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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2024, n. 9794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9794 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16791/2023
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 3/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. MATELDA LO FIEGO e
[...]
Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIANI MASSIMO P.IVA_1
resistente
OGGETTO: rivalutazione dei redditi pensionabili per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “I. Nel merito: a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili degli avvocati
[...]
, per la determinazione del trattamento Parte_1 Parte_2 pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal
1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo
1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo
1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici
ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità; b. condannare la Controparte_1
a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di
[...]
anzianità riconosciuto agli avvocati: − a partire dal Parte_1
1/7/2017; − a partire dal 1/5/2011; nella misura mensile Parte_2
di:− €.5.823,97 fino alla data del 31/12/2023;− Parte_1 [...]
€ fino alla data del 31/12/2023; e a pagare la differenza per ratei Pt_2
di pensione maturati e non pagati per gli avvocati: − a Parte_1
partire dal 1/07/2017 al 31/12/2023 nella misura di €.59.727,83; −
[...]
a partire dal 1/5/2011 al 31/12//2023 nella misura di Pt_2
€.128.254,96; o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi.”. “…respingere le domande riconvenzionali e tutte le istanze, anche istruttorie, formulate, dalla , nella comparsa di costituzione e risposta…”. CP_1
Per la parte resistente: “- rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, accogliere la domanda riconvenzionale e conseguentemente:- accertare e dichiarare la sussistenza di un debito contributivo in capo all'Avv. correlato alla richiesta Pt_2
rivalutazione dei redditi professionali “pensionabili” dal 1990 in avanti;
- accertare e dichiarare la sussistenza di un debito contributivo in capo
Pag. 2 di 19 all'Avv. , correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi Parte_1
professionali “pensionabili” dal 1992 in avanti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del tale debito contributivo per quanto concerne i contributi relativi ai redditi prodotti nel periodo fino all'anno 2006; - accertare e dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità di iscrizione dal 2005 e 2006, nelle quali si è verificata l'omissione contributiva e Firmato l'intervenuta prescrizione insanabile del debito contributivo;
- accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio pensionistico deliberato in favore dell'Avv.
con Nota prot. 160862 del 27 settembre 2018 (doc. 4) e, in Parte_1
particolare, accertare e dichiarare che l'Avv. ha maturato i Pt_2
requisiti pensionistici solo a far data dal 1° gennaio 2020, e non dal 1° luglio 2017;- accertare e dichiarare il diritto della di CP_1
ricalcolare la pensione dovuta ai ricorrenti in ragione dell'inefficacia, ai fini previdenziali, dei redditi conseguiti nelle annualità 2005 e seguenti, in ragione a) del debito contributivo emerso prescritto per le annualità 2005
e 2006, non più sanabile;
b) del debito contributivo per le annualità successive, fino al saldo comprensivo di interessi e sanzioni;
- condannare in forma generica il ricorrente Avv. alla restituzione di tutti i Parte_1
ratei di pensione versati dal 2017 al 2020, oltre interessi sino al soddisfo;
- condannare in forma generica i ricorrenti alla restituzione della parte non dovuta dei ratei di pensione già ottenuti, oltre interessi sino al soddisfo;
- condannare, in forma generica, gli odierni ricorrenti al pagamento dei contributi dovuti e non versati e ancora non prescritti (relativi alle annualità dal 2007 in avanti), oltre interessi e con salvezza, per la Cassa, di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste
Pag. 3 di 19 dall'ordinamento previdenziale di categoria;
- in ogni caso condannare l'Avv. a pagare il debito contributivo per l'anno 2019 pari a Pt_2
€12.962,35 o alla minore o maggiore somma desunta dall'istruttoria.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum
Occorre preliminarmente rilevare che si prospettano infondati i rilievi effettuati dalla parte convenuta in merito all'asserita inammissibilità del ricorso. Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio.
Nella fattispecie, l'analisi complessiva dell'atto introduttivo del giudizio rivela l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (indicato nelle conclusioni riportate), che le circostanze fattuali (i provvedimenti di liquidazione della pensione, la posizione contributiva e pensionista dei ricorrenti, le somme complessive richieste per i titoli dedotti in ricorso) e gli elementi di diritto sui quali la stessa si è fondata, sicchè la resistente è stata posta in condizione di predisporre adeguatamente le proprie difese.
In particolare, riguardo alla mancata indicazione, nelle conclusioni del ricorso, della misura mensile del trattamento di oggetto di pretesa, Parte_2
appare sufficiente evidenziare che tale misura è specificamente indicata nel conteggio allegato al ricorso.
Pag. 4 di 19 2.Il meccanismo di rivalutazione delineato dalla l. 576/1980
L'art. 15 della L. 576 del 1980 (“Rivalutazione dei redditi”) prevede che
“Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16….”.
Il successivo art. 16 (“Rivalutazione delle pensioni e dei contributi”) stabilisce che “Gli importi delle pensioni erogate dalla sono CP_1
aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al CP_1 [...]
per la relativa approvazione. Controparte_2
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché' gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle
100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo”.
L'art. 26 della stessa legge (“Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie”) dispone che: “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo gennaio del
Pag. 5 di 19 secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità
e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. … Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità
e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n.
319”.
Secondo il successivo art. 27 (Decorrenza delle rivalutazioni): “le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma, sono rivalutate ai sensi dell'art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. La prima tabella di cui all'art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non
Pag. 6 di 19 ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma, e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge»..”.
