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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE PER I RENNI
Composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Stefano Greco Consigliere
Tiziana Podda Componente privato
Stefano Mancosu Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO dichiarazione di adottabilità del minore Persona_1 nato a [...] l'[...]; nelle due cause riunite la prima iscritta al n. 124 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in Cerignola (FG), elettivamente C.F._1 domiciliato in Cagliari nella via A. Loru n°19, nello studio dell'avv. Roberta
Ruta he lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegato all'atto di appello;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari dell'11.4.2023 comunicata con nota prot. n. 1299/2023 del 19.4.2023;
APPELLANTE
Nei confronti di
AVV. , C.F. , con studio in CP_1 C.F._2
Cagliari alla Via Scano, 46, in qualità di tutore provvisorio del minore
, nato a [...] l'[...], giusta Persona_1
nomina di cui alla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari n.
9/2023 del 20/1/2023, depositata l'8/2/2023 nel procedimento n. 39/2019 Contr
da sé medesimo rappresentato e difeso, ammesso al patrocinio a spese
1 dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 26.4.2023 comunicata con nota prot. n. 1658/2023 del 27.4.2023;
, contumace CP_3
APPELLATI la seconda iscritta al n. 129 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione per l'anno 2023, promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...], con l'Avv. Daniela Corso, C.F._3
Cod fisc, nata a [...] il [...], nominata amministratrice di sostegno provvisorio con decreto del Tribunale di Cagliari in data 06.12.2021, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Pessina, 9, presso lo Studio dell'avv. Micaela Spada, cod. fisc. , che la C.F._4 rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 17.4.2023 comunicata con nota prot. n. 1547/2023 del 19.4.2023;
APPELLANTE
Nei confronti di
AVV. , C.F. , con studio in CP_1 C.F._2
Cagliari alla Via Scano, 46, in qualità di tutore provvisorio del RE
, nato a [...] l'[...], giusta Persona_1
nomina di cui alla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari n.
9/2023 del 20/1/2023, depositata l'8/2/2023 nel procedimento n. 39/2019 Contr
da sé medesimo rappresentato e difeso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 2.5.2023 comunicata con nota prot. n. 1795/2023 del 3.5.2023;
APPELLATI in entrambe con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE,
INTERVENUTO PER LEGGE.
All'udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da note conclusive Parte_1
2 depositate il 14 novembre 2024 ed all'udienza del 21.11.2024):
“Riformare la sentenza n°9/2023 cron. 184/23 emessa dal Tribunale per i
Minorenni in data 20 gennaio 2023 e per l'effetto:
- dichiarare la condizione di semi-abbandono permanente del minore con l'effetto di dichiarare il non luogo ad ulteriormente provvedere della procedura di adottabilità, rinviando gli atti al Tribunale per i Minorenni affinché inviti la coppia affidataria a proporre ricorso ex art. 44 lettera d)
Legge 184/1983; in subordine, salvo gravame: pronunciare la dichiarazione di adottabilità (c.d. aperta) con il mantenimento dei rapporti tra il sig. e il figlio . Parte_1 Per_1
in ogni caso, stabilire il mantenimento dei rapporti tra il minore e il padre biologico secondo le modalità stabilite dalla dott.ssa Degioannis: con videochiamate tra e il padre biologico per almeno una volta al Per_1 mese e incontri protetti padre minore per almeno due volte all'anno.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Nell'interesse dell'appellante (come da note conclusive Parte_2 depositate il 9 novembre 2024 ed all'udienza del 21.11.2024):
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, sezione per i minorenni, contrariis reiectis, Voglia, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9 del 2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari voglia:
- dichiarare la condizione di semi-abbandono permanente del minore
, nato a [...], l'[...] e, per l'effetto, Persona_1 dichiarare l'adottabilità del minore , ai sensi dell'art. Persona_1
44 della legge 184/83, lett. d), statuendo che la madre, , possa Parte_2
continuare ad incontrare il figlio secondo le modalità e i tempi precisamente indicati nella CT;
- in subordine dichiarare la condizione di semi-abbandono permanente del minore , nato a [...] l'[...], rinviando gli Persona_1
atti al Tribunale per i Minorenni perché inviti la famiglia affidataria a promuovere un ricorso per l'adozione ai sensi dell'art 44 L. 184/83, lett d) con mantenimento dei rapporti tra la madre, e il figlio secondo le Parte_2
modalità e i tempi precisamente indicati nella CT;
3 - in ulteriore subordine qualora dichiari l'adottabilità del minore
[...]
ai sensi dell'art. 8 e ss e 16 e ss L. n. 184/1983 disponga il Persona_1
mantenimento dei rapporti tra la madre e il figlio Parte_2 Persona_1
secondo le modalità e i tempi precisamente indicati nella CT;
[...]
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Nell'interesse del tutore del minore (come da note conclusive depositate il
5.11.2024):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) confermare la sentenza appellata sul punto della dichiarazione di adottabilità del minore ai sensi degli artt. 8 e ss. e 16 Persona_1
e ss. l. n. 184/1983;
2) prevedere, se del caso, la conservazione del rapporto tra lo stesso minore e i genitori biologici secondo le modalità e i tempi indicati nella CT svolta nel corso del presente grado di giudizio;
3) con ogni ulteriore declaratoria nell'interesse del minore, specie sul punto degli interventi di sostegno e di monitoraggio da avviare in favore del nucleo familiare ai fini del mantenimento del predetto rapporto;
4) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Nell'interesse del Procuratore Generale: come da parere del 14.06.2023: “chiede che la Corte d'Appello, disposti eventuali approfondimenti istruttori, valuti la rispondenza al prevalente interesse del minore del ricorso alla c.d. “adozione in casi particolari”, sì da evitare la cessazione di ogni rapporto del piccolo con la Persona_1 famiglia d'origine, ferme restando le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata”; all'udienza 21.11.2024: “Il P.G. si richiama al parere depositato in atti e si rimette alla Corte in punto di individuazione della forma di adozione”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 2 marzo 2016 il Pubblico ha richiesto al Parte_3
Tribunale per i Minorenni di Cagliari l'apertura di una procedura ex art. 330
c.c. a tutela del minore e la sospensione dalla Persona_1
responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio che, Parte_1 all'epoca, non aveva un anno di vita. Il minore viveva infatti in condizioni di
4 gravissimo pregiudizio e pericolo, come risultava dalle comunicazioni dei
Carabinieri di Sinnai, a causa dei comportamenti violenti del padre nei confronti della madre del minore, e del nucleo familiare Parte_2
convivente (padre e fratello di costei), comportamenti che coinvolgevano anche e che erano riferibili ai disturbi psichiatrici dell'uomo Persona_1
(nella relazione del servizio della Polizia locale di Sinnai del 22.2.2016 si legge “al momento del nostro intervento…il Sig. era in stato Per_1
confusionale e aveva tentato di scagliare un pesante suppellettile contro il sig. , successivamente aveva preso il proprio figlio dalla culla e Parte_4 tentato di scagliarlo addosso all'anziano signore…”).
