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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16841/2024 R.G.; promossa da:
(P.IVA Parte_1
), in persona del socio e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. NANO Alina ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in
Benevento (BN), via Port'Arsa n. 67, in forza di procura speciale allegato al ricorso introduttivo;
-PARTE RICORRENTE OPPONENTE-
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore dott. domiciliato presso l'ufficio di P.IVA_2 CP_2
appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la dott.ssa a ricevere Parte_2 Persona_1
tutte le comunicazioni attinenti al ricorso;
-PARTE RESISTENTE OPPOSTA-
e
contro
:
(C.F. ), in persona del NT P.IVA_3
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente dalla dr.ssa e dal dr. funzionari delegati dalla dr.ssa Controparte_4 Controparte_5 CP_6 direttrice dell'Ufficio contenzioso;
-PARTE RESISTENTE-
pagina 1 di 16 avente ad oggetto: Opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.
n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte ricorrente opponente (all'udienza in data 20.03.2025 e nel ricorso introduttivo):
“In via preliminare
a) Sospendere e/o revocare l'ordine di chiusura dell'esercizio commerciale per l'impossibilità dell'applicazione del provvedimento
b) Annullare, per i motivi esposti, l'ordinanza ingiunzione del 22/07/2024 e ogni altro atto preordinato
C e/o conseguente emesso dall' Dt - Controparte_7 Controparte_9
Sede Torino o chi per essa
[...] Controparte_1
c) Con condanna alle spese e competenze legali. Si richiede che in applicazione del comma 1 bis dell'art. 4 D. M. 8 marzo 2018, n. 37, la Corte d'Appello voglia disporre la maggiorazione del compenso del 30% avendo, il sottoscritto difensore, come esposto in premessa, provveduto al deposito telematico del presente ricorso e redatto lo stesso attraverso la tecnica dei c.d. “collegamenti ipertestuali”. Detta maggiorazione è divenuta obbligatoria con le modifiche apportate all'art. 4 D.M.
55/2014, comma 1-bis, dall'art. 2 n°1 lettera g) del D.M. 13 agosto 2022 n°147 in vigore dal 23 ottobre 2022”.
Per la parte resistente opposta (nelle “note Controparte_7 scritte” depositate in data 07.02.2025 e all'udienza in data 20.03.2025):
“- Rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata ordinanza-ingiunzione;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota spese già depositata;
- in subordine, compensare le spese.”.
pagina 2 di 16 Per la parte resistente opposta (nella NT
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2024 e all'udienza in data 20.03.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del NT
nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo stesso
[...]
dal giudizio de quo;
- con vittoria di spese e onorari di giudizio o, in mero subordine, integrale compensazione delle stesse, nonché con riserva di ulteriormente produrre, capitolare e dedurre, all'occorrenza.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Con ricorso datato 28.09.2024, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
30.09.2024, la sopra indicata parte ricorrente opponente società
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione Prot. n. 30777 del Parte_1
22.07.2024 (Rif. 45 VC/19) emessa dall' , ai Controparte_1
sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, proponendo i motivi di opposizione di cui infra e chiedendo l'accoglimento conclusioni di cui in epigrafe.
1.2. Con provvedimento in data 07.10.2024 il Giudice designato:
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi in materia e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
pagina 3 di 16 ➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 27.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della predetta udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
- ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte ricorrente opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del decreto;
- ha avvertito la parte resistente opposta di costituirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.
1.3. Si è costituita la parte resistente opposta
[...]
, depositando comparsa di costituzione e OP risposta, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 4 di 16
1.4. Si è, altresì, costituita la parte resistente opposta NT
, depositando comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle
[...]
conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. La parte ricorrente opponente ha depositato le proprie note scritte in data 27.02.2025, discutendo la causa e chiedendo la fissazione di un'udienza (fisica) di trattazione e decisione della causa.
1.6. La parte resistente opposta OP
ha depositato le proprie note scritte in data 07.02.2025,
[...] discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.7. Con Ordinanza in data 28.02.2025, il Giudice ha accolto l'istanza formulata dalla parte ricorrente con le “note scritte” del 27.02.2025, fissando a tal fine udienza fisica di discussione in presenza in data
20.03.2025.
1.8. Il Giudice ha invitato quindi le parti presenti alla discussione.
Le parti hanno discusso la causa e, all'esito della stessa, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe
Le parti hanno prestato espressamente il consenso alla lettura del dispositivo della Sentenza anche in caso di loro eventuale assenza.
1.9. Il Giudice si è quindi ritirato in camera di consiglio per deliberare.
Successivamente alle ore 15,00 il Giudice ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo e fissando
(nel dispositivo stesso) un termine di giorni quindici per il deposito della (presente) Sentenza.
pagina 5 di 16
2. Sulla tempestività della proposizione del ricorso.
2.1. Ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
2.2. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto tempestivamente, ossia entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
3. Sulla posizione processuale del e sulla NT domanda di estromissione proposta da quest'ultimo.
3.1. Il ha chiesto la propria “estromissione” NT
dal processo, in base al rilievo che esso è completamente estraneo alle vicende di causa, dato che il
Provvedimento opposto è stato emesso dall'
[...]
evidenziando di non avere “alcuna OP
competenza in relazione alla violazione dell'art. 110, comma 9, lett. F) quater e lett. D) del T.U.L.P.S., tantomeno quella di emanare ordinanze ingiunzione in merito” e deducendo, di conseguenza, la “la propria sostanziale carenza di legittimazione passiva in ordina alla presente controversia”.
La domanda non può trovare accoglimento, sia pure con le precisazioni che seguono.
3.2. Preliminarmente, è opportuno evidenziare come si è originata la chiamata in causa del
. NT
Con il citato Decreto in data 07.10.2024, il Giudice ha mandato alla Cancelleria di notificare il ricorso in opposizione, unitamente al Decreto stesso (con cui ha disposto la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito delle “note scritte” ex art. 127-ter c.p.c.), all'Autorità che aveva emesso l'ordinanza impugnata.
È evidente che l'Autorità in questione è rappresentata dall'
[...]
ovvero l'organo che ha OP
materialmente emesso il provvedimento opposto.
pagina 6 di 16 Ciò nonostante, agli atti risulta che l' ha Controparte_11
provveduto a effettuare la notificazione del ricorso in opposizione, unitamente al Decreto di fissazione dell'udienza (sostituita dal deposito di “note scritte” ex art. 127 ter c.p.c.), all'Avvocatura di Stato distrettuale di Torino, che a sua volta, come allegato dal NT
nel suo atto di costituzione, ha notificato detti atti (ricorso in opposizione e Decreto di
[...] fissazione dell'udienza) al stesso. CP_3
È dunque evidente che quest'ultimo è privo di legittimazione passiva rispetto ai fatti di causa, non avendo alcuna competenza in materia e non avendo compiuto alcun atto relazionato con tali fatti.
