Trib. Gela, sentenza 25/07/2025, n. 378
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Sentenza 25 luglio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Gela, riuniti i procedimenti iscritti ai numeri 458/2017 e 459/2017 R.G., ha pronunciato sentenza in una controversia di opposizione all'esecuzione promossa da due parti opponenti, una persona fisica e una società, nei confronti di un creditore procedente e di un creditore intervenuto, quest'ultimo rappresentato da un agente della riscossione. La controversia trae origine da un'opposizione all'esecuzione immobiliare avviata in forza di contratti di mutuo stipulati tra le parti, a seguito di un atto di precetto e pignoramento. Le parti opponenti hanno sollevato plurimi motivi di opposizione, tra cui la carenza di legittimazione passiva per non essere proprietari del bene pignorato, la nullità delle clausole relative agli interessi per superamento del tasso soglia ex L. n. 108/1996 e per anatocismo, la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, l'insussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento dell'agente della riscossione, e l'estinzione della pretesa creditoria per prescrizione o decadenza. Inoltre, una delle parti opponenti ha eccepito l'illegittimità del pignoramento per esiguità del credito. Le parti resistenti hanno contestato integralmente le doglianze, chiedendo il rigetto delle opposizioni.

Il Tribunale ha rigettato integralmente le opposizioni, dichiarandone in parte inammissibili e per il resto infondate. Quanto al primo motivo di opposizione relativo alla carenza di legittimazione passiva, il Giudice ha ritenuto che la parte opponente non avesse interesse ad agire, poiché non proprietaria del bene pignorato, e che, in ogni caso, l'errore del creditore nella notifica al debitore garantito anziché al terzo proprietario si risolvesse in un vantaggio per il debitore. Nel merito, i motivi relativi all'usurarietà dei tassi sono stati disattesi sulla base delle conclusioni del CTU, che ha accertato il rispetto dei tassi soglia, escludendo la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori e la computabilità della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica di usurarietà. La doglianza sulla nullità per indeterminatezza dei tassi è stata respinta, avendo il Tribunale riscontrato la chiara determinabilità degli interessi nei contratti. L'anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese è stato escluso, poiché tale metodo non comporta una capitalizzazione illecita degli interessi. I motivi relativi all'intervento dell'agente della riscossione sono stati rigettati, ritenendo l'estratto di ruolo prova idonea del credito e non necessaria la notifica del titolo esecutivo per l'intervento. L'eccezione di prescrizione e decadenza è stata disattesa, dato che l'agente della riscossione ha prodotto prova della notifica delle cartelle. Infine, l'eccezione di illegittimità del pignoramento per sproporzione è stata respinta, poiché l'intervento dell'agente della riscossione non è soggetto al limite di valore della cartella. Le spese di lite sono state poste a carico delle parti opponenti soccombenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 25/07/2025, n. 378
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 378
    Data del deposito : 25 luglio 2025

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