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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n. 458/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 458/2017 R.G., a cui è stata riunita la causa iscritta n.
459/2017 R.G., assunta in decisione all'udienza del 27 marzo 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolò Parte_1 C.F._1
Gurgone (C.F.: ), presso il cui studio sito in Gela alla via Niscemi n. 6 è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Controparte_1 C.F._3
Giardino (C.F.: ), presso il cui studio sito in Gela alla via Tevere nr. 153 è C.F._4 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata da (C.F.: ), in persona del procuratore p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Panepinto (C. F.: ed elettivamente C.F._5 domiciliata in Gela, Vico Carpenteri n.1, presso lo studio legale associato Panepinto, giusto mandato alle liti in atti;
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.P.- pagina 1 di 11 CREDITORE OPPOSTO
e
, in persona del Direttore Generale, Controparte_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Caci presso il cui studio sito in Gela al c.so
Vittorio Emanuele nr. 237
CREDITORE INTERVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex artt. 615, 617 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della quale le parti opponenti preliminarmente hanno chiesto volersi richiamare il C.T.U. e, in subordine, hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli atti processuali;
parte intervenuta e il creditore intervenuto hanno precisato le conclusioni come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con autonomi atti di citazione ritualmente notificati, e hanno Parte_1 Controparte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione presentata nell'ambito del procedimento esecutivo nr. 137/2013 R.G.E. pendente presso l'Intestato Tribunale, nel quale il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Nello specifico, il creditore procedente – oggi ritualmente in giudizio con il creditore cessionario e il suo procuratore - ha agito nei confronti in forza del contratto di mutuo stipulato in data 04 ottobre
2002 nonché di quello stipulato in data 4 agosto 2005 tra le parti, intimando con atto di precetto notificato il 3 ottobre 2013 il pagamento di quanto dovuto.
In data 26 novembre 2013 la ha poi notificato il relativo atto di pignoramento immobiliare e in CP_5 data 15 giugno 2015 è intervenuta nella procedura Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta per partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni vantata nei confronti di entrambi gli opponenti sulla base degli estratti di ruolo depositati.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: Parte_1
1. la carenza di legittimazione passiva in ordine al procedimento di espropriazione immobiliare per non essere proprietario del bene immobile sottoposto a pignoramento (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.)
pagina 2 di 11 2. la nullità delle clausole sugli interessi di entrambi i contratti di mutuo per superamento dei limiti (c.d. tasso soglia) imposti dalla legge n. 108/1996 nonché per applicazione di anatocismo, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1815 c.c. (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la nullità del contratto di mutuo per l'indebita applicazione di interessi anatocistici nonché per applicazione del piano di ammortamento alla francese (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
4. la nullità del contratto di mutuo, ovvero delle clausole relative alla pattuizione dei tassi di interessi, per difetto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418
c.c. (motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
5. l'insussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento dell' CP_4
(motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
[...]
6. l'estinzione per prescrizione nonché l'intervenuto corso del termine di decadenza della pretesa creditoria dell' (motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.). Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: Controparte_1
1. la nullità delle clausole sugli interessi di entrambi i contratti di mutuo per superamento dei limiti (c.d. tasso soglia) imposti dalla legge n. 108/1996 nonché per applicazione di anatocismo, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1815 c.c. (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. la nullità del contratto di mutuo per l'indebita applicazione di interessi anatocistici nonché per applicazione del piano di ammortamento alla francese (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la nullità del contratto di mutuo, ovvero delle clausole relative alla pattuizione dei tassi di interessi, per difetto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418
c.c. (motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
4. l'insussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento dell' CP_4
(motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
[...]
5. l'estinzione per prescrizione nonché l'intervenuto corso del termine di decadenza della pretesa creditoria dell' (motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.); Controparte_4
6. l'illegittimità dell'atto di pignoramento immobiliare alla luce dell'esiguo credito asseritamente vantata da parte intervenuta pari a circa 3.500,00 euro.
Entrambi gli opponenti hanno, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento di tutte le domande pagina 3 di 11 spiegate, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti per come dettagliati nell'atto introduttivo del giudizio e ribaditi nel corpo della comparsa conclusionale.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Si è altresì costituita in giudizio l' , sostenendo la legittimità del proprio intervento Controparte_4
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Celebrata la prima udienza, il Giudice, riunito al presente procedimento quello recante nr. 459/2017
R.G. per connessione oggettiva, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato memorie e la causa è stata istruita con assunzione di prove documentali e con C.T.U. contabile espletata a cura del dott. Rinviata la causa per la precisazione Persona_1 delle conclusioni, dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa è stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo al fine di ricostruire la rappresentanza processuale in capo alla cessionaria del credito e alla sua procuratrice ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo
2025 con espressa rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**************
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione è in parte inammissibile ed infondata nel resto.