Con decreto del 4 marzo 2016 il Tribunale per i Minorenni, inaudita altera parte stante la gravità della situazione, ha sospeso dalla Parte_1 responsabilità genitoriale, ha disposto l'allontanamento del medesimo dalla casa familiare in Sinnai con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla Orrù, dal figlio e dalla famiglia di origine, ha incaricato i
Servizi Sociali del Comune di Sinnai di attivare incontri protetti col padre e di attivare gli opportuni interventi di sostegno.
Alla luce della relazione della Fondazione Polisolidale Onlus collegata con il Servizio sociale di Sinnai e delle dichiarazioni rese dal
Servizio all'udienza del 17 marzo 2016, con decreto 1° aprile 2016 il
Tribunale per i Minorenni con provvedimento immediatamente efficace, ha confermato il decreto inaudita altera parte del 4 marzo 2016 ed i relativi incarichi in esso conferiti, ha affidato il minore al Servizio sociale di Sinnai affinché ne disponesse l'inserimento in una comunità protetta insieme alla madre se consenziente, ha incaricato il Servizio sociale di effettuare una valutazione delle competenze del fratello della sig.ra , il quale si era Pt_2
dichiarato disponibile a prestare al nipote tutte le cure necessarie.
Dalla relazione del 6.6.2016 del Servizio sociale di SAAlfio risultava che , ricoverato presso il SPDC per “psicosi Parte_1 schizofrenica cronica disorganizzata” era stato dimesso, era stato in cura presso la Comunità Casa Arminia della Cooperativa Agape sita in Quartu
SAElena, per poi tornare in Sicilia il 6 aprile 2016 presso la sua famiglia d'origine. Dalla relazione risultava la volontà dello di riprendere i Per_1
5 rapporti con il figlio e di intraprendere un percorso di cura, trovandosi in uno stato di buon compenso psicofarmacologico.
Con relazione del 24.5.2016 la Fondazione Polisolidale Onlus comunicava il positivo inserimento, a far data dall'11 maggio 2016, del minore unitamente alla madre presso la Comunità San Giuseppe di
Santulussurgiu: la aveva progressivamente acquisito “una maggiore Pt_2
attenzione all'alimentazione, alla cura di sé nonché un'organizzazione del tempo giornaliero maggiormente confacente a sé stessa e al suo ruolo genitoriale” rispetto al quale aveva manifestato importanti limiti nei compiti di cura, dichiarando di non aver mai accudito il figlio perché si occupava di tutto suo fratello.
Gli operatori confermavano che aveva con la madre Persona_1
una relazione affettiva e di attaccamento seppure gli operatori avevano osservato che aveva una scarsa verbalizzazione.
Relativamente alla figura del fratello della madre, il Servizio sociale del Comune di Sinnai metteva in evidenza come il sig. , che Parte_5
peraltro si era impegnato a prendere contatti con il CSM competente per territorio per un supporto, non fosse figura adeguata a prendersi cura delle necessità del nipote e che, anzi, il suo ruolo di supporto aveva ingenerato più confusione e screzi familiari che un reale aiuto alla sorella.
All'udienza del 16 giugno 2016 la coordinatrice della struttura ospitante madre e bambino affermava “il bambino ha uno sviluppo fisico normale, ma abbiamo osservato che il linguaggio non è adeguato alla sua età, per questo ritengo che venga dato incarico alla NPI di Ghilarza per poter effettuare degli accertamenti in merito. Per il resto il bambino sembra adeguato. La madre del bambino è molto collaborativa e manifesta piena disponibilità nel seguire tutti i consigli e suggerimenti ma abbiamo osservato che necessita di un costante accompagnamento perché è un po' lenta nei riflessi, quindi le risposte che deve dare al bambino non sempre sono immediate (…) tra madre e bambino c'è un forte attaccamento, il bambino la cerca tantissimo ma deve ancora trovare una modalità meno ansiosa e più di gioco”.
6 Alla luce di tali risultanze, con decreto del 26 maggio 2017, il
Tribunale per i Minorenni ha disposto l'avvio del minore alla NPIA di
Ghilarza.
Riguardo al padre del minore, con relazione del 19.9.2016 il Servizio sociale di SAAlfio aveva documentato lo svolgimento da parte dello Per_1 di un “percorso non indifferente” che gli aveva permesso di recuperare parte delle sue capacità.
Gli operatori del Dip. Di Salute Mentale a seguito delle valutazioni positive del paziente sulla base di alcuni parametri (capacità e volontà di affidarsi alle cure dei medici;
atteggiamenti collaborativi volti a migliorarsi;
giovane età e possibilità di ripresa e reinserimento sociale) aveva ritenuto non necessario il ricovero presso una struttura sanitaria. Il Servizio aveva fatto anche presente che il padre aveva provveduto ad organizzarsi per il rientro in
Sardegna presso il Comune di Sinnai in ragione della sua volontà di riavvicinarsi al figlio, anche accettando un eventuale ricovero presso una struttura socio-assistenziale.
Riguardo alla madre del bambino, la relazione della Fondazione
Polisolidale Onlus del 25.10.2017 evidenziava “ dal momento Parte_2 dell'inserimento, ha maturato alcune autonomie personali e ha accresciuto le sue competenze nella cura del piccolo . Parimenti, però, tali Per_1
competenze non sono sufficienti alla cura autonoma del bimbo e pertanto è necessario che la donna sia costantemente accompagnata nello svolgimento di ogni azione di accudimento e di educazione del figlio. è Parte_2
collaborativa relativamente alle indicazioni offerte dalla comunità ma mostra difficoltà nell'applicazione autonoma di quanto appreso. In base a quanto osservato dagli operatori della comunità, la mamma ha con il proprio figlio un rapporto affettivo ma sembra non aver maturato competenza nel riconoscimento e nel soddisfacimento in autonomia dei bisogni del bimbo.
non sembra riconoscerla come figura autorevole di riferimento e Per_1
mostra, invece, di aver sviluppato tale legame con gli operatori della struttura. (…) si ritiene fondamentale promuovere, in maniera progressiva, la deistituzionalizzazione di e della madre. In primo luogo questo Per_1
Servizio Sociale, in accordo con tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nella gestione del caso, valuta positivamente l'avvicinamento di Per_1
7 ad un nucleo familiare che possa garantirgli un idoneo percorso di sviluppo.
