Versione
18 gennaio 1970
18 gennaio 1970
>
Versione
27 febbraio 1977
27 febbraio 1977
>
Versione
1 gennaio 1998
1 gennaio 1998
>
Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
3 agosto 2008
3 agosto 2008
>
Versione
1 marzo 2009
1 marzo 2009
>
Versione
5 agosto 2009
5 agosto 2009
>
Versione
28 febbraio 2010
28 febbraio 2010
Art. 14. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Commentario • 1
- 1. AGCM, segnalazione del 09/07/2002 (rif. AS242), RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVIAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato · 9 luglio 2002 · 0.9769558
RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI (AS 242) Roma, 9 luglio 2002 Presidente del Senato della Repubblica Prof. Marcello Pera Presidente della Camera dei Deputati On.le Pierferdinando Casini Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Silvio Berlusconi L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n.287, intende esprimere alcune considerazioni circa gli effetti distorsivi della concorrenza insiti nell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 166 del 17 febbraio 1992, recante “Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 20/04/1977, n. 67Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1973 dal pretore di Genova, nel procedimento penale a carico di SA LF ed altro, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.Leggi di più...
- inammissibilita'.·
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 14·
- irrilevanza della questione nel giudizio a quo·
- potere del ministro di provvedere alla valutazione ed approvazione delle tariffe·
- sent. 67/77. circolazione stradale·
- assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile