove tubazioni e valvole varie – opere murarie di assistenza
(sommano a corpo € 2.200,00); • fornitura di caldaia a condensazione vailant ecobalkon da esterno da 25 kw (per euro 2.690.00) - kit fumi caldaia (per € 450.00); • demolizione di pavimenti e rivestimenti interni al piano massetto e/o pavimento esistente compresa di scesa dei materiali e smaltimento alle pp.dd. (per € 380,00); • fornitura e posa di parquet in rovere spazzolato per pavimentazione e placcaggio del tetto all'interno a vista delle doghe spessore mm14 alla travatura con chiodi e/o viti a pavimento (per € 2359,50); • placcaggio del tetto all'interno con perlinatura a vista di perline maschiate di spessore mm 22 comprensivo di mano impregnante – copertura adeguamento velux (per € 1851,60); • opere murarie per rivestimento murario della canna fumaria esistente del caminetto con fasciatura della canna con apposita lana ignifuga struttura e lastre di cartongesso ignifughe e stuccatura e sigillatura (per € 1600,00); • porta tra soggiorno ed ex garage che ha personalmente pagato il committente anziché (pp. 2 ss.). Parte_1
In merito alla conclusione circa l'intervenuta contestazione, l'unica censura che ha mosso l'appellante riguarda la specificità della medesima: «Come ammesso dallo stesso
Giudice, “nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori hanno espressamente contestato la pretesa di parte in ragione della mancata o comunque incompleta esecuzione delle opere riportate nel preventivo prodotto da sub 8”. || Il che Parte_1 non è affatto una contestazione specifica: come può essere definita specifica la contestazione circa l'effettiva realizzazione di opere extra capitolato, quando la stessa contestazione è basata sulla asserita incompleta esecuzione di opere da capitolato, dunque afferenti un contratto diverso?» (p. 10 cit. app.).
La deduzione dell'appellante è destituita di fondamento.
Ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c., il grado di specificità della contestazione richiesto al fine di impedire la formazione della prova è logicamente proporzionato al grado di specificità dell'asserto che la difesa avversaria intende contrastare («L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, sarebbe contraddittorio ritenere che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum operi diversamente rispetto all'uno o all'altra delle parti in causa», Cass. civ., sez. III^, sent.
19 ottobre 2016, n. 21075).
9 A fronte della genericità dell'allegazione dell'appellante, era sufficiente per la controparte muovere una contestazione dello stesso tenore.
Gli appellati non si sono limitati a censurare l'indeterminatezza delle espressioni utilizzate dalla controparte, anche nel documento prodotto, bensì ne hanno spiegato l'insufficienza in virtù della mancata esecuzione di alcuni lavori di cui al capitolato.
Si rivela eccentrica, se non pretestuosa, la difesa dell'appellante, laddove, per negare valore di contestazione alle difese avversarie, ha assunto che esse vertevano sulle opere di cui al capitolato e non a quelle extracapitolato: le espressioni utilizzate dall'appellante nell'atto introduttivo e nel documento prodotto non contenevano alcun riferimento ad opere oggetto di extracapitolato.
Le lacune assertive non sono state superate nel prosieguo del processo.
Nella nota di trattazione scritta, depositata in data 15 dicembre 2020 in luogo dell'udienza di prima comparizione delle parti, l'appellante ha dedotto sull'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e, all'udienza del 10 giugno 2021, si è così difesa: «dà atto di aver depositato telematicamente atti di citazione ritualmente notificati ai terzi il
29.12.2012; chiede dichiararsi la contumacia dei terzi non costituiti;
contesta la comparsa del geom. e precisa che non è legata al geom. da alcun rapporto CP_3 Pt_1 CP_3 contrattuale non applicando quindi i termini per le contestazioni di vizi e difetti;
deduce inoltre che in ogni caso tali termini non si applicano al rapporto d'onera; riserva alle memorie 183 ogni più puntuale difesa» (verbale).