Prendendo le mosse dall'atto di opposizione di , lo stesso è in parte inammissibile per Parte_1 carenza di interesse ad agire nonché infondato.
Per quanto attiene al primo motivo di opposizione, il ha sostenuto di essere privo di Pt_1 legittimazione passiva poiché non proprietario del bene sottoposto a pignoramento. Ebbene la circostanza dedotta appare di palmare evidenza dall'analisi della documentazione ipocatastale agli atti della procedura esecutiva: l'immobile è di proprietà esclusiva della a seguito di presumibile CP_1 scioglimento della comunione legale e di trasferimento della quota del alla unica Pt_1 CP_1 proprietaria dell'immobile oggetto di esecuzione.
Così ricostruita la questione in punto di fatto, il nella qualità di debitore garantito rispetto ai Pt_1 titoli esecutivi stragiudiziali costituiti dai contratti di mutui stipulati tra il e la e Pt_1 CP_1
l'istituto di credito mutuante, non ha interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per l'accertamento della illegittimità dell'atto di pignoramento atteso che giammai al medesimo potrà derivare pregiudizio alcuno della procedura di espropriazione immobiliare. Brevemente, giova sottolineare che l'interesse ad pagina 4 di 11 agire si sostanzia nel bene della vita che il soggetto può ottenere solo attraverso la pronuncia giurisdizionale e che soddisfa un bisogno concreto ed attuale di colui che agisce. Nel caso di specie, la declaratoria di illegittimità dell'atto di pignoramento notificato dall'istituto creditore al non Pt_1 consentirebbe al medesimo di ottenere alcuno beneficio: ed infatti, qualsiasi sia la sorte del bene pignorato, non pregiudicherebbe il patrimonio dell'opponente il quale, anzi, a seguito dell'ultronea notifica dell'atto di pignoramento è posto nella condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nel corso del processo esecutivo, trasformandosi l'errore del creditore in un vantaggio per il debitore garantito e non esecutato (cfr. sul punto Cass. sez. 3 sent. nr. 20580/2007 – Rv. 599393
“Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo é tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento;
tuttavia, una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione ed è solo a quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. civ., deve essere notificato l'atto di pignoramento. Ne consegue che il debitore non può reputarsi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ.) ed ancora la più recente Cass. Sez. 3 sent. nr. 10808/2020 - Rv. 658034 - 01).
Nel merito, per quanto attiene ai titoli esecutivi stragiudiziali, i motivi di opposizione a ciò dedicati dal possono essere trattati congiuntamente a quelli avanzati dalla alla luce della Pt_1 CP_6 sostanziale identità dei medesimi.
Esaminando il motivo di opposizione relativo all'usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori applicati nei contratti di mutuo per cui è causa, in premessa ritiene questo Giudice di dover richiamare per aderirvi, quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di c.d. usura sopravvenuta
(sentenza n. 24675/2017) nei contratti di mutuo: per l'accertamento del superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento della stipula del contratto e devono tenersi distinti gli interessi corrispettivi da quelli moratori. Il superamento del tasso-soglia, infatti, non può conseguire dalla sommatoria degli interessi corrispettivi a quelli moratori, avendo gli stessi natura diversa e non potendo coesistere (cfr. Cass. ord. nr. 31615/2021 – Rv. 662738). Ne consegue che deve essere disattesa in toto la censura per la quale l'applicazione dei tassi di interesse moratori genererebbe anatocismo: gli stessi sono distinti rispetto a quelli corrispettivi e a questi si sostituiscono così che deve escludersi in radice l'applicazione del meccanismo anatocistico.
Sul superamento dei tassi soglia deve richiamarsi quanto affermato dal C.T.U. nel proprio elaborato peritale, le cui conclusioni devono essere ritenute pienamente attendibili, immuni da vizi logici e,
pagina 5 di 11 pertanto, condivisibili, seppure nei termini di cui si dirà in punto di commissione di estinzione anticipata.
