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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N.619/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Francesco PETRUCCO TOFFOLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 03 agosto 2022 da
(P.I. e C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Andrea Niero, con domicilio digitale PEC
Email_1
-appellante- contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Impellizzeri, con domicilio digitale
PEC Email_2
Oggetto: appello avverso sentenza n.77/22 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: impugnazione di licenziamento individuale per giusta causa.
Causa trattata all'udienza del 06 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito: in riforma della sentenza n.
77/22 datata 02/02/22 pubblicata e comunicata il 03/02/2022 del Tribunale di Venezia - Giudice del Lavoro nell'ambito della causa n. 2239/2020, per tutti i motivi sopra indicati accertarsi e dichiararsi la legittimità del licenziamento comminato da a e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condannarsi alla restituzione a Controparte_1 [...]
di quanto percepito indebitamente da quest'ultima a qualsiasi titolo, Pt_1
comprese le spese legali percepite direttamente e/o a mezzo del proprio procuratore, quale effetto della sentenza n.77/2022 del Tribunale di
Venezia – Sezione Lavoro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del versamento sino all'effettivo saldo.
In subordine: in riforma della sentenza n. 77/22 datata 02/02/22 pubblicata
e comunicata il 03/02/2022 del Tribunale di Venezia - Giudice del Lavoro nell'ambito della causa n. 2239/2020, per i motivi esposti in narrativa, rideterminare l'entità dell'indennità risarcitoria dovuta da a Parte_1
. Controparte_1
In ulteriore subordine: in riforma della sentenza n. 77/22 datata 02/02/22 pubblicata e comunicata il 03/02/2022 del Tribunale di Venezia - Giudice del Lavoro nell'ambito della causa n. 2239/2020, per i motivi esposti in narrativa, compensare o ridimensionare le spese di lite determinate nella sentenza impugnata.
pag. 2/16 In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze, compensi ed accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio. In via Istruttoria (vedasi pag.35 ricorso)...”
Conclusioni per parte appellata: “Rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Venezia sezione Lavoro n. 77/22 perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermarsi le statuizioni di cui alla sentenza impugnata;
In ogni caso spese, diritti ed onorari interamente rifusi.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 agosto 2022 la ha Parte_1
impugnato la sentenza n.77/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato il 9 giugno 2020 a in ragione del difetto di Controparte_1
proporzionalità della sanzione irrogata, e, per l'effetto, ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con condanna della CDS al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Con memoria depositata il 20 novembre 2023 si è costituito
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. Controparte_1
La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Per quanto interessa in questa sede il giudice di primo grado ha ricordato che il licenziamento della cui legittimità si discute è stato disposto sulla base di una triplice contestazione disciplinare.
pag. 3/16 Con una prima missiva del 29 gennaio 2020 era stato contestato al signor di aver tenuto comportamenti ingiuriosi e diffamatori nei confronti CP_1
dei colleghi, dei famigliari del datore di lavoro e della stessa società. Con la successiva missiva 4 marzo 2020 gli era stato addebitato di aver tenuto un comportamento insubordinato in riferimento alla circostanza della consegna con rilevante ritardo del giubbotto antiproiettili in dotazione e del correlato comportamento ingiurioso tenuto, con contestuale sospensione cautelare, oltre ad ulteriori comportamenti insubordinati denunciati da colleghi. Infine, con una terza missiva datata 25 marzo 2020 la contestazione aveva riguardo alla violazione delle norme sulla privacy e del controllo da remoto per aver ordinato di fotografare i colleghi durante il lavoro.
