CA
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4672/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: ), tramite (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 persona dell'avv. Riccardo Zerbo, a tanto abilitato in forza di procura speciale del 21.11.2019 rilasciata dal dott. - nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rapp.te, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Limongelli Umberto (c.f. ) come da C.F._1 procura su foglio separato;
APPELLANTE E (c.f.: ), in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA AC
, nato a [...] il [...] (c.f. e CP_4 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e CP_5 C.F._3 difesi dall'Avv. Leone Romolo (c.f. e dall'Avv. Senese LI (c.f. C.F._4
) come da procura su foglio separato;
C.F._5
APPELLATI CONCLUSIONI All'udienza del 22/01/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. quale obbligata principale, e e quali Controparte_3 CP_4 CP_5 suoi garanti, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7/8.4.2016 (n. 667/2016) con il quale veniva ingiunto, in Contr favore della (di seguito , alla prima, il pagamento Controparte_6 della complessiva somma di € 307.745,83, ed ai garanti, in solido tra loro e con la prima, fino a concorrenza della somma di € 174.000,00, oltre interessi legali dalla notifica del decreto e le spese ed i compensi di procedura.
1 Il credito azionato nel ricorso monitorio si fondava: a) quanto ad € 207.745,83, sul saldo debitore del contratto di c/c n. 12957, acceso in data 2.11.2005 e chiuso in data 24.11.2015 b) quanto ad € 100.000,00, sul saldo debitore del contratto di c/c n. 13729, acceso in data 18.10.2006 e chiuso in data 26.11.2015. L'opposizione si fondava sui seguenti motivi
- cessazione dei rapporti sin dall'8.7.2013 e non al 2015;
- estinzione del debito per compensazione con cessione di credito pro solvendo;
- nullità dei contratti di conto nn. 12957 e 13729 per violazione dell'art. 117 TUB per mancata sottoscrizione da parte della banca;
- mancata sottoscrizione da parte della società obbligata principale del foglio delle condizioni economiche relativo al contratto n. 12957;
- mancata indicazione delle condizioni economiche del contratto n. 13729;
- illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- illegittimità dell'addebito degli interessi passivi perché non convenuti per iscritto;
- illegittimità dell'addebito delle c.m.s. e delle commissioni sostitutive;
- illegittimità dell'addebito delle spese di chiusura;
- illegittimità dello jus variandi da parte della banca;
- nullità dei giroconti in addebito dal c/anticipi al c/ordinario. Contr La banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ammessa ed espletata CTU contabile con le necessarie integrazioni, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e gli opponenti, nelle note per la trattazione scritta della predetta udienza, sollevavano l'eccezione di nullità radicale delle garanzie prestate da e CP_4 per violazione della legge Antitrust. CP_5
Quindi, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2357/2020, pubblicata in data 13.10.2020, così (testualmente) decideva:
- dichiara la nullità della fideiussione omnibus dei garanti e e per l'effetto CP_5 CP_4 dichiara che nulla è dovuto dai predetti a titolo di fideiussori all'opposta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento degli altri motivi di opposizione proposti dalla revoca il Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto nr. nr. 667/2016 e per l'effetto accerta e determina che il saldo debitore sul conto corrente n. 12957.75 e conto corrente n. 13729.06 nella somma di € euro € 164.745,92 IN FAVORE DELL'OPPOSTA ed a carico dell'opponente oltre CP_8 Controparte_3 interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite che liquida in € 7.7950,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Romolo Leone ed Avv. LI Senese.