Il dott. ha correttamente concluso che, pur includendo il costo della commissione di Per_1 estinzione anticipata, i tassi di interesse – corrispettivo e moratorio – sono inferiori ai rispettivi tassi- soglia, sicché deve escludersi la natura usurari degli stessi (in relazione al contratto stipulato nell'ottobre 2002 il C.T.U. afferma che “il tasso effettivo pattuito inizialmente, è al di sotto della soglia fissata ai sensi della Legge n. 108/96, che per il trimestre 01.10.2002 – 31.12.2002 era pari all'8,145%” ed ancora che “il tasso degli interessi di mora, utilizzando i due metodi sopra indicati, è al di sotto della soglia fissata ai sensi della Legge
n. 108/96, che per il trimestre 01.10.2002 – 31.12.2002 è pari a 8,415%.”; in relazione al contratto stipulato nell'agosto 2005 il C.T.U. afferma che “il tasso degli interessi di mora, utilizzando i due metodi sopra indicati, è al di sotto della soglia fissata ai sensi della Legge n. 108/96, che per il trimestre 01.07.2005 – 31.08.2005 è pari al
7,74%” e ancora “il tasso effettivo pattuito inizialmente, è al di sotto della soglia fissata ai sensi della Legge n.
108/96, che per il trimestre 01.07.2005 – 30.09.2005 era pari all'7,740 %” ).
In punto di inclusione della commissione di estinzione anticipata, condividendo l'impostazione della
Suprema Corte, si ritiene che ai fini del calcolo del tasso degli interessi corrispettivi pattuiti non possano ricomprendersi quelle voci che esulano dalla funzione remunerativa che l'ordinamento attribuisce a tali interessi. La previsione di una commissione di estinzione anticipata del mutuo, infatti, rappresenta un costo eventualmente sostenuto dal debitore e la sua ragion d'essere non deve essere ricercata nella remunerazione del creditore per la fuoriuscita del capitale mutuato dalla propria disponibilità giuridica a vantaggio di quella del debitore, essendo la stessa finalizzata ad intervenire nel caso di scioglimento del regolamento contrattuale – senza con tale affermazione voler entrare nel dibattito giurisprudenziale della qualificazione della sopra menzionata commissione quale clausola penale ovvero multa penitenziale.
A tale conclusione si giunge anche attraverso l'analisi delle più recenti “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” pubblicate dalla Banca d'Italia, nelle quali si precisa che
“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”.
La commissione di estinzione anticipata, per sua natura, infatti, non rappresenta una remunerazione della banca dipendente dall'effettiva durata del finanziamento (cfr. art. cfr. art.
2-bis d.l. nr. 185/08, convertito con modificazioni dalla l.n. 2/2009 “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di
pagina 6 di 11 conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”) e questa interpretazione letterale della norma è supportata dalla pronuncia n. 7352 del 07 marzo 2022 della Suprema Corte, chiarificatrice sul punto: “questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18); in questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass.,
04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U.,
20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
pagina 7 di 11 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
E' poi appena il caso di evidenziare che il C.T.U. ha esaminato le osservazioni del C.T.P. confermando le proprie conclusioni in applicazione di formule matematiche condivise.
Per quanto attiene alla dedotta nullità delle clausole dei tassi di interesse applicabili ai contratti di mutuo per indeterminabilità dell'oggetto, ritiene questo Giudice che dalla lettura del contratto di mutuo stipulato nell'ottobre 2002 così come di quello stipulato nell'agosto 2005 appare possibile determinare, con certezza, i tassi di interesse applicabili ai rapporti negoziali che costituiscono titoli esecutivi.
Premesso che “In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa … contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (cfr. Cass., sez. 6-1, ord. n. 8028/2018), dall'esame della documentazione allegata agli atti introduttivi del giudizio dalle parti, si evince che nel contratto di mutuo siglato nell'ottobre 2002 il tasso di interesse corrispettivo è puntualmente indicato all'art. 5, sicché alcuna indeterminatezza può sorgere in ordine alla sua individuazione;
per quanto attiene al tasso di interesse moratorio, le parti hanno pattuito che il medesimo sia pari al tasso di interesse trimestralmente individuato come T.E.G.M. dal Ministero, aumentato dal 50% e arrotondato allo 0.5% inferiore, disciplinando anche i casi in cui tale tasso non sia individuato ovvero sia pubblicato il tasso soglia moratorio. Anche nel contratto stipulato nell'agosto
2005 i tassi di interesse vengono individuati nello stesso modo: fisso per quanto riguarda il tasso di interesse corrispettivo (art. 4), per relationem quelli di mora, con i medesimi parametri sopra esposti (art. 5). Ne consegue che alcuna sanzione prevista dall'ordinamento per l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle clausole contrattuali può essere comminata nel caso di specie, dal momento che non sussiste alcuna ambiguità interpretativa, né può darsi luogo all'intervento “ortopedico” sul regolamento contrattuale invocato da entrambi le parti attrice.