3.3. Ciò posto, non può comunque essere pronunciata l'estromissione processuale del
[...]
. NT
Invero, sebbene in astratto tale istituto si sostanzi nell'uscita dal processo di una parte, sia essa parte originaria o un soggetto chiamato ed intervenuto, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa di qualsiasi domanda di essa o contro di essa (di solito, il difetto di legittimazione, originario o sopravvenuto),
l'ammissibilità in via generale di tale figura non può ammettersi, tenuto conto che:
-in primo luogo, la stessa è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi specifiche e, in particolare:
• nell'art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano;
• nell'art. 109 c.p.c., che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal giudice;
• nell'art. 111, 3° comma, c.p.c., che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano;
• nell'art. 1586, 2° comma, c.c., che prevede l'estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
• nell'art. 1777, 2° comma, c.c., che prevede l'estromissione del depositario, nel caso in cui quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo;
pagina 7 di 16 -in secondo luogo, come osservato da autorevole dottrina, se l'estromissione è pronunciata con
Sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia assolutoria sul merito o, se si preferisce,
“assolutoria dall'osservanza del giudizio” mentre, se è pronunciata con Ordinanza nel corso del giudizio, appare quanto meno dubbio che essa realizzi un'autentica uscita dal processo, poiché si deve ritenere che l'emananda successiva Sentenza produca effetti anche nei confronti dell'estromesso.
Naturalmente, eventuali chiamate in causa in mancanza dei presupposti possono avere, all'esito della causa, conseguenza in ordine al rimborso delle spese processuali (in tal senso si è già espresso lo stesso Tribunale di Torino – cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 28 novembre 2016 in sul CP_12
sito www.altalex.com, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, doc. 16792, sul sito www.ilcaso.it ed in
Giuffré 2018). CP_13
Peraltro, nel caso di specie tale ultima questione non si pone, in quanto il
[...]
risulta difesa da funzionari propri e, pertanto, anche laddove NT
dovesse risultare, in ipotesi, vittorioso, non avrebbe comunque diritto alla liquidazione degli onorari di giudizio, salve le c.d. “spese vive” concretamente sostenute, purché debitamente documentate, prova che, in tal caso, non è stata fornita (cfr. sul punto Cass. n. 11389/2011 e Cass. n. 18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute, ove “documentate e richieste”, nonché Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”).
pagina 8 di 16
4. Sull'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente.
4.1. Come si è detto, la parte ricorrente opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“a) Sospendere e/o revocare l'ordine di chiusura dell'esercizio commerciale per l'impossibilità dell'applicazione del provvedimento
b) Annullare, per i motivi esposti, l'ordinanza ingiunzione del 22/07/2024 e ogni altro atto preordinato
e/o conseguente emesso dall' Controparte_14
- Sede Torino o chi per essa.”
[...] OP
L'opposizione e le suddette domande non risultano fondate.
4.2. Invero, si deve dare innanzitutto atto delle circostanze che, dall'analisi egli atti processuali, risultano accertate:
- in data 05.11.2019, i militari della Guardia di Finanza di Vercelli accedevano presso i locali dell'esercizio commerciale “Bar AL SOLITO POSTO S.N.C.” al fine di verificare l'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti l'installazione degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (cfr. doc. n. 1 della parte resistente;
CP_15
- durante tale controllo, gli agenti accertatori rinvenivano la presenza di due dei suddetti apparecchi – mod. “GOLD VINCI LUDOPATIA” e mod. “APPARECCHIO MEDICALE” – funzionanti non con moneta avente corso legale, ma con gettoni consegnati dall'esercente, entrambi ascrivibili alla categoria degli apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7, poiché dotati di tutte le caratteristiche tecniche prescritte al comma 6, lett. a), della norma;
- tali caratteristiche non erano, tuttavia, conformi alle previsioni per il gioco lecito, in quanto detti apparecchi non risultavano collegati alla rete telematica di A.D.M. tramite un concessionario di rete autorizzato ed erano privi dei necessari nulla osta e dei codici identificativi, oltre a non essere conformi alle disposizioni previste dal Decreto Interdirettoriale n. 133/UDG del 8 novembre 2005 in materia di regolamentazione tecnica di produzione degli apparecchi in questione (cfr. doc. n. 1 della parte resistente;
CP_15
- conseguentemente, gli agenti accertatori redigevano apposito verbale di contestazione e sequestro amministrativo con cui contestavano la violazione delle fattispecie di cui all'art. 110, comma 9, lett. f- quater) e lett. d), per aver il trasgressore consentito l'uso di due dispositivi da intrattenimento privi dei titoli autorizzatori e non conformi alle caratteristiche tecniche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e
7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in materia di gioco lecito, e pertanto lo ammettevano, ex art. 16 della L.
n. 689 del 1981, al pagamento liberatorio di una sanzione pecuniaria pari a Euro 22.000,00, così precisati (cfr. doc. n. 1 della parte resistente : CP_15
pagina 9 di 16 • Euro 1.000,00 per la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. d) del T.U.L.P.S. per due apparecchi;
• Euro 10.000,00 per la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater per per due apparecchi;
Parte_3
- preso atto che la parte ricorrente non provvedeva al pagamento della sanzione in misura ridotta,
l' di Torino emetteva l'Ordinanza ingiunzione opposta con cui applicava alla OP
sig.ra la sanzione pecuniaria complessiva di Euro 22.008,75 – di cui Euro Parte_1
20.000,00 per due apparecchi sanzionati dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del T.U.L.P.S. ed Euro
2.000,00 pari per due apparecchi sanzionati dall'art. 110, comma 9, lett. d) del oltre a Euro Parte_3
8,75 per spese di notifica – nonché la sanziona accessoria dell'ordine di chiusura dell'esercizio commerciale, fissata, ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), nella misura minima di trenta giorni (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e doc. n. 2 della parte resistente;
CP_15
- come si è detto, avverso tale provvedimento la sig.ra proponeva tempestivo Parte_1
ricorso in opposizione.
4.3. Come primo motivo di opposizione, la parte ricorrente ha eccepito la “carenza di legittimazione passiva della società ricorrente”, evidenziando che “nessuna responsabilità può e deve essere Pa attribuita alla società , avendo la stessa noleggiato i macchinari sequestrati Parte_1
come apparecchi di utilità sociale contro la ludopatia e gioco d'azzardo, dalla società
[...]
, con la conseguenza che “unico responsabile dell'eventuale violazione risulta essere Parte_4 solo ed esclusivamente la società . Parte_4
L'eccezione risulta infondata.
Le fattispecie che sono state applicate dall' nel caso di specie sono quelle OP previste dalle lettere f-quater) e d) dell'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. per aver consentito l'uso, nell'esercizio pubblico denominato “ di due apparecchi da intrattenimento Parte_1 non conformi alle caratteristiche indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. (art. 110, comma
9, lett. f-quater del T.U.L.P.S.) e per i quali non sono stati rilasciati di titoli autorizzatori (art. 110, comma 9, lett. d) del T.U.L.P.S.) – cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e doc. n. 2 della parte resistente
A.D.M. Tali norme, infatti, sanzionano “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” (art. 110, comma 9, lett. f-quater) e “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque
pagina 10 di 16 consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori” (art. 110, comma 9, lett. d).
Dal tenore letterale delle norme applicate è evidente che la parte ricorrente sia legittimata passiva dell'azione; è ben vero che la società proprietaria e installatrice degli apparecchi sanzionati è la società con cui la parte ricorrente – titolare dell'attività Parte_4 Parte_1
– ha stipulato un contratto “di affitto” di tali apparecchi (cfr. doc. n. 2 della parte ricorrente), ma
[...]
ciò non significa che via sia carenza di legittimità passiva in capo alla società ricorrente, in quanto la normativa che viene qui in rilievo si applica espressamente a chiunque “metta a disposizione” o
“consenta l'uso” dei dispositivi di cui di discute in luoghi “pubblici o aperti al pubblico”.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
4.4. Come secondo motivo di opposizione, la parte opponente ha eccepito “la buona fede della società ricorrente” e la “applicazione dell'art. 3 della legge 689 del 1981”, evidenziando che “la società ricorrente ha sempre utilizzato le apparecchiature solo con gettoni, inseriti in un secchiello posto sul banco bar” e che “giammai ha pensato, né poteva farlo, che dette apparecchiature fossero in violazione di legge”. Ha precisato, inoltre, di essere stata “posta in errore per quanto esposto e documentato dalla che ha affittato i macchinari”, con la conseguenza che “nessuna Parte_4 responsabilità può e deve essere attribuita alla società ricorrente”.
Anche tale eccezione risulta infondata.
Si evidenzia che l'art. 3 della Legge n. 689 del 1981 disciplina come segue l'elemento soggettivo: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. civile n. 10508/1995, Cass. civile n. 7143/2001, Cass. civile n. 8343/2001, Cass. civile n. 14107/2003, Cass. civile n. 5304/2004, Cass. civile n. 5155/2005, Cass. civile n. 20930/2009,
Cass. civile n. 9546/2018, Cass. civile n. 1529/2018, Cass. civile n. 4114/2016).
pagina 11 di 16 È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. civile n. 4927/1998, Cass. civile n.
1873/1995, Cass. civile n. 10508/1995, Cass. civile n. 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti – così come ha allegato la parte ricorrente – ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civile n. 6018/2019).
In particolare, il principio di buona fede, applicabile anche in tema di sanzioni amministrative, rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. civile n.
2307/2024; Cass. civile n. 11977/2020; Cass. civile n. 13610/2007). Ciò che rileva ai fini della buona fede è dunque l'errore scusabile, che si realizza quando nessun rimprovero possa essere mosso al soggetto caduto in errore, il quale deve dimostrare di aver fatto quanto possibile per osservare il dettato normativo, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
Nell'ambito della gestione e detenzione di apparecchi da gioco gravano sull'esercente commerciale degli specifici obblighi di verifica dell'eventuale presenza di irregolarità dei macchinari, oneri che nel caso concreto non sono stati adempiuti, avendo la parte ricorrente affermato di aver fatto affidamento su quanto su quanto dichiarato dalla società installatrice e di quanto indicato nella documentazione a corredo degli apparecchi – che definisce lo stesso come “strumento di utilità sociale per la diminuzione dei danni da gioco d'azzardo patologico/ludopatia” (cfr. doc. n. 8, pag. 17, e doc. n.
9, pag. 18 della parte ricorrente) – oltreché nel contratto “di affitto” degli stessi che, all'art. 3 ribadisce:
“il prodotto svolge unicamente funzioni di utilità sociale con lo scopo di diminuire i danni generati dal gioco d'azzardo patologico/ludopatia” (cfr. doc. n. 2 della parte ricorrente). Sotto questo profilo, come già chiarito dal Tribunale di Torino, “la buona fede invocata dalla ricorrente richiede non un mero stato di ignoranza semplicemente determinato dall'affidamento prestato dal locatore degli apparecchi, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta (quale la rassicurazione ricevuta dalla PA, essendo invece irrilevante
pagina 12 di 16 quella ricevuta da un privato interessato alla conclusione di un affare) e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero, circostanza quest'ultima non sussistente nella fattispecie in esame, non essendo conforme ad ordinaria diligenza la decisione di un operatore professionale di fidarsi puramente e semplicemente delle rassicurazioni rese dal proprietario degli apparecchi, senza svolgere alcuna ricerca autonoma circa la liceità degli apparecchi che andava ad installare nel proprio esercizio commerciale” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sezione Terza Civile, Sentenza n.
4016/2024).
Del resto, in relazione ad un caso analogo a quello di specie in giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato quanto segue: “è circostanza di solare evidenza che gli utilizzatori finali di un consimile congegno di certo non lo facciano per autoterapia (tantomeno per prescrizione medica), bensì per appagare il proprio desiderio di gioco attraverso strumenti che, pur (in teoria) non richiedendo od erogando denaro, possiedono tutte le rimanenti caratteristiche di un congegno da gioco, la cui fruizione (ammesso, si ripete, che sia realmente gratuita e che i gettoni necessari ad attivarne il funzionamento non siano oggetto di preventiva compravendita con l'esercente) può invero determinare l'effetto opposto a quello reclamato di contrasto alla ludopatia (del tutto implausibilmente affidato alla gratuita, anzi onerosa, iniziativa dell' installatore ed alla altrettanto onerosa e non retribuita adesione dell'esercente); anzi, ancor più ingenerando il rischio di un potenziale viatico all'utilizzo sconsiderato di dispositivi a pagamento, allorquando quelli (asseritamente) gratuiti divenissero indisponibili (cfr. in tal senso Tribunale di Alessandria n. 910 del 21.10.2023 prodotta dalla parte resistente ub doc. 12). CP_15
4.5. Come terzo motivo di opposizione, la parte ricorrente ha eccepito la “assenza di violazione dell'art. 110, comma 9 lett. f-bis T.U.L.P.S.”, evidenziando che la parte ricorrente “ha sempre utilizzato le apparecchiature con gettoni […] a disposizione degli avventori in ottemperanza delle note informative e libretti esplicativi allegati al contratto” e che “ha sempre svolto l'attività di bar e mai attività di sala giochi”, sicché “non è applicabile la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f bis
T.U.L.P.S.”.