L'esame delle norme richiamate evidenzia, in primo luogo, come l'art. 15 sia dedicato alla rivalutazione dei redditi assunti per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, mentre l'art. 16 della legge n. 576 del 1980 tratti degli aumenti delle pensioni;
soltanto nell'ultimo capoverso l'art. 16 si riferisce anche ai redditi, estendendo l'applicazione dei meccanismi
(misura e decorrenza) stabiliti per le pensioni.
L'art. 27 conserva la distinzione di disciplina, trattando separatamente della rivalutazione dei redditi (secondo e terzo comma), da quella delle pensioni
(quarto comma).
In particolare, l'art. 27 espressamente prevede che l'indice ISTAT da assumere come riferimento per la rivalutazione dei redditi sia quello relativo all'anno di entrata in vigore della legge e, quindi quello del
1979/1980.
3.Il caso concreto
Come rilevato, l'art. 27 è chiaro nel prevedere che l'indice ISTAT da assumere come riferimento sia quello relativo all'anno di entrata in vigore della legge e quindi quello del 1979/1980, pari al 21,1%.
Deve dunque accogliersi l'impostazione dedotta in ricorso circa l'obbligo di rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980, e non dal
1.1.1983, come sostenuto dalla CP_1
Pag. 7 di 19 Tale interpretazione risponde peraltro a principi di equità, in quanto evita un vuoto di attualizzazione (v. Cass. Ord. n.16585 del 2023) che, in quanto conseguenza negativa e pregiudizievole, necessiterebbe di specifica e puntuale previsione, come ha fatto il legislatore solo con riferimento alla rivalutazione delle pensioni, laddove all'art. 26 ha previsto la decorrenza
“dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore”, introducendo dunque un blocco per tutte le pensioni che rimangono fisse dal “momento dell'entrata in vigore della presente legge” e “sino alla data di cui al primo comma del presente articolo”. Tale blocco non è invece previsto per la rivalutazione dei redditi pensionabili.
Pertanto, la ha errato a non rivalutare i redditi sin dal 1980 con in CP_1
coefficienti ISTAT di quel tempo.
L'interpretazione adottata dalla non può neppure essere giustificata CP_1
dal dettato letterale del richiamato D.M. 30/9/1982, secondo cui : «A decorrere dal 1° gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla a favore degli avvocati e Controparte_3
procuratori sono aumentate in misura pari al 18,7% del loro ammontare.
Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma e dell'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge».
Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito che si è espressa al riguardo, il decreto richiamato non è utile ai fini della risoluzione della questione di diritto oggetto del presente giudizio, in quanto indica la decorrenza della rivalutazione solo per l'entità delle pensioni erogate e i limiti di reddito di cui agli artt. 2, comma 5 e 10 comma 1 della L. 576/1980 , ossia per elementi del rapporto contributivo
Pag. 8 di 19 diversi dal reddito pensionabile;
diversamente opinando tale decreto sarebbe contrario a norma primaria e dunque andrebbe disapplicato (v. , tra le altre, Sentenza C.A. Brescia n. 21/2023, che richiama C.A. Trento n.
61/2019, C.A. Firenze n. 87/2020, Trib. Bergamo n. 415/2023, Trib.
Mantova n. 150/2024, Trib Bergamo n. 139/2024, in atti, le cui motivazioni, sul punto, si intendono qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
E' stato, in particolare, condivisibilmente osservato come “la disciplina ricostruita in base alla L. 576/1980 abbia ancorato la quantificazione delle pensioni di vecchiaia, non immediatamente ai contributi versati dai professionisti iscritti, ma ai redditi dal loro prodotti (rectius, alla media dei loro redditi in un arco di tempo predeterminato e in concreto variato nel tempo), redditi che – prescrive l'art. 2 – escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge, il quale a sua volta dispone che la rivalutazione annuale sia operata secondo gli indici Istat di cui al successivo art. 16. Ora, questa norma disciplina la rivalutazione annuale delle pensioni, prevedendo altresì che, nella stessa percentuale e con uguale decorrenza, siano rivalutati, non i redditi prodotti dai singoli assicurati (rivalutazione che è disciplinata dall'art. 15, seppure secondo i medesimi indici Istat di cui all'articolo successivo), ma il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, quindi i parametri generali utili alla quantificazione delle prestazioni e dei contributi. Dalle norme indicate risulta quindi inequivocabilmente l'obbligo della di CP_1
rivalutare annualmente i redditi dichiarati dagli assicurati secondo
Pag. 9 di 19 l'andamento degli indici Istat, tranne quelli riferibili all'ultimo anno precedente la data di decorrenza della pensione. D'altro canto, quanto alla decorrenza iniziale di tali rivalutazioni, per coloro che… fossero già iscritti alla alla data di entrata in vigore della L. 576/1980, essa CP_1
resta fissata necessariamente, ad avviso della Corte, dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 27, secondo cui “per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”. Una conclusione che, diversamente da quanto assume l'ente di previdenza, non è smentita dall'art. 26 della legge. Quella disposizione, infatti, si riferisce esclusivamente alla decorrenza delle pensioni, ma non si occupa affatto della rivalutazione dei redditi. Né vale a sostenere la soluzione ermeneutica prescelta dalla CP_1
la norma dell'art. 16, nella parte in cui prevede che la rivalutazione delle pensioni e adeguamento dei redditi e contributi avvengano con la medesima decorrenza e con le stesse percentuali. Si è detto, infatti, come i redditi di cui dice l'art. 16 non siano i redditi prodotti dal singolo assicurato, ma i parametri reddituali generali di calcolo della generalità delle prestazioni (il tetto del reddito pensionabile, gli scaglioni di reddito in relazione ai quali sono applicate le diverse aliquote, l'ammontare del reddito minimo necessario al pagamento del contributo soggettivo). In contrario, quanto alla rivalutazione dei redditi concretamente prodotti dagli assicurati, l'art. 15 si limita a richiamare l'art. 16 in relazione all'indice di rivalutazione applicabile (“l'andamento dell'indice Istat di cui all'art. 16”). In altri termini … le disposizioni degli artt. 15 e 16 della
L. 576/1980 si riferiscono ad ambiti diversi: l'art. 15 disciplina la rivalutazione dei redditi base di calcolo delle singole prestazioni (i redditi
Pag. 10 di 19 singolarmente prodotti dagli assicurati, sui quali devono essere calcolate le prestazioni a loro concretamente spettanti), mentre l'art. 16 regola l'andamento delle componenti generali della previdenza forense, le prestazioni e la loro rivalutazione e per contro i parametri generali di reddito da utilizzarsi per determinare la generalità delle prestazioni.