Ugualmente, la doglianza sull'anatocismo determinato dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese appare suggestiva ma frutto di elaborazioni matematiche che non tengono conto di quanto effettivamente pattuito nel contratto di mutuo.
La caratteristica del piano di ammortamento alla francese, infatti, non è quella di operare un'illecita pagina 8 di 11 capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Il metodo “alla francese” comporta, invero, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
Passando alla trattazione dei motivi di opposizione relativi all'intervento di – sollevati sia dal CP_7 he dalla - questi devono essere disattesi. Pt_1 CP_1
E' bene chiarire che ai fini dell'intervento non è necessario che il creditore proceda alla notifica del titolo esecutivo, bensì che egli ne sia munito ovvero dimostri di essere titolare del credito e, nel caso di specie, tanto è stato dimostrato attraverso gli estratti di ruolo. Per mera completezza, è il caso poi di sottolineare, come ha chiarito la Suprema Corte, che in punto di notifica del titolo esecutivo dell'agente della riscossione intervenuto in un procedimento esecutivo promosso da altro creditore “L'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata non è subordinato alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell'art. 499 c.p.c., l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non anche la notificazione di esso e
l'intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973), e in quanto la "ratio" dell'art. 479, comma 1, c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l'espropriazione promossa con il pignoramento, non quella esercitata in via di intervento, in relazione alla quale la previa intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante
l'adempimento spontaneo o l'esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., la minaccia della espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento. (cfr. Cass. sez.3, sent. nr. 3021/2018 – Rv. 647938-2).
Tanto premesso, l'estratto di ruolo fa prova del credito che l'intervenuto intende portare in esecuzione;
sul punto, illuminante è la ricostruzione operata dalla Suprema Corte nell'ordinanza nr. 11028 del 9 maggio 2018 “L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato
e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito.”
pagina 9 di 11 Ne consegue, quindi, che il motivo di opposizione relativo alla carenza di titolo esecutivo da parte di
- sollevato sia dal he della - non è meritevole di accoglimento;
ancora deve CP_7 Pt_1 CP_1 essere disattesa l'eccezione di prescrizione e decadenza, dal momento che l' ha depositato prova CP_7 della notifica delle cartelle notificate ai debitori opponenti, i quali hanno genericamente lamentato un difetto di notifica, rivelatosi insussistente alla luce della documentazione prodotta dalla creditrice intervenuta.
Residua, infine, l'esame dell'ultimo motivo di opposizione sollevato dalla ull'illegittimità del CP_1 pignoramento di per sproporzione. Lo stesso non è meritevole di accoglimento, dal momento CP_7 che nel caso in esame l' non ha promosso l'esecuzione ma è nella medesima Controparte_8 intervenuta: il disposto di cui all'art. 76 – che individua il valore minimo della cartella che consente all' di procedere ad espropriazione immobiliare - si applica fatta salva la facoltà di intervento, CP_4 che quindi è immune dal limite di valore della cartella. Nel caso di specie, A.d.E. è intervenuta nella procedura come è sua piena facoltà, senza alcun valore minimo da rispettare.
Alla luce delle considerazioni suesposte, le opposizioni vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di e Parte_1 CP_1
liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, considerato lo scaglione di riferimento, la
[...] complessità della causa e le attività in concreto svolte (scaglione 52.001,00 – 260.000,00; attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale); le spese di CTU sono liquidate così come da decreto emesso in data 17 aprile 2020, ponendo tali spese a carico delle parti opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, anche sul procedimento riunito nr. n. 459/2017 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione, in parte anche inammissibile, proposta da e rigetta Parte_1
l'opposizione proposta da Controparte_1
pagina 10 di 11 2) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, quale procuratore e di Controparte_9 Controparte_3 [...]
, che liquida nella misura di € 7.052,00 per compensi, oltre spese Controparte_4 generali, IVA e CPA come per legge;
liquida le spese di CTU in euro 1.855,00 come da decreto emesso in data 17 aprile 2020, ponendo tali spese a carico di e Parte_1 CP_1
[...]
Gela, 24 luglio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 458/2017 R.G., a cui è stata riunita la causa iscritta n.
