TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei GNi
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4081 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/07/1981, rappresentata e difesa dall'avvocato CECCARELLO ANTONELLA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNABOSCO GIANFRANCO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
a) Affidamento della figlia minore tempi di permanenza con il genitore non collocatario Persona_1
Affidarsi la figlia minore d entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_1
genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, disporsi che la minore abbia residenza prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Sovizzo via Battaglione Vicenza n. 20;
Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore subordinatamente alla Per_1
volontà della medesima di vedere il padre, nei seguenti termini: a settimane alterne, il venerdì sera per la cena (dalle ore 18.00 alle ore 21.30) e la domenica dalle ore 09.00 alle 18.00
1 I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 4 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della minore b) Assegnazione casa Familiare
Assegnarsi alla madre la casa coniugale sita in Sovizzo Via Battaglione Vicenza 20, affinché continui a viverci unitamente alla figlia Persona_1
c) Contributo di mantenimento in favore della minore Persona_1
Disporsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento in Per_1
favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 346,22 (iniziale contributo di euro 300,00 come disposto nel giudizio di separazione sin dai provvedimenti presidenziali, aggiornato al maggio 2024) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con prossimo aggiornamento nel mese di maggio del 2025 e con la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie da regolarsi secondo il vigente Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza che viene espressamente ritenuto dai genitori parte integrante della presenti condizioni in ogni suo aspetto.
d) Contributo di mantenimento per i coniugi
I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e pertanto dichiarano di non avere alcuna reciproca pretesa per assegno divorzile e) Consenso per il passaporto e per i documenti validi per l'espatrio e si danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto Parte_1 CP_1
e della carta di Identità valida per l'espatrio nonché per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio in favore della figlia minore impegnandosi ed Persona_1
obbligandosi sin da ora a confermare il detto consenso avanti le autorità competenti al rilascio dei detti documenti validi per l'espatrio, qualora sia necessario.
f) Accordi Patrimoniali tra i Coniugi
I NOi e , volendo regolamentare i loro rapporti patrimoniali, Parte_1 CP_1
anche pregressi, in sede di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio a totale definizione degli stessi nonché del contenzioso tra loro esistente riferito:
- al prelievo effettuato dal GN nel settembre 2020 dal conto corrente cointestato CP_1
tra i coniugi n. 40682544, nonché per il credito CP_3
per spese bancarie riferite a detto rapporto di conto corrente anticipate da;
- al Parte_1
credito della NOa per spese straordinarie in favore della figlia minore Parte_1 [...]
richieste e non versate dal GN riferite agli anni 2020; 2021; 2022 e 2023, Per_1 CP_1
che le ha contestate;
- al credito affermato dal NO per gli arredi della casa familiare nonché a CP_1 qualsivoglia altra pretesa riferita alla casa familiare ed all'utilizzo esclusivo della stessa da parte di
2 ; Parte_1
Convengono quanto segue: nato il [...] in [...] CP_1
e nata il [...] in [...] C.F._2 Parte_1
(VI) CF , comproprietari per quota eguale del 50% ciascuno dell'immobile, C.F._1
casa familiare, sito in Sovizzo via Battaglione Vicenza e così catastalmente censito ed individuato: unità immobiliari ubicate in Comune di Sovizzo, facenti parte di un complesso immobiliare denominato residence "Le Tre Lune" comprendente un fabbricato unifamiliare e una palazzina a tipologia bifamiliare, confinante nel suo complesso con via Battaglione Vicenza e con i mappali nn.
1145, 559 e 1205 del foglio 5, e precisamente:
- nella palazzina a tipologia bifamiliare, alloggio dislocato su piani terra e primo composto di cinque vani e accessori, con annessi cantina, locale tecnico ed autorimessa al piano interrato e con annesse aree di corte di pertinenza esclusiva, censiti nel C.F. del Comune di Sovizzo, come da planimetrie depositate in Catasto, foglio 5, mappali nn. 1204 sub 9, via Battaglione Vicenza SNC, P.S1.T.1.,
Categ. A/2, classe 1, vani 6,5, RCE 453,19; 1204 sub 7, via Battaglione Vicenza SNC, P.S1., Categ.