- pone definitivamente a carico dell'opposta le spese della CTU di cui come liquidate in atti. In sintesi, il Tribunale affermava, quanto alla posizione dei garanti, che le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI erano totalmente nulle in quanto violavano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a),
2 della L. n 287/1990; che tale nullità era rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e che si estendeva all'intero contratto di garanzia. Quanto, invece, alla ricostruzione del rapporto con il debitore principale, il primo Giudice, recependo le risultanze della Ctu e della successiva integrazione, accertava “il superamento del tasso soglia sia nel caso del conto corrente ordinario n. 12957.75 sia nel caso del conto sovvenzioni n. 13729.06” e che, in tutti i trimestri in cui era stata rilevata l'usura, si trattava di usura c.d. originaria e, conseguentemente, procedeva al ricalcolo delle somme dovute dall'opponente così come operato dal CTU. Infine, il Tribunale riteneva l'illegittimità della condotta della la quale aveva presentato CP_6 un saldaconto aggiornato ad una data successiva rispetto a quella della effettiva chiusura del conto corrente, avvenuta per recesso dall'apertura di credito dell'8 luglio 2013. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la prospettando, quanto alla Parte_1 propria legittimazione attiva:
- che, a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per l'effetto di cui al comb. disp. degli artt. 1 e 4 Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), in data 20.12.2017, aveva concluso un contratto di cessione di crediti pecuniari che derivano da rapporti giuridici, dandone notizia a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017;
- che tra i detti crediti ceduti era compreso quello canonizzato nel decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7/8.4.2016 (n. 667/2016);
- che, in relazione ai suddetti crediti, aveva conferito l'incarico di “soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulle cartolarizzazioni” a CP_1
Tanto premesso l'appellante censura la sentenza impugnata per i motivi di seguito indicati.
2.1 Col primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto Parte_1
l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus stipulata dai garanti e CP_5 CP_4 per essere la stessa fideiussione conforme allo schema ABI, in violazione dell'art. 2 della Legge 287/1990; in particolare, l'appellante lamenta che gli attori non avevano mai prodotto in giudizio la delibera della AN d'LI n. 55/2005, posta a fondamento della predetta eccezione che, quindi, non avrebbe mai potuto essere accolta dal primo Giudice rivestendo la predetta delibera, pacificamente, natura di atto amministrativo e, quindi, non potendo essere conosciuta dal giudice per scienza privata né acquisita d' ufficio non essendo equiparabile ad un atto normativo. Inoltre, gli odierni appellati, non avevano mai fornito la prova dell'esistenza di un illecito anticoncorrenziale e della corrispondenza tra la fideiussione di cui si discute e quella risultante da tale illecito anticoncorrenziale.
2.2. Col secondo motivo l'appellante impugna la sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nella parte in cui ha affermato che la predetta nullità travolgeva l'intero contratto di fideiussione escludendo l'applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 c.c. La , Parte_1 infatti, evidenzia che la più recente giurisprudenza, anche di legittimità, ha escluso la nullità radicale delle fideiussioni per una pretesa violazione della normativa antitrust dovendo trovare applicazione i principi espressi dall'art. 1419 c.c. secondo cui la nullità di singole clausole
3 comporta quella dell'intero contratto solo “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità” (1° comma) e “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative” (comma 2).
2.3 Il terzo motivo di appello ha per oggetto la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi applicati al rapporto di c.c. per effetto del superamento del tasso soglia, sia nel caso del conto corrente ordinario n. 12957.75, sia nel caso del conto sovvenzioni n. 13729.06 e l'affermazione secondo cui “In tutti i trimestri in cui è stata rilevata l'usura si tratta di usura c.d. originaria”. In particolare, l'appellante ritine erroneo il metodo seguito dal CTU per la verifica del superamento del tasso soglia poiché il confronto non era stato effettuato su dati omogenei tra loro, e il TEG non risultava determinato secondo le istruzioni della AN d'LI ed in base alla formula indicata dallo stesso organo di vigilanza tempo per tempo vigente.
Inoltre, la evidenzia la contraddittorietà della motivazione della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui, dopo aver affermato il principio secondo cui l'usura cd. sopravvenuta non sarebbe, in pratica, mai configurabile in quanto è il momento della pattuizione, e solo questo, a rilevare ai fini della verifica della sussistenza di usura, qualificava come fenomeno di usura “originaria” un presunto superamento del tasso soglia avvenuto palesemente in corso di rapporto.