Nessuna disposizione di legge, neppure l'art. 16, autorizza allora a derogare, in sede di prima applicazione della L. 576/1980, al principio generalmente fissato dalla legge della rivalutazione annuale dei redditi pensionabili. Si tratta del resto di una conclusione confortata dalla ratio di detta previsione, che mira evidentemente a conservare l'effettivo valore dei redditi prodotti in quanto base di calcolo della rivalutazione. Proprio per questa ragione un blocco della rivalutazione di due anni, unito all'esclusione dell'adeguamento dell'ultimo anno precedente al pensionamento (essa espressamente prevista dalla legge) determinerebbe un significativo “vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile” (così Corte di Appello di Milano, n. 1895/2020), tra l'altro riferibile solo ai professionisti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge. Deve quindi concludersi … per l'effettività del diritto dell'avv. … a vedersi rivalutati i redditi pensionabili sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980”. (C.A. Torino n.
216/2024 ; v. anche C.A. Torino n. 127/2023 e CA. Firenze n. 562/2021; si richiamano inoltre anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le ampie motivazioni espresse al riguardo dalla Corte Appello Milano, sent. n.
506/2024, in atti).
Per quanto esposto, e considerato che gli indici ISTAT da assumere come riferimento per la rivalutazione dei redditi indicati dai ricorrenti non sono
Pag. 11 di 19 stati contestati dalla va affermato che i redditi pensionabili per la CP_1
determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità degli avvocati e debbano rivalutati a Parte_1 Parte_2
partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, e degli ulteriori indici di rivalutazione per i periodi successivi sino alla data di liquidazione della pensione.
4.Le domande riconvenzionali
La ha sostenuto che la rivalutazione in aumento dei redditi CP_1
pensionabili comporterebbe necessariamente anche l'aumento dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale con aliquota ordinaria;
ha quindi affermato che i ricorrenti avrebbero diritto a ottenere una maggiore pensione solo se avessero versato tale ulteriore contribuzione;
in altri termini, secondo la la riliquidazione richiesta dai professionisti CP_1
attribuirebbe ai pensionati un diritto cui non sarebbe coinciso, nel periodo preso in considerazione, il versamento di una maggiore contribuzione, cosicché il professionista sarebbe oggi debitore di tale contribuzione non versata.
Ha aggiunto che i ricorrenti non avrebbero comunque potuto procedere a tale versamento, poiché tali contributi dovevano ritenersi prescritti o comunque in corso di prescrizione;
ne conseguirebbe l'inefficacia delle annualità di iscrizione nelle quali si era verificata l'omissione contributiva e l'intervenuta prescrizione del debito contributivo;
pertanto, l'ammissione al trattamento di pensione avrebbe dovuto essere revocata, con condanna dei ricorrenti alla restituzione di quanto a tale titolo percepito, oppure
Pag. 12 di 19 avrebbe dovuto effettuarsi un nuovo calcolo della pensione basato sull'effettivo importo contributivo versato.
Va tuttavia evidenziato che, secondo l' art. 2 l. 576 del 1980, la «pensione di vecchiaia è pari ... all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle pensioni fisiche – IRPEF – quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10…”. Il richiamato art. 10 prevede che “il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa ... è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF…”
Quindi, la disciplina prevista da tale legge àncora la quantificazione della pensione di vecchiaia non ai contributi versati dai professionisti iscritti, ma ai redditi da loro prodotti;
diversamente da quanto prevede l'art. 2 per l'identificazione dei redditi che compongono la base di calcolo della pensione, l'art. 10 non contempla alcuna rivalutazione del contributo soggettivo. Il reddito che vale a determinare l'ammontare del contributo soggettivo obbligatorio non è soggetto ad adeguamento. Se dunque, in virtù della sua rivalutazione, il maggiore reddito calcolato può ingenerare, come nel caso di specie, un credito in favore dell'iscritto, la stessa rivalutazione non incide sull'entità della contribuzione, che è fondata, ai sensi dell'art. 10, primo e secondo comma, sul reddito netto (v. sent. cit.).