Su tali premesse il giudice ha preso in esame le singole contestazioni ritenendo generica la prima, “posto che essa non è corredata da alcuna specifica indicazione delle circostanze di tempo e di luogo ove le condotte si sarebbero manifestate e di quali epiteti “gravi ed offensivi” sarebbero stati pronunciati nei confronti del titolare”. Quanto alla seconda ha ritenuto che era stato unicamente accertato che il ricorrente non aveva provveduto ad una immediata restituzione, comunque avvenuta in data anteriore al licenziamento a seguito di richiesta per iscritto, mediante la consegna al collega in turno, presso il luogo di svolgimento del Persona_1
servizio e non preso la sede centrale l'1 febbraio 2020. Non era stata provata, invece, la prima richiesta nel luglio 2019, né che fosse trascorso un significativo periodo di tempo: sul punto, posto che l'unico a fornire indicazioni temporali sul punto era stato il teste circa una Tes_1
contestazione sull'obbligo restitutorio per periodo di “non meno di 10
pag. 4/16 giorni”. Sempre con riguardo alla stessa contestazione il giudice veneziano ha ritenuto provata la condotta offensiva ed ingiuriosa che ha connotato la vicenda della restituzione, con richiamo alle testimonianze di e di R_
. Infine, con riferimento al terzo addebito, l'ha ritenuto sussistente Tes_1
in quanto “non vi è alcuna prova che tali soggetti stessero commettendo un reato, né che le fotografie avessero lo scopo di offrire tutela giudiziaria al lavoratore che ha fatto le fotografie, per cui la condotta del ricorrente consistente nel consigliare ad un collega di fare foto di altri colleghi costruisce condotta illegittima;
”.
All'esito della ricostruzione delle condotte addebitate ha ritenuto almeno parzialmente sussistenti quelle descritte con le due missive di marzo, senza che il comportamento tenuto, peraltro, integrasse la giusta causa di licenziamento.
Il giudice veneziano ha concluso ritenendo non proporzionata la sanzione disciplinare rispetto alla non rilevata gravità della condotta minacciosa “in quanto riferite sostanzialmente all'intento del di fare ricorso alla CP_1
giustizia, sia pure con atteggiamento vendicativo e toni pesanti, nei confronti di comportamenti che reputava illegittimi nei suoi confronti;
- neppure è particolarmente grave la condotta contestata al ricorrente per il
25.3.2020, che deve ritenersi posta in essere al fine di supportare lamentele di carattere sindacale del ricorrente e non per finalità direttamente illecite
o per futili motivi;
”.
Ha fissato quindi l'indennità risarcitoria a carico della datrice di lavoro in
12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, somma ritenuta congrua in ragione della durata del rapporto, della pag. 5/16 dimensione dell'azienda, dell'anzianità lavorativa e in particolar modo del reciproco comportamento delle parti.
2) L'invocata riforma della sentenza è affidata ai seguenti motivi.
2.1) Con i primi tre motivi di appello critica la valutazione operata dal giudice con riguardo alle prove relative ai fatti addebitati.
Quanto alla contestazione del 29.1.2020 la datrice di lavoro ritiene erronea la sentenza che ne sancisce la genericità; evidenzia le condotte siano precisamente indicate e, in ogni caso, le dichiarazioni dei testimoni abbiano dato puntuale contezza delle stesse.
Con riferimento alla contestazione del 4 marzo 2020 reputa contraddittoria la sentenza laddove si esprime in termini di illegittimità della condotta tenuta dal lavoratore, ma conclude per la non legittimità del licenziamento irrogato. Evidenzia l'appellante le parti delle dichiarazioni testimoniali la cui corretta lettura metterebbero in risalto la gravità della condotta illecita tenuta dal signor tale da considerarla insubordinazione e richiama CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ nn.5804/1987, 9653/2016,
22382/2018 e 5112/2012) circa il concetto di insubordinazione da intendersi in senso lato, costituendo causa espressa di licenziamento, come previsto ex art. 101 lett. D del CCNL per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza e servizi fiduciari. Sottolinea come dal punto di vista temporale ci sarebbe prova del lasso temporale trascorso senza che il lavoratore abbia adempiuto all'ordine di restituzione del giubbotto, così causando un danno all'azienda trattandosi di un dispositivo di sicurezza di costo non irrilevante che non è rientrato tempestivamente nella disponibilità della datrice di lavoro.
pag. 6/16 Con riguardo alla contestazione del 25 marzo 2020, ritiene l'appellante che il giudice veneziano abbia errato nel pronunciare l'irrilevanza disciplinare della condotta (aver fatto scattare delle fotografie ai colleghi) tenuto conto che il fatto in sé non neppure contestato ed è grave indice di insubordinazione.
