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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949/2023
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1949/2023
All'udienza del 4 aprile 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per la parte opponente l'avv. VITTORIA FRANCHI in sost. avv. MURATORI per la parte opposta l'avv. PAOLA COLTELLACCI in sost. avv. DE LIMA SOUZA
L'avv. FRANCHI reitera la richiesta di ammissione della CTU;
rinnova l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio di controparte, come verbalizzato in sede di prima udienza;
discute la causa riportandosi a tutti gli scritti difensivi.
L'avv. COLTELLACCI conclude riportandosi agli atti, anche ai fini della discussione;
contesta la tardività delle eccezioni avversarie.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 7 N. R.G. 1949/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice monocratico, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1949 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Muratori, in virtù di procura in atti;
PARTE ATTRICE;
CONTRO
quale mandataria di (P.IVA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA;
FATTO E DIRITTO
A mezzo citazione validamente notificata a mezzo pec in data 20.6.2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2023 emesso dall'intestato Tribunale il
23.3.2023 e notificatogli il 12.5.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di € 42.039,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, come saldo CP_2 dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di prestito finalizzato all'acquisto di autoveicolo sottoscritto dall'ingiunto il 21.12.2004 con (appartenente al gruppo Deutsche Bank). Controparte_3
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto lamentando:
1) l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per carenza di prova scritta del credito, a fronte dell'inidoneità del mero estratto di saldaconto prodotto nel fascicolo monitorio;
2) la prescrizione del credito;
3) la nullità, indeterminatezza o indeterminabilità del contratto di prestito per discordanza tra il
TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, in violazione degli artt. 117 e 125-bis
TUB;
pagina 2 di 7 4) la nullità, usurarietà e indeterminatezza del contratto per illegittimità dell'ammortamento alla francese;
5) la nullità del tasso contrattuale di mora perché usurario.
Sulla scorta delle esposte premesse l'attore ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento delle ulteriori conclusioni rassegnate in citazione. si è costituita in giudizio in data 2.1.2024, contestando la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 21.8.2024 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
All'esito dello scrutinio con cognizione piena degli atti e documenti di causa e delle deduzioni difensive svolte dalle parti, reputa il Tribunale che l'opposizione debba essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Non è controverso tra le parti l'assoggettamento della causa, sul piano del rito, alla disciplina del procedimento ordinario di cognizione come novellato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. “riforma Cartabia”), applicabile ai sensi dell'art. 35 c. 1 – in assenza di diverse disposizioni – ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato validamente notificato il 12.5.2023, mentre il deposito del ricorso contenente la domanda monitoria era intervenuto il 21.3.2023.
Non vi è dubbio, pertanto, anche alla stregua del disposto dell'art. 643 c. 3 c.p.c. come interpretato da Cass. S.U. n. 20596/2007, che la pendenza della lite si sia determinata in data sicuramente successiva all'entrata in vigore del nuovo rito di cui al d.lgs. 149/2022.
Tanto premesso, deve darsi atto della tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta, la quale ha depositato nel fascicolo telematico la propria comparsa di costituzione e risposta solo in data 2.1.2024, laddove la data dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, con decreto emesso il 7.11.2023 ai sensi dell'art. 171-bis c. 3 c.p.c., era stata differita al giorno 9.1.2024, allorquando si è effettivamente tenuta.
La parte convenuta, dunque, si è costituita dopo il termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione stabilito dal novellato art. 166 c.p.c. e successivamente anche alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter nn. 1), 2) e 3) c.p.c., rispettivamente maturati il
30.11.2023, il 20.12.2023 e il 29.12.2023. Tanto implica non l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ben potendo la parte costituirsi in ogni momento del procedimento fino alla fissazione dell'udienza di rimessione in causa in decisione (art. 293 c. 1 c.p.c.), bensì l'onere di accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con conseguente preclusione al compimento delle attività processuali da cui la parte tardivamente costituita era decaduta.
