Art. 1.
In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento della istituzione, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della Discoteca di Stato, prevista dalla legge 11 maggio 1967, n. 367 , viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 200 milioni.
In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento della istituzione, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della Discoteca di Stato, prevista dalla legge 11 maggio 1967, n. 367 , viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 200 milioni.