C/6, classe 3, mq. 23, RCE 42,76; entrambi con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 1204 sub 1 (rampa e area manovra comune), bene comune non censibile;
il solo alloggio con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 1204 sub 5 (vialetto accesso comune), bene comune non censibile.
- datisi reciprocamente atto che l'immobile è indivisibile;
- tenuto conto del residuo debito di entrambi nei confronti di a ripianamento del mutuo di CP_3
cui sub 3) delle premesse del ricorso congiunto depositato, nonché dei crediti reciprocamente affermati, e si danno reciprocamente atto di aver trovato un Parte_1 CP_1 accordo in ordine alla valutazione complessiva dell'immobile ed in ordine al valore della quota in capo al NO , concordemente quantificata in euro 92.500,00, oltre al 50% del CP_1
residuo mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa e gravante sul GN . CP_1
A fronte di quanto sopra, e si impegnano e si obbligano a Parte_1 CP_1
provvedere alla divisione del detto immobile in comproprietà con l'assegnazione della quota, pari al
50% dell' immobile stesso di proprietà del NO , in favore di , CP_1 Parte_1 che, conseguentemente, diverrà proprietaria dell'intero ente immobiliare come sopra descritto.
A tal fine nato il [...] in [...] CP_1
si impegna e si obbliga a cedere a nata il [...] C.F._2 Parte_1
in MONTECCHIO OR (VI) CF la quota indivisa pari al 50% di sua C.F._1
proprietà degli enti immobiliari ubicati in Comune di Sovizzo, facenti parte di un complesso
3 immobiliare denominato residence "Le Tre Lune" comprendente un fabbricato unifamiliare e una palazzina a tipologia bifamiliare, confinante nel suo complesso con via Battaglione Vicenza e con i mappali nn. 1145, 559 e 1205 del foglio 5, e precisamente:
- nella palazzina a tipologia bifamiliare, la quota indivisa pari al 50% dell'alloggio dislocato su piani terra e primo composto di cinque vani e accessori, con annessi cantina, locale tecnico ed autorimessa al piano interrato e con annesse aree di corte di pertinenza esclusiva, censiti nel C.F. del Comune di
Sovizzo, come da planimetrie depositate in Catasto, foglio 5, mappali nn. 1204 sub 9, via Battaglione
Vicenza SNC, P.S1.T.1., Categ. A/2, classe 1, vani 6,5, RCE 453,19; 1204 sub 7, via Battaglione
Vicenza SNC, P.S1., Categ. C/6, classe 3, mq. 23, RCE 42,76; entrambi con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 1204 sub 1 (rampa e area manovra comune), bene comune non censibile;
il solo alloggio con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 1204 sub 5 (vialetto accesso comune), bene comune non censibile.
Il NO , sin da ora, dichiara, ai fini del rispetto delle vigenti diposizioni urbanistico CP_1
edilizie che gli immobili sono edificati in virtù dei seguenti titoli edilizi :
• Permesso a costruire in data 7 giugno 2011, n. 10C/0064, Prot. n. 4819.
• Permesso a costruire in variante in data 15 dicembre 2011, n. 11C/0047, Prot. n. 10906.
• Permesso a costruire in variante in sanatoria in data 5 settembre 2013, n. 13C/0002, Prot. n. 8873
(riguardante il solo fabbricato unifamiliare).
• Richiesta di certificato di agibilità parziale (da ritenersi conseguita per silenzio-assenso) in data 23 ottobre 2013 (riguardante il solo fabbricato unifamiliare).
