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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2423/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE In persona del giudice unico dott. Francesco Angelini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2423/2021 R.G.A.C. promossa da: nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo Studio professionale dell'Avv. Mauro Cingolani del Foro di Terni sito in Terni alla Via G.C. Beccaria n. 22, posta elettronica certificata che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
Contro nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in Terni Via S. Visciotti n. 1 presso lo studio dell'Avv. Scilla Cresta che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC
Email_2
PARTE CONVENUTA
E contro
, nata a [...] il [...], sottoposta ad Controparte_2 amministrazione di sostegno e rappresentata dall'Avv. STEFANIA SETTIMI, nella
1 qualità di curatore speciale, giusta decreto di nomina del Giudice Tutelare del 27.3.2024 emesso nel fascicolo n. 683/2024 RGVG, allegato alla comparsa di intervento;
PARTE CONVENUTA ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Conclusioni di parte attrice:
“Che l'Ill.mo Giudice adito Voglia adottare ogni provvedimento utile alla definizione del giudizio, compensandone le spese poiché ognuna delle parti principali ha agito per la divisione della metà del compendio immobiliare ed in ragione dell'assenza di qualsiasi profilo di soccombenza, anche virtuale.”
Conclusioni di parte convenuta:
“il Tribunale, previa determinazione del valore di mercato di tutti gli immobili oggetto di causa ( Pt_2
Frazione Capitone, Strada di Campovallone n. 1, catastalmente identificati al Foglio 12,
[...]
Particella 301 cat. A/3 classe 4, Particella 310 cat. C/2, classe 3, Particella 329 classe 3 e Pt_2
(TR), Frazione Capitone, Via dell'Olmo n. 92, identificati catastalmente al Foglio 12, Particella 155
[...] cat. A/3, Particella 166 cat. C/2), voglia dichiarare lo scioglimento della comunione disponendone la divisione in natura, mediante assegnazione alle parti e relativi conguagli o, in via subordinata, qualora dovesse accertarsene l'indivisibilità, voglia disporne la vendita forzata con ripartizione del ricavato tra le parti in proporzione alle rispettive quote di proprietà.”
Conclusioni di parte intervenuta:
“Voler, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione avanzata dall'attrice
[...]
e della convenuta procedere alla divisione dei beni Parte_1 Controparte_1 tutti in comunione a norma dell'art. 1114 c.c. ovvero, per la eventualità che non risulti comodamente divisibile, di ricomprendere per l'intero il compendio immobiliare, attribuendo a ciascuno dei condividendi la parte corrispondente alla propria quota ideale ferma la liquidazione delle spese occorrenti allo scioglimento della comunione da porsi a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividendi.
In subordine, disporre la divisione del compendio ereditario secondo la perizia redatta il 15.11.2023 dal CTU, Geom. salvo conguaglio in favore della sig.ra della differenza di Persona_1 Controparte_2 valore della quota identificata sotto la lettera B rispetto al maggior valore assegnato alle quote identificate sotto le lettere A e C.
In ulteriore subordine di disporre la vendita a terzi con soddisfazione in favore della sul Controparte_2 prezzo in ragione della quota posseduta su ciascuna U.I. come in parte narrativa esposto”.
1.1. Il presente giudizio ha preso avvio con atto di citazione dell'11.11.2021, con il quale la parte attrice chiedeva la divisione degli immobili in comproprietà con la sorella
2 convenuta per via del decesso di Controparte_1 [...]
n data 31.07.2019, padre delle parti coinvolte. Persona_2
Con comparsa di costituzione del 15.02.2022, chiedeva che il Controparte_1 giudizio fosse esteso anche ad altri beni oggetto di comunione ereditaria.
I beni oggetto di comunione ereditaria erano così identificati: NCEU RN Foglio 12 ptt. 155 (A/3), 166 (C/2), 301 (A/3), 310 (C/2) nonché NCT RN Foglio 12 pt. 329;
Dopo aver accertato le quote di comproprietà con ordinanza ex art. 785 c.p.c. del 17.01.2023, veniva nominato quale CTU, per procedere alle operazioni di stima e divisione, il Geom. il quale, con perizia del 14.12.2023, evidenziava Persona_1 la presenza di numerose criticità catastali ed edilizie degli immobili oggetto di giudizio di divisione (pagg. 12-23 dell'elaborato peritale).
