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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5084 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14445/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FERRILLO SASCHA e Parte_1
avv. CICCARELLI LUIGI come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BR TO come da procura notarile in atti
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. MARIO GOLIA come da procura notarile in atti
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI SARNATARO come da procura notarile in atti in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- resistenti
1 Oggetto: opposizione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 11.12.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
Con ricorso depositato in data 14/11/2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. n. 07176202200007791000 notificata in data 11.10.2022 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 37120140022539942000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno 2013, dall'importo complessivo di € 7.870,38;
2) avviso di addebito n. 37120150010470646000, avente oggetto contributi I.V.S., anno
2014, dall'importo complessivo di € 2.632,65;
3) avviso di addebito n. 37120160007483410000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno 2015, dall'importo complessivo di € 2.588,28;
4) avviso di addebito n. 37120160018527055000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno 2015, dall'importo complessivo di € 2.524,31;
5) avviso di addebito n. 37120170010385187000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno 2016, dall'importo complessivo di € 4.951,81;
6) avviso di addebito n. 37120180004570650000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno 2017, dall'importo complessivo di € 3.618,53;
7) avviso di addebito n. 37120180024021200000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno 2017, dall'importo complessivo di € 2.367,90;
8) avviso di addebito n. 37120190009836453000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno 2018, dall'importo complessivo di € 2.333,17;
2 9) avviso di addebito n. 37120190010641311000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno 2015, dall'importo complessivo di € 801,84;
10) avviso di addebito n. 37120190022234262000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anni 2018 – 2019, dall'importo complessivo di € 2.280,68;
11) avviso di addebito n. 37120210009875639000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno 2019, dall'importo complessivo di € 3.562,38;
12) avviso di addebito n. 37120220002126803000, avente ad oggetto contributi I.V.S., anno 2016, dall'importo complessivo di € 84,84;
13) avviso di addebito n. 3712070015434885000, relativo a modello DM 10 – somme aggiuntive, anno 2017, dall'importo complessivo di € 1.314,35;
14) avviso di addebito n. 37120180010229090000, relativo a modello DM10 anno 2017;
15) cartella di pagamento n. 07120180045720634000, avente ad oggetto rate premio sanz., anno 2017-2018, dall'importo complessivo di € 84,64; CP_2
16) cartella di pagamento n. 07120190014330685000, avente ad oggetto rate premio sanz., anno 2017-2018, dall'importo complessivo di € 82,98; CP_2
17) cartella di pagamento n. 0712019013122338000, avente ad oggetto rate premio sanz., anno 2017-2018-2019, dall'importo complessivo di € 246,68; CP_2
18) cartella di pagamento n. 07120210002444948000, avente ad oggetto rate premio sanz., anno 2018-2019-2020, dall'importo complessivo di € 237,00 CP_2
19) cartella di pagamento n. 07120120031535517000, ad oggetto contributi IVS proporzionali commercianti - imposta, anno 2006, dall'importo complessivo di €
201,77.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dei predetti avvisi e cartelle e la prescrizione dei relativi crediti.
3 Si sono costituiti in giudizio l' anche per conto di l' CP_1 CP_5 Controparte_3
, l' e l'
[...] CP_2 Controparte_4
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e
[...] deducendo la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi richiamati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
2. Va preliminarmente osservato che con ordinanza del 17.1.2024 è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in relazione alla domanda di impugnativa degli avvisi di addebito n. 37120170015434885000 e n. 37120180010229090000.
3. Inoltre, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'impugnativa degli avvisi di addebito n. 37120140022539942000 e n. 37120150010470646000 avendo l' dedotto che i relativi crediti contributivi risultano “stralciati in data 24.03.2023 da CP_1
parte del Concessionario”. Va dichiarata cessata la materia del contendere anche in relazione alla cartella di pagamento 07120120031535517000, avendo l'
[...]
dedotto e documentato il relativo stralcio (cfr. Controparte_4
estratto di ruolo aggiornato depositato in data 15.12.2023). L'avvenuto sgravio comporta l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento richiamati in considerazione del venir meno dei crediti ivi iscritti.
4. Per la restante parte di domanda, ovvero quella che concerne l'impugnativa relativa agli avvisi di addebito n. 37120160007483410000, n. 37120160018527055000, n.
37120170010385187000, n. 37120180004570650000, n. 37120180024021200000, n.
37120190009836453000, n. 37120190010641311000, n. 37120190022234262000, n.
37120210009875639000, n. 37120220002126803000, il ricorso risulta infondato per le ragioni che seguono.
L' ha dimostrato la regolare notifica degli avvisi di addebito rispettivamente in data CP_1
23.7.2016, 5.1.2017, 9.10.2017, 19.6.2018, 16.1.2019, 23.7.2019, 31.7.2019, 21.12.2019, 6.12.2021
e 13.4.2022.
4 Inoltre, in relazione alle cartelle di pagamento n. 07120180045720634000, n.
07120190014330685000, n. 0712019013122338000, n. 07120210002444948000 l'
[...]
ha provato la rituale notifica rispettivamente in data 19.7.2018, Controparte_3
22.1.2019, 4.9.2019, e 24.5.2022.
A fronte della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento nelle suddette date, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale al momento della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 11.10.2022. Va considerato altresì che trova applicazione la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al 23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020
+ 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.).
Inoltre, risulta documentata da parte di la notifica di Controparte_3
due successive intimazioni di pagamento in data 16.7.2019 ed in data 4.3.2022 che richiamano anche gli atti in esame.
Non essendo decorso il termine di prescrizione, va rigettato il ricorso in relazione agli avvisi di addebito ed alle cartelle di pagamento in questione.
5 Va in ultima analisi osservato che parte ricorrente non ha depositato copia dell'istanza di definizione agevolata, nonostante fosse stata onerata del relativo deposito, (cfr. ordinanza del 14.3.2025), con conseguente impossibilità di verificare l'effettiva volontà di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione- quater), subordina l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro, all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” (cfr.
Cass. n. 24479/24).
Inoltre, va considerato che nelle more del giudizio è intervenuto l'art. 12 bis del d.l. 17 giugno 2025, n. 84 convertito in legge 30 luglio 2025, n. 108 (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), che ha previsto: “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo
1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore
o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte Controparte_3 dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.
197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n.
197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nella fattispecie in esame non è stato documentato da parte della ricorrente il pagamento della prima rata, con conseguente impossibilità di procedere ad una declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata. 6 5. Le spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnativa degli avvisi di addebito n. 37120140022539942000 e n. 37120150010470646000 e della cartella di pagamento n. 07120120031535517000;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- spese compensate.
Aversa, 16.12.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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