Posto che la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. segna nel nuovo rito la barriera preclusiva all'indicazione dei mezzi di prova e al deposito dei documenti, deve pagina 3 di 7 dichiararsi l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali effettuate dalla convenuta a corredo della comparsa del 2.1.2024, fatta eccezione per quei documenti che, in quanto contenuti anche nel fascicolo monitorio, erano da ritenersi già validamente prodotti in giudizio (cfr. in via esemplificativa
Tribunale Novara sez. I, 16/08/2022, n.466: “il principio 'di non dispersione della prova' implica che i documenti allegati al ricorso monitorio che hanno giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo devono rimanere al processo, anche nella eventuale fase di opposizione. Ciò comporta che il ricorrente potrà ritirare il proprio fascicolo di parte solo previa autorizzazione del giudice e che, al di fuori di tale ipotesi, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio per iniziativa della cancelleria comporterà che nel fascicolo della fase di opposizione dovrà confluire anche il fascicolo di parte della fase monitoria, con tutti i documenti ivi contenuti, che devono considerarsi già prodotti in giudizio”; per il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali si veda, seppure con riferimento al precedente rito ordinario di cognizione, Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, n.20584). Si rammenta, difatti, che la costituzione tardiva ex 293 c.p.c. consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale, laddove l'art. 294 c.p.c.
(peraltro non invocato dalla convenuta) consentirebbe alla parte tardivamente costituitasi di essere rimessa in termini rispetto ad attività che le sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lei non imputabile (Cassazione civile sez. II, 03/01/2024, n.108).
Alla luce di quanto sopra esposto, è inammissibile la produzione da parte convenuta, in allegato alla comparsa del 2.1.2024, dei documenti nn. 10, 11, 12, siccome non contenuti nel fascicolo monitorio.
Tutti gli altri documenti allegati alla comparsa (docc. 1-8) erano già stati prodotti nel fascicolo monitorio e sono pertanto utilizzabili ai fini della decisione, ivi compreso il doc. n. 9 (comunicazione di cessione del credito non recapitata per compiuta giacenza in data 4.5.2013), che a ben vedere costituisce una reiterazione del doc. 6 già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Resta inteso che alla parte convenuta non è in alcun modo preclusa la facoltà di svolgere attività difensiva di contestazione dei motivi avversari.
Ciò posto, con riferimento al primo motivo di opposizione è sufficiente evidenziare che la prova scritta del credito ingiunto risiederebbe, anzitutto, nel contratto di finanziamento datato 21.12.2004, recante la sottoscrizione del richiedente , della “coobbligata/garante” Parte_1 Controparte_4
e dell'intermediario del credito per la banca, avente ad oggetto la concessione di un prestito di €
20.600,00, da restituire in 60 rate mensili dell'importo di € 407,91, finalizzato all'acquisto di un autoveicolo. Al di là della contestata idoneità dell'estratto contabile sub all. 8 al ricorso monitorio a dispiegare gli effetti previsti dall'art. 50 TUB, la produzione nel fascicolo monitorio del titolo contrattuale, corredata da documentazione con valenza quantomeno indiziaria nel senso dello svolgimento del rapporto (quale lo stesso estratto conto riassuntivo o di saldaconto sub all. 8) nonché dall'allegazione dell'inadempimento e della scadenza dell'obbligazione di pagamento, sarebbe senz'altro bastevole a ritenere raggiunta la prova scritta del credito ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
pagina 4 di 7 È noto, peraltro, che l'opponente nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo assume le vesti di convenuto sostanziale rispetto al rapporto processuale dedotto in giudizio attraverso la formulazione della domanda nel ricorso monitorio. Secondo l'incontrastato insegnamento della
Corte di Cassazione, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione esteso, come tale, non solo alle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti e incontestati. In questo giudizio di cognizione la posizione sostanziale di attore è assunta dal creditore opposto, mentre quella del convenuto è assunta dall'opponente. L'opposizione
a decreto ingiuntivo, pertanto, non può ritenersi come un'impugnazione del decreto, che si esaurisce nell'accertare l'esistenza
o meno di vizi o di originarie invalidità del procedimento monitorio, ma comporta l'obbligo del giudice di accertare se la domanda di merito, che in ogni caso è oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sia fondata o meno (Cass. 22/02/2002,
n. 2573)” (Cassazione civile, sez. III, 21 Marzo 2024, n. 7526), sicché in ogni caso l'eventuale e non dimostrata illegittimità dell'ingiunzione di pagamento non esonererebbe il giudice dal dovere di scrutinare il rapporto sostanziale per verificare la fondatezza della pretesa creditoria.