2.2) Col quarto motivo attacca la sentenza laddove non avrebbe soppesato in modo corretto la gravità della condotta del risultando provata CP_1
l'insubordinazione quanto meno in ragione di una valutazione complessiva delle condotte contestate.
2.3) Con un quinto motivo contesta la sentenza anche in punto quantum di indennità risarcitoria risultando eccessiva la condanna a pagare 12 mensilità per non aver il giudice veneziano effettuato il corretto bilanciamento tra le condotte tenute dalle parti, risultando provata solo l'illecita condotta del lavoratore, non quella della datrice di lavoro.
2.4) Con un sesto motivo contesta la sentenza in punto spese legali poste erroneamente per l'intero a carico della datrice di lavoro, tenuto conto che vi sarebbe stata un parziale soccombenza anche del lavoratore che non ha ottenuta la reintegra del posto di lavoro.
3) L'appello non merita accoglimento.
3.1) Quanto al primo motivo il Collegio ritiene che sia stata correttamente rilevata dal giudice del primo procedimento la genericità della contestazione inserita nella missiva 29.2.2020; la giurisprudenza richiamata dall'appellante (Cass. civ. 8003/2005) evidenzia come non sia sempre necessario specificare in modo puntuale ogni aspetto della vicenda contestata, infatti, in quel caso i termini specifici degli insulti e delle minacce venivano omessi, ma resta fermo il principio di specificità della pag. 7/16 contestazione per essere precisati i fatti in termini di tempo e luogo, così da essere individuabile chiaramente quale condotta si intendeva censurare, cosa che non avviene nel caso di specie. Dalla lettura testuale della contestazione1 mossa all'appellato non si comprende né quali insulti sarebbero stati proferiti, né in quale contesto, né da un punto di vista temporale quando precisamente il fatto sarebbe avvenuto, risultando impedito al lavoratore di di difendersi in modo completo.
3.2) Va presa in considerazione invece la questione se la condotta di cui alla seconda contestazione sia provata e costituisca insubordinazione di tal gravità da giustificare la sanzione della sospensione dal lavoro e del conseguente licenziamento.
Ritiene l'appellante che il lasso temporale trascorso prima dell'adempimento da parte del signor dell'ordine di restituzione del CP_1
giubbotto antiproiettili in dotazione in ragione del cambio di compiti
/funzioni allo stesso assegnate (non più addetto al trasporto valori, ma al servizio di vigilanza per il quale il giubbotto non veniva assegnato personalmente) connesso al tono ingiurioso con cui si sarebbe rivolto ai colleghi e superiori integri pienamente la fattispecie contrattuale di insubordinazione, costituendo causa espressa di licenziamento, come previsto ex art. 101 lett. D del CCNL per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza e servizi fiduciari.
Quanto alla questione del lasso temporale trascorso prima della riconsegna del giubbotto, va puntualizzato che la contestazione disciplinare era pag. 8/16 incentrata sull'inadempimento contrattuale relativo all'omessa restituzione del giubbotto che secondo l'addebito sarebbe stata richiesta il 4 luglio (“in data 04.907.2019 Le è stato richiesto di restituire il giubbotto anti proiettile, ma la restituzione non è avvenuta. In data 31/01/2020 nonostante altri solleciti verbali Le è stata nuovamente richiesto per iscritto invio ultimo attiva dall'istituzione del gap, riscontrando tardivamente”).