Nella fattispecie del resto i ricorrenti hanno dedotto (in assenza di specifiche contestazioni della controparte) di aver versato i contributi
Pag. 13 di 19 secondo i predetti criteri stabiliti normativamente e, quindi, sulla base della dichiarazione dei redditi;
quindi non vi è stata alcuna omissione contributiva, neppure parziale, da parte dell'assicurato, in quanto «…Il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore. Ne deriva che avendo l'avv. … corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla non può per definizione CP_1
determinare alcuna omissione contributiva. Una tale omissione avrebbe potuto in ipotesi determinarsi solo ove la avesse operato, variandoli CP_1
in aumento, sui limiti generali di reddito di cui all'art. 16, variazione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato”. (Corte di Appello di
Firenze n.562/21, v. anche Corte di Appello di Torino n. 216/2024, cit.:
“…l'obbligo contributivo gravante sul professionista si compone di un contributo soggettivo (L. n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito
Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art.11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA; nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l'annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del c.d. minimale per la pensionabilità, come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 7). È pur vero che con questo meccanismo si finisce con il computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento
Pag. 14 di 19 potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a discapito della , dal momento che allo scopo, come si è detto, CP_1
rileva la media dei 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione. Tuttavia, sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia dell'intera annualità...”; si richiamano inoltre anche in merito le motivazioni della Corte Appello Milano, sent. n. 506/2024, cit.)
5. Il quantum
I ricorrenti hanno indicato l'ammontare del credito preteso, chiedendo che la fosse condannata a Controparte_1
a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto, in favore di nella misura mensile di Parte_1
€.5.823,97, e in favore di nella misura mensile di € Parte_2
5.191,33, nonchè a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati, ammontanti per a € 59.727,83 e per Parte_1 Parte_2
a €.128.254,96, indicando dettagliatamente il periodo di tempo
[...]
considerato e i criteri applicati per il calcolo, come da conteggi allegati al ricorso.
La parte convenuta non ha tempestivamente contestato in modo specifico i conteggi;
come costantemente rilevato dalla Suprema Corte, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro
Pag. 15 di 19 quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (v. tra le numerose altre, Cass.
n.29236/2017, Cass. n.16970/2018, Cass. n.20998/2019, Cass.
31410/2021).
La domanda va dunque accolta.
6. La domanda di condanna di al pagamento del Parte_2
“debito contributivo per l'anno 2019 pari a €12.962,35
La Cassa ha chiesto la condanna di al pagamento del Parte_2
“debito contributivo per l'annualità 2019 ancora non saldato, pari a
€12.962,35”, evidenziando che “Con Nota prot. 14 luglio 2021, prot.
177077 (doc. 17) la accertava un debito contributivo dell'Avv. CP_1 [...]
pari a € 15.548,46… a seguito di alcuni versamenti effettuati in data Pt_2
30 settembre 2019 e in data 23 gennaio 2023 (doc. 18) il debito si è ridotto ma non si è estinto (con riserva di precisare il dato, si rappresenta che esso ammontava, al 12 ottobre 2023, a €12.962,35)”.
Nessuna contestazione è stata operata dalla controparte in merito all'esistenza del credito contributivo né alla sua quantificazione.
Pertanto la domanda proposta dalla va accolta. CP_1
Non può operarsi d'ufficio la compensazione tra i crediti rispettivamente pretesi dalle parti, in assenza di un'espressa domanda al riguardo;
non si verte infatti in tal caso in ipotesi di compensazione impropria, che si ravvisa nei casi in cui le contrapposte posizioni di credito e di debito derivino dal medesimo rapporto: nella fattispecie il credito preteso dal ricorrente è relativo al trattamento pensionistico, mentre quello richiesto
Pag. 16 di 19 dalla è riconducibile al rapporto contributivo con il lavoratore, CP_1
venendo quindi in esame rapporti tra loro autonomi, pur se connessi ed esistenti tra medesimi soggetti (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3628 del
16/02/2007 : “Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia. In questo caso il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede d'accertamento della fondatezza della domanda…”; v. anche Corte d'Appello Lecce Sez. II Sent., 06/06/2023: “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. Pertanto, il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”).
7. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del
Pag. 17 di 19 valore e della complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara il diritto di e alla Parte_1 Parte_2
riliquidazione della pensione previa rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 per il periodo
1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo
1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, e degli ulteriori indici di rivalutazione per i periodi successivi sino alla data di liquidazione della pensione;
- condanna la a Controparte_1
riliquidare il trattamento pensionistico riconosciuto a Parte_1
nella misura mensile di €.5.823,97 e a nella misura Parte_2
mensile di € 5.191,33;
- condanna la al Controparte_1
pagamento della differenza per ratei di pensione maturati e non pagati, ammontanti per a € 59.727,83 e per a Parte_1 Parte_2
€.128.254,96;
- condanna al pagamento, in favore della della Parte_2 CP_1
somma di €12.962,35;
- condanna la al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €
14.062,20, di cui euro € 1.834,20 a titolo di rimborso spese generali, oltre
Pag. 18 di 19 I.V.A. qualora dovuta, C.P.A. come per legge e contributo unificato.