Nel proseguire nell'esame dei motivi di opposizione secondo l'ordine prospettato dalla parte attrice, deve a questo punto riconoscersi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del debito, anche in considerazione della rilevata decadenza di parte convenuta dalla possibilità di produrre nuovi documenti.
È acquisito nella giurisprudenza il principio secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi che ne costituiscono il corrispettivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948 n. 4) c.c. (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 03.03.2020, n.4627; Tribunale
Roma sez. IX, 06.03.2017, n.4552; Cassazione civile sez. I, 08.08.2013, n.18951).
È incontestato tra le parti che il pagamento dell'ultima rata del prestito scadesse in data 20.12.2008, come evincibile dal piano di ammortamento sub all. 7, sicché la prescrizione decennale del debito, in assenza di atti interruttivi, sarebbe maturata il 20.12.2018. Secondo l'impostazione difensiva di parte convenuta, la prescrizione sarebbe stata tempestivamente interrotta:
- dalla comunicazione al debitore della cessione del credito effettuata per compiuta giacenza in data
4.5.2013;
- alla luce del disposto di cui all'art. 1310 c.c., dalla successiva comunicazione di cessione del credito consegnata alla condebitrice in solido in data 16.12.2019 (all. 10 fasc. convenuta). Controparte_4
Tuttavia, l'inammissibilità della produzione del doc. 10, non oggetto di precedente produzione nel fascicolo monitorio, implica necessariamente che di tale ultima missiva non possa tenersi conto ai fini della decisione.
Posto che per principio pacifico l'efficacia interruttiva della prescrizione si determina attraverso la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e non con il mero deposito dello stesso in cancelleria
(così Cassazione civile sez. VI, 23/09/2022, n.27944, secondo cui il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo pagina 5 di 7 riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto), ne discende che, a prescindere dalla controversa validità ai fini interruttivi della comunicazione di cessione del credito e di intimazione di pagamento restituita al mittente per compiuta giacenza in data 4.5.2013 (all. 6 fascicolo monitorio), sarebbe in ogni caso maturato il termine decennale di prescrizione.
Difatti, sia che si consideri come giorno di maturazione della prescrizione il 20.12.2018 (non considerando l'atto sub doc. 6) sia che si consideri come giorno di maturazione della prescrizione il
4.5.2023 (attribuendo efficacia interruttiva alla raccomandata restituita per compiuta giacenza il
4.5.2013), in qualsiasi ipotesi la prescrizione decennale si sarebbe già perfezionata al momento della notifica del decreto ingiuntivo al debitore in data 12.5.2023.
Né potrebbe essere invocato il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, avuto riguardo alla consegna del plico all'ufficiale giudiziario in data sicuramente antecedente al primo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo (non andato a buon fine) del 24.4.2023, avendo le Sezioni Unite chiarito che “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cassazione civile sez. un., 09/12/2015, n.24822).
Nel caso di specie, l'interruzione della prescrizione non necessitava di essere effettuata mediante l'esercizio di un'azione processuale di condanna, quale deve intendersi ai sensi dell'art. 2943 c. 1 c.c. la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, poiché la parte creditrice ben avrebbe potuto porre fine alla situazione di inerzia che sfocia nella perdita del diritto mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 2943 c. 3 c.c.. È appena il caso di precisare che alcuna efficacia interruttiva può essere attribuita alla comunicazione di cessione del credito e messa in mora intimata da del 18.11.2019, parimenti Controparte_2 contenuta nell'all. 6, in quanto, come attestato dall'agente postale, il plico risulta restituito al mittente in data 9.12.2019 a causa del rilevato trasferimento del destinatario, sicché l'atto non può ritenersi giunto nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1335 c.c. Del resto, detto atto neppure risulta richiamato dal convenuto nella sua comparsa di costituzione al fine di dimostrare l'interruzione della prescrizione.