2.4 Col quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto alla gli interessi moratori convenzionali e gli oneri accessori CP_6 contabilizzati successivamente alla data del recesso dai rapporti per cui è causa evidenziando che sul saldo debitore risultante dalla chiusura di un conto si applicano gli interessi moratori e gli oneri relativi alla successiva contabilità, sicché le certificazioni ex art. 50 TUB versate in atti erano aggiornate alla data del 24.11.2015, ovvero a poco prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Alla stregua di quanto premesso l'appellante formulava le seguenti conclusioni: a) dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e, comunque, rigettare, perché indimostrata ed infondata in rito e nel merito, l'opposizione proposta dalla dai sigg.ri e Controparte_3 CP_4 al decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7/8.4.2016 CP_5
(n. 667/2016); b) condannare, in ogni caso, la al pagamento in favore della banca Controparte_3 appellante della somma di € 307.745,83, nonché in solido tra loro e con l'obbligata principale e, comunque, fino a concorrenza della somma di € 174.000,00, i sigg.ri e oltre gli interessi al tasso CP_4 CP_5 legale dalla notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
c) in via gradata condannare essa società obbligata principale al pagamento della maggior somma tra quelle accertate dal Consulente Tecnico di Ufficio come quantificate nell'integrazione di perizia datata 11.5.2018, in ogni caso con condanna, in solido tra loro e con l'obbligata principale e, comunque, fino a concorrenza della somma di € 174.000,00, dei sigg.ri e CP_4 CP_5
d) condannare le parti appellate al pagamento delle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio.
2.5 Mentre nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, Controparte_3 preferiva rimanere contumace in questo grado di giudizio, si costituivano e CP_4
4 eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della parte CP_5 appellante per mancanza di idonea prova relativa alla circostanza che la riferita cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ricomprendesse il credito per cui è causa. In particolare, gli appellati prospettano che l'avviso di cessione “in blocco” ex art. 58 T.U.B. depositato da parte appellante, per ammissione dello stesso soggetto che aveva effettuato la pubblicazione, si fondava su quelle che venivano definite “informazioni orientative”, tali da precludere qualsivoglia certezza sull'oggetto della cessione e sulla possibilità di sapere se una posizione debitoria fosse o meno ricompresa nella cessione. Nel merito, invece, gli appellati, quanto al primo motivo di appello, evidenziano che le fideiussioni, per cui è causa, erano state sottoscritte nel 2007 e, quindi, posteriormente alla pronuncia della AN d'LI (provvedimento nr. 55/2005) sicché l'effetto di tale provvedimento doveva considerarsi immediato e diretto, in quanto lo schema ABI era divenuto inutilizzabile, poiché redatto in violazione di legge e, pertanto, affetto da radicale nullità. Quanto, invece, alla questione relativa alla rilevanza della cd. “usura sopravvenuta” gli appellati evidenziano che dalla lettura del testo integrale della Sentenza Sez. Un. 24675/17 non risulta un'applicazione indiscriminata e radicale della tesi dell'irrilevanza della usurarietà sopravvenuta con riferimento a ogni fattispecie di contratti bancari ma limitatamente ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996. Inoltre, e prospettano che in un rapporto di conto corrente con CP_4 CP_5 affidamento, che si sviluppa per anni, la tramite l'esercizio del cd. ius variandi, determina CP_6 la modifica delle condizioni economiche originariamente pattuite nell'ambito del contratto, sicché l'eventuale sforamento del “tasso soglia” risultava imputabile alla condotta dell'istituto di credito e l'usura andava classificata come “originaria” dovendo trovare applicazione il combinato disposto sanzionatorio degli artt. 1815, comma 2 c.c. e 644 c.p. Infine, gli appellanti evidenziano la genericità del motivo di appello nella parte in cui l'appellante non aveva spiegato quale fosse la “presunta” difformità del metodo di calcolo che avrebbe applicato il CTU, rispetto alle istruzioni della AN d'LI. In relazione al quarto motivo di appello, invece, e ribadiscono CP_4 CP_5 che la dopo la chiusura del conto, non mantiene il diritto di annotare le poste passive in CP_6 quanto, in tal modo, verrebbero addebitati al correntista voci e costi non dovuti e, in particolare: le spese di mantenimento del conto corrente e le commissioni relative all'affidamento, oramai revocato. Alla stregua di quanto premesso gli appellati chiedono a questa Corte di:
a) in via preliminare, rilevare il difetto di legittimazione attiva della parte appellante;
b) nel merito, rigettare l'avverso appello o, gradatamente, in caso di accoglimento, disporre la condanna dei fideiussori nei limiti della fideiussione prestata;
c) con vittoria di spese con attribuzione. All'udienza del 22.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la legittimazione attiva di Parte_1
a proporre appello avverso la sentenza sopra indicata.
[...]
