Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Quirino Mescia e Giuseppe Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1786/2023, pubblicata il 14 dicembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale civile di Ancona n. 448/2021, pubblicata il 6 aprile 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la ricorrente agisce in qualità di erede del sig. -OMISSIS-, suo coniuge, per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale civile di Ancona, anch’essa indicata in epigrafe.
Con la suddetta sentenza lo Stato italiano, e per esso il Ministero della Salute, è stato condannato al pagamento, in favore dell’istante, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito per effetto della contrazione di epatite cronica HCV in occasione di un ricovero ospedaliero avvenuto nel 1972, la somma in essa liquidata, oltre interessi legali dalla liquidazione al saldo.
Con la medesima pronuncia il Ministero è stato condannato a rifondere all’appellante la quota dei 2/3 delle spese di lite liquidate in complessivi €. 9.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è stata notificata presso la sede del Ministero intimato in data 19 dicembre 2923, ma ciononostante la ricorrente allega di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui è creditrice.
Conseguentemente, ella chiede in questa sede l’integrale esecuzione della pronuncia in questione mediante la corresponsione, in proprio favore, delle somme di cui si è accertato il diritto, oltre accessori di legge; chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di sua perdurante inerzia, nonché la fissazione della somma che il Ministero della Salute dovrà versare per l’ulteriore violazione del giudicato, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il Ministero intimato, costituito in giudizio, ha depositato documentazione da cui si evince che ha provveduto a richiedere all’interessata le informazioni necessarie per procedere al pagamento di quanto dovuto.
Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, occorre precisare che il presente ricorso ha ad oggetto la sola domanda della ricorrente volta ad ottenere l’ottemperanza della sentenza in epigrafe e non anche la domanda dei difensori antistatari - che infatti non ricorrono in questa sede - ad ottenere il pagamento, in proprio favore, delle competenze agli stessi liquidate dal giudice civile nel relativo giudizio; entro tali limiti, pertanto, va delineato il thema decidendum della presente controversia.
2.1. Ciò posto, il Collegio rileva la regolarità, in rito, del proposto ricorso per l’ottemperanza.
La sentenza di cui sopra, infatti, ha valore di cosa giudicata, essendo stata allegata l’attestazione rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Appello di Ancona del 17 giugno 2024, dalla quale risulta l’assenza di impugnazioni.
La sentenza, inoltre, è stata notificata il 19 dicembre 2923 presso la sede reale del Ministero, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e ss.mm.ii, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica all’Amministrazione del titolo esecutivo.
2.2. Nel merito, si osserva che, in tema di prova dell’inadempimento dell’Amministrazione, può trovare applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Nel caso in esame l’Amministrazione debitrice, pur costituita in giudizio, nulla ha controdedotto sul merito della pretesa, anzi ha confermato che il pagamento non è ancora avvenuto, avendo documentato di aver chiesto gli elementi per provvedervi solo in data 10 gennaio 2025, ossia successivamente al deposito del ricorso.
2.3. Tanto premesso, il ricorso va accolto, con condanna del Ministero della Salute al pagamento, in favore della ricorrente, qualora a ciò non si sia già provveduto nelle more della presente decisione, delle somme indicate nella sentenza del giudice di appello indicata in epigrafe.
2.4. A tal fine, viene assegnato al Ministero della Salute il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché provveda al pagamento delle somme sopra precisate.
Nel caso di inutile decorso del predetto termine, è nominato Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio VIII (ex DGPROG) - Attività amministrativa indennizzi L. 210/1992, presso il Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del SSN - Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, che provvederà, nei successivi sessanta giorni, ad adottare, in luogo dell’Amministrazione, i provvedimenti necessari per provvedere al pagamento dei crediti sopra indicati.
2.5. Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento - per il quale, peraltro, il Ministero si è già attivato - e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta .
3. Le spese e gli onorari della presente procedura, che si liquidano come da dispositivo, sono posti a carico del Ministero della Salute secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei termini precisati in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.