Per completezza, giova evidenziare che nonostante il disconoscimento da parte dell'attore della stessa esistenza in originale della documentazione riguardante la spedizione della comunicazione di cessione del credito asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza il 4.5.2013, la parte convenuta non ha prodotto l'originale del documento né ha in alcun modo preso posizione sull'eccezione al riguardo svolta dall'attore. Alla luce di ciò e dell'effettiva esistenza di alcune incongruenze in relazione alla busta che attesterebbe la compiuta giacenza della lettera (la quale risulta siglata da un soggetto di pagina 6 di 7 incerta identificazione ed è priva del timbro che attesterebbe l'effettiva spedizione del plico a cura dell'ufficio postale), sembra peraltro ragionevole negare a detto atto qualsivoglia efficacia interruttiva.
La questione, in ogni caso, è irrilevante, in quanto, come già osservato, la prescrizione decennale sarebbe maturata anche assumendo l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione a decorrere dal
4.5.2013, stante la notifica del decreto ingiuntivo solo in data 12.5.2023.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'esame di ogni altro motivo di opposizione risulta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, applicati i parametri di cui al DM 55/14 ss. mm, considerata la quantità e la qualità dell'attività difensiva nonché l'attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara la prescrizione del debito e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 333/2023;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_2 Parte_1 liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore di parte attrice, avv. Franco Muratori, che se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 03/04/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1949/2023
All'udienza del 4 aprile 2025 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi: per la parte opponente l'avv. VITTORIA FRANCHI in sost. avv. MURATORI per la parte opposta l'avv. PAOLA COLTELLACCI in sost. avv. DE LIMA SOUZA
L'avv. FRANCHI reitera la richiesta di ammissione della CTU;
rinnova l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio di controparte, come verbalizzato in sede di prima udienza;
discute la causa riportandosi a tutti gli scritti difensivi.
L'avv. COLTELLACCI conclude riportandosi agli atti, anche ai fini della discussione;
contesta la tardività delle eccezioni avversarie.
Esaurita la discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio viene riaperto il verbale dell'udienza e il giudice decide la controversia dando lettura della sentenza incorporata al presente verbale, assenti le parti.
IL GIUDICE dott. Stefano Palmaccio
pagina 1 di 7 N. R.G. 1949/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il giudice monocratico, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1949 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Muratori, in virtù di procura in atti;
PARTE ATTRICE;
CONTRO
quale mandataria di (P.IVA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA;
FATTO E DIRITTO
A mezzo citazione validamente notificata a mezzo pec in data 20.6.2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2023 emesso dall'intestato Tribunale il
23.3.2023 e notificatogli il 12.5.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di € 42.039,39, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, come saldo CP_2 dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di prestito finalizzato all'acquisto di autoveicolo sottoscritto dall'ingiunto il 21.12.2004 con (appartenente al gruppo Deutsche Bank). Controparte_3
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto lamentando:
1) l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per carenza di prova scritta del credito, a fronte dell'inidoneità del mero estratto di saldaconto prodotto nel fascicolo monitorio;
2) la prescrizione del credito;
3) la nullità, indeterminatezza o indeterminabilità del contratto di prestito per discordanza tra il
TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, in violazione degli artt. 117 e 125-bis
TUB;
pagina 2 di 7 4) la nullità, usurarietà e indeterminatezza del contratto per illegittimità dell'ammortamento alla francese;
5) la nullità del tasso contrattuale di mora perché usurario.