5 E' stato precisato in giurisprudenza che: “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944). Nel caso di specie, dalle contestazioni degli appellati non pare desumersi la negazione dell'esistenza dell'operazione in sé, quanto piuttosto la circostanza che il credito in esame sia stato oggetto di tale operazione e che quindi sia in effetti la cessionaria di Parte_1 tale credito. L'appellante, tuttavia, ha prodotto l'avviso di cessione crediti pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017 con indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017.
Già dalla descrizione dei crediti ceduti contenuta nell'avviso in Gazzetta si desume come il rapporto oggetto di lite sia ricompreso nell'operazione in questione trattandosi di debito derivante dalla stipula di due contratti di conto corrente e, precisamente il contratto di c/c n. 12957, acceso in data 2.11.2005 e chiuso in data 24.11.2015, e il contratto di c/c n. 13729, acceso in data 18.10.2006 e chiuso in data 26.11.2015, e considerando che tali rapporti sono andati in sofferenza in data 25.11.2015 con contestuale decadenza del debitore principale dal beneficio del termine (cfr. all. 8 del ricorso monitorio). Sul punto va precisato che la locuzione “in relazione alle quali si forniscono le seguenti indicazioni orientative” contenuta nell'avviso di cessione sopra indicato, diversamente da quanto prospettato dagli appellati, non determina un'incertezza in ordine ai criteri di individuazione dei crediti oggetto di cessione perché tali criteri sono poi specificamente indicati e, dunque, non lasciano spazi a dubbi in ordine ai rapporti giuridici trasferiti a . Parte_1
Inoltre, va anche rilevato che gli opponenti (odierni appellati) non hanno mai contestato che i rapporti di c.c. oggetto di lite siano cessati prima del 31.12.2016 atteso che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo gli stessi opponenti hanno richiamato la missiva dell'8.7.2013 Contr con la quale comunicava alla società la volontà di recedere dai Controparte_3 suddetti contratti e chiedeva il pagamento immediato dei relativi saldi debitori. Consegue a quanto premesso che, con la produzione dell'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, l'appellante ha dato sufficiente prova della sua legittimazione ad agire nel presente giudizio.
6 Passando al merito, risulta certamente fondato il primo motivo di appello.
Invero, va ricordato, innanzitutto, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022). In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Tuttavia, questo principio deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024). Alteris verbis, e avrebbero dovuto tempestivamente allegare e CP_4 CP_5 provare, già innanzi al Tribunale, i fatti costitutivi funzionali a fondare la nullità da loro poi invocata in appello o la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della stessa. Al contrario, come eccepito dall'appellante, gli odierni appellati, soltanto al momento del deposito della comparsa conclusionale, ovvero dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie, hanno prodotto in giudizio il provvedimento della AN d'LI n. 55 del 2005, reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, al quale, peraltro non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la produzione di tale provvedimento non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, il Tribunale non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso" (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401).
7 In secondo luogo, risulta documentalmente provato che la fideiussione oggetto di lite è stata sottoscritta in data 4.4.2007, ovvero successivamente al menzionato provvedimento dell'ABI. Ebbene, la giurisprudenza ha, in più occasioni, escluso che l'accertamento della AN d'LI possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali. Infatti, mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento della AN d'LI n. 55/2015 (indicativamente negli anni 2003-2005) possono senz'altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione dev'essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva. In questi ultimi casi, infatti, il garante-attore potrà giovarsi della presunzione di reiterata diffusione (almeno sino al 2005) del testo de quo (e, consequenzialmente, dell'accertata lesività per le dinamiche concorrenziali), ma al contempo dovrà dimostrare la persistenza dell'intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello A.B.I. ritenuto espressivo dell'intesa concorrenziale illecita. In sintesi, la mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema A.B.I. 2003 censurato, non consente di ritenere provato, né che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla AN d'LI nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione in contestazione (e ciò tanto più laddove la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all'anno 2005, potendosi viceversa presumere che in prossimità di quell'anno i modelli contrattuali fossero ancora frutto della intesa sanzionata, ma successivamente sempre in misura minore o nulla), né che l'utilizzo di tali clausole sia l'effetto di quella specifica intesa accertata da AN d'LI all'epoca piuttosto che l'espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore - di per sé non contrario a norme imperative - per la parte predisponente le condizioni generali di contratto. Consegue a quanto premesso che la sentenza impugnata risulta errata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto da e CP_4
CP_5
Quanto, invece, al terzo motivo di appello, va rilevato che il CTU, nella relazione depositata nel giudizio di primo grado in data 5.3.2018, dopo aver indicato le diverse formule utilizzate dalla AN d'LI per la determinazione del TEG, specificava di aver proceduto nel seguente modo:
- per il conto corrente n. 12957.05: applicazione della formula bankitalia 2006 dalla data del 22/11/2005 e fino al 31/12/2009 ed applicazione della formula bankitalia 2009, per la durata del rapporto dall'01/01/2010 e sino al 30.06.2013 ovvero alla data dell'ultimo D.M. depositato;
- per il conto corrente n. 13729.06: applicazione della formula bankitalia 2006 dalla data del 18/10/2006 e fino al 31/12/2009 ed applicazione della formula bankitalia 2009, per la durata del rapporto dall'01/01/2010 e sino al 30/06/2013. Il Ctu, inoltre, evidenziava che durante la rilevazione dei dati e l'esecuzione del calcolo parte degli oneri rilevati negli estratti conto erano stati esclusi dal computo degli oneri imputati nella formula - in ossequio alle Istruzioni della AN d'LI - quando essi riguardavano spese relative ad operazioni non collegate all'operazione del finanziamento.