• Richiesta di certificato di agibilità in data 8 ottobre 2015, con comunicazione di fine lavori in data
25 settembre 2015 (riguardante le unità immobiliari oggetto del presente atto).
e, altresì, che non sono state apportate alle stesse unità immobiliari modifiche che richiedano provvedimenti autorizzativi.
e convengono che la formalizzazione della divisione Parte_1 CP_1
immobiliare avvenga con atto notarile entro 30 gg dalla pronuncia della sentenza che disporrà la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti Notaio il cui nominativo la NOa
[...]
avrà cura di comunicare al NO 15 gg. prima della stipula. Parte_1 CP_1
si impegna e si obbliga a provvedere al versamento del conguaglio divisionale Parte_1 in favore di , come sopra quantificato in euro 92.500,00, all'atto della sottoscrizione CP_1 dell'atto Notarile di divisione, con correlativa cessione della quota immobiliare di spettanza del NO
come sopra meglio descritta, in favore di a cui conseguirà CP_1 Parte_1
l'accollo, a carico di , del residuo debito nei confronti di per il Parte_1 CP_3
4 mutuo fondiario sopra meglio individuato in premesse e conseguente liberazione del NO CP_1
dall'obbligazione nei confronti dell'Istituto di Credito erogante il finanziamento.
[...]
In tale sede il GN darà formale quietanza della ricezione della somma ai fini della CP_1 rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cc.
L'importo deve intendersi transattivamente quantificato tra i coniugi, a totale tacitazione di qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo del NO riferita sia all'immobile in CP_1
comproprietà, sia a quanto lo arreda e lo correda, sia a titolo di rendiconto ed a definizione di qualsivoglia pregresso contenzioso tra le parti riferito ai prelievi effettuati dal GN CP_1
dal conto cointestato n. 40682544 ed al credito per spese straordinarie già sostenute da CP_3
in favore della figlia egli anni 2020- 2021 -2022 e 2023. Parte_1 Per_1
Fatta salva l'applicazione dell'art 19 della legge n. 74/1987, considerato che il presente accordo è finalizzato alla risoluzione di ogni questione patrimoniale afferente il matrimonio ed alla cessazione della convivenza coniugale tra e , le spese Notarili saranno a Parte_1 CP_1
carico di , le spese riferite alla certificazione energetica del fabbricato ( APE), Parte_1
qualora ritenuta necessaria per procedere alla divisione immobiliare, saranno a carico del NO
. dopo il trasferimento della quota immobiliare, in suo favore CP_1 Parte_1
si accollerà ogni onere ed obbligo riferito al mutuo n. 0000000027366120- 000/41373/000 concesso da con contratto registrato in data 9.11.2015, il cui debito residuo è pari ad oggi a CP_3
complessivi euro 110.000 circa, con totale liberazione del NO dagli obblighi nei CP_1 confronti dell'istituto di credito erogante. L'accollo del mutuo a carico di avrà Parte_1
efficacia, nei rapporti fra le parti, dalla data di stipula dell'atto notarile, nei confronti della Banca mutuante dalla data della deliberazione, da parte dell'Istituto di credito UNICREDIT, dell'accollo liberatorio in favore di , di talchè il NO continuerà a pagare, sino alla stipula CP_1 CP_1
notarile, il 50% della rata del mutuo ed il 50% delle spese bancarie del conto cointestato con
[...]
ove la rata viene addebitata . Parte_1
Le parti provvederanno alla chiusura del conto cointestato n. 40682544 presso Unicredit Agenzia di
Montecchio MA all'atto della delibera che autorizzerà l'accollo del mutuo a carico di
[...]
. Parte_1
e convengono di condividere, nella misura del 50% ciascuno, Parte_1 CP_1 le eventuali spese bancarie necessarie per l'estinzione del detto conto corrente.
La GNa avrà cura di comunicare le eventuali spese di estinzione del citato Parte_1
conto corrente entro la data della stipula notarile della divisione immobiliare ed il NO CP_1
sin da ora si impegna e si obbliga al versamento della quota a suo carico di dette spese in
[...]
occasione della stipula notarile della divisione immobiliare.
5 g) Spese legali
Le spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SO NO (VI) in data 01/09/2007.