459/2017 R.G., assunta in decisione all'udienza del 27 marzo 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolò Parte_1 C.F._1
Gurgone (C.F.: ), presso il cui studio sito in Gela alla via Niscemi n. 6 è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Controparte_1 C.F._3
Giardino (C.F.: ), presso il cui studio sito in Gela alla via Tevere nr. 153 è C.F._4 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata da (C.F.: ), in persona del procuratore p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Panepinto (C. F.: ed elettivamente C.F._5 domiciliata in Gela, Vico Carpenteri n.1, presso lo studio legale associato Panepinto, giusto mandato alle liti in atti;
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.P.- pagina 1 di 11 CREDITORE OPPOSTO
e
, in persona del Direttore Generale, Controparte_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Caci presso il cui studio sito in Gela al c.so
Vittorio Emanuele nr. 237
CREDITORE INTERVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex artt. 615, 617 c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della quale le parti opponenti preliminarmente hanno chiesto volersi richiamare il C.T.U. e, in subordine, hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli atti processuali;
parte intervenuta e il creditore intervenuto hanno precisato le conclusioni come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con autonomi atti di citazione ritualmente notificati, e hanno Parte_1 Controparte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione presentata nell'ambito del procedimento esecutivo nr. 137/2013 R.G.E. pendente presso l'Intestato Tribunale, nel quale il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Nello specifico, il creditore procedente – oggi ritualmente in giudizio con il creditore cessionario e il suo procuratore - ha agito nei confronti in forza del contratto di mutuo stipulato in data 04 ottobre
2002 nonché di quello stipulato in data 4 agosto 2005 tra le parti, intimando con atto di precetto notificato il 3 ottobre 2013 il pagamento di quanto dovuto.
In data 26 novembre 2013 la ha poi notificato il relativo atto di pignoramento immobiliare e in CP_5 data 15 giugno 2015 è intervenuta nella procedura Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta per partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni vantata nei confronti di entrambi gli opponenti sulla base degli estratti di ruolo depositati.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: Parte_1
1. la carenza di legittimazione passiva in ordine al procedimento di espropriazione immobiliare per non essere proprietario del bene immobile sottoposto a pignoramento (motivo da qualificarsi come di opposizione ex art. 615 c.p.c.)
pagina 2 di 11 2. la nullità delle clausole sugli interessi di entrambi i contratti di mutuo per superamento dei limiti (c.d. tasso soglia) imposti dalla legge n. 108/1996 nonché per applicazione di anatocismo, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1815 c.c. (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la nullità del contratto di mutuo per l'indebita applicazione di interessi anatocistici nonché per applicazione del piano di ammortamento alla francese (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
4. la nullità del contratto di mutuo, ovvero delle clausole relative alla pattuizione dei tassi di interessi, per difetto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418
c.c. (motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
5. l'insussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento dell' CP_4
(motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
[...]
6. l'estinzione per prescrizione nonché l'intervenuto corso del termine di decadenza della pretesa creditoria dell' (motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.). Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: Controparte_1
1. la nullità delle clausole sugli interessi di entrambi i contratti di mutuo per superamento dei limiti (c.d. tasso soglia) imposti dalla legge n. 108/1996 nonché per applicazione di anatocismo, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1815 c.c. (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. la nullità del contratto di mutuo per l'indebita applicazione di interessi anatocistici nonché per applicazione del piano di ammortamento alla francese (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la nullità del contratto di mutuo, ovvero delle clausole relative alla pattuizione dei tassi di interessi, per difetto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418
c.c. (motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
4. l'insussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento dell' CP_4
(motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
[...]
5. l'estinzione per prescrizione nonché l'intervenuto corso del termine di decadenza della pretesa creditoria dell' (motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.); Controparte_4
6. l'illegittimità dell'atto di pignoramento immobiliare alla luce dell'esiguo credito asseritamente vantata da parte intervenuta pari a circa 3.500,00 euro.
Entrambi gli opponenti hanno, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento di tutte le domande pagina 3 di 11 spiegate, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti per come dettagliati nell'atto introduttivo del giudizio e ribaditi nel corpo della comparsa conclusionale.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Si è altresì costituita in giudizio l' , sostenendo la legittimità del proprio intervento Controparte_4
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Celebrata la prima udienza, il Giudice, riunito al presente procedimento quello recante nr. 459/2017
R.G. per connessione oggettiva, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato memorie e la causa è stata istruita con assunzione di prove documentali e con C.T.U. contabile espletata a cura del dott. Rinviata la causa per la precisazione Persona_1 delle conclusioni, dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa è stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo al fine di ricostruire la rappresentanza processuale in capo alla cessionaria del credito e alla sua procuratrice ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo
2025 con espressa rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione è in parte inammissibile ed infondata nel resto.
