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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2165/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
OB ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6303/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230127430958000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230127430958000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 845/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'agente della riscossione in data 18 febbraio 2025, della cartella esattoriale in oggetto dell'importo di
Euro 623,40 per Irpef anno 2017 , così come indicato in cartella .
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per prescrizione e/o decadenza, non essendo stato preceduto da alcun atto prodromico, per cui non consentiva al ricorrente di comprendere le ragioni alla base della pretesa erariale e, comunque, la stessa cartella era stata notificata oltre i termini di legge.Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'ufficio provvedeva a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.01.2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Si osserva, infatti, che il ricorrente ha provveduto a dimostrare la fondatezza delle argomentazioni esposte nel ricorso circa la mancata notifica dell' atto prodromico e l'intervenuta decadenza della pretesa fiscale , laddove ADER non ha provveduto a controdedurre per cui non ha giustificato le ragioni alla base della pretesa erariale, in particolare non avendo documentato l'avvenuta notifica di accertamenti prodromici alla base dell'atto impugnato, mentre l'ufficio si è limitato a provare di aver inviato in precedenza una mera comunicazione di irregolarita' in data il 10 giugno 2021, insistendo per il rigetto dell'eccezione di decadenza .
Conseguenza delle premesse esposte è la tardivita' della richiesta Irpef anno 2017 , in quanto la notifica
è avvenuta solo in data 18 febbraio 2025 , ben oltre i termini di legge(scadenti il 31 dicembre 2024), anche volendo considerare la proroga anticovid ai fini interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente annullamento dell'atto in oggetto .
Sussistono giustificati motivi, date le ragioni prettamente processuali alla base dell'accoglimento del ricorso , per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 15.01.2026 Il giudice monocratico R.OB
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
OB ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6303/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230127430958000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230127430958000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 845/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente Ricorrente_1 rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte dell'agente della riscossione in data 18 febbraio 2025, della cartella esattoriale in oggetto dell'importo di
Euro 623,40 per Irpef anno 2017 , così come indicato in cartella .
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per prescrizione e/o decadenza, non essendo stato preceduto da alcun atto prodromico, per cui non consentiva al ricorrente di comprendere le ragioni alla base della pretesa erariale e, comunque, la stessa cartella era stata notificata oltre i termini di legge.Chiedeva, dunque, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'ufficio provvedeva a costituirsi, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.01.2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Si osserva, infatti, che il ricorrente ha provveduto a dimostrare la fondatezza delle argomentazioni esposte nel ricorso circa la mancata notifica dell' atto prodromico e l'intervenuta decadenza della pretesa fiscale , laddove ADER non ha provveduto a controdedurre per cui non ha giustificato le ragioni alla base della pretesa erariale, in particolare non avendo documentato l'avvenuta notifica di accertamenti prodromici alla base dell'atto impugnato, mentre l'ufficio si è limitato a provare di aver inviato in precedenza una mera comunicazione di irregolarita' in data il 10 giugno 2021, insistendo per il rigetto dell'eccezione di decadenza .
Conseguenza delle premesse esposte è la tardivita' della richiesta Irpef anno 2017 , in quanto la notifica
è avvenuta solo in data 18 febbraio 2025 , ben oltre i termini di legge(scadenti il 31 dicembre 2024), anche volendo considerare la proroga anticovid ai fini interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente annullamento dell'atto in oggetto .
Sussistono giustificati motivi, date le ragioni prettamente processuali alla base dell'accoglimento del ricorso , per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 15.01.2026 Il giudice monocratico R.OB