Sulla scorta delle esposte premesse l'attore ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento delle ulteriori conclusioni rassegnate in citazione. si è costituita in giudizio in data 2.1.2024, contestando la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 21.8.2024 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
All'esito dello scrutinio con cognizione piena degli atti e documenti di causa e delle deduzioni difensive svolte dalle parti, reputa il Tribunale che l'opposizione debba essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Non è controverso tra le parti l'assoggettamento della causa, sul piano del rito, alla disciplina del procedimento ordinario di cognizione come novellato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. “riforma Cartabia”), applicabile ai sensi dell'art. 35 c. 1 – in assenza di diverse disposizioni – ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato validamente notificato il 12.5.2023, mentre il deposito del ricorso contenente la domanda monitoria era intervenuto il 21.3.2023.
Non vi è dubbio, pertanto, anche alla stregua del disposto dell'art. 643 c. 3 c.p.c. come interpretato da Cass. S.U. n. 20596/2007, che la pendenza della lite si sia determinata in data sicuramente successiva all'entrata in vigore del nuovo rito di cui al d.lgs. 149/2022.
Tanto premesso, deve darsi atto della tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta, la quale ha depositato nel fascicolo telematico la propria comparsa di costituzione e risposta solo in data 2.1.2024, laddove la data dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, con decreto emesso il 7.11.2023 ai sensi dell'art. 171-bis c. 3 c.p.c., era stata differita al giorno 9.1.2024, allorquando si è effettivamente tenuta.
La parte convenuta, dunque, si è costituita dopo il termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione stabilito dal novellato art. 166 c.p.c. e successivamente anche alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter nn. 1), 2) e 3) c.p.c., rispettivamente maturati il
30.11.2023, il 20.12.2023 e il 29.12.2023. Tanto implica non l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ben potendo la parte costituirsi in ogni momento del procedimento fino alla fissazione dell'udienza di rimessione in causa in decisione (art. 293 c. 1 c.p.c.), bensì l'onere di accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con conseguente preclusione al compimento delle attività processuali da cui la parte tardivamente costituita era decaduta.
Posto che la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. segna nel nuovo rito la barriera preclusiva all'indicazione dei mezzi di prova e al deposito dei documenti, deve pagina 3 di 7 dichiararsi l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali effettuate dalla convenuta a corredo della comparsa del 2.1.2024, fatta eccezione per quei documenti che, in quanto contenuti anche nel fascicolo monitorio, erano da ritenersi già validamente prodotti in giudizio (cfr. in via esemplificativa
Tribunale Novara sez. I, 16/08/2022, n.466: “il principio 'di non dispersione della prova' implica che i documenti allegati al ricorso monitorio che hanno giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo devono rimanere al processo, anche nella eventuale fase di opposizione. Ciò comporta che il ricorrente potrà ritirare il proprio fascicolo di parte solo previa autorizzazione del giudice e che, al di fuori di tale ipotesi, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio per iniziativa della cancelleria comporterà che nel fascicolo della fase di opposizione dovrà confluire anche il fascicolo di parte della fase monitoria, con tutti i documenti ivi contenuti, che devono considerarsi già prodotti in giudizio”; per il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali si veda, seppure con riferimento al precedente rito ordinario di cognizione, Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, n.20584). Si rammenta, difatti, che la costituzione tardiva ex 293 c.p.c. consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale, laddove l'art. 294 c.p.c.
(peraltro non invocato dalla convenuta) consentirebbe alla parte tardivamente costituitasi di essere rimessa in termini rispetto ad attività che le sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lei non imputabile (Cassazione civile sez. II, 03/01/2024, n.108).
Alla luce di quanto sopra esposto, è inammissibile la produzione da parte convenuta, in allegato alla comparsa del 2.1.2024, dei documenti nn. 10, 11, 12, siccome non contenuti nel fascicolo monitorio.