Prendendo le mosse dall'atto di opposizione di , lo stesso è in parte inammissibile per Parte_1 carenza di interesse ad agire nonché infondato.
Per quanto attiene al primo motivo di opposizione, il ha sostenuto di essere privo di Pt_1 legittimazione passiva poiché non proprietario del bene sottoposto a pignoramento. Ebbene la circostanza dedotta appare di palmare evidenza dall'analisi della documentazione ipocatastale agli atti della procedura esecutiva: l'immobile è di proprietà esclusiva della a seguito di presumibile CP_1 scioglimento della comunione legale e di trasferimento della quota del alla unica Pt_1 CP_1 proprietaria dell'immobile oggetto di esecuzione.
Così ricostruita la questione in punto di fatto, il nella qualità di debitore garantito rispetto ai Pt_1 titoli esecutivi stragiudiziali costituiti dai contratti di mutui stipulati tra il e la e Pt_1 CP_1
l'istituto di credito mutuante, non ha interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per l'accertamento della illegittimità dell'atto di pignoramento atteso che giammai al medesimo potrà derivare pregiudizio alcuno della procedura di espropriazione immobiliare. Brevemente, giova sottolineare che l'interesse ad pagina 4 di 11 agire si sostanzia nel bene della vita che il soggetto può ottenere solo attraverso la pronuncia giurisdizionale e che soddisfa un bisogno concreto ed attuale di colui che agisce. Nel caso di specie, la declaratoria di illegittimità dell'atto di pignoramento notificato dall'istituto creditore al non Pt_1 consentirebbe al medesimo di ottenere alcuno beneficio: ed infatti, qualsiasi sia la sorte del bene pignorato, non pregiudicherebbe il patrimonio dell'opponente il quale, anzi, a seguito dell'ultronea notifica dell'atto di pignoramento è posto nella condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nel corso del processo esecutivo, trasformandosi l'errore del creditore in un vantaggio per il debitore garantito e non esecutato (cfr. sul punto Cass. sez. 3 sent. nr. 20580/2007 – Rv. 599393
“Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo é tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento;
tuttavia, una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione ed è solo a quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. civ., deve essere notificato l'atto di pignoramento. Ne consegue che il debitore non può reputarsi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ.) ed ancora la più recente Cass. Sez. 3 sent. nr. 10808/2020 - Rv. 658034 - 01).
Nel merito, per quanto attiene ai titoli esecutivi stragiudiziali, i motivi di opposizione a ciò dedicati dal possono essere trattati congiuntamente a quelli avanzati dalla alla luce della Pt_1 CP_6 sostanziale identità dei medesimi.
Esaminando il motivo di opposizione relativo all'usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori applicati nei contratti di mutuo per cui è causa, in premessa ritiene questo Giudice di dover richiamare per aderirvi, quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di c.d. usura sopravvenuta
(sentenza n. 24675/2017) nei contratti di mutuo: per l'accertamento del superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento della stipula del contratto e devono tenersi distinti gli interessi corrispettivi da quelli moratori. Il superamento del tasso-soglia, infatti, non può conseguire dalla sommatoria degli interessi corrispettivi a quelli moratori, avendo gli stessi natura diversa e non potendo coesistere (cfr. Cass. ord. nr. 31615/2021 – Rv. 662738). Ne consegue che deve essere disattesa in toto la censura per la quale l'applicazione dei tassi di interesse moratori genererebbe anatocismo: gli stessi sono distinti rispetto a quelli corrispettivi e a questi si sostituiscono così che deve escludersi in radice l'applicazione del meccanismo anatocistico.
Sul superamento dei tassi soglia deve richiamarsi quanto affermato dal C.T.U. nel proprio elaborato peritale, le cui conclusioni devono essere ritenute pienamente attendibili, immuni da vizi logici e,
pagina 5 di 11 pertanto, condivisibili, seppure nei termini di cui si dirà in punto di commissione di estinzione anticipata.
