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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/02/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7796/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 14.2.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7796/2024, promosso da:
nata in [...] il [...], c.f. , CUI 06005XP; Pt_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Maria FACILLA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 20.4.2023, cittadina cinese nata il [...], ha presentato in via amministrativa Pt_1 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di CP_1 con provvedimento in data 21.5.2024 (notificato all'istante in data 17.6.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto la ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurarle effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
Pag. 1 di 5 internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 23.6.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale della ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lei intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: comunicazione relativa al contratto di lavoro a Pt_2 tempo parziale e indeterminato stipulato con il Centro Massaggi Rosa di HA GL a decorrere dal 2.8.2022; CU 2024; buste paga relative alle mensilità da marzo a maggio 2024).
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore della ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto della sua assistita all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 28.8.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale della CP_1 ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 11.9.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in pari data il difensore della ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto le ultime buste paga emesse dal datore di lavoro della sua assistita.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi del previgente art. 281-terdecies c.p.c. – il 13.12.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 10.11.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 2.12.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note da ultimo depositate da parte ricorrente il 12.12.2024, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Pag. 2 di 5 Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la ricorrente ha manifestato la propria intenzione di chiedere la protezione speciale in data antecedente all'11.3.2023 (circostanza di cui ha dato atto la stessa amministrazione resistente nella richiesta di parere spedita alla Commissione territoriale di il 24.4.2023, prodotta in atti), la CP_1 domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Pag. 3 di 5 2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
La ricorrente non ha difatti rappresentato di professare culti vietati dal governo cinese o di appartenere a minoranze etniche o a gruppi sociali perseguitati né sussiste il concreto rischio che ella possa subire – per la sua situazione personale – forme di persecuzione giudiziaria o comunque finire incarcerata, sicché le pur gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani che si registrano nella Repubblica OL NE (v., sul punto, EUAA, Cina. Scheda Paese, 2.5.2023) non paiono coinvolgere direttamente la sua posizione personale.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata – lo si ripete – dal difensore della ricorrente.
2.2. Ciò posto, – giunta in Italia nel 2017 – ha, però, dimostrato di aver intrapreso un buon Pt_1 percorso di integrazione in Italia, come emerge dalla documentazione versata in atti dal suo difensore.
Dopo aver svolto plurime attività lavorative tra il 2018 e il 2022 (v. l'estratto conto previdenziale prodotto dalla stessa amministrazione resistente), ella è stata difatti regolarmente assunta dall'impresa individuale
“Centro Massaggi Rosa” di HA GL in forza di contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato a decorrere dal 2.8.2022, tuttora in esecuzione (come dimostrano le buste paga da ultimo compiegate in atti dal difensore).
Lo svolgimento di tale attività lavorativa ha consentito all'istante di percepire redditi via via crescenti nel tempo e comunque adeguati ad assicurarle un tenore di vita dignitoso (la CU 2024 attesta la percezione, nel 2023, di redditi da lavoro per euro 15.604,97).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio della ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
È appena il caso di precisare che non osta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale la segnalazione di polizia per i reati di cui agli artt. 5, comma 8-bis, e 10-bis d.lgs. 286/1998 risalente al 22.5.2020 (come riferita dall'amministrazione convenuta), dal momento che – per un verso – non è dato conoscere (nonostante il notevole lasso di tempo trascorso) se essa abbia dato luogo a una condanna definitiva in sede penale e che – per altro verso – i reati ipotizzati (uno dei quali contravvenzionale ed entrambi afferenti alla disciplina dell'immigrazione) sono di modesta gravità e comunque inespressivi di pericolosità sociale.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente diritto della ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o parziale (tanto più che la ricorrente era già ampiamente integrata sotto il profilo socio-lavorativo al momento dell'emissione del provvedimento impugnato), l'amministrazione resistente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55,
Pag. 4 di 5 come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, vista l'elementarità della causa, prontamente definita sulla sola base dei documenti prodotti dalle parti) in euro 1.453,00 (si riconosce, infatti, il compenso per le sole prime due fasi, in quanto non si è svolta attività istruttoria e le difese successive a quelle introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte;
nulla va disposto in relazione all'attività svolta per la richiesta di sospensiva, non avendo la stessa comportato un impegno difensivo autonomo rispetto a quello dispiegato in relazione al merito), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nata in [...] il [...] (c.f. Pt_1
, CUI 06005XP), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio della ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
letto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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