La prova testimoniale ha solo parzialmente fornito un riscontro, del tutto negativo quanto alla richiesta di luglio. In tale senso va richiamata la dichiarazione testimoniale di (il collega a cui il giubbotto sarà R_
restituito) che ha testualmente affermato: “io stesso e anche la centrale operativa - questo me lo riferirono gli addetti alla centrale - abbiamo chiesto più volte di restituire il giubbotto, lui mi ha risposto dicendomi io a quel punto gli dissi di consegnare a me il giubbotto e che io lo avrei portato alla centrale operativa… non è stata una restituzione immediata, ho chiesto alla control room in stazione a Venezia che facessero una mail al
che poi restituì il giubbotto.”. Analogamente si è espresso il teste CP_1
: “è vero che piò volte è stato chiesto al ricorrente di consegnare il Tes_1
GAP e lui si è rifiutato;
ADR: io steso gli ho chiesto di restituirlo, ADR: io gliel'ho chiesto una volta telefonandogli, ed altra volta con messaggi telefonici;
preciso che avevamo avuto una discussione, che è stata la causa per cui lui è stato escluso dal trasporto valori, per cui preferivo mandargli messaggi.”.
Posto, quindi, che non risulta provata una richiesta a luglio, la difesa del lavoratore in primo grado è stata chiara nello spiegare la mancata restituzione in ragione della natura di DPI del giubbotto la cui riconsegna in mancanza di una richiesta formale, avrebbe potuto integrare una pag. 9/16 condotta concorrente nel caso di infortunio per non averlo indossato (“Il ricorrente ha quindi legittimamente preteso la formalizzazione della domanda di restituzione per iscritto affinchè, nella denegata ipotesi di infortunio, non fosse a lui ascrivibile una compartecipazione nella causazione dell'evento sfavorevole. Tant'è che non appena ricevuta la rassicurazione richiesta, vi ha dato corso seppur la stessa sia all'evidenza ingiustificabile”; così a pag.6 del ricorso di primo grado).
Al riguardo la questione della mancata restituzione e, quindi, della sua rilevanza disciplinare non risulta essere stata adeguatamente chiarita.
In linea astratta non viene spiegata la ragione in diritto che avrebbe giustificato l'obbligo di immediata restituzione per il solo fatto del cambio di servizio, addirittura senza che fosse necessaria una richiesta restitutoria.
Quanto alla concreta ricostruzione della condotta il teste , l'unico Tes_1
che sul punto risponde al capitolato avente rilievo per tale tema, afferma: “è vero che da luglio 2019 il ricorrente è stato adibito ad un servizio diverso rispetto al trasporto valori, che prima faceva. ADR: è vero che essendo stato assegnato ad un nuovo servizio è stato chiesto al ricorrente di restituire il giubbotto GAP, questo perché il personale che fa trasporto valori - come quello adibito al servizio antirapina - ha GAP personale e porta il GAP a casa la sera al termine del turno, mentre per il nuovo servizio il GAP era assegnato in relazione allo specifico servizio;
ce ne solo 3-4 a disposizione per chi svolge il servizio in determinate postazioni, come in stazione, in zona portuale, il GAP per questi si trova nella control room e viene usato solo in caso di necessità dalla GPG. ADR: a luglio
2019 il ricorrente era stato assegnato alla vigilanza e non più al settore specifico del trasporto valori;
la vigilanza comprende vari servizi ma mi
pag. 10/16 sembra che lui fosse stato assegnato in particolare alla sorveglianza della stazione.”.
In sostanza non viene enunciata alcuna regola organizzativa che predeterminasse l'impiego del GAP in ragione del servizio, risultando, invece, che a propria discrezione, era il datore di lavoro in funzione del tipo di attività di vigilanza a cui il dipendente era assegnato che giustificava la necessità permanente od occasionale del GAP. In tale contesto è emerso che l'opposizione alla restituzione traeva origine proprio dalla necessità che la riconsegna avvenisse solo a richiesta scritta del datore di lavoro. La scelta aziendale di pretendere la restituzione, quindi, non era di per sé sindacabile, ma costituiva, almeno sul piano soggettivo, rilevante esimente quella addotta dal lavoratore in ordine alla necessità di avere un riscontro scritto circa la richiesta datoriale di restituzione.