Peraltro, la relazione affettiva fino ad ora osservata tra la madre ed il minore conducono a ritenere non opportuno l'allontanamento del bimbo dalla madre. Piuttosto, preso atto del legame citato e dell'impegno profuso dalla donna in ambito comunitario, si valuta positivamente il mantenimento del legame affettivo tra e la propria madre(...)”. Per_1
Sul rapporto madre-figlio, le responsabili della Comunità San
Giuseppe, con relazione del 26.1.2018 riferivano “sin dal principio, la madre ha necessitato del costante supporto e intervento degli operatori e di altre madri per ciò che concerne l'accudimento del figlio;
ciò in virtù del fatto che la signora non era in grado di comprendere le esigenze del piccolo faticava ad individuare le norme essenziali per la sua corretta gestione… Attualmente la signora ha acquisito competenze minime…. e poche altre…. Non è in grado di occuparsi del bambino autonomamente e per un tempo prolungato, richiedendo tuttora l'accompagnamento degli operatori fin dal mattino…. In riferimento al rapporto madre/figlio esiste fra loro un legame affettivo, il bambino la identifica come la sua mamma anche se non riconosce in lei
l'autorevolezza genitoriale, infatti, non possiede strumenti per poter Pt_2 sintonizzare il suo stile educativo con l'età anagrafica del minore;
i suoi interventi, talvolta paiono inopportuni o perché blandi o perché esagerati. La madre si aspetta che il piccolo faccia qualcosa solo perché gli vien detto di farlo, non contemplando il fatto che, a soli due anni, il bambino non è in grado di capire molte cose e tenta spesso di fare ciò che più gli piace, la madre ha significative difficoltà a distinguere prioritariamente i suoi bisogni da quelli del figlio, scegliendo di posticipare quelli di quest'ultimo in favore dei propri. Attualmente, la signora oscilla tra il mostrarsi disponibile nell'accogliere gli interventi degli operatori a supporto del suo ruolo di madre e ostile qualora arrivi a pensare (autonomamente o dietro suggerimento di altri ospiti) che l'intento è quello di svelare la sua incapacità materna. L'assenza di capacità quali quelle di previsione, di pianificazione, presa di decisione e orientamento strategico interferiscono nelle questioni più banali (…) le difficoltà della signora sono ancora significative”.
Con relazione del 18.4.2018 il CSM di Oristano riferiva che dagli accertamenti sanitari svolti nei confronti di era emerso “un quadro Parte_2
8 di ritardo mentale lieve e di deficitarietà generale” che comprometteva
“quelle competenze generali che consentono all'individuo di predisporsi alla comprensione del mondo e di costruirsi una propria autonomia di vita e di relazione, se non con un sostegno da parte di figure di riferimento o con un percorso individualizzato ed incentrato alla gestione della vita quotidiana”.
Esclusa la praticabilità di un percorso in autonomia della donna, anche considerato che dalla relazione del 26.9.2018 della Comunità emergeva che essa non era in grado di progredire ulteriormente, dovendosi ritenere che essa avesse raggiunto tutti gli obiettivi che aveva la possibilità di raggiungere senza neppure acquisire una cognizione della gestione spazio - temporale della quotidianità con conseguente impossibilità di accudire autonomamente
, il Servizio prospettava come unica soluzione l'affidamento del Per_1
bambino a terzi.
Nella relazione della Fondazione Polisolidale Onlus del 21.1.2019 veniva ritenuto che “(…)alla luce degli elementi rilevati si possa predisporre un progetto di affido così detto mite. pur mantenendo una Per_1
relazione affettiva importante con la madre, tuttavia necessita di figure genitoriali di riferimento autorevoli e di guida, in grado di sostenerlo e accompagnarlo nel processo di crescita e nello sviluppo psicofisico, coerentemente con i suoi bisogni. Necessita in buona sostanza di vivere in un ambiente idoneo (…)”, posizione ribadita anche nella relazione del
30.4.2019.
Quanto allo , l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania riferiva Per_1
Cont che l'uomo, aveva avviato un percorso terapeutico preso il che gli aveva diagnosticato un “disturbo schizzoaffettivo caratterizzato da depressione, apatia, deflessione dell'umore e talora delirio a sfondo persecutorio”, era compensato con terapia farmacologica, svolgeva piccoli lavori saltuari ed aveva reperito una nuova sistemazione abitativa anche in prospettiva di un eventuale accoglimento del figlio (relazione del Servizio Sociale del Comune di SAAlfio del 16.5.2019 e relazione ASP Catania del 6.5.2019).
Lo , con note conclusionali depositate in data 6.5.2019, Per_1
formalizzava la richiesta di affidamento del minore a sé e, in subordine, alla nonna paterna, . CP_5
9 Il Tribunale per i Minorenni con decreto 23 maggio 2019 depositato il 20 giugno 2019, alla luce delle “informazioni positive e rassicuranti sul versante paterno ove si rinvengono risorse che possono essere coltivate: lo
vive con la madre e la nonna materna, segue regolarmente la terapia Per_1
e le attività riabilitative proposte (laboratorio teatrale, gruppo di discussione), ha un comportamento tranquillo e collaborante, è pure impegnato con qualche lavoretto;
la madre lavora stabilmente come badante con regolare contratto di lavoro e la nonna ancora attiva, percepisce una pensione e svolge attività di ricamatrice (relazione 17.05.2019 SS del
Comune di SAAlfio)”, ha ritenuto di dover accogliere la richiesta dello ritenendola rispondente al miglior interesse del bambino, il quale si Per_1
trovava in comunità ormai da due anni, ha dato incarico ai Servizi Sociali del
Comune di SAAlfio di predisporre, in collaborazione con il Servizio
Sociale del Comune di Sinnai, un progetto finalizzato all'affidamento del minore alla nonna paterna con mantenimento dei rapporti tra CP_5 madre e figlio, stante l'importante legame affettivo tra i due, e con individuazione di soluzioni che potessero consentire l'avvicinamento della madre e il suo inserimento nel contesto locale.
A seguito delle relazioni della Fondazione Polisolidale Onlus del
12.11.2019 e della Comunità di accoglienza del 28.10.2019, che segnalavano i rischi per di un trasferimento in Sicilia che avrebbe Persona_1 comportato l'inserimento del minore in un nucleo, quello paterno, pressoché estraneo, con il quale non era stato strutturato alcun rapporto significativo, essendo i rapporti con il padre e la nonna paterna limitati a videochiamate e a qualche ora in occasione delle udienze, nonché l'interruzione dei rapporti con la madre con la quale aveva un forte rapporto affettivo, l'unico da Per_1 lui conosciuto, stante l'impossibilità di ipotizzare un trasferimento dell' Pt_2
in Sicilia ed il suo inserimento nel contesto locale, con ricorso proposto il 4 dicembre 2019 il Pubblico Ministero, ritenendo sussistente una condizione di sostanziale abbandono del minore, chiedeva l'apertura di un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Con decreto del 16 dicembre 2019 il Tribunale per i Minorenni, ritenuti sussistenti gli elementi sintomatici dello stato di abbandono del minore, rilevato che “a) le concrete modalità di attuazione dell'affido del
10 minore alla nonna paterna presenta profili fortemente critici che non consentono di salvaguardare il benessere del minore, considerata la sua tenera età, in quanto da un lato, si spezzerebbe il legame affettivo tra madre
e figlio e dall'altro, il minore verrebbe inserito in un contesto ambientale e familiare del tutto nuovo, senza alcuna gradualità, non avendo né il padre né la nonna paterna costruito sinora alcuna significativa relazione con il bambino;
b) entrambi i genitori presentano profili di inadeguatezza e allo stato non si intravedono possibilità di recupero”, ha disposto l'apertura della procedura di adottabilità, ha confermato la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, ha disposto la sospensione anche della madre dalla responsabilità genitoriale, ha nominato un tutore provvisorio per il minore e il suo affidamento ai Servizi con collocamento comunitario insieme alla madre se consenziente e ha dato incarico al Pool Adozioni/Affidi di ricercare adeguata famiglia affidataria.