Tutti gli altri documenti allegati alla comparsa (docc. 1-8) erano già stati prodotti nel fascicolo monitorio e sono pertanto utilizzabili ai fini della decisione, ivi compreso il doc. n. 9 (comunicazione di cessione del credito non recapitata per compiuta giacenza in data 4.5.2013), che a ben vedere costituisce una reiterazione del doc. 6 già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Resta inteso che alla parte convenuta non è in alcun modo preclusa la facoltà di svolgere attività difensiva di contestazione dei motivi avversari.
Ciò posto, con riferimento al primo motivo di opposizione è sufficiente evidenziare che la prova scritta del credito ingiunto risiederebbe, anzitutto, nel contratto di finanziamento datato 21.12.2004, recante la sottoscrizione del richiedente , della “coobbligata/garante” Parte_1 Controparte_4
e dell'intermediario del credito per la banca, avente ad oggetto la concessione di un prestito di €
20.600,00, da restituire in 60 rate mensili dell'importo di € 407,91, finalizzato all'acquisto di un autoveicolo. Al di là della contestata idoneità dell'estratto contabile sub all. 8 al ricorso monitorio a dispiegare gli effetti previsti dall'art. 50 TUB, la produzione nel fascicolo monitorio del titolo contrattuale, corredata da documentazione con valenza quantomeno indiziaria nel senso dello svolgimento del rapporto (quale lo stesso estratto conto riassuntivo o di saldaconto sub all. 8) nonché dall'allegazione dell'inadempimento e della scadenza dell'obbligazione di pagamento, sarebbe senz'altro bastevole a ritenere raggiunta la prova scritta del credito ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
pagina 4 di 7 È noto, peraltro, che l'opponente nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo assume le vesti di convenuto sostanziale rispetto al rapporto processuale dedotto in giudizio attraverso la formulazione della domanda nel ricorso monitorio. Secondo l'incontrastato insegnamento della
Corte di Cassazione, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione esteso, come tale, non solo alle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti e incontestati. In questo giudizio di cognizione la posizione sostanziale di attore è assunta dal creditore opposto, mentre quella del convenuto è assunta dall'opponente. L'opposizione
a decreto ingiuntivo, pertanto, non può ritenersi come un'impugnazione del decreto, che si esaurisce nell'accertare l'esistenza
o meno di vizi o di originarie invalidità del procedimento monitorio, ma comporta l'obbligo del giudice di accertare se la domanda di merito, che in ogni caso è oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sia fondata o meno (Cass. 22/02/2002,
n. 2573)” (Cassazione civile, sez. III, 21 Marzo 2024, n. 7526), sicché in ogni caso l'eventuale e non dimostrata illegittimità dell'ingiunzione di pagamento non esonererebbe il giudice dal dovere di scrutinare il rapporto sostanziale per verificare la fondatezza della pretesa creditoria.
Nel proseguire nell'esame dei motivi di opposizione secondo l'ordine prospettato dalla parte attrice, deve a questo punto riconoscersi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del debito, anche in considerazione della rilevata decadenza di parte convenuta dalla possibilità di produrre nuovi documenti.
È acquisito nella giurisprudenza il principio secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi che ne costituiscono il corrispettivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948 n. 4) c.c. (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 03.03.2020, n.4627; Tribunale
Roma sez. IX, 06.03.2017, n.4552; Cassazione civile sez. I, 08.08.2013, n.18951).
È incontestato tra le parti che il pagamento dell'ultima rata del prestito scadesse in data 20.12.2008, come evincibile dal piano di ammortamento sub all. 7, sicché la prescrizione decennale del debito, in assenza di atti interruttivi, sarebbe maturata il 20.12.2018. Secondo l'impostazione difensiva di parte convenuta, la prescrizione sarebbe stata tempestivamente interrotta:
- dalla comunicazione al debitore della cessione del credito effettuata per compiuta giacenza in data
4.5.2013;
- alla luce del disposto di cui all'art. 1310 c.c., dalla successiva comunicazione di cessione del credito consegnata alla condebitrice in solido in data 16.12.2019 (all. 10 fasc. convenuta). Controparte_4
Tuttavia, l'inammissibilità della produzione del doc. 10, non oggetto di precedente produzione nel fascicolo monitorio, implica necessariamente che di tale ultima missiva non possa tenersi conto ai fini della decisione.