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente f.f. del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1630/2023
(passata in giudicato il 07/03/2024) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sovizzo Via
Battaglione Vicenza n. 20, in favore di quale genitore convivente con la figlia Parte_1
minore;
6 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in SO NO (VI) il 01/09/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SO NO (VI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei GNi
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4081 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/07/1981, rappresentata e difesa dall'avvocato CECCARELLO ANTONELLA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNABOSCO GIANFRANCO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
a) Affidamento della figlia minore tempi di permanenza con il genitore non collocatario Persona_1
Affidarsi la figlia minore d entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_1
genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, disporsi che la minore abbia residenza prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Sovizzo via Battaglione Vicenza n. 20;
Disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore subordinatamente alla Per_1
volontà della medesima di vedere il padre, nei seguenti termini: a settimane alterne, il venerdì sera per la cena (dalle ore 18.00 alle ore 21.30) e la domenica dalle ore 09.00 alle 18.00
1 I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 4 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della minore b) Assegnazione casa Familiare
Assegnarsi alla madre la casa coniugale sita in Sovizzo Via Battaglione Vicenza 20, affinché continui a viverci unitamente alla figlia Persona_1
c) Contributo di mantenimento in favore della minore Persona_1
Disporsi l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento in Per_1
favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 346,22 (iniziale contributo di euro 300,00 come disposto nel giudizio di separazione sin dai provvedimenti presidenziali, aggiornato al maggio 2024) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con prossimo aggiornamento nel mese di maggio del 2025 e con la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie da regolarsi secondo il vigente Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza che viene espressamente ritenuto dai genitori parte integrante della presenti condizioni in ogni suo aspetto.
d) Contributo di mantenimento per i coniugi
I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e pertanto dichiarano di non avere alcuna reciproca pretesa per assegno divorzile e) Consenso per il passaporto e per i documenti validi per l'espatrio e si danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto Parte_1 CP_1
e della carta di Identità valida per l'espatrio nonché per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio in favore della figlia minore impegnandosi ed Persona_1
obbligandosi sin da ora a confermare il detto consenso avanti le autorità competenti al rilascio dei detti documenti validi per l'espatrio, qualora sia necessario.
f) Accordi Patrimoniali tra i Coniugi
I NOi e , volendo regolamentare i loro rapporti patrimoniali, Parte_1 CP_1
anche pregressi, in sede di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio a totale definizione degli stessi nonché del contenzioso tra loro esistente riferito:
- al prelievo effettuato dal GN nel settembre 2020 dal conto corrente cointestato CP_1
tra i coniugi n. 40682544, nonché per il credito CP_3
per spese bancarie riferite a detto rapporto di conto corrente anticipate da;
- al Parte_1
credito della NOa per spese straordinarie in favore della figlia minore Parte_1 [...]
richieste e non versate dal GN riferite agli anni 2020; 2021; 2022 e 2023, Per_1 CP_1
che le ha contestate;
- al credito affermato dal NO per gli arredi della casa familiare nonché a CP_1 qualsivoglia altra pretesa riferita alla casa familiare ed all'utilizzo esclusivo della stessa da parte di
2 ; Parte_1
Convengono quanto segue: nato il [...] in [...] CP_1
e nata il [...] in [...] C.F._2 Parte_1
(VI) CF , comproprietari per quota eguale del 50% ciascuno dell'immobile, C.F._1
casa familiare, sito in Sovizzo via Battaglione Vicenza e così catastalmente censito ed individuato: unità immobiliari ubicate in Comune di Sovizzo, facenti parte di un complesso immobiliare denominato residence "Le Tre Lune" comprendente un fabbricato unifamiliare e una palazzina a tipologia bifamiliare, confinante nel suo complesso con via Battaglione Vicenza e con i mappali nn.
1145, 559 e 1205 del foglio 5, e precisamente:
- nella palazzina a tipologia bifamiliare, alloggio dislocato su piani terra e primo composto di cinque vani e accessori, con annessi cantina, locale tecnico ed autorimessa al piano interrato e con annesse aree di corte di pertinenza esclusiva, censiti nel C.F. del Comune di Sovizzo, come da planimetrie depositate in Catasto, foglio 5, mappali nn. 1204 sub 9, via Battaglione Vicenza SNC, P.S1.T.1.,
Categ. A/2, classe 1, vani 6,5, RCE 453,19; 1204 sub 7, via Battaglione Vicenza SNC, P.S1., Categ.