8 Tanto premesso rileva il Collegio che la censura formulata dalla è Parte_1 inammissibile quanto ai criteri utilizzati dal CTU per determinare il TAG, non avendo l'appellante specificato in che misura e per quali motivi l'ausiliario si sarebbe discostato dalle istruzioni della AN d'LI per la determinazione del TAG. Quanto, invece, alla rilevanza dell'usura c.d. sopravvenuta, occorre premettere che l'art. 1, comma 1. D.L. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella L. n. 24/2001 dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" e che, secondo i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/05/2024, n.18227), la disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (Cass. 12 luglio 2007, n. 15621; in senso conforme: Cass. 12 novembre 2008, n. 27009; cfr. pure Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, in motivazione): il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae. Ciò posto, l'applicabilità della richiamata disciplina ai contratti per cui è causa consegue alla modifica delle condizioni contrattuali, intervenuta nella vigenza della L. n. 108/1996, che ha determinato l'esorbitanza del TEG (tasso effettivo globale) rispetto al tasso soglia. Poiché, a norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente "si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto" nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. Come è risaputo, i comportamenti concludenti possono assumere rilevanza nella genesi di una fattispecie negoziale sia in quanto una consuetudine generale o un uso contrattuale attribuiscano un particolare significato al contegno omissivo, sia in quanto sia la legge stessa a recepire il senso che viene comunemente attribuito a questo, sicché l'illazione che si trae dal silenzio poggia su di un processo di tipizzazione. Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall'art. 118, comma 2, cit. In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può, quindi, parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata. Tanto premesso, va rilevato che, sempre nella relazione depositata in data il 5.3.2018, dopo aver indicato i trimestri nei quali il TEG, calcolato secondo le istruzioni della AN d'LI, risultava superiore al c.d. tasso soglia, il CTU precisava che anche che, “in tutti i trimestri in cui è stata rilevata l'usura, si tratta di usura c.d. originaria, essendo intervenuta in periodi nei quali la banca ha esercitato il proprio diritto a modificare le condizioni del contratto (ius variandi); ed infatti dagli E/C depositati in atti si rileva sempre una modifica delle condizioni contrattuali da parte della banca da considerare approvate in mancanza di recesso da parte del cliente”.