Il dott. ha correttamente concluso che, pur includendo il costo della commissione di Per_1 estinzione anticipata, i tassi di interesse – corrispettivo e moratorio – sono inferiori ai rispettivi tassi- soglia, sicché deve escludersi la natura usurari degli stessi (in relazione al contratto stipulato nell'ottobre 2002 il C.T.U. afferma che “il tasso effettivo pattuito inizialmente, è al di sotto della soglia fissata ai sensi della Legge n. 108/96, che per il trimestre 01.10.2002 – 31.12.2002 era pari all'8,145%” ed ancora che “il tasso degli interessi di mora, utilizzando i due metodi sopra indicati, è al di sotto della soglia fissata ai sensi della Legge
n. 108/96, che per il trimestre 01.10.2002 – 31.12.2002 è pari a 8,415%.”; in relazione al contratto stipulato nell'agosto 2005 il C.T.U. afferma che “il tasso degli interessi di mora, utilizzando i due metodi sopra indicati, è al di sotto della soglia fissata ai sensi della Legge n. 108/96, che per il trimestre 01.07.2005 – 31.08.2005 è pari al
7,74%” e ancora “il tasso effettivo pattuito inizialmente, è al di sotto della soglia fissata ai sensi della Legge n.
108/96, che per il trimestre 01.07.2005 – 30.09.2005 era pari all'7,740 %” ).
In punto di inclusione della commissione di estinzione anticipata, condividendo l'impostazione della
Suprema Corte, si ritiene che ai fini del calcolo del tasso degli interessi corrispettivi pattuiti non possano ricomprendersi quelle voci che esulano dalla funzione remunerativa che l'ordinamento attribuisce a tali interessi. La previsione di una commissione di estinzione anticipata del mutuo, infatti, rappresenta un costo eventualmente sostenuto dal debitore e la sua ragion d'essere non deve essere ricercata nella remunerazione del creditore per la fuoriuscita del capitale mutuato dalla propria disponibilità giuridica a vantaggio di quella del debitore, essendo la stessa finalizzata ad intervenire nel caso di scioglimento del regolamento contrattuale – senza con tale affermazione voler entrare nel dibattito giurisprudenziale della qualificazione della sopra menzionata commissione quale clausola penale ovvero multa penitenziale.
A tale conclusione si giunge anche attraverso l'analisi delle più recenti “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” pubblicate dalla Banca d'Italia, nelle quali si precisa che
“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”.
La commissione di estinzione anticipata, per sua natura, infatti, non rappresenta una remunerazione della banca dipendente dall'effettiva durata del finanziamento (cfr. art. cfr. art.
2-bis d.l. nr. 185/08, convertito con modificazioni dalla l.n. 2/2009 “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di
pagina 6 di 11 conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”) e questa interpretazione letterale della norma è supportata dalla pronuncia n. 7352 del 07 marzo 2022 della Suprema Corte, chiarificatrice sul punto: “questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18); in questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass.,
04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U.,
20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n.
pagina 7 di 11 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
E' poi appena il caso di evidenziare che il C.T.U. ha esaminato le osservazioni del C.T.P. confermando le proprie conclusioni in applicazione di formule matematiche condivise.
Per quanto attiene alla dedotta nullità delle clausole dei tassi di interesse applicabili ai contratti di mutuo per indeterminabilità dell'oggetto, ritiene questo Giudice che dalla lettura del contratto di mutuo stipulato nell'ottobre 2002 così come di quello stipulato nell'agosto 2005 appare possibile determinare, con certezza, i tassi di interesse applicabili ai rapporti negoziali che costituiscono titoli esecutivi.
Premesso che “In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa … contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (cfr. Cass., sez. 6-1, ord. n. 8028/2018), dall'esame della documentazione allegata agli atti introduttivi del giudizio dalle parti, si evince che nel contratto di mutuo siglato nell'ottobre 2002 il tasso di interesse corrispettivo è puntualmente indicato all'art. 5, sicché alcuna indeterminatezza può sorgere in ordine alla sua individuazione;
per quanto attiene al tasso di interesse moratorio, le parti hanno pattuito che il medesimo sia pari al tasso di interesse trimestralmente individuato come T.E.G.M. dal Ministero, aumentato dal 50% e arrotondato allo 0.5% inferiore, disciplinando anche i casi in cui tale tasso non sia individuato ovvero sia pubblicato il tasso soglia moratorio. Anche nel contratto stipulato nell'agosto
2005 i tassi di interesse vengono individuati nello stesso modo: fisso per quanto riguarda il tasso di interesse corrispettivo (art. 4), per relationem quelli di mora, con i medesimi parametri sopra esposti (art. 5). Ne consegue che alcuna sanzione prevista dall'ordinamento per l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle clausole contrattuali può essere comminata nel caso di specie, dal momento che non sussiste alcuna ambiguità interpretativa, né può darsi luogo all'intervento “ortopedico” sul regolamento contrattuale invocato da entrambi le parti attrice.