In sede di redazione della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., quale ultimo momento utile all'appellante per precisare i fatti che aveva posto a fondamento della domanda, non si registrano difese rilevanti in merito, ma solo repliche alle difese di e di Controparte_3 Controparte_4
Solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., l'appellante ha puntualizzato sulle prestazioni rimaste impagate, asserendo che «derivano […] dalla contabilità di cantiere e dai SAL via via emessi e trasmessi alla committenza. || Essi contengono numerose opere extra capitolato, puntualmente ordinate e commesse dalla committenze e realizzate dalla società appaltatrice. || Si producono sub docc. 10 – 11 – 12 i tre SAL emessi, contenenti il dettaglio di tutte le opere da capitolato ed extra capitolato eseguite da
(direttamente o a mezzo di subappaltatori) nel cantiere di CA (VC), Via Pt_1
Oropa n. 5 (la cd. contabilità di cantiere). || Ad esse si aggiunge la porta finestra in alluminio del bagno (cfr. doc. 13), anch'essa richiesta e posata da e, allo stato, non Pt_1
10 ancora inserita nella contabilità di cantiere: per essa ha un ulteriore credito nei Pt_1 confronti della committenza di € 2.220,70 + IVA, che verrà azionato in successivo, separato giudizio» (p. 7); l'appellante ha poi ripreso queste circostanze nei capitoli di prova orale.
Con la memoria in esame, gli appellati hanno dunque appreso che le prestazioni oggetto della domanda di pagamento riguardavano anche lavori da extracapitolato.
Il giudizio di tardività dell'attività assertiva dell'appellante è allora ineccepibile.
La tardività assertiva ha comportato l'irrilevanza dei documenti prodotti con la memoria: il documento è infatti prova di circostanze allegate tempestivamente (e rimaste contestate tra le parti).
Tra l'altro, proprio la condotta dell'appellante, che a un certo punto ha ritenuto necessario precisare le prestazioni, dimostra la totale insufficienza delle pregresse difese.
L'appellante ha giustificato il ritardo in questi termini: «Si tenga conto che questa difesa ha richiesto il pagamento della somma portata dalla fattura con la comparsa di costituzione, in via riconvenzionale, e non poteva certamente sapere, all'atto del deposito della prima memoria, se controparte l'avrebbe contestata o meno. In caso negativo, sarebbe valso il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e la prova dell'effettuazione dei lavori non sarebbe nemmeno stata necessaria. || Controparte ha contestato (seppur genericamente) la fattura e la pretesa di pagamento ad essa connessa con il primo atto utile, cioè con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.: da qui, è discesa la necessità di produrre i SAL e dedurre i capi di prova, onere che è stato assolto con il primo atto utile successivo (cioè con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)» (p. 8 cit. app.).
Questa difesa, inidonea a contrastare l'oggettività del ritardo, soltanto palesa una strategia di condotta processuale basata sulla reazione della controparte.
Ogni strategia reca con sé un certo di rischio di insuccesso della cui verificazione la parte può rimproverare solo se stessa.
Al sistema delle preclusioni processuali è connaturato il principio di eventualità (c.d.
“Eventualmaxime”), per cui la parte deve difendersi anche in ragione delle possibili reazioni dell'avversario (“in eventum”), per evitare di incorrere nella decadenza dei poteri processuali.
L'esposizione generica dei fatti costitutivi della domanda facilmente li sottrae all'immediata formazione della prova ex art. 115, co. 1, c.p.c., essendo sufficiente ad impedirla una generica contestazione avversaria, e si presta all'onere di successiva
11 integrazione, con conseguente rischio di inosservanza del sistema delle preclusioni assertive e probatorie.
Merita menzione ancora un argomento portato dall'appellante, secondo cui il credito sarebbe provato dal fatto che il consulente tecnico d'ufficio – «che ha visionato i luoghi e apprezzato le opere effettuate – aveva sempre ragionato di ipotesi transattive includendo nei calcoli il credito di (p. 9 cit. app.). Pt_1
Vero è che l'argomento è portato in ordine al rilievo della mancanza di prova e quindi il suo esame è prematuro.