Più nello specifico, da un punto di vista catastale ed edilizio, si accertava come:
alla particella 155 (A/3) il CTU ha riscontrato – da un punto di vista catastale – la sussistenza di discordanze tra quanto espresso nella planimetria e quanto realizzato di fatto, per un costo stimato di € 900,00; da un punto di vista edilizio invece si è riscontrato:
- la presenza di una cantina invece di un vano scale e relativa cantina interna
- Non esiste nella realtà il progettato spogliatoio
- le tramezzature che nel progetto individuavano il ripostiglio e l'antistante disimpegno non sono presenti, a vantaggio della camera lato ovest.
Alla particella 166 (C/2) il CTU ha riscontrato – da un punto di vista catastale - la sussistenza di discordanze tra quanto espresso nella planimetria e quanto realizzato di fatto, per un costo stimato di € 750,00; da un punto di vista edilizio invece si è riscontrato:
- Sussistenza di una pergola/tettoia abusiva;
- Mancato interramento della porzione nord del fabbricato, come si evince dai titoli abilitativi;
per un costo ipotizzato di € 5.500,00
Alla particella 301 (A/3) il CTU ha riscontrato – da un punto di vista catastale - la sussistenza di discordanze tra quanto espresso nella planimetria e quanto realizzato di fatto, per un costo stimato di € 2.000,00; da un punto di vista edilizio invece si è riscontrato:
- Il vano assimilabile ad una serra solare (esposizione principale nel lato sud) non è individuato negli elaborati di progetto di cui alla Concessione Edilizia n. 11628;
3 - Non è riportata l'apertura su muro portante tra l'allora e l'allora locale di CP_3 sgombero;
Alla particella 310 (C/2) il CTU ha riscontrato – da un punto di vista edilizio – l'esistenza di fabbricati posticci che devono essere rimossi, per un costo ipotizzato di € 1.500,00; All'esito dell'udienza del 25.06.2024 si concedeva termine di 120 giorni alle parti per regolarizzare gli abusi rilevanti riscontrati.
All'udienza del 29.10.2024 – avendo riscontrato che nessuna delle parti si era attivata per regolarizzare gli immobili come richiesto – si provvedeva a fissare udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. si tratteneva la causa in riserva per la decisione.
2. E' noto a questo Tribunale l'orientamento delle sezioni unite di cui all' arresto 25021/19: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” nonché l'ulteriore sentenza, secondo cui “Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili” (Cass. n. 20526/2020).
Tenuto conto, pertanto, che la difformità dello stato di fatto degli immobili oggetto di comunione rispetto ai relativi titoli abilitativi e rispetto alle planimetrie catastali è stata accertata sin dalla perizia depositata dall'esperto stimatore in data 14.12.2023 e tenuto altresì conto che tali difformità non sono state sanate né eliminate nei tempi concessi (per mancanza di volontà delle parti di sostenere i relativi costi), i relativi beni immobili
4 non possono essere fatti ad oggi oggetto di divisione, stante il divieto di cui all'art. 46 d.P.R. 380/01 e di cui all'art. 29 co. 1bis L. 52/85.
Non avendo le parti richiesto espressamente uno stralcio di quota divisionale in favore della rata di terreno – non raggiunta da alcun abuso – la domanda non può essere accolta nemmeno per quest'ultimo bene immobile.
3. Pertanto, si ritiene di dover pronunciare sentenza di inammissibilità per difetto di condizione dell'azione della possibilità giuridica ex art. 713 c.c.
4. In considerazione della mancata volontà, da parte di tutte le parti, di voler regolarizzare gli immobili oggetto di comproprietà, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese di lite;
anche le spese di CTU dovranno essere definitivamente ripartite, ma tra le sole parti che hanno avanzato domande giudiziali in forza del principio di causalità della spesa e in considerazione della metà ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ragione ed eccezione, così dispone:
DICHIARA inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
DICHIARA inammissibile la domanda proposta da parte convenuta;
SPESE COMPENSATE tra le parti.