9 Ebbene, risulta principio pacifico che, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente, mentre nel caso in cui ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte "il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte" (cfr., ad es., Cass. n. 23637/2016 e n. 25526/2018). Ebbene, nel caso di specie, l'appellante, ancora una volta, si è limitata a contestare l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che, recependo le indicazioni del CTU, ha ritenuto originaria l'usura riscontrata dall'ausiliario nella determinazione del c.d. TAG, ma non ha formulato nessuna censura al percorso argomentativo espresso nella relazione tecnica sopra richiamata, senza nemmeno fare nessun riferimento alle osservazioni critiche formulate, nel giudizio di primo grado, dal proprio CTP. Consegue a quanto premesso che il terzo motivo di appello risulta inammissibile. Risulta, invece, fondato, almeno in parte, l'ultimo motivo di appello. Giova premettere che, quando il contratto di conto corrente bancario prevede, sulle esposizioni debitorie del cliente, la corresponsione di interessi ultralegali, l'obbligo dei maggiori interessi contrattualmente pattuiti continua anche per il periodo successivo al recesso della banca perché l'art. 1224 c.c. primo comma, seconda parte, nel disporre che se prima della mora sono dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori vanno corrisposti anche successivamente nella stessa misura, si riferisce alla disciplina contrattuale dell'obbligazione, che così si perpetua anche dopo la scadenza, e non al tasso di interesse ultralegale dovuto all'atto della scadenza dell'obbligazione. Al contrario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non è operativa dopo l'estinzione del conto per recesso della banca, sia perché l'anatocismo può trovare applicazione con riferimento agli interessi maturati nel corso del rapporto, i quali hanno natura compensativa, ma non è operativo nei confronti degli interessi dovuti sul saldo finale del conto, che hanno, invece natura moratoria, sia perché l'anzidetta capitalizzazione non può essere ammessa né in applicazione del principio stabilito dall'art. 1224 c.c., secondo cui se, prima della mora, siano dovuti interessi superiori a quelli legali, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura (dato che la previsione dell'anatocismo non incide sulla misura degli interessi ma sul contenuto della prestazione) né, infine, in applicazione del disposto di cui all'art. 7 delle norme bancarie uniformi in tema di conto corrente di corrispondenza, che prevede la capitalizzazione degli interessi sul saldo finale, perché tali disposizioni costituiscono clausole contrattuali e, come tali, non possono derogare alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. che disciplina i limiti in cui sono dovuti gli interessi sugli interessi (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/04/1999, n. 3845).
10 Inoltre, certamente, una volta che il rapporto di c.c. abbia cessato di avere efficacia per effetto del recesso della non possono più essere addebitati al cliente tutti i canoni e le altre spese CP_6 che trovano la loro fonte esclusivamente nel contratto. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, risulta corretta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, per effetto del recesso comunicato alla
[...]
l'8 luglio 2013, a tale data i rapporti di c.c. dovevano ritenersi ormai cessati. CP_3
Tuttavia, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, all'importo complessivo dei saldi negativi dei due rapporti oggetto di lite, come risultanti dalla rielaborazione eseguita dal CTU e pari ad € 164.745,92, devono essere aggiunti gli interessi secondo quanto previsto dall'ultimo tasso contrattualmente previsto alla data dell'8.7.2013 con capitalizzazione annuale. In conclusione, risultando, in parte, fondati i motivi di appello, e CP_5 CP_4
in solido con la società e fino a concorrenza della somma di €
[...] Controparte_3
174.000,00, devono essere condannati al pagamento nei confronti della Controparte_9 dell'importo di € 164.745,92, oltre interessi dall'8.7.2013, al tasso contrattualmente previsto alla data dell'8.7.2013 e con capitalizzazione annuale, e fino al soddisfo.
5. Quanto alle spese di lite, occorre premettere che, non essendo stata proposta impugnazione Contr da e non avendo l'appellante partecipato al giudizio di primo grado, non può operarsi nessuna riforma del capo della sentenza impugnata relativa alla liquidazione delle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio, invece, seguono la soccombenza ma, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, possono essere compensate per 1/3 e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.200,01 ad € 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte appellata (e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 2357/2020, pubblicata Controparte_3 CP_4 CP_5 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 13.10.2020, così provvede:
1. accoglie, in parte, l'appello proposto da e, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza,
2. condanna e (quest'ultimi fino a Controparte_3 CP_4 CP_5 concorrenza della somma di € 174.000,00) al pagamento, in solido tra loro e in favore di della somma di € 164.745,92 Parte_1
(centosessantaquattromilasettecentoquarantacinque/92) oltre interessi dall'8.7.2013 e fino al soddisfo, al tasso contrattualmente previsto alla data dell'8.7.2013 e con capitalizzazione annuale;
3. condanna e al pagamento, in Controparte_3 CP_4 CP_5 solido tra loro e in favore di delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano, già effettuata la compensazione per 1/3, in: € 1.232,00
11 (milleduecentotrentadue/00) per spese ed € 8.102,66 (ottomilacentodue/66) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli, il 21/05/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
12