Posto che per principio pacifico l'efficacia interruttiva della prescrizione si determina attraverso la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e non con il mero deposito dello stesso in cancelleria
(così Cassazione civile sez. VI, 23/09/2022, n.27944, secondo cui il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo pagina 5 di 7 riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto), ne discende che, a prescindere dalla controversa validità ai fini interruttivi della comunicazione di cessione del credito e di intimazione di pagamento restituita al mittente per compiuta giacenza in data 4.5.2013 (all. 6 fascicolo monitorio), sarebbe in ogni caso maturato il termine decennale di prescrizione.
Difatti, sia che si consideri come giorno di maturazione della prescrizione il 20.12.2018 (non considerando l'atto sub doc. 6) sia che si consideri come giorno di maturazione della prescrizione il
4.5.2023 (attribuendo efficacia interruttiva alla raccomandata restituita per compiuta giacenza il
4.5.2013), in qualsiasi ipotesi la prescrizione decennale si sarebbe già perfezionata al momento della notifica del decreto ingiuntivo al debitore in data 12.5.2023.
Né potrebbe essere invocato il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, avuto riguardo alla consegna del plico all'ufficiale giudiziario in data sicuramente antecedente al primo tentativo di notifica del decreto ingiuntivo (non andato a buon fine) del 24.4.2023, avendo le Sezioni Unite chiarito che “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cassazione civile sez. un., 09/12/2015, n.24822).
Nel caso di specie, l'interruzione della prescrizione non necessitava di essere effettuata mediante l'esercizio di un'azione processuale di condanna, quale deve intendersi ai sensi dell'art. 2943 c. 1 c.c. la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, poiché la parte creditrice ben avrebbe potuto porre fine alla situazione di inerzia che sfocia nella perdita del diritto mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 2943 c. 3 c.c.. È appena il caso di precisare che alcuna efficacia interruttiva può essere attribuita alla comunicazione di cessione del credito e messa in mora intimata da del 18.11.2019, parimenti Controparte_2 contenuta nell'all. 6, in quanto, come attestato dall'agente postale, il plico risulta restituito al mittente in data 9.12.2019 a causa del rilevato trasferimento del destinatario, sicché l'atto non può ritenersi giunto nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1335 c.c. Del resto, detto atto neppure risulta richiamato dal convenuto nella sua comparsa di costituzione al fine di dimostrare l'interruzione della prescrizione.
Per completezza, giova evidenziare che nonostante il disconoscimento da parte dell'attore della stessa esistenza in originale della documentazione riguardante la spedizione della comunicazione di cessione del credito asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza il 4.5.2013, la parte convenuta non ha prodotto l'originale del documento né ha in alcun modo preso posizione sull'eccezione al riguardo svolta dall'attore. Alla luce di ciò e dell'effettiva esistenza di alcune incongruenze in relazione alla busta che attesterebbe la compiuta giacenza della lettera (la quale risulta siglata da un soggetto di pagina 6 di 7 incerta identificazione ed è priva del timbro che attesterebbe l'effettiva spedizione del plico a cura dell'ufficio postale), sembra peraltro ragionevole negare a detto atto qualsivoglia efficacia interruttiva.
La questione, in ogni caso, è irrilevante, in quanto, come già osservato, la prescrizione decennale sarebbe maturata anche assumendo l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione a decorrere dal
4.5.2013, stante la notifica del decreto ingiuntivo solo in data 12.5.2023.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'esame di ogni altro motivo di opposizione risulta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, applicati i parametri di cui al DM 55/14 ss. mm, considerata la quantità e la qualità dell'attività difensiva nonché l'attività processuale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara la prescrizione del debito e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 333/2023;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_2 Parte_1 liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore di parte attrice, avv. Franco Muratori, che se ne è dichiarato antistatario.
Così deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 03/04/2025
Il giudice
dott. Stefano Palmaccio
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