3.10.2024 Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 19 di 19
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 16791/2023
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 3/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. MATELDA LO FIEGO e
[...]
Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIANI MASSIMO P.IVA_1
resistente
OGGETTO: rivalutazione dei redditi pensionabili per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “I. Nel merito: a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili degli avvocati
[...]
, per la determinazione del trattamento Parte_1 Parte_2 pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal
1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo
1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo
1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici
ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità; b. condannare la Controparte_1
a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di
[...]
anzianità riconosciuto agli avvocati: − a partire dal Parte_1
1/7/2017; − a partire dal 1/5/2011; nella misura mensile Parte_2
di:− €.5.823,97 fino alla data del 31/12/2023;− Parte_1 [...]
€ fino alla data del 31/12/2023; e a pagare la differenza per ratei Pt_2
di pensione maturati e non pagati per gli avvocati: − a Parte_1
partire dal 1/07/2017 al 31/12/2023 nella misura di €.59.727,83; −
[...]
a partire dal 1/5/2011 al 31/12//2023 nella misura di Pt_2
€.128.254,96; o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi.”. “…respingere le domande riconvenzionali e tutte le istanze, anche istruttorie, formulate, dalla , nella comparsa di costituzione e risposta…”. CP_1
Per la parte resistente: “- rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, accogliere la domanda riconvenzionale e conseguentemente:- accertare e dichiarare la sussistenza di un debito contributivo in capo all'Avv. correlato alla richiesta Pt_2
rivalutazione dei redditi professionali “pensionabili” dal 1990 in avanti;
- accertare e dichiarare la sussistenza di un debito contributivo in capo
Pag. 2 di 19 all'Avv. , correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi Parte_1
professionali “pensionabili” dal 1992 in avanti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del tale debito contributivo per quanto concerne i contributi relativi ai redditi prodotti nel periodo fino all'anno 2006; - accertare e dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità di iscrizione dal 2005 e 2006, nelle quali si è verificata l'omissione contributiva e Firmato l'intervenuta prescrizione insanabile del debito contributivo;
- accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio pensionistico deliberato in favore dell'Avv.
con Nota prot. 160862 del 27 settembre 2018 (doc. 4) e, in Parte_1
particolare, accertare e dichiarare che l'Avv. ha maturato i Pt_2
requisiti pensionistici solo a far data dal 1° gennaio 2020, e non dal 1° luglio 2017;- accertare e dichiarare il diritto della di CP_1
ricalcolare la pensione dovuta ai ricorrenti in ragione dell'inefficacia, ai fini previdenziali, dei redditi conseguiti nelle annualità 2005 e seguenti, in ragione a) del debito contributivo emerso prescritto per le annualità 2005
e 2006, non più sanabile;
b) del debito contributivo per le annualità successive, fino al saldo comprensivo di interessi e sanzioni;
- condannare in forma generica il ricorrente Avv. alla restituzione di tutti i Parte_1
ratei di pensione versati dal 2017 al 2020, oltre interessi sino al soddisfo;
- condannare in forma generica i ricorrenti alla restituzione della parte non dovuta dei ratei di pensione già ottenuti, oltre interessi sino al soddisfo;
- condannare, in forma generica, gli odierni ricorrenti al pagamento dei contributi dovuti e non versati e ancora non prescritti (relativi alle annualità dal 2007 in avanti), oltre interessi e con salvezza, per la Cassa, di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste
Pag. 3 di 19 dall'ordinamento previdenziale di categoria;
- in ogni caso condannare l'Avv. a pagare il debito contributivo per l'anno 2019 pari a Pt_2
€12.962,35 o alla minore o maggiore somma desunta dall'istruttoria.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum
Occorre preliminarmente rilevare che si prospettano infondati i rilievi effettuati dalla parte convenuta in merito all'asserita inammissibilità del ricorso. Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio.
Nella fattispecie, l'analisi complessiva dell'atto introduttivo del giudizio rivela l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (indicato nelle conclusioni riportate), che le circostanze fattuali (i provvedimenti di liquidazione della pensione, la posizione contributiva e pensionista dei ricorrenti, le somme complessive richieste per i titoli dedotti in ricorso) e gli elementi di diritto sui quali la stessa si è fondata, sicchè la resistente è stata posta in condizione di predisporre adeguatamente le proprie difese.
In particolare, riguardo alla mancata indicazione, nelle conclusioni del ricorso, della misura mensile del trattamento di oggetto di pretesa, Parte_2
appare sufficiente evidenziare che tale misura è specificamente indicata nel conteggio allegato al ricorso.
Pag. 4 di 19 2.Il meccanismo di rivalutazione delineato dalla l. 576/1980
L'art. 15 della L. 576 del 1980 (“Rivalutazione dei redditi”) prevede che
“Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16….”.
Il successivo art. 16 (“Rivalutazione delle pensioni e dei contributi”) stabilisce che “Gli importi delle pensioni erogate dalla sono CP_1
aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al CP_1 [...]
per la relativa approvazione. Controparte_2
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché' gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle
100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo”.
L'art. 26 della stessa legge (“Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie”) dispone che: “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo gennaio del
Pag. 5 di 19 secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità
e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. … Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità
e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n.
319”.
Secondo il successivo art. 27 (Decorrenza delle rivalutazioni): “le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma, sono rivalutate ai sensi dell'art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. La prima tabella di cui all'art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non
Pag. 6 di 19 ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma, e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge»..”.