All'udienza collegiale del 10 febbraio 2022 il Tribunale per i
Minorenni ha disposto l'affidamento del minore alla coppia Persona_2
individuata dal pool affidi in collaborazione con il Servizio Sociale di Sinnai, prevedendo incontri tra la madre (la quale era stata dimessa dalla comunità a novembre 2021) ed il minore due volte a settimana.
Nella relazione di aggiornamento sul percorso di abbinamento con la coppia affidataria del 17.01.2022 si dava atto che: “…...Lungo tutto il percorso, la figura materna, è stata sempre presente nei tempi e nei Pt_2
modi prescrittile. Rispettosa delle esigenze di , benchè sofferente Per_1
rispetto a quanto stia accadendo. Attualmente, il rapporto madre-figlio avviene mediante videochiamate settimanali e incontri in presenza quindicinali. I contatti con il padre sono attualmente cadenzati con chiamate quindicinali: si nota una certa desistenza del sig. che chiama fuori Per_1
orario, chiedendo notizie del figlio ma non chiedendo di parlarci, e fugge gli orari indicati per le chiamate poiché, a suo dire, scorda o perde l'impegno.
Se possiamo sostenere che non risenta in alcun modo della Per_1
assenza del sig. , viceversa notiamo molta nostalgia nei confronti della Per_1
madre non fatica a verbalizzare con le sottoscritte o con la Pt_2 Per_1
coppia affidataria che sente la mancanza di sua madre;
viene accolto nella necessità di conforto e gioisce nei momenti in cui sente e vede tuttavia Pt_2
11 questa nostalgia non impatta con la bontà del percorso che il minore sta affrontando con i sigg.ri Oggi è un bambino acuto, CP_6 Per_1
sensibile e intelligente e più consapevole. Ciò lo guiderà nella sua nuova vita con e Roberta, sapendo dare giusta collocazione a sé e a sua madre Per_3
. Pt_2
La causa è stata altresì istruita con la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di effettuare una valutazione psicologica e psichiatrica.
Con sentenza n. 9/2023 depositata l'8 febbraio 2023, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha così statuito:
“Dichiara lo stato di adottabilità del minore;
Persona_1
dichiara la decadenza di e dalla responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore;
Persona_1 conferma la nomina del tutore e l'affidamento eterofamiliare della minore già disposto e gli interventi di sostegno già disposti in favore del minore;
incarica il Pool Adozioni di ricercare, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Sinnai, adeguata famiglia adottiva per il minore valutando prioritariamente gli attuali affidatari;
dispone la permanenza dei contatti tra il minore e la madre secondo le modalità rimesse al servizio sino a graduale interruzione;
dichiara la compensazione delle spese”.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in quanto “(…) sulla scorta dei dati desumibili dalle informazioni acquisite, in particolare alla luce delle gravi patologie di cui i genitori sono entrambi affetti, e dalla ctu espletata, che non
è stata contestata ed è liberamente valutabile”, egli “si trova in stato di abbandono morale e materiale irreversibile non essendo la famiglia
d'origine idonea ad assicurare un'adeguata crescita del minore”.
Si legge nella sentenza: “La totale inadeguatezza dei genitori a soddisfare le necessità primarie del figlio è emersa chiaramente dalle informazioni ricevute da tutti gli operatori, che ormai da anni seguono il nucleo e, ancor più, dalle valutazioni espresse nella relazione della c.t.u.
Nella consulenza viene evidenziato come i genitori sono apparsi portatori di
12 carenze talmente gravi da non poter essere colmate con interventi di recupero.
Ad avviso del Tribunale “Le valutazioni della consulenza si sposano con quelle provenienti dagli assistenti sociali e dal CSM che hanno potuto constatare nella madre un tipo di funzionamento cognitivo adattivo inquadrabile nell'ambito di una disabilità intellettiva di grado medio con tratti del disturbo paranoide, instabilità psicologica e bassa autostima, tanto che non si sono riusciti nemmeno ad individuare quali interventi possano essere attuati per soddisfare le esigenze evolutive del minore o migliorare le sue competenze genitoriali, avendo lei stessa necessità di una guida costante.
Anche il padre, così come emerso dalla documentazione medica e confermato dalla CT, è affetto da una grave patologia psichiatrica.”
Il giudice di prime cure ha altresì precisato che non risultava la presenza di parenti del minore che avrebbero potuto intervenire validamente in suo favore, soffermandosi in particolare sulla figura della nonna paterna.
Premesso che “nell'ultima relazione del servizio sociale del 22 settembre 2019 è stato inoltre evidenziato il rifiuto del minore nei confronti delle figure genitoriali, con comportamenti provocatori e oppositivi”, ha ritenuto opportuno “consolidare la situazione già esistente come segue: confermare l'affidamento di alla coppia affidataria Persona_1
individuata dal pool, presso la quale deve essere collocato tenuto conto dell'attaccamento manifestato dallo stesso, sotto la supervisione dei Servizi
Sociali e nelle more, va conferito incarico al presso questo Parte_6
Tribunale, in collaborazione con il Servizio Sociale, di individuare una coppia disponibile all'adozione, prediligendo la coppia affidataria.
Alla dichiarazione dello stato di adottabilità segue la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale, la conferma della nomina del tutore, la prosecuzione dell'affidamento eterofamiliare già disposto.
Alla dichiarazione di adottabilità segue “la radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici” (Cass. ord. 3643/2020 e Cass. ord. 1476/2021).
Alla luce di quanto evidenziato dalla CT, la quale ha depositato la predetta consulenza in data antecedente alla costruzione del legame affettivo tra
e la famiglia affidataria, e quindi al fine di scongiurare, Persona_1
come da lei detto, la presenza del fantasma del legame biologico si ritiene
13 opportuno mantenere i contatti tra il minore e la madre secondo le modalità rimesse al servizio sociale, per poi gradualmente interromperli laddove continuassero a persistere le modalità oppositive messe in atto dal minore e rappresentate nell'ultima relazione.
Non ci sono i presupposti per mantenere i rapporti tra il minore e il padre considerato che come detto dal CT quest'ultimo ha visto lo stesso giusto 5/6 volte in cinque anni”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello, con due separati ricorsi,
e , rassegnando nelle note finali le conclusioni in Parte_1 Parte_2
epigrafe trascritte.
Si è costituito in giudizio il tutore del minore il quale, all'esito della
CT, ha concluso per il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata, con mantenimento dei rapporti tra il minore di genitori biologici con le modalità ed i tempi indicati dall'ausiliario.
Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Disposta la riunione dei due procedimenti, sentiti gli affidatari del minore, disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 21 novembre
2024 la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
Deve in primo luogo, accertata la regolarità della notifica dell'appello di ad , dichiararsi la contumacia di costei nel Parte_1 Parte_2
procedimento iscritto al RAC n. 124/2023.
Appello Parte_7
ha proposto appello affermando che la sentenza impugnata
[...]