SPESE di CTU definitivamente ripartite tra e Parte_1 [...] er la quota di 1/2 ciascuna. CP_1
Così deciso, in data 28.04.2025
Il Giudice dott. Francesco Angelini
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE In persona del giudice unico dott. Francesco Angelini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2423/2021 R.G.A.C. promossa da: nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo Studio professionale dell'Avv. Mauro Cingolani del Foro di Terni sito in Terni alla Via G.C. Beccaria n. 22, posta elettronica certificata che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
Contro nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in Terni Via S. Visciotti n. 1 presso lo studio dell'Avv. Scilla Cresta che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC
Email_2
PARTE CONVENUTA
E contro
, nata a [...] il [...], sottoposta ad Controparte_2 amministrazione di sostegno e rappresentata dall'Avv. STEFANIA SETTIMI, nella
1 qualità di curatore speciale, giusta decreto di nomina del Giudice Tutelare del 27.3.2024 emesso nel fascicolo n. 683/2024 RGVG, allegato alla comparsa di intervento;
PARTE CONVENUTA ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Conclusioni di parte attrice:
“Che l'Ill.mo Giudice adito Voglia adottare ogni provvedimento utile alla definizione del giudizio, compensandone le spese poiché ognuna delle parti principali ha agito per la divisione della metà del compendio immobiliare ed in ragione dell'assenza di qualsiasi profilo di soccombenza, anche virtuale.”
Conclusioni di parte convenuta:
“il Tribunale, previa determinazione del valore di mercato di tutti gli immobili oggetto di causa ( Pt_2
Frazione Capitone, Strada di Campovallone n. 1, catastalmente identificati al Foglio 12,
[...]
Particella 301 cat. A/3 classe 4, Particella 310 cat. C/2, classe 3, Particella 329 classe 3 e Pt_2
(TR), Frazione Capitone, Via dell'Olmo n. 92, identificati catastalmente al Foglio 12, Particella 155
[...] cat. A/3, Particella 166 cat. C/2), voglia dichiarare lo scioglimento della comunione disponendone la divisione in natura, mediante assegnazione alle parti e relativi conguagli o, in via subordinata, qualora dovesse accertarsene l'indivisibilità, voglia disporne la vendita forzata con ripartizione del ricavato tra le parti in proporzione alle rispettive quote di proprietà.”
Conclusioni di parte intervenuta:
“Voler, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione avanzata dall'attrice
[...]
e della convenuta procedere alla divisione dei beni Parte_1 Controparte_1 tutti in comunione a norma dell'art. 1114 c.c. ovvero, per la eventualità che non risulti comodamente divisibile, di ricomprendere per l'intero il compendio immobiliare, attribuendo a ciascuno dei condividendi la parte corrispondente alla propria quota ideale ferma la liquidazione delle spese occorrenti allo scioglimento della comunione da porsi a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividendi.
In subordine, disporre la divisione del compendio ereditario secondo la perizia redatta il 15.11.2023 dal CTU, Geom. salvo conguaglio in favore della sig.ra della differenza di Persona_1 Controparte_2 valore della quota identificata sotto la lettera B rispetto al maggior valore assegnato alle quote identificate sotto le lettere A e C.
In ulteriore subordine di disporre la vendita a terzi con soddisfazione in favore della sul Controparte_2 prezzo in ragione della quota posseduta su ciascuna U.I. come in parte narrativa esposto”.
1.1. Il presente giudizio ha preso avvio con atto di citazione dell'11.11.2021, con il quale la parte attrice chiedeva la divisione degli immobili in comproprietà con la sorella
2 convenuta per via del decesso di Controparte_1 [...]
n data 31.07.2019, padre delle parti coinvolte. Persona_2
Con comparsa di costituzione del 15.02.2022, chiedeva che il Controparte_1 giudizio fosse esteso anche ad altri beni oggetto di comunione ereditaria.
I beni oggetto di comunione ereditaria erano così identificati: NCEU RN Foglio 12 ptt. 155 (A/3), 166 (C/2), 301 (A/3), 310 (C/2) nonché NCT RN Foglio 12 pt. 329;
Dopo aver accertato le quote di comproprietà con ordinanza ex art. 785 c.p.c. del 17.01.2023, veniva nominato quale CTU, per procedere alle operazioni di stima e divisione, il Geom. il quale, con perizia del 14.12.2023, evidenziava Persona_1 la presenza di numerose criticità catastali ed edilizie degli immobili oggetto di giudizio di divisione (pagg. 12-23 dell'elaborato peritale).