Dalle risultanze testimoniali è peraltro emerso da una parte che i toni pesanti utilizzati dal lo erano nei termini di reazione a CP_1
comportamenti che reputava illegittimi nei suoi confronti e dall'altra che miravano unicamente a sottolineare che intendeva rivolgersi al sindacato e agire nelle sede deputate alla tutela dei suoi diritti, non certo a farsi
“giustizia da solo”, circostanza quest'ultima che avrebbe connotato un maggior gravità nel suo atteggiamento tale da giustificare il licenziamento.
La minor gravità della condotta rispetto alla contestazione mossa si evince dalle dichiarazioni del teste il quale dichiara espressamente di R_
non poter confermare l'uso di termini forti da parte del come “Ti CP_1
abbasso la testa” rivolti al superiore , mentre conferma che Tes_1
l'appellato parlasse di una “denuncia”; lo stesso testimone nel Tes_1
confermare che l'incolpato ha pronunciato parole apparentemente pag. 11/16 minacciose, inquadra l'esternazione nell'ottica di voler far valere i propri diritti nelle sedi deputate considerando che pronuncia parole come “se Tu non sai le leggi” …“io ti faccio un'altra denuncia”.
Non si tratta, in definitiva, di contegno qualificabile come insubordinato, ossia una condotta che presuppone la consapevole violazione di prescrizioni datoriali tale da determinare una disfunzione organizzativa
(Cass. civ. n.19296 del 2024).
3.3) Più in generale va chiarito che la condotta di insubordinazione non può riguardare situazioni che non siano state specificamente oggetto di contestazione (così nella parte finale della seconda contestazione riferita a proteste scritte pervenute alla società il 26 febbraio 2020), di talché il richiamo ai passaggi testimoniali in cui si fa riferimento al generico mancato rispetto di ordini (teste , non può essere valorizzato in Tes_2
quanto risente del medesimo vizio originato dall'approssimativa ed indeterminata descrizione della “insubordinazione con minacce” (così testualmente la contestazione del 4 marzo 2020) di cui sarebbe stato protagonista il lavoratore.
3.4) La circostanza peraltro non è sufficiente a considerare integrata la giusta causa di licenziamento in quanto, anche a ritenere raggiunta la prova del lasso temporale di sette mesi che sarebbe trascorso tra la richiesta di consegna del giubbotto e l'effettiva consegna del medesimo, nessuna prova viene fornita in merito al fatto che tale ritardo abbia causa un effettivo danno alla società, ciò incidendo sulla valutazione del grado di gravità della condotta tenuta dal lavoratore in termini di minor rilevanza della stessa.
Va tenuto in considerazione che anche “quando la condotta sia astrattamente corrispondente alla fattispecie tipizzata contrattualmente,
pag. 12/16 occorre pur sempre che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (v. Cass. nn. 9396 e 28492 del 2018, n. 14063 del 2019, nonche' Cass.
n. 8826 del 2017, n. 27004 del 2018 e n. 19023 del 2019). Inoltre, ai fini della valutazione di proporzionalità, l'indagine giudiziale deve essere diretta non solo a verificare se il fatto addebitato sia o meno riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono
l'irrogazione del licenziamento, ma anche, attraverso una valutazione in concreto, se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza” - Cass.