“è erronea nella parte in cui afferma che lo stato di abbandono del minore, dovuto all'incapacità dei genitori di prendersi cura del medesimo a causa di gravi patologie accertate clinicamente, debba portare necessariamente alla dichiarazione di adottabilità del minore perché quest'ultimo non ha interesse
a mantenere i legami con i genitori biologici. Il Giudice di prime cure prende in considerazione la possibilità di mantenere i rapporti genitori biologici- minore con la forma dell'adozione ai sensi dell'art. 44 lettera d) legge
184/1983, ma nel caso in esame, la nega sull'assunto che: “nell'ultima relazione del servizio sociale del 22 settembre 2019 è stato inoltre evidenziato il rifiuto del minore nei confronti delle figure genitoriali, con comportamenti
14 provocatori e oppositivi. Alla luce di quanto emerso…alla dichiarazione di adottabilità segue “la radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici”.
Con il primo motivo di impugnazione sostiene l'“Erronea valutazione del giudice di prime cure in merito al mantenimento dei rapporti genitori biologici-minore: a) il vero interesse preminente del minore;
b) presunta prevalenza del best interest of the child sul diritto dei genitori biologici, entrambi soggetti fragili a mantenere un rapporto affettivamente valido con il figlio di cui non possono prendersi cura”.
Ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure ha errato nel pronunciare la dichiarazione di adottabilità in quanto “la legge prevede che la dichiarazione di adottabilità sia l'extrema ratio, dovendosi salvaguardare il più possibile il legame del minore con la famiglia biologica, che ai sensi dell'art. 1 Legge 1983 n°184, ha diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine”. Ha infatti evidenziato che il caso in esame era inquadrabile in “quelle fattispecie che la prassi giurisprudenziale ha definito di “semiabbandono permanente”, nella quale l'inadeguatezza genitoriale c'è ma allo stesso tempo c'è un vincolo affettivo importante con la famiglia di origine che andrebbe tutelato”, fattispecie che anche secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione deve essere ricondotta all'istituto dell'adozione mite ai sensi dell'art. 44 lettera d).
Con la seconda articolazione del motivo contesta la decisione di recidere i rapporti con i genitori biologici, in quanto, a suo avviso “non salvaguarda il diritto del minore a poter mantenere un legame con le proprie origini”. Al riguardo lamenta che il Tribunale non avesse considerato che “I genitori hanno dimostrato ampiamente di potersi attenere alle prescrizioni impartire dall'Autorità giudiziaria, dai Servizi Sociali e dal tutore e di non valicare quei limiti in alcun modo”, né aveva “valutato in modo completo, al contrario di quanto invece fatto dalla CT dottoressa , … l'esigenza Per_4
di un minore che crescendo chiederà dei genitori biologici e vorrà ricostruire la propria identità e capire e magari guardare con tenerezza alle fragilità di chi lo ha messo al mondo, gli ha voluto e gli vuole bene ma non ha gli strumenti per prendersene cura. Proprio il mantenimento dei rapporti con i
15 genitori biologici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai Servizi avrebbe assicurato il miglior interesse del piccolo ”.” Persona_1
Sostiene, infine, che “la definizione del giudizio di primo grado con la pronuncia della sentenza di adottabilità piena ha di fatto violato il diritto alla vita privata e di relazione sancito dall'art. 8 CEDU. I genitori non sono stati considerati in alcun modo portatori di un diritto da tutelare”.
Con il secondo motivo di impugnazione, afferma l'”Erronea valutazione dei dati emersi dall'istruttoria svolta: il Tribunale si discosta dalle conclusioni della CT in merito alla migliore situazione familiare per il minore sulla base di una relazione dei Servizi Sociali (non esattamente individuata)”.
A suo avviso, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il fatto che la stessa CT avesse concluso “affinchè al minore venga reperita idonea famiglia affidataria con prospettive adottive ritenendo tuttavia altrettanto importante che il minore possa mantenere in futuro rapporti con entrambi i genitori”.
Lamenta che “le argomentazioni espresse nella sentenza sono pertanto contraddittorie rispetto ai dati emersi in CT e, oltre a non essere suffragate da dati convincenti di segno opposto, sono contrarie anche all'intero assetto normativo che disciplina l'istituto adozione”, non apparendo sufficienti a smentire le approfondite conclusioni dell'ausiliario, i comportamenti oppositivi e provocatori del minore evidenziati nella relazione del Servizio sociale richiamata nella sentenza.
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Appello Parte_2
Con il primo motivo di impugnazione sostiene la “mancata Parte_2
applicazione della normativa nazionale e sovranazionale e del costante indirizzo della giurisprudenza con riguardo alla valutazione dello stato di abbandono del minore e dichiarazione dello stato di adottabilità. (riferimento alla sentenza appellata pag. 4, righi da 15 a 27, pag. 5, righi da 5 a 11)”.
Ella lamenta che il Tribunale avesse errato nella valutazione dello stato di abbandono del minore non avendo tenuto conto di norme nazionali
(art. 1 della L. 184/83) e sovranazionali (art. 8 della CEDU) oltre che del costante indirizzo della Suprema Corte e pronunce della Corte EDU (in
16 particolare alla sentenza 21 gennaio 2014 , c/Italia e 13 ottobre 2015 Sh Per_5
c/Italia).
Contesta, inoltre, che il giudice di prime cure, pur richiamando le pronunce della Suprema Corte che evidenziano che nel nostro ordinamento coesistono l'adozione c.d. “legittimante” e l'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44 L.n.184/83, che non comporta l'esclusione dei rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine (Cass. Civ. n. 1476/2021; Cass. Civ.
3642/2000), avesse tuttavia ritenuto sussistenti lo stato di abbandono morale e materiale del minore ed i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Al riguardo sostiene che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato il significativo e profondo legame di attaccamento esistente tra e la madre, che aveva rappresentato per lui Persona_1
l'unico punto di riferimento stabile e continuativo dalla sua nascita e per sette anni, benché essa riconoscesse le proprie fragilità e carenze nelle competenze genitoriali.
Richiama, quindi, la costante giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in punto di semi-abbandono permanente (Cass. Civ n. 1476/2021), affermando che il Tribunale per i Minorenni “prima di dichiarare lo stato di adottabilità avrebbe dovuto valutare il prioritario interesse del minore al mantenimento dei rapporti con la madre posto che la legge 184/83, all'art 44 lett. d), prevede la possibilità dell'adozione mite.
La dichiarazione di adottabilità, ai sensi dell'art 44, lett. d) della Legge
184/83, dunque la c.d. adozione mite con mantenimento dei rapporti con la madre naturale appare pertanto per il piccolo la migliore Per_1 soluzione possibile tenuto conto delle peculiarità del caso”.
Con il secondo motivo di impugnazione, sostiene l'“Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie (riferimento alla sentenza appellata pag. 5, righi da 5 a 16 e righi da 26 a 32, pag. 7 righi da 1 a 5).
Lamenta in particolare che il Giudice di prime cure non avesse considerato o avesse erroneamente valutato le risultanze della espletata CT, le valutazioni del Servizio sociale del Comune di Sinnai, le molteplici relazioni della Fondazione Polisolidale Onlus, le richieste e conclusioni del
Pubblico Ministero e delle parti all'udienza del 22 settembre 2022, risultanze
17 che tutte indicavano con continuità e chiarezza, quale migliore soluzione nel caso specifico di , l'adozione mite con mantenimento dei rapporti Per_1
con la madre biologica.