Più nello specifico, da un punto di vista catastale ed edilizio, si accertava come:
alla particella 155 (A/3) il CTU ha riscontrato – da un punto di vista catastale – la sussistenza di discordanze tra quanto espresso nella planimetria e quanto realizzato di fatto, per un costo stimato di € 900,00; da un punto di vista edilizio invece si è riscontrato:
- la presenza di una cantina invece di un vano scale e relativa cantina interna
- Non esiste nella realtà il progettato spogliatoio
- le tramezzature che nel progetto individuavano il ripostiglio e l'antistante disimpegno non sono presenti, a vantaggio della camera lato ovest.
Alla particella 166 (C/2) il CTU ha riscontrato – da un punto di vista catastale - la sussistenza di discordanze tra quanto espresso nella planimetria e quanto realizzato di fatto, per un costo stimato di € 750,00; da un punto di vista edilizio invece si è riscontrato:
- Sussistenza di una pergola/tettoia abusiva;
- Mancato interramento della porzione nord del fabbricato, come si evince dai titoli abilitativi;
per un costo ipotizzato di € 5.500,00
Alla particella 301 (A/3) il CTU ha riscontrato – da un punto di vista catastale - la sussistenza di discordanze tra quanto espresso nella planimetria e quanto realizzato di fatto, per un costo stimato di € 2.000,00; da un punto di vista edilizio invece si è riscontrato:
- Il vano assimilabile ad una serra solare (esposizione principale nel lato sud) non è individuato negli elaborati di progetto di cui alla Concessione Edilizia n. 11628;
3 - Non è riportata l'apertura su muro portante tra l'allora e l'allora locale di CP_3 sgombero;
Alla particella 310 (C/2) il CTU ha riscontrato – da un punto di vista edilizio – l'esistenza di fabbricati posticci che devono essere rimossi, per un costo ipotizzato di € 1.500,00; All'esito dell'udienza del 25.06.2024 si concedeva termine di 120 giorni alle parti per regolarizzare gli abusi rilevanti riscontrati.
All'udienza del 29.10.2024 – avendo riscontrato che nessuna delle parti si era attivata per regolarizzare gli immobili come richiesto – si provvedeva a fissare udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. si tratteneva la causa in riserva per la decisione.
2. E' noto a questo Tribunale l'orientamento delle sezioni unite di cui all' arresto 25021/19: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” nonché l'ulteriore sentenza, secondo cui “Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili” (Cass. n. 20526/2020).
Tenuto conto, pertanto, che la difformità dello stato di fatto degli immobili oggetto di comunione rispetto ai relativi titoli abilitativi e rispetto alle planimetrie catastali è stata accertata sin dalla perizia depositata dall'esperto stimatore in data 14.12.2023 e tenuto altresì conto che tali difformità non sono state sanate né eliminate nei tempi concessi (per mancanza di volontà delle parti di sostenere i relativi costi), i relativi beni immobili
4 non possono essere fatti ad oggi oggetto di divisione, stante il divieto di cui all'art. 46 d.P.R. 380/01 e di cui all'art. 29 co. 1bis L. 52/85.
Non avendo le parti richiesto espressamente uno stralcio di quota divisionale in favore della rata di terreno – non raggiunta da alcun abuso – la domanda non può essere accolta nemmeno per quest'ultimo bene immobile.
3. Pertanto, si ritiene di dover pronunciare sentenza di inammissibilità per difetto di condizione dell'azione della possibilità giuridica ex art. 713 c.c.
4. In considerazione della mancata volontà, da parte di tutte le parti, di voler regolarizzare gli immobili oggetto di comproprietà, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese di lite;
anche le spese di CTU dovranno essere definitivamente ripartite, ma tra le sole parti che hanno avanzato domande giudiziali in forza del principio di causalità della spesa e in considerazione della metà ciascuna.
PQM
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ragione ed eccezione, così dispone:
DICHIARA inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
DICHIARA inammissibile la domanda proposta da parte convenuta;
SPESE COMPENSATE tra le parti.
SPESE di CTU definitivamente ripartite tra e Parte_1 [...] er la quota di 1/2 ciascuna. CP_1
Così deciso, in data 28.04.2025
Il Giudice dott. Francesco Angelini
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