L'eccezione risulta infondata.
Invero, l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente non è pertinente, non avendo l' CP_10 procedente applicato l'art. 110, comma 9, lett. f-bis) del T.U.L.P.S., in quanto le condotte
[...]
sanzionate non sono quelle previste da tale disposizione – che sanziona “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie
pagina 13 di 16 non muniti delle prescritte autorizzazioni – , bensì sono quelle contemplate dalle lett. f-quater) e d) della medesima norma e delle quali si è già dato ampiamente conto.
4.6. Come ultimo motivo di opposizione, la parte ricorrente ha eccepito la “violazione dell'art. 18 d.lgs.
(Legge, n.d.r.) 689/81 e improcedibilità della pretesa da parte della p.a. in ordine all'applicazione della sanzione”, evidenziando che la società ricorrente “non è mai stata convocata per assistere alla perizia sulle apparecchiature sequestrate, né ha mai ricevuto copia della [eventuale] perizia effettuata”.
L'eccezione risulta infondata.
Si rileva che l'eccezione non è sollevata in modo pertinente, in quanto l'art. 18 della Legge n.
689 del 1981 disciplina la figura dell'Ordinanza Ingiunzione adottabile dall'Autorità amministrativa procedente e che, allo stato, risulta essere stata legittimamente e regolarmente emessa dalla competente
Autorità (l – cfr. doc. nn. 1 e 2 della parte Controparte_1
resistente . CP_15
Quanto, invece, alla mancata convocazione alle operazioni peritali lamentata dalla ricorrente, si rileva che la perizia prodotta dalla parte resistente on è stata effettuata su uno degli apparecchi CP_15
contestati e sequestrati in sede di verbale datato 05.11.2019, bensì su un modello uguale a quello cui quell'apparecchio appartiene (modello GOLD VINCI LUDOPATIA) e installato presso un altro esercizio pubblico (cfr. doc. n. 7 della parte resistente . Pertanto, detta perizia non può essere CP_15
considerata parte integrante del predetto verbale, considerato, inoltre, che esso risale al 06.02.2019, ossia a nove mesi prima dell'accertamento da cui si è originata l'opposta Ordinanza Ingiunzione (cfr. doc. n. 7 della parte resistente . CP_15
In ogni caso si rileva che, nel sistema delineato dalla L. n. 689 del 1981, necessario e sufficiente, ai fini della contestazione amministrativa e dell'adozione del relativo Provvedimento decisorio, risulta essere il verbale di accertamento degli illeciti materialmente riscontrati. Da questo punto vista, quindi, la perizia in oggetto rappresenta un elemento di prova ulteriore che corrobora, sotto un profilo più strettamente tecnico, l'accertamento degli illeciti effettuato dagli organi a tale scopo preposti, senza che ciò ridondi in una violazione del diritto al contraddittorio della parte ricorrente, proprio perché – si ribadisce – detta perizia non costituisce l'elemento principale su cui si fonda l'Ordinanza Ingiunzione opposta.
4.7. Per completezza, si rileva che la parte ricorrente, nella narrativa del ricorso introduttivo ha chiesto, in subordine, di contenere la sanzione entro “la misura minima”.
pagina 14 di 16 L'istanza non può essere accolta in quanto, non ravvisandosene i presupposti, alla luce dei criteri previsti per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie previsti dall'art. 11 Legge n,.
689/1981.
Quanto, invece, alla sanzione accessoria della temporanea chiusura dell'esercizio commerciale, anche tale sanzione è stata contenuta, ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), entro il minimo edittale di trenta giorni.
4.8. In conclusione, devono rigettarsi l'opposizione e tutte le domande proposte dalla parte ricorrente opponente avverso la predetta Ordinanza-ingiunzione, che dev'essere conferma integralmente.
5. Sulle spese processuali della presente causa.
5.1. Pur nella soccombenza della parte ricorrente opponente, quest'ultima non dev'essere condannata al rimborso delle spese processuali della presente causa in favore della parte resistente opposta, essendosi quest'ultima costituita in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati e non essendo state specificate attraverso apposita nota spesa né documentate le spese vive ed i costi sostenuti.
5.2. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato …. non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota...” (cfr. Cass. n. 11389/2011; si vedano anche Cass. n. 18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute, ove “documentate e richieste” e Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”).
pagina 15 di 16 Nel caso in oggetto la “nota spese” depositata è, per contro, una nota spese di natura forense che ricalca quanto previsto dal Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con richiesta dei compensi previsti per le varie fasi del procedimento, operata una riduzione del 20%, che pare implicitamente riferirsi a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015 per il solo Controparte_16
, non essendo per contro applicabile alla presente causa ove si è costituita mediante il
[...] CP_15
proprio Direttore ad interim.
Nulla deve pertanto essere disposto in punto spese.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
16841/2024 R.G. promossa dalla società Parte_1
in persona del socio e legale rappresentante pro tempore
[...] Pt_1
(parte ricorrente opponente) contro l'
[...] [...]
, in persona del Direttore dott. che Controparte_1 CP_2
autorizza la dott.ssa e la dott.ssa a ricevere tutte le Parte_2 Persona_1
comunicazioni attinenti al ricorso (parte resistente opposta) e contro il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore (parte resistente) nel NT
contraddittorio delle parti:
1) Rigetta la domanda di estromissione dal giudizio proposta dal NT
.
[...]
2) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte ricorrente opponente società in persona del Parte_1
socio e legale rappresentante pro tempore avverso l'Ordinanza ingiunzione Prot. Parte_1
n. 30777 del 22.07.2024 (Rif. 45 VC/19) emessa dall' Controparte_1
che conferma integralmente.
[...]
3) Nulla in punto spese processuali.