L'esame delle norme richiamate evidenzia, in primo luogo, come l'art. 15 sia dedicato alla rivalutazione dei redditi assunti per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, mentre l'art. 16 della legge n. 576 del 1980 tratti degli aumenti delle pensioni;
soltanto nell'ultimo capoverso l'art. 16 si riferisce anche ai redditi, estendendo l'applicazione dei meccanismi
(misura e decorrenza) stabiliti per le pensioni.
L'art. 27 conserva la distinzione di disciplina, trattando separatamente della rivalutazione dei redditi (secondo e terzo comma), da quella delle pensioni
(quarto comma).
In particolare, l'art. 27 espressamente prevede che l'indice ISTAT da assumere come riferimento per la rivalutazione dei redditi sia quello relativo all'anno di entrata in vigore della legge e, quindi quello del
1979/1980.
3.Il caso concreto
Come rilevato, l'art. 27 è chiaro nel prevedere che l'indice ISTAT da assumere come riferimento sia quello relativo all'anno di entrata in vigore della legge e quindi quello del 1979/1980, pari al 21,1%.
Deve dunque accogliersi l'impostazione dedotta in ricorso circa l'obbligo di rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980, e non dal
1.1.1983, come sostenuto dalla CP_1
Pag. 7 di 19 Tale interpretazione risponde peraltro a principi di equità, in quanto evita un vuoto di attualizzazione (v. Cass. Ord. n.16585 del 2023) che, in quanto conseguenza negativa e pregiudizievole, necessiterebbe di specifica e puntuale previsione, come ha fatto il legislatore solo con riferimento alla rivalutazione delle pensioni, laddove all'art. 26 ha previsto la decorrenza
“dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore”, introducendo dunque un blocco per tutte le pensioni che rimangono fisse dal “momento dell'entrata in vigore della presente legge” e “sino alla data di cui al primo comma del presente articolo”. Tale blocco non è invece previsto per la rivalutazione dei redditi pensionabili.
Pertanto, la ha errato a non rivalutare i redditi sin dal 1980 con in CP_1
coefficienti ISTAT di quel tempo.
L'interpretazione adottata dalla non può neppure essere giustificata CP_1
dal dettato letterale del richiamato D.M. 30/9/1982, secondo cui : «A decorrere dal 1° gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla a favore degli avvocati e Controparte_3
procuratori sono aumentate in misura pari al 18,7% del loro ammontare.
Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma e dell'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge».
Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito che si è espressa al riguardo, il decreto richiamato non è utile ai fini della risoluzione della questione di diritto oggetto del presente giudizio, in quanto indica la decorrenza della rivalutazione solo per l'entità delle pensioni erogate e i limiti di reddito di cui agli artt. 2, comma 5 e 10 comma 1 della L. 576/1980 , ossia per elementi del rapporto contributivo
Pag. 8 di 19 diversi dal reddito pensionabile;
diversamente opinando tale decreto sarebbe contrario a norma primaria e dunque andrebbe disapplicato (v. , tra le altre, Sentenza C.A. Brescia n. 21/2023, che richiama C.A. Trento n.
61/2019, C.A. Firenze n. 87/2020, Trib. Bergamo n. 415/2023, Trib.
Mantova n. 150/2024, Trib Bergamo n. 139/2024, in atti, le cui motivazioni, sul punto, si intendono qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
E' stato, in particolare, condivisibilmente osservato come “la disciplina ricostruita in base alla L. 576/1980 abbia ancorato la quantificazione delle pensioni di vecchiaia, non immediatamente ai contributi versati dai professionisti iscritti, ma ai redditi dal loro prodotti (rectius, alla media dei loro redditi in un arco di tempo predeterminato e in concreto variato nel tempo), redditi che – prescrive l'art. 2 – escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge, il quale a sua volta dispone che la rivalutazione annuale sia operata secondo gli indici Istat di cui al successivo art. 16. Ora, questa norma disciplina la rivalutazione annuale delle pensioni, prevedendo altresì che, nella stessa percentuale e con uguale decorrenza, siano rivalutati, non i redditi prodotti dai singoli assicurati (rivalutazione che è disciplinata dall'art. 15, seppure secondo i medesimi indici Istat di cui all'articolo successivo), ma il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, quindi i parametri generali utili alla quantificazione delle prestazioni e dei contributi. Dalle norme indicate risulta quindi inequivocabilmente l'obbligo della di CP_1
rivalutare annualmente i redditi dichiarati dagli assicurati secondo
Pag. 9 di 19 l'andamento degli indici Istat, tranne quelli riferibili all'ultimo anno precedente la data di decorrenza della pensione. D'altro canto, quanto alla decorrenza iniziale di tali rivalutazioni, per coloro che… fossero già iscritti alla alla data di entrata in vigore della L. 576/1980, essa CP_1
resta fissata necessariamente, ad avviso della Corte, dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 27, secondo cui “per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”. Una conclusione che, diversamente da quanto assume l'ente di previdenza, non è smentita dall'art. 26 della legge. Quella disposizione, infatti, si riferisce esclusivamente alla decorrenza delle pensioni, ma non si occupa affatto della rivalutazione dei redditi. Né vale a sostenere la soluzione ermeneutica prescelta dalla CP_1
la norma dell'art. 16, nella parte in cui prevede che la rivalutazione delle pensioni e adeguamento dei redditi e contributi avvengano con la medesima decorrenza e con le stesse percentuali. Si è detto, infatti, come i redditi di cui dice l'art. 16 non siano i redditi prodotti dal singolo assicurato, ma i parametri reddituali generali di calcolo della generalità delle prestazioni (il tetto del reddito pensionabile, gli scaglioni di reddito in relazione ai quali sono applicate le diverse aliquote, l'ammontare del reddito minimo necessario al pagamento del contributo soggettivo). In contrario, quanto alla rivalutazione dei redditi concretamente prodotti dagli assicurati, l'art. 15 si limita a richiamare l'art. 16 in relazione all'indice di rivalutazione applicabile (“l'andamento dell'indice Istat di cui all'art. 16”). In altri termini … le disposizioni degli artt. 15 e 16 della
L. 576/1980 si riferiscono ad ambiti diversi: l'art. 15 disciplina la rivalutazione dei redditi base di calcolo delle singole prestazioni (i redditi
Pag. 10 di 19 singolarmente prodotti dagli assicurati, sui quali devono essere calcolate le prestazioni a loro concretamente spettanti), mentre l'art. 16 regola l'andamento delle componenti generali della previdenza forense, le prestazioni e la loro rivalutazione e per contro i parametri generali di reddito da utilizzarsi per determinare la generalità delle prestazioni.