Ugualmente, la doglianza sull'anatocismo determinato dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese appare suggestiva ma frutto di elaborazioni matematiche che non tengono conto di quanto effettivamente pattuito nel contratto di mutuo.
La caratteristica del piano di ammortamento alla francese, infatti, non è quella di operare un'illecita pagina 8 di 11 capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Il metodo “alla francese” comporta, invero, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
Passando alla trattazione dei motivi di opposizione relativi all'intervento di – sollevati sia dal CP_7 he dalla - questi devono essere disattesi. Pt_1 CP_1
E' bene chiarire che ai fini dell'intervento non è necessario che il creditore proceda alla notifica del titolo esecutivo, bensì che egli ne sia munito ovvero dimostri di essere titolare del credito e, nel caso di specie, tanto è stato dimostrato attraverso gli estratti di ruolo. Per mera completezza, è il caso poi di sottolineare, come ha chiarito la Suprema Corte, che in punto di notifica del titolo esecutivo dell'agente della riscossione intervenuto in un procedimento esecutivo promosso da altro creditore “L'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata non è subordinato alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell'art. 499 c.p.c., l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non anche la notificazione di esso e
l'intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973), e in quanto la "ratio" dell'art. 479, comma 1, c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l'espropriazione promossa con il pignoramento, non quella esercitata in via di intervento, in relazione alla quale la previa intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante
l'adempimento spontaneo o l'esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., la minaccia della espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento. (cfr. Cass. sez.3, sent. nr. 3021/2018 – Rv. 647938-2).
Tanto premesso, l'estratto di ruolo fa prova del credito che l'intervenuto intende portare in esecuzione;
sul punto, illuminante è la ricostruzione operata dalla Suprema Corte nell'ordinanza nr. 11028 del 9 maggio 2018 “L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato
e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito.”
pagina 9 di 11 Ne consegue, quindi, che il motivo di opposizione relativo alla carenza di titolo esecutivo da parte di
- sollevato sia dal he della - non è meritevole di accoglimento;
ancora deve CP_7 Pt_1 CP_1 essere disattesa l'eccezione di prescrizione e decadenza, dal momento che l' ha depositato prova CP_7 della notifica delle cartelle notificate ai debitori opponenti, i quali hanno genericamente lamentato un difetto di notifica, rivelatosi insussistente alla luce della documentazione prodotta dalla creditrice intervenuta.
Residua, infine, l'esame dell'ultimo motivo di opposizione sollevato dalla ull'illegittimità del CP_1 pignoramento di per sproporzione. Lo stesso non è meritevole di accoglimento, dal momento CP_7 che nel caso in esame l' non ha promosso l'esecuzione ma è nella medesima Controparte_8 intervenuta: il disposto di cui all'art. 76 – che individua il valore minimo della cartella che consente all' di procedere ad espropriazione immobiliare - si applica fatta salva la facoltà di intervento, CP_4 che quindi è immune dal limite di valore della cartella. Nel caso di specie, A.d.E. è intervenuta nella procedura come è sua piena facoltà, senza alcun valore minimo da rispettare.
Alla luce delle considerazioni suesposte, le opposizioni vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di e Parte_1 CP_1
liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, considerato lo scaglione di riferimento, la
[...] complessità della causa e le attività in concreto svolte (scaglione 52.001,00 – 260.000,00; attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale); le spese di CTU sono liquidate così come da decreto emesso in data 17 aprile 2020, ponendo tali spese a carico delle parti opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, anche sul procedimento riunito nr. n. 459/2017 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione, in parte anche inammissibile, proposta da e rigetta Parte_1
l'opposizione proposta da Controparte_1
pagina 10 di 11 2) condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, quale procuratore e di Controparte_9 Controparte_3 [...]
, che liquida nella misura di € 7.052,00 per compensi, oltre spese Controparte_4 generali, IVA e CPA come per legge;
liquida le spese di CTU in euro 1.855,00 come da decreto emesso in data 17 aprile 2020, ponendo tali spese a carico di e Parte_1 CP_1
[...]
Gela, 24 luglio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 11 di 11