Così deciso in Torino, in data 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16841/2024 R.G.; promossa da:
(P.IVA Parte_1
), in persona del socio e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. NANO Alina ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in
Benevento (BN), via Port'Arsa n. 67, in forza di procura speciale allegato al ricorso introduttivo;
-PARTE RICORRENTE OPPONENTE-
contro
:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore dott. domiciliato presso l'ufficio di P.IVA_2 CP_2
appartenenza, che autorizza la dott.ssa e la dott.ssa a ricevere Parte_2 Persona_1
tutte le comunicazioni attinenti al ricorso;
-PARTE RESISTENTE OPPOSTA-
e
contro
:
(C.F. ), in persona del NT P.IVA_3
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente dalla dr.ssa e dal dr. funzionari delegati dalla dr.ssa Controparte_4 Controparte_5 CP_6 direttrice dell'Ufficio contenzioso;
-PARTE RESISTENTE-
pagina 1 di 16 avente ad oggetto: Opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.
n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte ricorrente opponente (all'udienza in data 20.03.2025 e nel ricorso introduttivo):
“In via preliminare
a) Sospendere e/o revocare l'ordine di chiusura dell'esercizio commerciale per l'impossibilità dell'applicazione del provvedimento
b) Annullare, per i motivi esposti, l'ordinanza ingiunzione del 22/07/2024 e ogni altro atto preordinato
C e/o conseguente emesso dall' Dt - Controparte_7 Controparte_9
Sede Torino o chi per essa
[...] Controparte_1
c) Con condanna alle spese e competenze legali. Si richiede che in applicazione del comma 1 bis dell'art. 4 D. M. 8 marzo 2018, n. 37, la Corte d'Appello voglia disporre la maggiorazione del compenso del 30% avendo, il sottoscritto difensore, come esposto in premessa, provveduto al deposito telematico del presente ricorso e redatto lo stesso attraverso la tecnica dei c.d. “collegamenti ipertestuali”. Detta maggiorazione è divenuta obbligatoria con le modifiche apportate all'art. 4 D.M.
55/2014, comma 1-bis, dall'art. 2 n°1 lettera g) del D.M. 13 agosto 2022 n°147 in vigore dal 23 ottobre 2022”.
Per la parte resistente opposta (nelle “note Controparte_7 scritte” depositate in data 07.02.2025 e all'udienza in data 20.03.2025):
“- Rigettare il ricorso e confermare integralmente l'impugnata ordinanza-ingiunzione;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, come da nota spese già depositata;
- in subordine, compensare le spese.”.
pagina 2 di 16 Per la parte resistente opposta (nella NT
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2024 e all'udienza in data 20.03.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del NT
nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto estromettere lo stesso
[...]
dal giudizio de quo;
- con vittoria di spese e onorari di giudizio o, in mero subordine, integrale compensazione delle stesse, nonché con riserva di ulteriormente produrre, capitolare e dedurre, all'occorrenza.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Con ricorso datato 28.09.2024, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
30.09.2024, la sopra indicata parte ricorrente opponente società
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione Prot. n. 30777 del Parte_1
22.07.2024 (Rif. 45 VC/19) emessa dall' , ai Controparte_1
sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, proponendo i motivi di opposizione di cui infra e chiedendo l'accoglimento conclusioni di cui in epigrafe.
1.2. Con provvedimento in data 07.10.2024 il Giudice designato:
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi in materia e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
pagina 3 di 16 ➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 27.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della predetta udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
- ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte ricorrente opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del decreto;
- ha avvertito la parte resistente opposta di costituirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.
1.3. Si è costituita la parte resistente opposta
[...]
, depositando comparsa di costituzione e OP risposta, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 4 di 16
1.4. Si è, altresì, costituita la parte resistente opposta NT
, depositando comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle
[...]
conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. La parte ricorrente opponente ha depositato le proprie note scritte in data 27.02.2025, discutendo la causa e chiedendo la fissazione di un'udienza (fisica) di trattazione e decisione della causa.
1.6. La parte resistente opposta OP
ha depositato le proprie note scritte in data 07.02.2025,
[...] discutendo la causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.7. Con Ordinanza in data 28.02.2025, il Giudice ha accolto l'istanza formulata dalla parte ricorrente con le “note scritte” del 27.02.2025, fissando a tal fine udienza fisica di discussione in presenza in data
20.03.2025.
1.8. Il Giudice ha invitato quindi le parti presenti alla discussione.
Le parti hanno discusso la causa e, all'esito della stessa, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe
Le parti hanno prestato espressamente il consenso alla lettura del dispositivo della Sentenza anche in caso di loro eventuale assenza.
1.9. Il Giudice si è quindi ritirato in camera di consiglio per deliberare.
Successivamente alle ore 15,00 il Giudice ha definito il giudizio dando lettura del dispositivo e fissando
(nel dispositivo stesso) un termine di giorni quindici per il deposito della (presente) Sentenza.
pagina 5 di 16
2. Sulla tempestività della proposizione del ricorso.
2.1. Ai sensi dell'art. 6, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
2.2. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto tempestivamente, ossia entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
3. Sulla posizione processuale del e sulla NT domanda di estromissione proposta da quest'ultimo.
3.1. Il ha chiesto la propria “estromissione” NT
dal processo, in base al rilievo che esso è completamente estraneo alle vicende di causa, dato che il
Provvedimento opposto è stato emesso dall'
[...]
evidenziando di non avere “alcuna OP
competenza in relazione alla violazione dell'art. 110, comma 9, lett. F) quater e lett. D) del T.U.L.P.S., tantomeno quella di emanare ordinanze ingiunzione in merito” e deducendo, di conseguenza, la “la propria sostanziale carenza di legittimazione passiva in ordina alla presente controversia”.
La domanda non può trovare accoglimento, sia pure con le precisazioni che seguono.
3.2. Preliminarmente, è opportuno evidenziare come si è originata la chiamata in causa del
. NT
Con il citato Decreto in data 07.10.2024, il Giudice ha mandato alla Cancelleria di notificare il ricorso in opposizione, unitamente al Decreto stesso (con cui ha disposto la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito delle “note scritte” ex art. 127-ter c.p.c.), all'Autorità che aveva emesso l'ordinanza impugnata.
È evidente che l'Autorità in questione è rappresentata dall'
[...]
ovvero l'organo che ha OP
materialmente emesso il provvedimento opposto.
pagina 6 di 16 Ciò nonostante, agli atti risulta che l' ha Controparte_11
provveduto a effettuare la notificazione del ricorso in opposizione, unitamente al Decreto di fissazione dell'udienza (sostituita dal deposito di “note scritte” ex art. 127 ter c.p.c.), all'Avvocatura di Stato distrettuale di Torino, che a sua volta, come allegato dal NT
nel suo atto di costituzione, ha notificato detti atti (ricorso in opposizione e Decreto di
[...] fissazione dell'udienza) al stesso. CP_3
È dunque evidente che quest'ultimo è privo di legittimazione passiva rispetto ai fatti di causa, non avendo alcuna competenza in materia e non avendo compiuto alcun atto relazionato con tali fatti.