Tuttavia, al fine di evitare che all'argomento si attribuisca il valore di superare le censure in punto di genericità degli asserti e tardività delle precisazioni, si osserva che, in primo luogo, non compete al consulente tecnico l'accertamento della titolarità del diritto litigioso, e, in secondo luogo, la sede – tentativo di conciliazione – è all'evidenza estranea a quella in cui occorre, nel rispetto delle forme processuali, ripartire ragioni e torti tra i litiganti.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la regolamentazione delle spese processuali nel rapporto con gli appellati.
Secondo l'appellante, le spese processuali di primo grado devono gravare sulla posizione degli appellati perché è stato accertato un danno a loro pregiudizio inferiore a quello dedotto, ed essi hanno rifiutato la proposta conciliativa che il consulente tecnico d'ufficio aveva formulato, senza fornire una giustificazione.
Il motivo è parzialmente fondato.
Quanto alla prima eccezione, si osserva che, nel caso di accoglimento parziale di una domanda articolata in unico capo, quale è quella proposta dagli appellati, non è consentita la condanna della parte vittoriosa al rimborso delle spese processuali, mentre
è possibile disporre la compensazione, anche soltanto parziale, se ricorrenti i presupposti ex art. 92, co. 2, c.p.c. (così, Cass. civ., sez. un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061).
L'accoglimento solo parziale della domanda articolata in un unico capo può integrare gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate dal legislatore, che giustificano la compensazione totale o parziale delle spese (Corte cost., sent. 19 aprile
2018, n. 77).
Nel caso in esame, ricorrono ragioni di compensazione delle spese, quale utilità minore di quella domandata dall'appellante.
12 La pretesa di parte appellata è stata accolta nella misura di circa il 44%.
La pretesa è stata quindi in modo significativo ridimensionata.
Nessun rilievo ha invece la scelta degli appellati di rifiutare la proposta conciliativa elaborata dal consulente tecnico d'ufficio (p. 12 cit. app.).
Essa prevedeva un contenuto deteriore per gli appellati rispetto alla decisione, come correttamente accertato dal giudice di primo grado.
Accettando la proposta, gli appellati avrebbero dovuto pagare all'appellante la somma di euro 1.461,44, oltre a i.v.a., mentre quest'ultima nulla avrebbe dovuto pagare in favore dei primi.
Con la sentenza di primo grado, invece, gli appellati hanno ottenuto l'accertamento di un credito verso l'appellante di oltre euro 8.000,00 e l'accertamento negativo del credito avversario.
Il ridimensionamento del credito azionato dagli appellati e il rigetto integrale della domanda dell'appellante giustificano la compensazione delle spese processuali, per come liquidate dal tribunale («la somma di euro 5.077,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, nonché spese di notifica, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA»), nella misura di un quarto, mentre la restante parte grava sull'appellante.
L'appellante ha allegato di avere pagato le spese processuali.
L'enunciato non è stato contestato dagli appellati.
L'appellante ha quindi chiesto la condanna alla restituzione delle spese.
La condanna va pronunciata nei limiti del criterio esposto.
Pertanto, gli appellati dovranno restituire un quarto delle spese processuali.
Il motivo è parzialmente accolto.
3. In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha altresì chiesto la condanna degli appellati al pagamento della quota di spese per la consulenza tecnica d'ufficio, di cui è stata gravata con la sentenza appellata.
La domanda è inammissibile per tardività.
Il secondo motivo di appello ha ad oggetto in modo chiaro il solo capo inerente alle spese processuali (compenso del difensore, spese e accessori), mentre alcuna censura è stata mossa in ordine al successivo capo relativo alla regolamentazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda è rigettata (in rito).