Dichiara di aver continuato ad incontrare il proprio figlio con incontri protetti con cadenza settimanale, alternando una video chiamata e un incontro in presenza, evidenziando la valutazione positiva della sua condotta
(“affettuosa nei confronti del bambino e si lascia coinvolgere nei giochi da lui proposti”; relazione Fondazione Polisolidale Onlus del 09.05.2022).
Con il terzo motivo di impugnazione, contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva errato nella interpretazione delle relazioni del
Servizio sociale talché la sua motivazione risultava contraddittoria, illogica ed ingiusta con riguardo alla disposta interruzione dei rapporti tra il minore e la madre.
In particolare, lamenta l'interpretazione del giudice di prime cure della relazione della Fondazione Polisolidale Onlus del 9.5.2022 evidenziando un generale rifiuto di , comportamenti oppositivi e provocatori nei Per_1
confronti di entrambi i genitori, trascurando invece la relazione del 17.1.2022.
L'appellante rileva infatti che “detti comportamenti vengono descritti nelle relazioni come posti in essere in particolare nei confronti del padre e in occasione delle video-chiamate con i genitori (strumento utile ma certamente inadeguato ai bambini di quella età che indubbiamente necessitano di incontri in presenza). A conferma di ciò la relazione precisa che: “il bambino risulta felice quando deve incontrare di persona la madre . Pt_2
Evidenzia infine che il minore non aveva avuto nessun sostegno di tipo psicologico e che a suo avviso è “assolutamente indispensabile attivare un sostegno di carattere psicologico e/o neuropsichiatrico che aiuti il minore
a comprendere quanto sta accadendo nella sua vita (inserimento nella famiglia affidataria, incontri con i genitori naturali ecc.) che possa altresì fornire, con competenza tecnica, una corretta interpretazione alle eventuali condotte oppositive dal minore poste in essere”.
La Orrù inoltre censura la sentenza ritenendola contraddittoria laddove per un verso in motivazione “si ritiene opportuno mantenere gli incontri tra il minore e la madre secondo le modalità rimesse al servizio sociale per poi gradualmente interromperli laddove continuassero a
18 persistere le modalità oppositive messe in atto dal minore e rappresentate nell'ultima relazione” ed in seguito, nel dispositivo, dispone “permanenza dei contatti tra il minore e la madre secondo le modalità rimesse al servizio sino a graduale interruzione”, talché non si era in grado di comprendere l'effettiva statuizione.
Alla luce delle esposte argomentazioni, invoca l'applicazione della disciplina della cosiddetta adozione mite, censurando in ogni caso la decisione laddove aveva disposto l'interruzione dei rapporti tra madre e figlio.
*****
I motivi di appello formulati da entrambi i genitori, strettamente connessi ed in parte sovrapponibili, devono essere trattati congiuntamente.
Premesso che “l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare”,
e “che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di carattere transitorio” e che “È stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass.
n. 14436/2017)” (Cass., n. 9501/2023), ad avviso della Corte non può revocarsi in dubbio la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti della dichiarazione dello stato di adottabilità, dovendosi ritenere ricorrente lo stato
19 di abbandono del minore, così come sostenuto dal tutore.
Deve infatti considerarsi che , che oggi ha nove anni, Persona_1
ha vissuto in comunità con la madre dal maggio 2016, quando non aveva ancora compiuto un anno, per circa sei anni, e che nonostante gli interventi di sostegno ed i percorsi predisposti dal Servizio Sociale, le criticità e l'inadeguatezza dei genitori, legate a importanti problematiche sanitarie, non hanno mai trovato modalità risolutive.
È di tutta evidenza che non può che prendersi atto, dell'impossibilità, oramai definitiva, di realizzare quel recupero delle capacità genitoriali dei genitori che avrebbero potuto condurre al ricongiungimento familiare ovvero dell'impossibilità da parte della e dello di (ri)assumersi la Pt_2 Per_1
responsabilità genitoriale nei confronti di e di assicurargli Persona_1
uno sviluppo fisico, psichico e affettivo equilibrato e sereno all'interno del suo nucleo familiare. A sua volta, “Immagina il suo futuro Persona_1
con la coppia affidataria e non ha prospettive di ricongiungimento con i genitori biologici. I genitori affidatari sono i principali riferimenti affettivi ed educativi.” (CT pag.33)
Per il vero, quanto esposto non è posto in discussione con specifiche censure dagli appellanti che, piuttosto, sostengono, in sintesi, la sussistenza di uno stato di semi abbandono considerato il forte rapporto affettivo tra i genitori e , emergente dalle relazioni del Servizio Sociale e Persona_1 dalla consulenza tecnica d'ufficio, forte rapporto che, appunto, imponeva la riforma della sentenza per dover essere la fattispecie ricondotta all'ipotesi di adozione mite di cui all'art. 44 lett. d) e comunque, in ogni caso, laddove disponeva l'interruzione dei rapporti.
L'impugnazione impone preliminarmente di affrontare, alla luce dei principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la questione della compatibilità dell'istituto dell'adozione cosiddetta legittimante con il mantenimento del legame affettivo e relazionale con la propria famiglia d'origine.
Sebbene nell'ordinanza della Suprema Corte n. 26791/2023, richiamata dallo nella comparsa conclusionale e in sede di discussione Per_1 orale un passaggio motivazionale (“
5.1.10 Va infatti ancora una volta ricordato che l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo
20 nell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti. L'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'"extrema ratio", cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20322 del
23/06/2022).”) sembrerebbe escludere detta compatibilità, la lettura integrale della motivazione conduce a ritenere che la questione de qua non è stata oggetto della decisione che, sulla base del presupposto, rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità e della Corte europea richiamata, che “il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione
"mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione
"piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo
l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.”, si è piuttosto soffermata sulla questione se in un procedimento rivolto alla dichiarazione della adozione legittimante ovvero “piena”, possa accertarsi una situazione di fatto di semi-abbandono che legittimerebbe l'applicazione dell'istituto dell'adozione cd. mite e possa ammettersi la possibilità di una dichiarazione giudiziale che vada in quest'ultima direzione, e cioè all'adozione di un provvedimento ex art. 44, lett. d), L. n.184/83, per arrivare alla conclusione che “nel procedimento avviato per la dichiarazione di adottabilità, sulla base
21 dell'allegato presupposto fattuale dello stato di abbandono, non possa in alcun modo accedersi, come invece avvenuto nel caso di specie, ad un diverso accertamento di semi-abbandono che sia volto invece alla statuizione di adottabilità nei casi speciali di cui all'art. 44, lett. d, l. n. 184 del 1983” e che “in assenza dell'accertamento dello stato di abbandono, la domanda di adottabilità non poteva essere accolta, senza neanche la possibilità, tuttavia, di una sua conversione in domanda di adozione “mite”, con relativa dichiarazione giudiziale - come concretamente avvenuto nel caso di specie - di stato di semi-abbandono e di adottabilità ex art. 44, lett. d, l. 184/1983.”.