3.3. Ciò posto, non può comunque essere pronunciata l'estromissione processuale del
[...]
. NT
Invero, sebbene in astratto tale istituto si sostanzi nell'uscita dal processo di una parte, sia essa parte originaria o un soggetto chiamato ed intervenuto, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa di qualsiasi domanda di essa o contro di essa (di solito, il difetto di legittimazione, originario o sopravvenuto),
l'ammissibilità in via generale di tale figura non può ammettersi, tenuto conto che:
-in primo luogo, la stessa è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi specifiche e, in particolare:
• nell'art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano;
• nell'art. 109 c.p.c., che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal giudice;
• nell'art. 111, 3° comma, c.p.c., che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano;
• nell'art. 1586, 2° comma, c.c., che prevede l'estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
• nell'art. 1777, 2° comma, c.c., che prevede l'estromissione del depositario, nel caso in cui quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo;
pagina 7 di 16 -in secondo luogo, come osservato da autorevole dottrina, se l'estromissione è pronunciata con
Sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia assolutoria sul merito o, se si preferisce,
“assolutoria dall'osservanza del giudizio” mentre, se è pronunciata con Ordinanza nel corso del giudizio, appare quanto meno dubbio che essa realizzi un'autentica uscita dal processo, poiché si deve ritenere che l'emananda successiva Sentenza produca effetti anche nei confronti dell'estromesso.
Naturalmente, eventuali chiamate in causa in mancanza dei presupposti possono avere, all'esito della causa, conseguenza in ordine al rimborso delle spese processuali (in tal senso si è già espresso lo stesso Tribunale di Torino – cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 28 novembre 2016 in sul CP_12
sito www.altalex.com, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, doc. 16792, sul sito www.ilcaso.it ed in
Giuffré 2018). CP_13
Peraltro, nel caso di specie tale ultima questione non si pone, in quanto il
[...]
risulta difesa da funzionari propri e, pertanto, anche laddove NT
dovesse risultare, in ipotesi, vittorioso, non avrebbe comunque diritto alla liquidazione degli onorari di giudizio, salve le c.d. “spese vive” concretamente sostenute, purché debitamente documentate, prova che, in tal caso, non è stata fornita (cfr. sul punto Cass. n. 11389/2011 e Cass. n. 18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute, ove “documentate e richieste”, nonché Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”).
pagina 8 di 16
4. Sull'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente.
4.1. Come si è detto, la parte ricorrente opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“a) Sospendere e/o revocare l'ordine di chiusura dell'esercizio commerciale per l'impossibilità dell'applicazione del provvedimento
b) Annullare, per i motivi esposti, l'ordinanza ingiunzione del 22/07/2024 e ogni altro atto preordinato
e/o conseguente emesso dall' Controparte_14
- Sede Torino o chi per essa.”
[...] OP
L'opposizione e le suddette domande non risultano fondate.
4.2. Invero, si deve dare innanzitutto atto delle circostanze che, dall'analisi egli atti processuali, risultano accertate:
- in data 05.11.2019, i militari della Guardia di Finanza di Vercelli accedevano presso i locali dell'esercizio commerciale “Bar AL SOLITO POSTO S.N.C.” al fine di verificare l'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti l'installazione degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (cfr. doc. n. 1 della parte resistente;
CP_15
- durante tale controllo, gli agenti accertatori rinvenivano la presenza di due dei suddetti apparecchi – mod. “GOLD VINCI LUDOPATIA” e mod. “APPARECCHIO MEDICALE” – funzionanti non con moneta avente corso legale, ma con gettoni consegnati dall'esercente, entrambi ascrivibili alla categoria degli apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., commi 6 e 7, poiché dotati di tutte le caratteristiche tecniche prescritte al comma 6, lett. a), della norma;
- tali caratteristiche non erano, tuttavia, conformi alle previsioni per il gioco lecito, in quanto detti apparecchi non risultavano collegati alla rete telematica di A.D.M. tramite un concessionario di rete autorizzato ed erano privi dei necessari nulla osta e dei codici identificativi, oltre a non essere conformi alle disposizioni previste dal Decreto Interdirettoriale n. 133/UDG del 8 novembre 2005 in materia di regolamentazione tecnica di produzione degli apparecchi in questione (cfr. doc. n. 1 della parte resistente;
CP_15
- conseguentemente, gli agenti accertatori redigevano apposito verbale di contestazione e sequestro amministrativo con cui contestavano la violazione delle fattispecie di cui all'art. 110, comma 9, lett. f- quater) e lett. d), per aver il trasgressore consentito l'uso di due dispositivi da intrattenimento privi dei titoli autorizzatori e non conformi alle caratteristiche tecniche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e
7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in materia di gioco lecito, e pertanto lo ammettevano, ex art. 16 della L.
n. 689 del 1981, al pagamento liberatorio di una sanzione pecuniaria pari a Euro 22.000,00, così precisati (cfr. doc. n. 1 della parte resistente : CP_15
pagina 9 di 16 • Euro 1.000,00 per la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. d) del T.U.L.P.S. per due apparecchi;
• Euro 10.000,00 per la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater per per due apparecchi;
Parte_3
- preso atto che la parte ricorrente non provvedeva al pagamento della sanzione in misura ridotta,
l' di Torino emetteva l'Ordinanza ingiunzione opposta con cui applicava alla OP
sig.ra la sanzione pecuniaria complessiva di Euro 22.008,75 – di cui Euro Parte_1
20.000,00 per due apparecchi sanzionati dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater) del T.U.L.P.S. ed Euro
2.000,00 pari per due apparecchi sanzionati dall'art. 110, comma 9, lett. d) del oltre a Euro Parte_3
8,75 per spese di notifica – nonché la sanziona accessoria dell'ordine di chiusura dell'esercizio commerciale, fissata, ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), nella misura minima di trenta giorni (cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e doc. n. 2 della parte resistente;
CP_15
- come si è detto, avverso tale provvedimento la sig.ra proponeva tempestivo Parte_1
ricorso in opposizione.
4.3. Come primo motivo di opposizione, la parte ricorrente ha eccepito la “carenza di legittimazione passiva della società ricorrente”, evidenziando che “nessuna responsabilità può e deve essere Pa attribuita alla società , avendo la stessa noleggiato i macchinari sequestrati Parte_1
come apparecchi di utilità sociale contro la ludopatia e gioco d'azzardo, dalla società
[...]