13 4. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la compensazione delle spese processuali nel rapporto con Controparte_3
Per l'appellante, l'appellata va condannata al rimborso delle spese di primo grado, in quanto «la sentenza riconosce in capo a quest'ultima una grossa fetta delle responsabilità circa la causazione dei vizi riscontrati nel contratto di appalto, tanto da condannarla “a rimborsare a quanto la stessa corrisponderà in favore degli attori in forza Parte_1 della presente sentenza, nella misura di euro 3.272,15 oltre iva, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo”. || Sul totale dovuto a titolo di risarcimento da Parte_1 agli attori di € 8.631,50, l'importo dovuto dal terzo chiamato è dunque pari al 38%» (pp. 14
s. cit. app.).
Il motivo è parzialmente fondato.
Anche per questo rapporto valgono le ragioni spese nel secondo paragrafo.
La domanda di manleva dell'appellante è stata accolta parzialmente.
All'appellante è stato riconosciuto un credito, per somma capitale, di euro 3.272,15.
Esso è stato determinato dalla somma di euro 2.394,15, pari ad un terzo di euro
7.255,00, quale misura della responsabilità dell'appellata, e di euro 878,00.
Quindi dell'entità del danno complessivo (euro 8.133,00) rispetto al quale il giudice doveva stabilire la misura del contributo alla causazione dell'appellante e dell'appellata, quest'ultima è stata chiamata a rispondere per circa il 40%.
La pretesa dell'appellante è stata ridimensionata in misura significativa.
Pertanto, ricorrendo una grave ed eccezionale ragione di compensazione, le spese del primo grado di giudizio sono compensate nella misura della metà e per la parte restante sono poste a carico della parte soccombente, quindi dell'appellata.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Il valore della controversia è determinato in base al valore della somma attribuita alla vincitrice (scaglione euro 1.101,00-5.200,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Nel giudizio di primo grado, l'appellante ha compiuto attività ascrivibili a tutte le quattro fasi di cui al decreto ministeriale.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.552,00 per compensi
(euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la
14 fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il motivo è parzialmente accolto.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'appellante e gli appellati costituiti, in applicazione del medesimo criterio sopra esposto, le spese processuali del grado sono compensate nella misura di un quarto e per il resto sono poste a carico dell'appellante.
Il valore della controversia è determinato in base al valore della somma domandata
(scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, sulla base dei parametri forensi medi.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto tra l'appellante e in applicazione del medesimo Controparte_3 criterio sopra esposto, le spese processuali del grado sono compensate nella misura della metà e per il resto sono poste a carico dell'appellata.
Il valore della controversia è determinato in base al valore della somma attribuita alla vincitrice (scaglione euro 1.101,00-5.200,00).
Sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, sulla base dei parametri forensi minimi, attesa la formulazione del solo motivo d'appello in punto spese, il cui esame ha richiesto la soluzione di limitate questioni in fatto e in diritto di pronta soluzione.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 962,00 per compensi (euro
268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto tra l'appellante e gli appellati contumaci, diversi da Controparte_3 nulla deve essere disposto in parte qua.
15
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 271/2023, emessa dal Tribunale di Vercelli il 5 giugno 2023: condanna e alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali del primo grado di giudizio, per come liquidate in
Parte_1 quella sede, in ragione della compensazione solo parziale delle stesse nella misura di un quarto, gravante la parte restante su
Parte_1 compensa tra e le spese processuali del primo
Parte_1 Controparte_3 grado di giudizio nella misura della metà e condanna la seconda al rimborso a favore della prima delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 2.552,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
rigetta nel resto l'appello proposto da
Parte_1 compensa tra e e le spese
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 processuali del secondo grado di giudizio nella misura di un quarto e condanna la prima al rimborso a favore dei secondi delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
compensa tra e le spese processuali del secondo Parte_1 Controparte_3 grado di giudizio nella misura della metà e condanna la seconda al rimborso a favore della prima delle stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 962,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali tra Parte_1
e e , ,
[...] Controparte_5 CP_5 Controparte_6 CP_7
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_4
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
16 Il presidente
Cecilia Marino
17