18195 del 2019- e ancora “La previsione, poi, in sede di contrattazione collettiva, di specifiche inadempienze del lavoratore subordinato come giusta causa di licenziamento, non esime il giudice dalla necessità di accertare, anche d'ufficio, in concreto la reale gravità del comportamento di quest'ultimo, in relazione al disposto dell'art. 2119 cod. civ., che impone di valutare se tale comportamento appaia idoneo a ledere gravemente e irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente (per tutte Cass. n. 3391/1987)” - Corte di Cass. Ordinanza n.
18296/2024 -.
4) Neppure quanto dedotto col quarto motivo di appello, ovvero la valutazione sulla proporzionalità della sanzione ed il rilievo sulla gravità
pag. 13/16 della condotta, ha fondamento: la complessiva considerazione su ciascuna delle condotte addebitate al lavoratore, per la genericità delle prime,
l'episodicità della terza e lo scarso rilievo disciplinare delle seconda, non può assumere rilievo ai fini dell'apprezzamento della gravità della condotta tenuta, dovendosi operare puntuale richiamo alla giurisprudenza di legittimità appena più sopra richiamata, questo collegio ritiene corretta la valutazione di illegittimità del licenziamento irrogato per sproporzionalità tra condotta tenuta e sanzione irrogata.
L'appellante focalizza le ragioni della doglianza in forza di tre circostanze:
a) l'atteggiamento di sfida ed ingiurioso tenuto nei confronti di colleghi e superiori;
b) la mancata collaborazione alle richieste pervenute da più colleghi e superiori per la restituzione del giubbotto;
c) l'abuso della propria asserita posizione di “dirigente sindacale”, utilizzata come giustificazione per i propri comportamenti disciplinarmente rilevanti e per prevaricare nei confronti di colleghi. Nessun di queste ha effettivo rilievo: quanto all'atteggiamento offensivo, non discussa la sua rilevanza disciplinare, si è già scritto in ordine al contesto in cui tale condotta è stata tenuta, certo non esimente, ma tale da ridimensionarne la gravità. Come pure va collocato nella giusta luce l'atteggiamento oppositivo tenuto in relazione alla vicenda della mancata restituzione del giubbotto, ispirato da ragioni di cautela più sopra evidenziate. Infine, nessuna esorbitante condotta è imputabile ad una strumentalizzazione della posizione di rappresentante sindacale: con riguardo a terzo episodio va considerato che si tratta di atteggiamento ispirato da ragioni di tutela sindacale, per quanto opinabili, putative.
5) Venendo al quinto motivo di appello anch'esso non merita accoglimento.
pag. 14/16 Il collegio ritiene congrua l'indennità corrisposta al lavoratore nella misura di 12 mensilità proprio alla luce della minor gravità, per quanto sopra già motivato, della condotta tenuta dal lavoratore rispetto a quella contestatagli, considerato che le 12 mensilità costituiscono una commisurazione dell'indennità più prossimo ai minimi (sei mensilità) che ai massimi
(trentasei mensilità) in assenza di effettivi precedenti disciplinari invocati dall'appellante, essendosi limitata la società a richiamare le tre contestazioni poste a fondamento del licenziamento, e tenuto conto, altresì, degli indici già valorizzati correttamente dal primo giudice (sia con riguardo alla relativa anzianità lavorativa - assunzione del 2018 – sia con riguardo alle dimensioni aziendali, dal momento che non vi è neppure stata applicazione dell'art.9 del d.l.vo n.23 del 2015), rispetto alla rilevanza dei quali la società non ha mosso alcuna critica.
6) Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in base al valore di causa, nel medio) in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in favore dell'appellato in €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte pag. 15/16 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 16/16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Se ne riportano i passaggi salienti: “Lei avrebbe più volte affermato che l'azienda versa in pessime condizioni economiche virgola non paga i dipendenti regolarmente e dal gravissimo 'effetto mediatico', nonostante la licenza sospesa continuerebbe ad operare il trasporto valori;
altrettanto gravi ed offensivi gli aggettivi che lei utilizza per il sottoscritto i suoi familiari, l'azienda stessa ed i suoi coordinatori e collaboratori.”