Alla luce di tale principio, in ogni caso, dovrebbe rigettarsi la domanda proposta in via principale dall laddove ha domandato di Pt_2 dichiarare l'adottabilità del minore , ai sensi dell'art. Persona_1
44 della legge 184/83, lett. d), domanda alla quale ha invece rinunciato nelle conclusioni definitivamente rassegnate. Parte_1
Il principio secondo cui la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame affettivo con la famiglia di origine non necessariamente comporta l'esclusione dello stato di adottabilità, dovendo ugualmente adottarsi la statuizione ai sensi dell'art. 18 l. n. 184 del 1983 in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, fermo restando che, in applicazione dell'art. 19 l. cit., il giudice, chiamato ad adottare tutti i provvedimenti nell'interesse del minore, in questo caso, può, e anzi deve, prevedere tempi e modi che consentano a quest'ultimo di mantenere il rapporto affettivo con i familiari biologici, è stato espressamente e chiaramente affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10278/2024, alla cui esauriente motivazione si rimanda, sulla scia dei principi posti dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.183 del 2023.
Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 3, l. n. 184 del 1983, «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. …omissis… Con
l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.»
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 230 del 05/01/2023 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del
1983, proprio con riferimento alla parte in cui è stabilito che il minore adottato
22 non può mantenere legami con la famiglia di origine, in rapporto agli artt. 2,
3, 30 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 24 della Carta di Nizza e 3, 20 comma 3 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n.
176 del 1991).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 28.9.2023, “ha dichiarato inammissibile la questione rispetto all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, ma poi ha esaminato le altre questioni, ritenendole non fondate sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme richiamate. Dopo aver ricostruito
l'istituto dell'adozione e la sua ratio, nel chiarire l'infondatezza delle questioni, la Corte costituzionale ha fornito un'interpretazione adeguatrice dell'articolo 27, comma 3, l. n. 184/1983, rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse del minore, affermando che la perdita dei legami di sangue non implica necessariamente quella dei legami sociali e di fatto. Particolare rilievo assume la pronuncia nella parte in cui ha valutato la legittimità costituzionale della norma censurata in riferimento agli artt. 2,
30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità personale. Dopo aver esaminato il quadro normativo e interpretativo che, a livello nazionale e sovranazionale, connota gli istituti coinvolti, cui questo Collegio rinvia, il Giudice delle leggi ha operato un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983, che non esclude la possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio- affettive con componenti della famiglia di origine. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prevista dalla norma in esame, attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi
l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella
23 prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socioaffettive con alcuni componenti della famiglia
d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove, pertanto, sussistano radici affettive profonde con familiari che, tuttavia, non possono condurre all'esclusione dello stato di abbandono, risulta preminente
l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una recisione di ogni rapporto con la famiglia di origine, mediante la preservazione di una linea di continuità con il mondo degli affetti che appartiene alla sua memoria
e che costituisce un importante tassello della sua identità. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all'art. 27, comma 3, della legge n. 184 del
1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell'interesse del minore.” (così in motivazione Cass., n. 10278/2024).
La Corte di Cassazione ha altresì soggiunto che seppure il disposto dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983, si colloca in una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione, tuttavia è evidente che se risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, “tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità, mediante l'adozione del provvedimenti di cui all'art. 19 l. cit., proprio in considerazione del successivo esito della procedura di adozione, conseguente alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3,
l. cit., offerta dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra menzionata. E' la stessa Corte Costituzionale a porre in luce come, la non recisione dei legami socio-affettivi si può collocare nella fase di accertamento dello stato di abbandono, nella fase dell'affidamento a rischio giuridico, nella statuizione di adottabilità e nella successiva fase prodromica alla pronuncia di adozione legittimante, relativa all'affidamento preadottivo. […] In altre parole, l'evoluzione interpretativa dell'istituto dell'adozione piena, offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023, sopra illustrata, secondo la quale l'art. 27, comma 3, l. cit. non esclude che, nelle specifiche
24 situazioni del caso concreto, l'interesse superiore del minore sia tale da imporre, al momento della pronuncia di adozione, di conservare rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, comporta la necessità di dare rilievo a tale interesse del minore già al momento della pronuncia che dichiara l'adottabilità, ove l'art. 19 l. cit. consente di adottare
«gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore» ed, anzi, in tale sede,
l'assunzione di tali provvedimenti e l'estensione degli stessi vanno modulate esclusivamente in vista della tutela dell'interesse del minore senza tollerare alcun bilanciamento con altre e diverse esigenze.”
Tali principi sono stati ribaditi successivamente nell'ordinanza n.12223/2024 della Suprema Corte nel cui dispositivo si legge: “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia il seguente principio di diritto ex art. 363 c.p.c. nell'interesse della legge: “L'art. 27, comma 3, della L.
184/1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali”.
Venendo ad applicare gli esposti principi al caso scrutinato, l'assunto degli appellanti secondo cui non sarebbe possibile procedere alla dichiarazione di adottabilità di stante il legame esistente con Persona_1
i genitori, deve essere disatteso.
Deve invece essere accolto il motivo di appello avverso la disposta interruzione dei rapporti con i genitori biologici, dovendosi peraltro rilevare effettivamente si rilevano profili di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo riguardo a tale statuizione.
Premesso che già il consulente tecnico d'ufficio officiato dal
Tribunale aveva ritenuto rispondente all'interesse del minore il mantenimento dei rapporti con i genitori biologici, la Corte ha disposto un nuovo accertamento peritale, tenuto conto del mutamento della situazione, essendo stato nel frattempo inserito in una famiglia affidataria, Persona_1
nonché delle asserite reazioni negative del bambino riportate nella relazione del 22.9.2019, richiamata nella sentenza impugnata.
La Corte ritiene di condividere le approfondite ed esaurienti
25 considerazioni dell'ausiliario da essa officiato alle quali le parti hanno prestato adesione senza muovere alcuna contestazione.
Con riguardo alla madre si riportano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di cui all'elaborato peritale depositato il 5 marzo 2024: “Si ritiene che il mantenimento dei rapporti con la madre sia rispondente all'interesse del minore e funzionale ad assicurargli una serena ed equilibrata crescita. Una definitiva cessazione dei contatti con la madre rischierebbe di comportare maggiori rischi rispetto a una sua limitata presenza costantemente supervisionata. Nonostante i suoi limiti, la madre è fonte di affetto. E' capace di gestire un breve incontro basato sul fare e si fa coinvolgere nel gioco. Non ha la capacità di modulare la relazione sulla base delle esigenze di crescita del figlio, per cui è possibile che negli anni, quando verrà meno la fase del gioco, l'organizzazione dell'incontro sarà più complessa e si potrà ad esempio ipotizzare un incontro strutturato con la condivisione di un pasto. Il mantenimento dei rapporti è anche finalizzato ad evitare che , in futuro, senta il bisogno di contatti riparatori con la Per_1
madre. Risiedere nello stesso paese lo esporrebbe maggiormente a questo rischio. Inoltre, è già emersa una tendenza protettiva nei suoi confronti e
l'interruzione potrebbe impattare, a medio e lungo termine, sulla sua condizione di benessere.”
Il forte legame di attaccamento del minore alla madre biologica è sempre stato riferito nelle relazioni del Servizio e della Comunità e, da ultimo,
è emerso con forza negli incontri congiunti madre - figlio nel percorso peritale. Si richiama il resoconto degli incontri congiunti (CT pagg. 21-25) ed il consulente ha ben chiarito che egli ha sempre manifestato il desiderio di vederla.