, con la conseguenza che “unico responsabile dell'eventuale violazione risulta essere Parte_4 solo ed esclusivamente la società . Parte_4
L'eccezione risulta infondata.
Le fattispecie che sono state applicate dall' nel caso di specie sono quelle OP previste dalle lettere f-quater) e d) dell'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. per aver consentito l'uso, nell'esercizio pubblico denominato “ di due apparecchi da intrattenimento Parte_1 non conformi alle caratteristiche indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. (art. 110, comma
9, lett. f-quater del T.U.L.P.S.) e per i quali non sono stati rilasciati di titoli autorizzatori (art. 110, comma 9, lett. d) del T.U.L.P.S.) – cfr. doc. n. 1 della parte ricorrente e doc. n. 2 della parte resistente
A.D.M. Tali norme, infatti, sanzionano “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” (art. 110, comma 9, lett. f-quater) e “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque
pagina 10 di 16 consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori” (art. 110, comma 9, lett. d).
Dal tenore letterale delle norme applicate è evidente che la parte ricorrente sia legittimata passiva dell'azione; è ben vero che la società proprietaria e installatrice degli apparecchi sanzionati è la società con cui la parte ricorrente – titolare dell'attività Parte_4 Parte_1
– ha stipulato un contratto “di affitto” di tali apparecchi (cfr. doc. n. 2 della parte ricorrente), ma
[...]
ciò non significa che via sia carenza di legittimità passiva in capo alla società ricorrente, in quanto la normativa che viene qui in rilievo si applica espressamente a chiunque “metta a disposizione” o
“consenta l'uso” dei dispositivi di cui di discute in luoghi “pubblici o aperti al pubblico”.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
4.4. Come secondo motivo di opposizione, la parte opponente ha eccepito “la buona fede della società ricorrente” e la “applicazione dell'art. 3 della legge 689 del 1981”, evidenziando che “la società ricorrente ha sempre utilizzato le apparecchiature solo con gettoni, inseriti in un secchiello posto sul banco bar” e che “giammai ha pensato, né poteva farlo, che dette apparecchiature fossero in violazione di legge”. Ha precisato, inoltre, di essere stata “posta in errore per quanto esposto e documentato dalla che ha affittato i macchinari”, con la conseguenza che “nessuna Parte_4 responsabilità può e deve essere attribuita alla società ricorrente”.
Anche tale eccezione risulta infondata.
Si evidenzia che l'art. 3 della Legge n. 689 del 1981 disciplina come segue l'elemento soggettivo: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. civile n. 10508/1995, Cass. civile n. 7143/2001, Cass. civile n. 8343/2001, Cass. civile n. 14107/2003, Cass. civile n. 5304/2004, Cass. civile n. 5155/2005, Cass. civile n. 20930/2009,
Cass. civile n. 9546/2018, Cass. civile n. 1529/2018, Cass. civile n. 4114/2016).
pagina 11 di 16 È quindi onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. civile n. 4927/1998, Cass. civile n.
1873/1995, Cass. civile n. 10508/1995, Cass. civile n. 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti – così come ha allegato la parte ricorrente – ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civile n. 6018/2019).
In particolare, il principio di buona fede, applicabile anche in tema di sanzioni amministrative, rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. civile n.
2307/2024; Cass. civile n. 11977/2020; Cass. civile n. 13610/2007). Ciò che rileva ai fini della buona fede è dunque l'errore scusabile, che si realizza quando nessun rimprovero possa essere mosso al soggetto caduto in errore, il quale deve dimostrare di aver fatto quanto possibile per osservare il dettato normativo, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
Nell'ambito della gestione e detenzione di apparecchi da gioco gravano sull'esercente commerciale degli specifici obblighi di verifica dell'eventuale presenza di irregolarità dei macchinari, oneri che nel caso concreto non sono stati adempiuti, avendo la parte ricorrente affermato di aver fatto affidamento su quanto su quanto dichiarato dalla società installatrice e di quanto indicato nella documentazione a corredo degli apparecchi – che definisce lo stesso come “strumento di utilità sociale per la diminuzione dei danni da gioco d'azzardo patologico/ludopatia” (cfr. doc. n. 8, pag. 17, e doc. n.
9, pag. 18 della parte ricorrente) – oltreché nel contratto “di affitto” degli stessi che, all'art. 3 ribadisce:
“il prodotto svolge unicamente funzioni di utilità sociale con lo scopo di diminuire i danni generati dal gioco d'azzardo patologico/ludopatia” (cfr. doc. n. 2 della parte ricorrente). Sotto questo profilo, come già chiarito dal Tribunale di Torino, “la buona fede invocata dalla ricorrente richiede non un mero stato di ignoranza semplicemente determinato dall'affidamento prestato dal locatore degli apparecchi, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta (quale la rassicurazione ricevuta dalla PA, essendo invece irrilevante
pagina 12 di 16 quella ricevuta da un privato interessato alla conclusione di un affare) e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero, circostanza quest'ultima non sussistente nella fattispecie in esame, non essendo conforme ad ordinaria diligenza la decisione di un operatore professionale di fidarsi puramente e semplicemente delle rassicurazioni rese dal proprietario degli apparecchi, senza svolgere alcuna ricerca autonoma circa la liceità degli apparecchi che andava ad installare nel proprio esercizio commerciale” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sezione Terza Civile, Sentenza n.
4016/2024).
Del resto, in relazione ad un caso analogo a quello di specie in giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato quanto segue: “è circostanza di solare evidenza che gli utilizzatori finali di un consimile congegno di certo non lo facciano per autoterapia (tantomeno per prescrizione medica), bensì per appagare il proprio desiderio di gioco attraverso strumenti che, pur (in teoria) non richiedendo od erogando denaro, possiedono tutte le rimanenti caratteristiche di un congegno da gioco, la cui fruizione (ammesso, si ripete, che sia realmente gratuita e che i gettoni necessari ad attivarne il funzionamento non siano oggetto di preventiva compravendita con l'esercente) può invero determinare l'effetto opposto a quello reclamato di contrasto alla ludopatia (del tutto implausibilmente affidato alla gratuita, anzi onerosa, iniziativa dell' installatore ed alla altrettanto onerosa e non retribuita adesione dell'esercente); anzi, ancor più ingenerando il rischio di un potenziale viatico all'utilizzo sconsiderato di dispositivi a pagamento, allorquando quelli (asseritamente) gratuiti divenissero indisponibili (cfr. in tal senso Tribunale di Alessandria n. 910 del 21.10.2023 prodotta dalla parte resistente ub doc. 12). CP_15
4.5. Come terzo motivo di opposizione, la parte ricorrente ha eccepito la “assenza di violazione dell'art. 110, comma 9 lett. f-bis T.U.L.P.S.”, evidenziando che la parte ricorrente “ha sempre utilizzato le apparecchiature con gettoni […] a disposizione degli avventori in ottemperanza delle note informative e libretti esplicativi allegati al contratto” e che “ha sempre svolto l'attività di bar e mai attività di sala giochi”, sicché “non è applicabile la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f bis
T.U.L.P.S.”.