C/6, classe 3, mq. 23, RCE 42,76; entrambi con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 1204 sub 1 (rampa e area manovra comune), bene comune non censibile;
il solo alloggio con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 1204 sub 5 (vialetto accesso comune), bene comune non censibile.
- datisi reciprocamente atto che l'immobile è indivisibile;
- tenuto conto del residuo debito di entrambi nei confronti di a ripianamento del mutuo di CP_3
cui sub 3) delle premesse del ricorso congiunto depositato, nonché dei crediti reciprocamente affermati, e si danno reciprocamente atto di aver trovato un Parte_1 CP_1 accordo in ordine alla valutazione complessiva dell'immobile ed in ordine al valore della quota in capo al NO , concordemente quantificata in euro 92.500,00, oltre al 50% del CP_1
residuo mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa e gravante sul GN . CP_1
A fronte di quanto sopra, e si impegnano e si obbligano a Parte_1 CP_1
provvedere alla divisione del detto immobile in comproprietà con l'assegnazione della quota, pari al
50% dell' immobile stesso di proprietà del NO , in favore di , CP_1 Parte_1 che, conseguentemente, diverrà proprietaria dell'intero ente immobiliare come sopra descritto.
A tal fine nato il [...] in [...] CP_1
si impegna e si obbliga a cedere a nata il [...] C.F._2 Parte_1
in MONTECCHIO OR (VI) CF la quota indivisa pari al 50% di sua C.F._1
proprietà degli enti immobiliari ubicati in Comune di Sovizzo, facenti parte di un complesso
3 immobiliare denominato residence "Le Tre Lune" comprendente un fabbricato unifamiliare e una palazzina a tipologia bifamiliare, confinante nel suo complesso con via Battaglione Vicenza e con i mappali nn. 1145, 559 e 1205 del foglio 5, e precisamente:
- nella palazzina a tipologia bifamiliare, la quota indivisa pari al 50% dell'alloggio dislocato su piani terra e primo composto di cinque vani e accessori, con annessi cantina, locale tecnico ed autorimessa al piano interrato e con annesse aree di corte di pertinenza esclusiva, censiti nel C.F. del Comune di
Sovizzo, come da planimetrie depositate in Catasto, foglio 5, mappali nn. 1204 sub 9, via Battaglione
Vicenza SNC, P.S1.T.1., Categ. A/2, classe 1, vani 6,5, RCE 453,19; 1204 sub 7, via Battaglione
Vicenza SNC, P.S1., Categ. C/6, classe 3, mq. 23, RCE 42,76; entrambi con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 1204 sub 1 (rampa e area manovra comune), bene comune non censibile;
il solo alloggio con diritto proporzionale di comproprietà sugli enti comuni individuati dal mappale n. 1204 sub 5 (vialetto accesso comune), bene comune non censibile.
Il NO , sin da ora, dichiara, ai fini del rispetto delle vigenti diposizioni urbanistico CP_1
edilizie che gli immobili sono edificati in virtù dei seguenti titoli edilizi :
• Permesso a costruire in data 7 giugno 2011, n. 10C/0064, Prot. n. 4819.
• Permesso a costruire in variante in data 15 dicembre 2011, n. 11C/0047, Prot. n. 10906.
• Permesso a costruire in variante in sanatoria in data 5 settembre 2013, n. 13C/0002, Prot. n. 8873
(riguardante il solo fabbricato unifamiliare).
• Richiesta di certificato di agibilità parziale (da ritenersi conseguita per silenzio-assenso) in data 23 ottobre 2013 (riguardante il solo fabbricato unifamiliare).
