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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1778/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione promosso da: con l'avv. SCOLZ ROBERTO e SPAGNOLO CHIARA Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. TONCHIA PIETRO CP_1
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con successiva rimessione della causa in istruttoria per il proseguo;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con successiva rimessione della causa in istruttoria per il proseguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29.07.2006;
Dall'unione sono nati due figli, (il 18.10.2008) e (il 4.8.2013), entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
La sig.ra con ricorso depositato in data 5.7.2024, ha dedotto di essere stata Pt_1
vittima di aggressioni, morali e fisiche, agite dal marito, anche in presenza dei figli, a
1 partire dal maggio 2023 e di essersi quindi vista costretta, nell'agosto 2023, a lasciare repentinamente la casa coniugale insieme ai figli, temendo per l'incolumità personale propria e dei minori, anche in considerazione del fatto che il sig. è titolare di CP_1 porto d'armi, detiene un'arma e in passato le aveva rivolto delle minacce. La ricorrente chiedeva, quindi, la separazione personale, prima, e il divorzio, poi, dal marito, con imputabilità allo stesso della crisi familiare, nonché l'affidamento esclusivo dei figli, il collocamento dei ragazzi presso di sé (nell'abitazione della nonna materna) ed un assegno di mantenimento ordinario a carico del marito per i minori.
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 5.7.2024, il giudice, su richiesta della sig.ra ordinava al resistente, sig. , la cessazione delle condotte Pt_1 CP_1
aggressive e ne disponeva il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli minori;
veniva, altresì, prescritta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
il provvedimento è stato confermato, anche successivamente all'instaurazione del contraddittorio con il resistente;
Si costituiva il sig. , non opponendosi alla separazione, ma senza addebito a suo CP_1
carico, e chiedendo, in sintesi: l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa in suo favore, rendendosi disponibile a continuare a pagare la rata del mutuo cointestato (a condizione che vi fosse equità nelle ulteriori disposizioni patrimoniali conseguenti alla separazione), la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a proprio carico, proporzionato però alle sue risorse economiche, la suddivisione al 50% tra genitori delle spese straordinarie.
In data 29.10.2024 si è tenuta la prima udienza di comparizione delle parti avanti al giudice istruttore;
con ordinanza di pari data sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473-bis. 22 c.p.c.
In data 3.12.2024 è stato ascoltato il minore . Per_1
Infine, all'udienza del 14.01.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia parziale di separazione, con successiva rimessione della causa in istruttoria per il proseguo.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
2 Nel caso di specie, le parti non condividono più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche alla luce delle reciproche contestazioni in ordine alla crisi familiare contenute in atti.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata a Parte_1
MA (UD) il 08/04/1980, e nato a [...] il CP_1
19/11/1980, uniti in matrimonio in data 29/07/2006, in Castions di Strada e trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di CASTIONS DI STRADA dell'anno
2006 al n. 4 parte I;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castions di Strada di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
3
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione promosso da: con l'avv. SCOLZ ROBERTO e SPAGNOLO CHIARA Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. TONCHIA PIETRO CP_1
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con successiva rimessione della causa in istruttoria per il proseguo;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con successiva rimessione della causa in istruttoria per il proseguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29.07.2006;
Dall'unione sono nati due figli, (il 18.10.2008) e (il 4.8.2013), entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
La sig.ra con ricorso depositato in data 5.7.2024, ha dedotto di essere stata Pt_1
vittima di aggressioni, morali e fisiche, agite dal marito, anche in presenza dei figli, a
1 partire dal maggio 2023 e di essersi quindi vista costretta, nell'agosto 2023, a lasciare repentinamente la casa coniugale insieme ai figli, temendo per l'incolumità personale propria e dei minori, anche in considerazione del fatto che il sig. è titolare di CP_1 porto d'armi, detiene un'arma e in passato le aveva rivolto delle minacce. La ricorrente chiedeva, quindi, la separazione personale, prima, e il divorzio, poi, dal marito, con imputabilità allo stesso della crisi familiare, nonché l'affidamento esclusivo dei figli, il collocamento dei ragazzi presso di sé (nell'abitazione della nonna materna) ed un assegno di mantenimento ordinario a carico del marito per i minori.
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 5.7.2024, il giudice, su richiesta della sig.ra ordinava al resistente, sig. , la cessazione delle condotte Pt_1 CP_1
aggressive e ne disponeva il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli minori;
veniva, altresì, prescritta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
il provvedimento è stato confermato, anche successivamente all'instaurazione del contraddittorio con il resistente;
Si costituiva il sig. , non opponendosi alla separazione, ma senza addebito a suo CP_1
carico, e chiedendo, in sintesi: l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa in suo favore, rendendosi disponibile a continuare a pagare la rata del mutuo cointestato (a condizione che vi fosse equità nelle ulteriori disposizioni patrimoniali conseguenti alla separazione), la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a proprio carico, proporzionato però alle sue risorse economiche, la suddivisione al 50% tra genitori delle spese straordinarie.
In data 29.10.2024 si è tenuta la prima udienza di comparizione delle parti avanti al giudice istruttore;
con ordinanza di pari data sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473-bis. 22 c.p.c.
In data 3.12.2024 è stato ascoltato il minore . Per_1
Infine, all'udienza del 14.01.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia parziale di separazione, con successiva rimessione della causa in istruttoria per il proseguo.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
2 Nel caso di specie, le parti non condividono più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche alla luce delle reciproche contestazioni in ordine alla crisi familiare contenute in atti.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata a Parte_1
MA (UD) il 08/04/1980, e nato a [...] il CP_1
19/11/1980, uniti in matrimonio in data 29/07/2006, in Castions di Strada e trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del Comune di CASTIONS DI STRADA dell'anno
2006 al n. 4 parte I;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castions di Strada di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
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