Nessuna disposizione di legge, neppure l'art. 16, autorizza allora a derogare, in sede di prima applicazione della L. 576/1980, al principio generalmente fissato dalla legge della rivalutazione annuale dei redditi pensionabili. Si tratta del resto di una conclusione confortata dalla ratio di detta previsione, che mira evidentemente a conservare l'effettivo valore dei redditi prodotti in quanto base di calcolo della rivalutazione. Proprio per questa ragione un blocco della rivalutazione di due anni, unito all'esclusione dell'adeguamento dell'ultimo anno precedente al pensionamento (essa espressamente prevista dalla legge) determinerebbe un significativo “vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile” (così Corte di Appello di Milano, n. 1895/2020), tra l'altro riferibile solo ai professionisti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge. Deve quindi concludersi … per l'effettività del diritto dell'avv. … a vedersi rivalutati i redditi pensionabili sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980”. (C.A. Torino n.
216/2024 ; v. anche C.A. Torino n. 127/2023 e CA. Firenze n. 562/2021; si richiamano inoltre anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le ampie motivazioni espresse al riguardo dalla Corte Appello Milano, sent. n.
506/2024, in atti).
Per quanto esposto, e considerato che gli indici ISTAT da assumere come riferimento per la rivalutazione dei redditi indicati dai ricorrenti non sono
Pag. 11 di 19 stati contestati dalla va affermato che i redditi pensionabili per la CP_1
determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità degli avvocati e debbano rivalutati a Parte_1 Parte_2
partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, e degli ulteriori indici di rivalutazione per i periodi successivi sino alla data di liquidazione della pensione.
4.Le domande riconvenzionali
La ha sostenuto che la rivalutazione in aumento dei redditi CP_1
pensionabili comporterebbe necessariamente anche l'aumento dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale con aliquota ordinaria;
ha quindi affermato che i ricorrenti avrebbero diritto a ottenere una maggiore pensione solo se avessero versato tale ulteriore contribuzione;
in altri termini, secondo la la riliquidazione richiesta dai professionisti CP_1
attribuirebbe ai pensionati un diritto cui non sarebbe coinciso, nel periodo preso in considerazione, il versamento di una maggiore contribuzione, cosicché il professionista sarebbe oggi debitore di tale contribuzione non versata.
Ha aggiunto che i ricorrenti non avrebbero comunque potuto procedere a tale versamento, poiché tali contributi dovevano ritenersi prescritti o comunque in corso di prescrizione;
ne conseguirebbe l'inefficacia delle annualità di iscrizione nelle quali si era verificata l'omissione contributiva e l'intervenuta prescrizione del debito contributivo;
pertanto, l'ammissione al trattamento di pensione avrebbe dovuto essere revocata, con condanna dei ricorrenti alla restituzione di quanto a tale titolo percepito, oppure
Pag. 12 di 19 avrebbe dovuto effettuarsi un nuovo calcolo della pensione basato sull'effettivo importo contributivo versato.
Va tuttavia evidenziato che, secondo l' art. 2 l. 576 del 1980, la «pensione di vecchiaia è pari ... all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle pensioni fisiche – IRPEF – quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10…”. Il richiamato art. 10 prevede che “il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa ... è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF…”
Quindi, la disciplina prevista da tale legge àncora la quantificazione della pensione di vecchiaia non ai contributi versati dai professionisti iscritti, ma ai redditi da loro prodotti;
diversamente da quanto prevede l'art. 2 per l'identificazione dei redditi che compongono la base di calcolo della pensione, l'art. 10 non contempla alcuna rivalutazione del contributo soggettivo. Il reddito che vale a determinare l'ammontare del contributo soggettivo obbligatorio non è soggetto ad adeguamento. Se dunque, in virtù della sua rivalutazione, il maggiore reddito calcolato può ingenerare, come nel caso di specie, un credito in favore dell'iscritto, la stessa rivalutazione non incide sull'entità della contribuzione, che è fondata, ai sensi dell'art. 10, primo e secondo comma, sul reddito netto (v. sent. cit.).
Nella fattispecie del resto i ricorrenti hanno dedotto (in assenza di specifiche contestazioni della controparte) di aver versato i contributi
Pag. 13 di 19 secondo i predetti criteri stabiliti normativamente e, quindi, sulla base della dichiarazione dei redditi;
quindi non vi è stata alcuna omissione contributiva, neppure parziale, da parte dell'assicurato, in quanto «…Il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore. Ne deriva che avendo l'avv. … corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla non può per definizione CP_1
determinare alcuna omissione contributiva. Una tale omissione avrebbe potuto in ipotesi determinarsi solo ove la avesse operato, variandoli CP_1
in aumento, sui limiti generali di reddito di cui all'art. 16, variazione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato”. (Corte di Appello di
Firenze n.562/21, v. anche Corte di Appello di Torino n. 216/2024, cit.:
“…l'obbligo contributivo gravante sul professionista si compone di un contributo soggettivo (L. n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito
Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art.11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA; nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l'annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del c.d. minimale per la pensionabilità, come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 7). È pur vero che con questo meccanismo si finisce con il computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento
Pag. 14 di 19 potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a discapito della , dal momento che allo scopo, come si è detto, CP_1
rileva la media dei 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione. Tuttavia, sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia dell'intera annualità...”; si richiamano inoltre anche in merito le motivazioni della Corte Appello Milano, sent. n. 506/2024, cit.)
5. Il quantum
I ricorrenti hanno indicato l'ammontare del credito preteso, chiedendo che la fosse condannata a Controparte_1
a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto, in favore di nella misura mensile di Parte_1
€.5.823,97, e in favore di nella misura mensile di € Parte_2
5.191,33, nonchè a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati, ammontanti per a € 59.727,83 e per Parte_1 Parte_2
a €.128.254,96, indicando dettagliatamente il periodo di tempo
[...]
considerato e i criteri applicati per il calcolo, come da conteggi allegati al ricorso.
La parte convenuta non ha tempestivamente contestato in modo specifico i conteggi;
come costantemente rilevato dalla Suprema Corte, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro
Pag. 15 di 19 quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (v. tra le numerose altre, Cass.
n.29236/2017, Cass. n.16970/2018, Cass. n.20998/2019, Cass.
31410/2021).
La domanda va dunque accolta.
6. La domanda di condanna di al pagamento del Parte_2
“debito contributivo per l'anno 2019 pari a €12.962,35
La Cassa ha chiesto la condanna di al pagamento del Parte_2
“debito contributivo per l'annualità 2019 ancora non saldato, pari a
€12.962,35”, evidenziando che “Con Nota prot. 14 luglio 2021, prot.
177077 (doc. 17) la accertava un debito contributivo dell'Avv. CP_1 [...]
pari a € 15.548,46… a seguito di alcuni versamenti effettuati in data Pt_2
30 settembre 2019 e in data 23 gennaio 2023 (doc. 18) il debito si è ridotto ma non si è estinto (con riserva di precisare il dato, si rappresenta che esso ammontava, al 12 ottobre 2023, a €12.962,35)”.
Nessuna contestazione è stata operata dalla controparte in merito all'esistenza del credito contributivo né alla sua quantificazione.
Pertanto la domanda proposta dalla va accolta. CP_1
Non può operarsi d'ufficio la compensazione tra i crediti rispettivamente pretesi dalle parti, in assenza di un'espressa domanda al riguardo;
non si verte infatti in tal caso in ipotesi di compensazione impropria, che si ravvisa nei casi in cui le contrapposte posizioni di credito e di debito derivino dal medesimo rapporto: nella fattispecie il credito preteso dal ricorrente è relativo al trattamento pensionistico, mentre quello richiesto
Pag. 16 di 19 dalla è riconducibile al rapporto contributivo con il lavoratore, CP_1
venendo quindi in esame rapporti tra loro autonomi, pur se connessi ed esistenti tra medesimi soggetti (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3628 del
16/02/2007 : “Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia. In questo caso il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede d'accertamento della fondatezza della domanda…”; v. anche Corte d'Appello Lecce Sez. II Sent., 06/06/2023: “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. Pertanto, il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”).
7. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del
Pag. 17 di 19 valore e della complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara il diritto di e alla Parte_1 Parte_2
riliquidazione della pensione previa rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 per il periodo
1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo
1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, e degli ulteriori indici di rivalutazione per i periodi successivi sino alla data di liquidazione della pensione;
- condanna la a Controparte_1
riliquidare il trattamento pensionistico riconosciuto a Parte_1
nella misura mensile di €.5.823,97 e a nella misura Parte_2
mensile di € 5.191,33;
- condanna la al Controparte_1
pagamento della differenza per ratei di pensione maturati e non pagati, ammontanti per a € 59.727,83 e per a Parte_1 Parte_2
€.128.254,96;
- condanna al pagamento, in favore della della Parte_2 CP_1
somma di €12.962,35;
- condanna la al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €
14.062,20, di cui euro € 1.834,20 a titolo di rimborso spese generali, oltre
Pag. 18 di 19 I.V.A. qualora dovuta, C.P.A. come per legge e contributo unificato.
3.10.2024 Il Giudice
Rossella Masi
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