Riguardo al padre si richiama l'accertamento peritale depositato il 29 luglio 2024: “La scrivente ritiene che la ripresa dei contatti padre-figlio possa rappresentare un fattore protettivo per la crescita di , se Per_1 accompagnati dall'attivazione degli interventi, in particolare il supporto psicologico per il minore, e da informazioni di contesto. Eventuali contatti dovranno essere preceduti dalla spiegazione delle motivazioni che hanno portato all'interruzione di contatti per un anno, affinchè Per_1
comprenda che l'interruzione non è stata voluta dal padre….. Ciò che è
26 importante è che non strutturi un vissuto abbandonico da parte Per_1
del genitore e che abbia un modello reale. Nel tempo andrà aiutato a comprendere che l'assenza del padre non è dovuta solo alla distanza ma tutta una serie di altre problematiche, in modo da contenere la sua idealizzazione.”
Con riguardo alle modalità attraverso le quali deve trovare attuazione il mantenimento dei rapporti di con i genitori biologici Persona_1
affinché esso possa perseguire l'interesse del minore, la Corte ritiene di aderire alle indicazioni dell'ausiliario da essa officiato, così come richiesto peraltro da tutte le parti.
Con riguardo alla madre, si ritiene di concordare con la CT laddove ritiene “maggiormente opportuno regolarizzare gli incontri, in modo che siano anche prevedibili e che nel tempo si strutturi un'abitudine.”, prevedendo un incontro mensile madre - figlio ed un contatto telefonico mensile, previo messaggio, su iniziativa della madre, salvo diversa richiesta di un contatto telefonico da parte di , non ritenendosi Persona_1
funzionale il fatto che gli incontri siano organizzati solo su richiesta del minore, così come richiesto invece dagli affidatari.
Il consulente ha infatti precisato che “La modalità che prevede che i contatti con la madre biologica debbano avvenire solo su sua spontanea richiesta non risulta funzionale, perché comporta un potere decisionale eccessivo, sebbene la coppia affidataria abbia riferito un miglioramento in concomitanza con l'interruzione degli incontri. Tale modalità, infatti, comporta il rischio che nel tempo subentri un conflitto di lealtà nei confronti dei genitori affidatari e che si strutturi un senso di colpa.”
Riguardo al padre il CT ha indicato in due all'anno gli incontri in presenza, salvo una diversa richiesta del minore, evidenziando la necessità che i contatti non siano troppo frequenti considerato che le possibili ricadute della patologia psichiatrica da cui è affetto potrebbero Parte_1
comportare periodi di assenza che dovranno essere motivati al minore. Per quanto riguarda gli incontri telefonici, preferibilmente con videochiamata, essi vengono limitati ad uno al mese, senza predeterminazione di durata e potrebbero consistere anche solo in un saluto, tenuto conto che Per_1
ha manifestato negatività verso i contatti telefonici.
Considerato che
il
[...]
27 minore ha visto solo occasionalmente il padre e non lo vede dall'estate 2023, si ritiene di disporre che gli incontri avvengano previa preparazione del padre e del minore a cura degli operatori ed in presenza di costoro o degli affidatari, se disponibili, salve, ovviamente, le diverse valutazioni degli operatori sulle modalità di visita ritenute, nel corso del tempo, maggiormente rispondenti alle esigenze di . Persona_1
La Corte è consapevole che il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine deve fare i conti con le risorse della famiglia affidataria.
Al riguardo pare significativo il passaggio motivazionale dell'ordinanza n. 10278/2024 della Suprema Corte, sopra richiamata, che evidenzia che “L'informazione e la preparazione del nucleo familiare adottante deve essere condotta in modo da far comprendere la ragione della scelta della non recisione dei rapporti con il nucleo familiare di origine (o la parte di questo nucleo che è capace di realizzare questa complessa relazione)
e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico a questa diversa modulazione della filiazione adottiva, pur quando sia piena e legittimante, dovendosi disporre il mantenimento dei rapporti tra la minore e la madre biologica nei termini indicati dal Tribunale, con le precisazioni di cui appresso.”.
Al riguardo deve pertanto condividersi quanto suggerito dalla consulente che “la coppia venga supportata con costanza, affinché possa svolgere una funzione di supporto e non attivare, anche in maniera inconsapevole, delle resistenze che possono, nel tempo, portare alla strutturazione di un conflitto di lealtà e alla rinuncia della ricerca di contatti con il genitore biologico.”
Sia nelle dichiarazioni rese davanti alla Corte che nel percorso peritale sono emerse - comprensibili - resistenze rispetto alla decisione oggi assunta, anticipata nei fatti alla luce delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Esse ancora emergono chiaramente dalla relazione di aggiornamento del 25 ottobre 2024 della Fondazione Polisolidale ONLUS, depositata il 29 ottobre 2024, nella quale si legge che sebbene i genitori adottivi eseguano funzionalmente le direttive, tuttavia non condividono appieno le scelte prese, non concordando sulla regolarità temporale dell'incontro, cadenzato
28 mensilmente e deciso dagli adulti.
Da tale relazione emerge la necessità del proseguimento di un percorso di sostegno alla famiglia affidataria affinché essa possa comprendere appieno l'importanza, per la serena crescita di e per la stessa Persona_1
buona riuscita del progetto adottivo, che siano mantenuti i rapporti con i genitori biologici con l'adozione, ovviamente, di tutte le cautele per arginare i fattori di rischio che tale mantenimento comporta.
La tutela del miglior interesse per il minore, unica stella polare della presente decisione, impone l'adozione di modalità che consentano la conservazione “di una linea di continuità con il mondo degli affetti che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità” (così Cass., n. 10278/2024), nella consapevolezza dell'impegno psicologico e pratico richiesto alla famiglia affidataria per gestire questa nuova modulazione della vita familiare.
La Corte incarica pertanto il Servizio sociale competente di proseguire i percorsi già attivati, in favore del minore, della coppia affidataria e della madre biologica, rispetto alla quale si ritiene di richiamare il Servizio, alla luce del contenuto della richiamata relazione, sul fatto che il supporto educativo è reso necessario dalle indubbie criticità dell' a causa delle sue Pt_2
fragilità, nonché di curare, in collaborazione col Servizio sociale del luogo di residenza del padre, anche la ripresa dei rapporti con costui.
L'accoglimento parziale degli appelli, il comune interesse del minore che tutte le parti intendono perseguire e la natura della controversia impongono la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello - Sezione Minorenni definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che, per il resto, conferma:
- dispone il mantenimento dei rapporti tra il minore ed i Persona_1 genitori biologici secondo le modalità ed i tempi indicati dal CT nella relazione peritale e di cui alla parte motiva della presente sentenza;
- incarica il Servizio sociale del proseguimento dei percorsi di sostegno già attivati e di curare, in collaborazione col Servizio sociale competente, la ripresa dei rapporti del minore con il padre;
29 - dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
- pone definitivamente a carico dell'Erario le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Cagliari
Sezione per i Minorenni, in Cagliari il 21 novembre 2024
Il Presidente
Il Consigliere relatore Maria Teresa Spanu
Donatella Aru
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