• Richiesta di certificato di agibilità in data 8 ottobre 2015, con comunicazione di fine lavori in data
25 settembre 2015 (riguardante le unità immobiliari oggetto del presente atto).
e, altresì, che non sono state apportate alle stesse unità immobiliari modifiche che richiedano provvedimenti autorizzativi.
e convengono che la formalizzazione della divisione Parte_1 CP_1
immobiliare avvenga con atto notarile entro 30 gg dalla pronuncia della sentenza che disporrà la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti Notaio il cui nominativo la NOa
[...]
avrà cura di comunicare al NO 15 gg. prima della stipula. Parte_1 CP_1
si impegna e si obbliga a provvedere al versamento del conguaglio divisionale Parte_1 in favore di , come sopra quantificato in euro 92.500,00, all'atto della sottoscrizione CP_1 dell'atto Notarile di divisione, con correlativa cessione della quota immobiliare di spettanza del NO
come sopra meglio descritta, in favore di a cui conseguirà CP_1 Parte_1
l'accollo, a carico di , del residuo debito nei confronti di per il Parte_1 CP_3
4 mutuo fondiario sopra meglio individuato in premesse e conseguente liberazione del NO CP_1
dall'obbligazione nei confronti dell'Istituto di Credito erogante il finanziamento.
[...]
In tale sede il GN darà formale quietanza della ricezione della somma ai fini della CP_1 rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cc.
L'importo deve intendersi transattivamente quantificato tra i coniugi, a totale tacitazione di qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo del NO riferita sia all'immobile in CP_1
comproprietà, sia a quanto lo arreda e lo correda, sia a titolo di rendiconto ed a definizione di qualsivoglia pregresso contenzioso tra le parti riferito ai prelievi effettuati dal GN CP_1
dal conto cointestato n. 40682544 ed al credito per spese straordinarie già sostenute da CP_3
in favore della figlia egli anni 2020- 2021 -2022 e 2023. Parte_1 Per_1
Fatta salva l'applicazione dell'art 19 della legge n. 74/1987, considerato che il presente accordo è finalizzato alla risoluzione di ogni questione patrimoniale afferente il matrimonio ed alla cessazione della convivenza coniugale tra e , le spese Notarili saranno a Parte_1 CP_1
carico di , le spese riferite alla certificazione energetica del fabbricato ( APE), Parte_1
qualora ritenuta necessaria per procedere alla divisione immobiliare, saranno a carico del NO
. dopo il trasferimento della quota immobiliare, in suo favore CP_1 Parte_1
si accollerà ogni onere ed obbligo riferito al mutuo n. 0000000027366120- 000/41373/000 concesso da con contratto registrato in data 9.11.2015, il cui debito residuo è pari ad oggi a CP_3
complessivi euro 110.000 circa, con totale liberazione del NO dagli obblighi nei CP_1 confronti dell'istituto di credito erogante. L'accollo del mutuo a carico di avrà Parte_1
efficacia, nei rapporti fra le parti, dalla data di stipula dell'atto notarile, nei confronti della Banca mutuante dalla data della deliberazione, da parte dell'Istituto di credito UNICREDIT, dell'accollo liberatorio in favore di , di talchè il NO continuerà a pagare, sino alla stipula CP_1 CP_1
notarile, il 50% della rata del mutuo ed il 50% delle spese bancarie del conto cointestato con
[...]
ove la rata viene addebitata . Parte_1
Le parti provvederanno alla chiusura del conto cointestato n. 40682544 presso Unicredit Agenzia di
Montecchio MA all'atto della delibera che autorizzerà l'accollo del mutuo a carico di
[...]
. Parte_1
e convengono di condividere, nella misura del 50% ciascuno, Parte_1 CP_1 le eventuali spese bancarie necessarie per l'estinzione del detto conto corrente.
La GNa avrà cura di comunicare le eventuali spese di estinzione del citato Parte_1
conto corrente entro la data della stipula notarile della divisione immobiliare ed il NO CP_1
sin da ora si impegna e si obbliga al versamento della quota a suo carico di dette spese in
[...]
occasione della stipula notarile della divisione immobiliare.
5 g) Spese legali
Le spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SO NO (VI) in data 01/09/2007.
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente f.f. del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1630/2023
(passata in giudicato il 07/03/2024) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sovizzo Via
Battaglione Vicenza n. 20, in favore di quale genitore convivente con la figlia Parte_1
minore;
6 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in SO NO (VI) il 01/09/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SO NO (VI) al n. 1, parte II, serie A, anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
7