L'eccezione risulta infondata.
Invero, l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente non è pertinente, non avendo l' CP_10 procedente applicato l'art. 110, comma 9, lett. f-bis) del T.U.L.P.S., in quanto le condotte
[...]
sanzionate non sono quelle previste da tale disposizione – che sanziona “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie
pagina 13 di 16 non muniti delle prescritte autorizzazioni – , bensì sono quelle contemplate dalle lett. f-quater) e d) della medesima norma e delle quali si è già dato ampiamente conto.
4.6. Come ultimo motivo di opposizione, la parte ricorrente ha eccepito la “violazione dell'art. 18 d.lgs.
(Legge, n.d.r.) 689/81 e improcedibilità della pretesa da parte della p.a. in ordine all'applicazione della sanzione”, evidenziando che la società ricorrente “non è mai stata convocata per assistere alla perizia sulle apparecchiature sequestrate, né ha mai ricevuto copia della [eventuale] perizia effettuata”.
L'eccezione risulta infondata.
Si rileva che l'eccezione non è sollevata in modo pertinente, in quanto l'art. 18 della Legge n.
689 del 1981 disciplina la figura dell'Ordinanza Ingiunzione adottabile dall'Autorità amministrativa procedente e che, allo stato, risulta essere stata legittimamente e regolarmente emessa dalla competente
Autorità (l – cfr. doc. nn. 1 e 2 della parte Controparte_1
resistente . CP_15
Quanto, invece, alla mancata convocazione alle operazioni peritali lamentata dalla ricorrente, si rileva che la perizia prodotta dalla parte resistente on è stata effettuata su uno degli apparecchi CP_15
contestati e sequestrati in sede di verbale datato 05.11.2019, bensì su un modello uguale a quello cui quell'apparecchio appartiene (modello GOLD VINCI LUDOPATIA) e installato presso un altro esercizio pubblico (cfr. doc. n. 7 della parte resistente . Pertanto, detta perizia non può essere CP_15
considerata parte integrante del predetto verbale, considerato, inoltre, che esso risale al 06.02.2019, ossia a nove mesi prima dell'accertamento da cui si è originata l'opposta Ordinanza Ingiunzione (cfr. doc. n. 7 della parte resistente . CP_15
In ogni caso si rileva che, nel sistema delineato dalla L. n. 689 del 1981, necessario e sufficiente, ai fini della contestazione amministrativa e dell'adozione del relativo Provvedimento decisorio, risulta essere il verbale di accertamento degli illeciti materialmente riscontrati. Da questo punto vista, quindi, la perizia in oggetto rappresenta un elemento di prova ulteriore che corrobora, sotto un profilo più strettamente tecnico, l'accertamento degli illeciti effettuato dagli organi a tale scopo preposti, senza che ciò ridondi in una violazione del diritto al contraddittorio della parte ricorrente, proprio perché – si ribadisce – detta perizia non costituisce l'elemento principale su cui si fonda l'Ordinanza Ingiunzione opposta.
4.7. Per completezza, si rileva che la parte ricorrente, nella narrativa del ricorso introduttivo ha chiesto, in subordine, di contenere la sanzione entro “la misura minima”.
pagina 14 di 16 L'istanza non può essere accolta in quanto, non ravvisandosene i presupposti, alla luce dei criteri previsti per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie previsti dall'art. 11 Legge n,.
689/1981.
Quanto, invece, alla sanzione accessoria della temporanea chiusura dell'esercizio commerciale, anche tale sanzione è stata contenuta, ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), entro il minimo edittale di trenta giorni.
4.8. In conclusione, devono rigettarsi l'opposizione e tutte le domande proposte dalla parte ricorrente opponente avverso la predetta Ordinanza-ingiunzione, che dev'essere conferma integralmente.
5. Sulle spese processuali della presente causa.
5.1. Pur nella soccombenza della parte ricorrente opponente, quest'ultima non dev'essere condannata al rimborso delle spese processuali della presente causa in favore della parte resistente opposta, essendosi quest'ultima costituita in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati e non essendo state specificate attraverso apposita nota spesa né documentate le spese vive ed i costi sostenuti.
5.2. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato …. non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono in tal caso liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota...” (cfr. Cass. n. 11389/2011; si vedano anche Cass. n. 18066/2007, secondo cui all'autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente va riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute, ove “documentate e richieste” e Cass. n. 2872/2007, che richiede l'indicazione di tali spese in “apposita nota”).
pagina 15 di 16 Nel caso in oggetto la “nota spese” depositata è, per contro, una nota spese di natura forense che ricalca quanto previsto dal Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, con richiesta dei compensi previsti per le varie fasi del procedimento, operata una riduzione del 20%, che pare implicitamente riferirsi a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015 per il solo Controparte_16
, non essendo per contro applicabile alla presente causa ove si è costituita mediante il
[...] CP_15
proprio Direttore ad interim.
Nulla deve pertanto essere disposto in punto spese.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
16841/2024 R.G. promossa dalla società Parte_1
in persona del socio e legale rappresentante pro tempore
[...] Pt_1
(parte ricorrente opponente) contro l'
[...] [...]
, in persona del Direttore dott. che Controparte_1 CP_2
autorizza la dott.ssa e la dott.ssa a ricevere tutte le Parte_2 Persona_1
comunicazioni attinenti al ricorso (parte resistente opposta) e contro il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore (parte resistente) nel NT
contraddittorio delle parti:
1) Rigetta la domanda di estromissione dal giudizio proposta dal NT
.
[...]
2) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte ricorrente opponente società in persona del Parte_1
socio e legale rappresentante pro tempore avverso l'Ordinanza ingiunzione Prot. Parte_1
n. 30777 del 22.07.2024 (Rif. 45 VC/19) emessa dall' Controparte_1
che conferma integralmente.
[...]
3) Nulla in punto spese processuali.
Così deciso in Torino, in data 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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